Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Aree protette, Beni culturali ed ambientali Numero: 959 | Data di udienza: 23 Ottobre 2013

* AREE PROTETTE – DIRITTO DELL’ENERGIA – Reti elettriche – Obbligo di interramento – Mancata previsione di possibili soluzioni alternative – Sproporzione rispetto all’interesse pubblico perseguito.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 13 Novembre 2013
Numero: 959
Data di udienza: 23 Ottobre 2013
Presidente: Calderoni
Estensore: Bertagnolli


Premassima

* AREE PROTETTE – DIRITTO DELL’ENERGIA – Reti elettriche – Obbligo di interramento – Mancata previsione di possibili soluzioni alternative – Sproporzione rispetto all’interesse pubblico perseguito.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2^ – 13 novembre 2013, n. 959


AREE PROTETTE – DIRITTO DELL’ENERGIA – Reti elettriche – Obbligo di interramento – Mancata previsione di possibili soluzioni alternative – Sproporzione rispetto all’interesse pubblico perseguito.

La prescrizione generale del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco secondo cui “le reti devono essere interrate con attento ripristino post intervento dei luoghi”, non può di per sé ritenersi illogica ed irrazionale, ma diviene sproporzionata ed eccessivamente penalizzante, nonché non sempre rispondente anche all’interesse pubblico perseguito, laddove essa non prevede alcuna eccezione ovvero la possibilità di valutare soluzioni alternative quando la soluzione dell’interramento non garantisca l’efficienza dell’impianto o sia eccessivamente onerosa in termini economico e/o ambientali.

Pres. Calderoni, Est. Bertagnolli – E. s.p.a. (avv.ti Toscano e Ferrando) c. Regione Lombardia (avv. Pujatti) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2^ – 13 novembre 2013, n. 959

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2^ – 13 novembre 2013, n. 959

N. 00959/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01523/2005 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1523 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Enel Distribuzione S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmina Toscano e Lucia Ferrando, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio della prima, via Cassala, 13;


contro

Parco Oglio Nord, non costituito in giudizio;
Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall’avv. Piera Pujatti, con domicilio eletto in Brescia presso l’avv. Donatella Mento, via Cipro, 30;

per l’annullamento

per quanto attiene al ricorso introduttivo:

– della nota del Parco Oglio Nord del 5.8.2005, n. 876, con cui il Parco ha espresso il proprio parere per la costruzione della nuova linea elettrica aerea a 15.000 Volt nel Comune di Roccafranca;

– della delibera della Giunta Regionale 4 agosto 2005 n. 8/548 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Nord;

– di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi;

per quanto attiene al primo ricorso per motivi aggiunti:

– della nota del Consorzio Parco Oglio Nord del 16 dicembre 2005, n. 1473, pervenuta il 27 dicembre 2005;

per quanto attiene al secondo ricorso per motivi aggiunti:

– della nota del Consorzio Parco Oglio Nord del 5 maggio 2008, n. 1038, pervenuta il 12 maggio 2008;

per quanto attiene al terzo ricorso per motivi aggiunti:

– della nota del Consorzio Parco Oglio Nord del 1 luglio 2008 prot n. 1447, pervenuta il 17 luglio 2008;

– della nota del Consorzio Parco Oglio Nord del 31 maggio 2008, n. 1240, pervenuta il 2 luglio 2008;

per quanto attiene al quarto ricorso per motivi aggiunti:

– della nota del Consorzio Parco Oglio Nord del 9 ottobre 2008, n. 2189, pervenuta il 21 ottobre 2008;

– della nota del Consorzio Parco Oglio Nord del 28 ottobre 2008, n. 2390, pervenuta il 3 novembre 2008;

per quanto attiene al quindi ricorso per motivi aggiunti:

– alla nota del Consorzio Parco Oglio Nord del 30 aprile 2009, n. 985, pervenuta il 7 maggio 2009.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

ENEL s.p.a., nella sua qualità di concessionario del servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica, trovandosi nella necessità di realizzare un nuovo elettrodotto, in parte aereo ed in parte interrato, per soddisfare la richiesta del Consorzio Roggia Ponte di Barco, ha avviato l’iter autorizzatorio previsto dalla L.R. n. 52/82 e all’interno di questo ha inoltrato al Parco Oglio Nord la richiesta del parere di competenza.

Il Parco, evidenziato che il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, approvato dalla Regione con deliberazione n. 8/548 del 2005, prevede, all’art. 41, che tutti gli elettrodotti debbano essere interrati, chiedeva, però, la modifica del progetto, con interramento di tutta la linea a Media Tensione (e il conseguente pagamento di un indennizzo di 3.000 euro a titolo di risarcimento del danno ambientale transitorio arrecato in fase di cantieramento dell’opera) ovvero, laddove fosse dimostrata l’impossibilità di ciò, il versamento di un indennizzo a titolo di danno ambientale permanente pari a 12.500 Euro e di ulteriori 1500 Euro per il danno transitorio in fase di cantieramento dell’opera.

A tale richiesta Enel replicava con nota del 19 ottobre 2005, nella quale evidenziava che, sebbene sia innegabile il maggiore impatto visivo della linea aerea, quello ambientale sarebbe inferiore e comunque la progettazione sarebbe avvenuta tenendo conto delle particolarità dell’area e nel rispetto delle norme CEI 11-61, nonché delle ragioni di sicurezza ed efficienza del servizio.

Tale intervento non sortiva alcun effetto e Enel si determinava, dunque, all’impugnazione del parere, deducendo:

1. eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, nonché di mancato bilanciamento degli interessi. L’art. 41 del Piano Territoriale sarebbe del tutto irragionevole nella parte in cui prescrive sempre l’interramento, senza considerare l’ipotesi in cui esso non sia possibile se non a costi assolutamente sproporzionati e senza valutare il concreto impatto sull’ambiente che, nel caso di elettrodotti interrati, potrebbe essere assai maggiore rispetto a quello della realizzazione di una linea aerea. Basti pensare all’impatto degli scavi necessari e alla successiva inutilizzabilità (in particolare essendo esclusa la piantumazione) delle aree su cui è stato posato il cavo. Sarebbe, dunque, necessaria una valutazione ponderata e bilanciata dei vari interessi in gioco nel singolo caso;

2. violazione degli artt. 146 del d. lgs. 42/2004 e 80 della L.R. 12/2005. L’art. 41 del Piano territoriale sarebbe illegittimo in quanto introdurrebbe una sorta di regime di inedificabilità delle aree con riferimento agli impianti elettrici aerei, in contrasto con l’ordinario regime del vincolo paesaggistico che non implica l’inedificabilità, ma una valutazione di compatibilità dell’intervento. Sarebbe, dunque, inammissibile la verifica a priori sulla compatibilità (o meglio sulla incompatibilità) dell’elettrodotto, in linea con quanto affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 307/2003) in cui si è osservato che le valutazioni in tema di localizzazione degli impianti di interesse nazionale devono essere ricondotte ricercando un punto di equilibrio tra l’esigenza di tutela dell’ambiente e quella di realizzazione degli impianti;

3. violazione degli artt. 23 e 41 della Costituzione e conseguente eccesso di potere per mancata ed adeguata comparazione degli interessi in gioco e violazione del principio di proporzionalità e travisamento in ragione dei maggiori costi dell’opera collegati al prescritto interramento (20.000 euro in più per la costruzione di ogni chilometro di elettrodotto, oltre ai maggiori oneri derivanti dalla lunghezza normalmente maggiore e dai maggiori costi di manutenzione);

4. violazione del TU n. 1775/1933 e della normativa in materia di costruzione degli elettrodotti, la quale rimette alla discrezionalità dell’ente erogatore individuare la migliore soluzione tecnica per la realizzazione di un elettrodotto;

5. illegittimità della lettera del Parco nella parte in cui prevede il versamento di somme a titolo di risarcimento per danno ambientale, in violazione dell’art. 23 Cost e integrando una fattispecie di eccesso di potere per difetto di motivazione. La suddetta lettera prevede il risarcimento del danno, nonostante nessuna norma imponga il risarcimento del danno ambientale in relazione ad interventi regolarmente autorizzati in aree sottoposte a vincoli ambientali. Sia l’art. 83 della L.R. 12/05, che l’art. 167 del d. lgs. 42/2004 prevedono il risarcimento del danno solo quando esso derivi da un comportamento contra legem, essendo stata integrata una violazione della normativa ambientale. Sarebbe altresì illegittima la quantificazione del danno, perché non supportata da alcun elemento oggettivo e, quindi, priva di motivazione.

Il 6 marzo 2006 è stato depositato il primo ricorso per motivi aggiunti, avverso la nota con cui è stato richiesto il risarcimento del danno per la sostituzione di un palo esistente e il posizionamento di un nuovo palo, occupando circa 1 metro quadrato e transitando nel parco per circa 10 mq, senza rimuovere piante e modificando la situazione attuale in modo minimale. Anche avverso la nota del 16.12.2005 n. 1473 sono stati dedotti i medesimi vizi di legge di cui sopra.

Analoghe censure sono state riproposte in relazione al parere di cui alla nota del Consorzio del Parco Oglio Nord del 5 maggio 2008, n. 1038, nella parte in cui richiede un risarcimento del danno ambientale pari a 750 euro, nonostante si tratti della sostituzione di una linea elettrica preesistente della lunghezza di mt 180,00 con una di circa 200 metri, comportando solo una lieve modificazione della situazione attuale.

Così anche con riferimento alla nota del 1 luglio 2008 prot n. 1447, ricevuta il 17 luglio 2008 ed impugnata con atto notificato il 15 ottobre 2008 e depositato il 6 novembre 2008, relativa alla realizzazione di un elettrodotto in parte interrato sotto un camminamento pedonale ed in parte aereo (300 metri), in sostituzione di altro elettrodotto esistente. Ciò nonostante lo stesso porti addirittura ad un miglioramento della situazione attuale, attesa la rimozione di un consistente tratto delle linea aerea esistente. Risulta, dunque, priva di ogni fondamento la richiesta di un risarcimento, a titolo di compensazione ambientale, pari a 355 euro. Così come priva di fondamento sarebbe anche la richiesta di cui alla nota del 31 maggio 2008, ricevuta il 2 luglio 2008 ed impugnata con il medesimo ricorso per motivi aggiunti, che ha ad oggetto la costruzione di una linea interrata sotto una strada vicinale.

Del tutto immotivata ed illegittima sarebbe la richiesta di indennizzo anche con riferimento alla realizzazione dell’elettrodotto di cui alla nota del 9 ottobre 2008, n. 2189, con cui è stata autorizzata la realizzazione di una nuova diramazione dell’elettrodotto, di cui 90 metri interrati sotto una viabilità esistente e 60 metri aerei su area di privati che hanno chiesto tale modalità di realizzazione per ridurre l’impatto sulla loro proprietà e consentire la continuazione dello sfruttamento agricolo, adottando tutte le soluzioni possibili per mitigarne l’impatto (in specie il palo sarà posizionato nelle immediate vicinanze di una cascina). Ed a maggior ragione priva di logicità sarebbe la richiesta di indennizzo per la sostituzione della linea esistente di cui alla nota del 28 ottobre 2008, n. 2390.

Infine, il 22 luglio 2009 è stato depositato l’ultimo ricorso per motivi aggiunti, notificato l’1 luglio 2009 e relativo alla nota del 30 aprile 2009, pervenuta il 7 maggio 2009. Essa ha ad oggetto la variazione del tracciato originario di un elettrodotto esistente, con riduzione della sua lunghezza, senza la necessità di aumentare il numero dei sostegni e con collocazione in area di pertinenza stradale: in buona sostanza una soluzione progettuale migliorativa della preesistente.

Si è costituita in giudizio la Regione, che, con una memoria depositata il 20 settembre 2013 ha sostenuto l’infondatezza del ricorso principale e del primo ricorso per motivi aggiunti.

Secondo la Regione la disposizione di cui all’art. 41 delle NTA del Piano Territoriale del Parco Oglio Nord non potrebbe ritenersi illegittima, in quanto non riguarda indiscriminatamente tutto il territorio comunale, ma solo il limitato territorio del Parco e, dunque, una zona già vincolata e che, quindi, ha già formato oggetto di un giudizio di valenza ambientale. In altre parole, si tratterebbe di una prescrizione di dettaglio sull’uso del territorio in zone già vincolate, l’inefficienza della quale (così come dedotta da parte ricorrente) sarebbe frutto di una mera valutazione di merito della ricorrente, la quale non ha tenuto conto che la prescrizione si rende necessaria per tutelare le caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche del parco fluviale.

Né ciò determinerebbe il censurato regime di inedificabilità di cui alla seconda doglianza, atteso che si tratterebbe esclusivamente dell’imposizione di particolari modalità realizzative in zone la cui rilevanza ambientale ha già formato oggetto di un giudizio a monte, ipotesi diversa dai generici divieti estesi a tutte le aree vincolate come quelli ritenuti non conformi a Costituzione nella sentenza della Corte Costituzionale n. 307/2003.

In ogni caso la prescrizione così imposta non potrebbe essere ritenuta ingiustificata, in quanto tende alla tutela del paesaggio ex art. 9 della Costituzione. Né sembrerebbe porsi in contrasto con il RD 1775/1933, che certamente non vieta l’interramento.

Infine, la richiesta di risarcimento troverebbe il proprio fondamento nell’art. 44 delle NTA del Piano.

Nella propria memoria difensiva, Enel s.p.a. ha ribadito quanto già rappresentato nel ricorso introduttivo e richiamato nei successivi ricorsi per motivi aggiunti, sottolineando, in particolare, come la scelta delle modalità di realizzazione di una linea elettrica attenga al merito dell’azione amministrativa e competa alle amministrazioni alle quali è attribuito il potere di autorizzare l’opera (nel caso di specie la Provincia e non il Parco). In ordine al richiesto risarcimento del danno, essa ha evidenziato come l’uso di tale terminologia presupponga un comportamento contra legem, per cui lo stesso dovrebbe essere escluso ogni volta che l’intervento è autorizzato dal Parco. Inoltre le richieste di compensazione ambientale sarebbero previste esclusivamente nel caso di interventi in zone boscate. Sarebbero, dunque, assolutamente arbitrarie le seguenti richieste:

– intervento in Comune di Azzanello (primo ricorso per motivi aggiunti), atteso che esso ha determinato la sola posa di un sostegno in sostituzione di un altro e la realizzazione di 10 metri di cavo in area già antropizzata e priva di pregio ambientale;

– intervento in Comune di Urago d’Oglio (secondo ricorso per motivi aggiunti): trattasi di un’attività di manutenzione straordinaria, consistente nella sostituzione della linea elettrica esistente con una di lunghezza ridotta di venti metri senza alterazione dello status quo ante;

– intervento in Comune di Castel Visconti (terzo ricorso per motivi aggiunti): migliorativo rispetto al preesistente per rimozione di un consistente tratto della linea MT e della linea BT esistenti;

– intervento in Comune di Genivolta (sempre terzo ricorso per motivi aggiunti): trattasi di uno scavo in una strada vicinale per la posa di un impianto elettrico BT;

– intervento in Comune di Alfianello (quarto ricorso per motivi aggiunti): trattasi di una manutenzione straordinaria comportante la sostituzione di conduttori e sostegni già esistenti e fatiscenti;

– intervento in Comune di Palazzolo (quinto ricorso per motivi aggiunti): il rifacimento dell’impianto esistente ha comportato addirittura una riduzione della lunghezza dello stesso.

Infine, anche il secondo intervento contestato con il quarto ricorso per motivi aggiunti (in Comune di Orzinuovi) per la realizzazione di una nuova derivazione di elettrodotto, prevede che, dei 150 mt dello sviluppo della stessa, 90 siano interrati sotto la viabilità esistente e solo 60 siano realizzati in aereo per espressa richiesta dei proprietari dei fondi attraversati dall’elettrodotto che, diversamente, non potrebbero coltivare l’area. Anche in questo caso, dunque, la scelta della parziale realizzazione di una linea aerea sarebbe supportata da adeguate motivazioni.

Con successiva replica, parte ricorrente ha contestato che il vincolo relativo all’interramento di tutti gli elettrodotti nell’area del Parco possa essere considerato relativo ad un ambito territoriale ristretto e non generalizzato, dal momento che interessa un’aerea di 14.000 ettari, insistente sul territorio di tre Province. Né rileverebbe in senso contrario il fatto che nell’ambito del Parco esistano zone di iniziativa comunale orientata, nelle quali la prescrizione non troverebbe applicazione, considerato anche che, nella maggior parte dei casi, gli interventi richiesti non riguardano aree di particolare pregio e sono comunque strumentali a far fronte ad istanze di elettrificazione di opere edilizie di terzi assentite dal Parco stesso.

In altre parole “la prescrizione di carattere generale ed assoluto, secondo cui tutti i nuovi impianti elettrici ed i rifacimenti di quelli esistenti, debbono essere interrati, oltre che arbitrariamente penalizzante per il servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica, è illogica e priva di adeguata giustificazione ed in alcuni casi, per quanto sopra detto, persino penalizzante per l’ambiente” (così la memoria di replica di parte ricorrente a pag. 3).

Assolutamente irrilevante, inoltre, sarebbe il richiamo all’art. 18 comma 6 ter della legge regionale Lombardia n. 86/83, che prevede la possibilità per la Giunta Regionale di autorizzare in deroga al regime del Parco la realizzazione di opere pubbliche, atteso che gli impianti elettrici in questione possono essere qualificati come opere di pubblica utilità e non pubbliche, né sono infrastrutture che rientrano nella programmazione regionale di cui alla L.R. 34/1978. Peraltro, nel caso di specie, non si tratterebbe di opere che non potrebbero essere diversamente localizzate, ma di opere realizzate secondo modalità diverse da quelle prescritte.

La Regione si è limitata a ribadire, nella propria replica, che quello imposto dall’art. 41 del Piano del Parco non sarebbe un vincolo generalizzato, ma una prescrizione circa una particolare modalità realizzativa, dettata per esigenze paesaggistiche e non generiche esigenze ambientali e che ad Enel sarebbe comunque possibile attivare il potere di deroga di cui all’art. 18 comma 6 ter della legge 86/83.

Alla pubblica udienza la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso introduttivo ed i successivi ricorsi per motivi aggiunti pongono due diverse questioni di diritto: la prima attinente alla legittimità dell’art. 41 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Oglio Nord, che impone l’interramento di tutti gli elettrodotti (affrontata solo nel ricorso introduttivo) e la seconda relativa alla legittimità dell’imposizione del pagamento di un risarcimento del danno ambientale anche nel caso in cui il parere sia favorevole alla realizzazione dell’opera.

Il ricorso introduttivo deve ritenersi fondato, nella parte in cui è volto a far dichiarare l’illegittimità dell’art. 41 del Piano territoriale di coordinamento del Parco Oglio Nord.

È pur vero che, da un punto di vista strettamente paesaggistico, è ragionevole ritenere che la realizzazione di un elettrodotto aereo abbia un maggiore impatto e sia quindi da ritenere preferibile la diversa soluzione dell’interramento. Peraltro, appare condivisibile la tesi di parte ricorrente, secondo cui questo non è un assioma, in quanto, in taluni casi, l’interramento potrebbe comportare rilevanti opere con forte incidenza non solo sull’ambiente nel suo complesso considerato (maggiormente penalizzato dalla realizzazione dell’impianto interrato), ma anche del paesaggio nello specifico.

Ne discende che la prescrizione generale secondo cui “le reti devono essere interrate con attento ripristino post intervento dei luoghi”, ad esclusione di quelle in zona di iniziativa comunale orientata e salvo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che sono sempre consentiti (comma cinque), non può di per sé ritenersi illogica ed irrazionale, ma diviene sproporzionata ed eccessivamente penalizzante, nonché non sempre rispondente anche all’interesse pubblico perseguito, laddove essa non prevede alcuna eccezione ovvero la possibilità di valutare soluzioni alternative quando la soluzione dell’interramento non garantisca l’efficienza dell’impianto o sia eccessivamente onerosa in termini economico e/o ambientali.

L’art. 44, invero, prevede la possibilità di chiedere una deroga all’applicazione delle norme del Piano, ma limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche, le quali non possano essere diversamente localizzate. Gli elettrodotti in questione, nella maggior parte dei casi finalizzati a garantire la fornitura di energia elettrica ad utenze di soggetti terzi, possono essere qualificati come opere di pubblica utilità e non anche pubbliche e non presentano problemi di localizzazione, bensì di modalità esecutive.

Peraltro, che l’art. 44 non possa trovare applicazione nelle fattispecie in esame appare confermato dal fatto che l’art. 41 si presenta come norma speciale rispetto a quella generale di cui all’art. 44. La Regione Lombardia, quale soggetto pianificatore dell’uso del territorio ricadente nel perimetro del Parco Oglio Nord, ha inteso dedicare agli impianti tecnologici e servizi a rete un’apposita norma (così come per le discariche, le cave, le strade e le grandi opere infrastrutturali, gli interventi statali e regionali), ammettendone la realizzazione e disciplinandone le specifiche modalità. Per tutte le opere pubbliche non previste specificamente dalle precedenti norme, infine, ha dettato la regola generale dell’ammissibilità subordinata ad uno speciale procedimento autorizzativo che coinvolge la Regione.

Sarebbe, peraltro, eccessivamente oneroso il ricorso alla deroga ogni volta che si renda opportuna o necessaria la realizzazione di un piccolo tratto di elettrodotto non interrato.

Inoltre, lo stesso Parco non ha ritenuto di fare applicazione dell’art. 44, ma si è limitato ad affermare (nella nota 876 del 5 agosto 2005) che: “qualora venga dimostrata l’impossibilità all’esecuzione della linea interrata trattandosi di un intervento di pubblica utilità può essere rilasciato parere favorevole assoggettando l’intervento ad indennizzo”. Nessun riferimento si rinviene all’art. 44, né al complesso procedimento che esso comporta e la nota impone il pagamento di un indennizzo del tutto disancorato dalla individuazione di danni ambientali non ripristinabili o recuperabili o dalla realizzazione di interventi compensativi, come, invece, prescritto dal citato art. 44.

Va poi escluso che l’obbligo in questione non rappresenti un vincolo generale, ma un limite specifico, in quanto esso rappresenta una regola generale, valida per tutti gli impianti tecnologici e servizi a rete su tutto il territorio, sovracomunale, interessato dal Parco, che impone modalità costruttive le quali, in assenza di una clausola derogatoria, risultano superare il limite della ragionevolezza.

Ne deriva l’illegittimità della prescrizione (in assenza della previsione della possibilità di prendere in considerazione particolari condizioni che possono giustificare la scelta di una diversa modalità realizzativa) e l’accoglimento del ricorso introduttivo, nella sua parte caducatoria.

Con riferimento al risarcimento del danno, secondo la Regione la richiesta dello stesso troverebbe fondamento nel medesimo art. 44 che disciplina i poteri di deroga. Come già detto, tale disposizione prevede che alle norme del Piano si possa derogare solo per la realizzazione di opere pubbliche e dispone che, a fronte della deroga concessa, l’ente gestore proponga le opere di ripristino o di recupero ambientale necessarie e l’indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili.

L’applicazione delle misure compensative presuppone, però, che via sia stato un concreto danno non ripristinabile o recuperabile.

A tale proposito va premesso che il Consorzio Parco, nelle proprie richieste, ha fatto riferimento esclusivamente all’art. 41, comma 2 del P.T.C. (il quale prevede espressamente solo che l’ente gestore deve specificare il dimensionamento degli interventi, le modalità di attuazione ed “eventuali compensazioni ambientali”) e non anche all’art. 44 invocato dalla difesa regionale.

Ciò precisato, ad esclusione del caso di cui al ricorso introduttivo e dell’intervento in Comune di Orzinuovi (secondo provvedimento impugnato con il quarto ricorso per motivi aggiunti), in cui trattasi di nuovi elettrodotti (la cui realizzazione può provocare un impatto sul paesaggio e, quindi, un danno permanente), in tutti gli altri casi l’imposizione dell’indennizzo appare in effetti priva di un’adeguata motivazione, oltre che di una norma di riferimento: in primo luogo con riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, ammesse senza condizioni dall’art. 41 e poi negli altri casi, talvolta addirittura migliorativi della situazione preesistente.

Anche in relazione ai due nuovi elettrodotti, peraltro, il provvedimento appare affetto da carenza di motivazione, non essendo stato dato conto in alcun modo né del danno effettivamente arrecato, né delle misure compensative eventualmente possibili, né in base a quale ragionamento logico-giuridico sia avvenuta la sostituzione delle misure alternative con la corresponsione dell’indennizzo; e neppure si è dato conto del criterio utilizzato per la determinazione di quest’ultimo.

Ne discende l’accoglimento di tutti i ricorsi, anche sotto tale profilo.

Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti in epigrafe indicati e per l’effetto annulla tutti gli atti con essi impugnati.

Condanna il Parco Oglio Nord e la Regione, in solido, al pagamento delle spese del giudizio a favore della società ricorrente, che si liquidano, data la ripetitività dei ricorsi per motivi aggiunti, in Euro 3.000 (tremila/00), oltre ad IVA, C.P.A. ed oneri accessori e oltre al rimborso del contributo unificato anticipato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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