Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento acustico Numero: 693 | Data di udienza: 3 Aprile 2014

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Infrazioni ai limiti massimi delle emissioni sonore – Attività di rilevazione – Comunicazione di avvio del procedimento – Esclusione – Fase successiva dell’adozione del provvedimento sanzionatorio – Contraddittorio.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 18 Aprile 2014
Numero: 693
Data di udienza: 3 Aprile 2014
Presidente: Balucani
Estensore: Limongelli


Premassima

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Infrazioni ai limiti massimi delle emissioni sonore – Attività di rilevazione – Comunicazione di avvio del procedimento – Esclusione – Fase successiva dell’adozione del provvedimento sanzionatorio – Contraddittorio.



Massima

 

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 18 aprile 2014, n. 693


INQUINAMENTO ACUSTICO – Infrazioni ai limiti massimi delle emissioni sonore – Attività di rilevazione – Comunicazione di avvio del procedimento – Esclusione – Fase successiva dell’adozione del provvedimento sanzionatorio – Contraddittorio.

Se è vero che, in linea generale, l’attività di rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi delle emissione sonore non abbisogna della comunicazione di avvio del procedimento, in quanto la previa instaurazione del contraddittorio con gli interessati potrebbe falsare i risultati della rilevazione stessa, è anche vero, tuttavia, che una volta terminate le predette operazioni, il passaggio alla successiva fase procedimentale, finalizzata all’adozione del provvedimento sanzionatorio, deve necessariamente essere preceduto dalla relativa comunicazione, per consentire all’interessato di partecipare al procedimento stesso e svolgere, in quella sede, le proprie difese.


Pres. Balucani, Est. Limongelli – S. s.p.a. (avv.Revelli) c. Comune di Cherasco (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ - 18 aprile 2014, n. 693

SENTENZA

 

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 18 aprile 2014, n. 693


N. 00693/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00070/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 70 del 2009, proposto da:
SICOM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Revelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Mirante in Torino, via Buozzi, 10;


contro

COMUNE DI CHERASCO, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;

per l’annullamento

– dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Cherasco del 15 ottobre 2008 – n. 2154 reg. ord. prot, 14905, notificata alla ricorrente il 23 ottobre 2008, con la quale si ordina al sig. Marengo Renato, in qualità di amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione della ditta “SICOM S.p.A.”, con sede in Cherasco (Cn), via La Morra n. 8, di adottare, nel più breve tempo possibile e comunque entro sessanta giorni dalla notifica della presente ordinanza, idonei accorgimenti finalizzati ad eliminare gli inconvenienti riscontrati (superamento del livello differenziale calcolato a finestre aperte indicato dall’art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 14.11.1997 (5dB per il periodo diurno) e che consentano pertanto il rispetto dei valori limite indicati dalle vigenti disposizioni di legge;

– di ogni altro atto presupposto, discendente, conseguente e connesso con l’atto impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2014 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 22 dicembre 2008 e depositato il 16 gennaio 2009, la società Sicom s.p.a., titolare di uno stabilimento industriale ubicato nel Comune di Cherasco, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Sindaco di Cherasco le ha ordinato di adottare nel più breve tempo possibile, e comunque entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, “idonei accorgimenti finalizzati a ridurre il livello di rumorosità dell’impianto entro i limiti di legge.

2. Il provvedimento ha tratto origine dai rilievi fonometrici effettuati dall’ARPA presso l’abitazione di una cittadina di Cherasco residente in un’abitazione confinante con lo stabilimento di proprietà Sicom. In tale occasione l’ARPA aveva accertato che la rumorosità prodotta dalle lavorazioni effettuate nello stabilimento SICOM superava, “a finestre aperte”, il limite consentito dalla normativa di settore (art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 14.11.1997).

3. Attraverso sei motivi di ricorso, la ricorrente ha lamentato:

1) la violazione dell’art. 7 della L. 241/90, attesa la mancata comunicazione di avvio del procedimento;

2) la violazione dell’art. 4, comma 1 lett. a) della L. 26 ottobre 1995, n. 447, il quale, per l’ipotesi di fondi contigui sottoposti a diversa classificazione sotto il profilo dei limiti di rumorosità, non consente al sindaco di adottare provvedimenti autoritativi ed unilaterali, ma prevede l’adozione di piani di risanamento, da adottarsi all’esito di un procedimento svolto nel contraddittorio tra le parti interessate;

3) la violazione dell’art. 6 della L.R. 20 ottobre 2000, n. 52, che, al pari della normativa statale, prevede l’obbligo del Comune di adottare piani di risanamento nel contraddittorio delle parti interessate;

4) la violazione dell’art. 14 della predetta legge regionale, il quale prevede che il piano di risanamento debba essere presentato dall’interessato nel termine di sei mesi dal momento in cui si verifica l’incompatibilità tra i fondi contigui, ed inoltre prevede che il Comune debba valutare la congruità di tale piano anche sotto il profilo dell’incidenza della spesa sul proponente: tutti profili disattesi nel provvedimento impugnato;

5) la violazione dell’art. 3 della L. 241/90, atteso il difetto di motivazione dell’atto impugnato;

6) il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria.

4. Il Comune di Cherasco, ritualmente intimato, non si è costituito.

5. Con ordinanza n. 90 del 30 gennaio 2009, la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente, ritenendo fondata, in particolare, la censura dedotta con il primo motivo di ricorso ed invitando per l’effetto il Comune a riavviare il procedimento con l’adozione dell’atto di cui all’art. 7 della l. n. 241/90.

6. All’udienza pubblica del 3 aprile 2014, nell’assenza di ulteriori produzioni documentali e difensive e degli stessi difensori delle parti, la causa è stata assunta in decisione.

7. Il collegio osserva quanto segue.

7.1. Allo stato degli atti, in mancanza di costituzione del Comune di Cherasco e di ulteriori difese di parte ricorrente, non è noto se l’Amministrazione abbia riavviato o meno il procedimento per cui è causa seguendo l’invito contenuto nell’ordinanza cautelare.

7.2. In tale contesto, il collegio ritiene di confermare le valutazioni già svolte in sede cautelare. In particolare, è fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso.

Se infatti è vero che, in linea generale, l’attività di rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi delle emissione sonore non abbisogna della comunicazione di avvio del procedimento, in quanto la previa instaurazione del contraddittorio con gli interessati potrebbe falsare i risultati della rilevazione stessa, è anche vero, tuttavia, che una volta terminate le predette operazioni, il passaggio alla successiva fase procedimentale, finalizzata all’adozione del provvedimento sanzionatorio, deve necessariamente essere preceduto dalla relativa comunicazione, per consentire all’interessato di partecipare al procedimento stesso e svolgere, in quella sede, le proprie difese.

7.3. Nel caso di specie, tale comunicazione è mancata, e ciò assume un rilievo assorbente ai fini della legittimità dell’atto impugnato, dal momento che non può escludersi che la partecipazione al procedimento dell’impresa ricorrente non avrebbe potuto orientare l’esito del procedimento verso un esito diverso, soprattutto per quanto attiene alle concrete misure di mitigazione dell’impatto acustico dello stabilimento industriale indicate nel provvedimento in esame, che avrebbero dovuto essere oggetto di un confronto tra le parti interessate, sia in ordine alla loro effettiva efficacia che in ordine all’incidenza economica della relativa spesa e all’eventuale esistenza di praticabili misure alternative.

8. Il ricorso va quindi accolto sotto tale profilo, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato.

9. Gli ulteriori motivi restano assorbiti.

10. Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità delle questioni esaminate

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente
Paola Malanetto, Primo Referendario
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
      

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di Ambientediritto.it e QuotidianoLegale.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!