Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1614 | Data di udienza: 9 Aprile 2014

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Sradicamento di macchia mediterranea con impianto di vigneto – Acquisizione al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001 – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 30 Giugno 2014
Numero: 1614
Data di udienza: 9 Aprile 2014
Presidente: Costantini
Estensore: Lariccia


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Sradicamento di macchia mediterranea con impianto di vigneto – Acquisizione al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001 – Illegittimità.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 30 giugno 2014, n. 1614


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Sradicamento di macchia mediterranea con impianto di vigneto – Acquisizione al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001 – Illegittimità
.

 E’ illegittima l’ordinanza, riferita alla “trasformazione dello stato dei luoghi mediante sradicamento e soppressione della tipica flora della macchia mediterranea con conseguente impianto di vigneto in zona sottoposta a vincolo paesaggistico” nella parte in cui, in applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/01 richiamato dall’art 181 D.Lgs 44/2004, ordina la demolizione delle opere abusive e l’eventuale acquisizione delle aree al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all’ordine impartito. L’acquisizione dell’area al patrimonio comunale – contemplata dalla richiamata norma – deve infatti ritenersi riferita alla realizzazione di veri e propri manufatti edilizi.

Pres. Costantini, Est. Lariccia – G.G. e altri (avv. Sgobba) c. inistero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali e altri (Avv. Stato) e Comune di Statte (avv. Pacifico)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 30 giugno 2014, n. 1614

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 30 giugno 2014, n. 1614


N. 01614/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02016/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2016 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Giuliano Giovanni, Giuliano Nicola, Vito Antonio Giuliano, rappresentati e difesi dall’avv. Giacomo Sgobba, con domicilio eletto presso Federico Massa in Lecce, via Montello, 13/A;


contro

Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Soprintendenza Per Beni Arche Paes. e Patr. Stor. art. Etnoant. Prov.Di Le,Br,Ta, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23; Comune di Statte, rappresentato e difeso dall’avv. Emiliano Pacifico, con domicilio eletto presso Luca Vergine in Lecce, via Liborio Romano,51;

per l’annullamento

– dell’ordinanza n. 04/2013 datata 3.9.2013 del Responsabile del servizio urbanistica ed edilizia del Comune di Statte;

– del rapporto informativo prot. n. 191 del 22.3.2013 del Comandante del Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Taranto;

– ove occorra e nei limiti d’interesse, della nota prot. n. 3521 del 27.2.2013 a firma del Soprintendente ella Provincia di Lecce, Brindisi e Taranto, conosciuta tramite accesso agli atti in data 3.10.2013;

– nonchè di ogni altro atto precedente e/o comunque connesso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali e di Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e di Soprintendenza Per Beni Arche Paes. e Patr. Stor. art. Etnoant. Prov.Di Le,Br,Ta e di Comune di Statte;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2014 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi per le parti i difensori Sono presenti gli avv.ti E. Pacifico, G. Sgobba e l’avv. dello Stato G.C. Matteo.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 31.10.2013 i sig.ri Giuliano Giovanni, Giuliano Nicola e Giuliano Vito Antonio agivano per l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti in epigrafe indicati deducendo l’incompetenza del dirigente comunale ad emettere ordinanze contingibili ed urgenti, il difetto d’istruttoria per l’insussistenza di vincoli paesaggistici nella zona oggetto dell’insediamento dei vigneti da parte dei ricorrenti ed in ogni caso l’insussistenza dell’obbligo per i medesimi di dotarsi di previa autorizzazione paesaggistica in quanto imprenditori agricoli, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380/01 per avere considerato l’insediamento di un vigneto alla stregua di un organismo edilizio.

Si costituivano le Amministrazioni intimate chiedendo il rigetto del ricorso ed il Tar con ordinanza n. 664/13 sospendeva l’efficacia degli atti impugnati per avere il Comune di Statte “impropriamente ordinato la demolizione delle opere ritenute abusive, nonché per avere impropriamente previsto l’eventuale acquisizione delle aree in caso di inottemperanza all’ordine di ripristino”.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di cui in motivazione.

Il Comune di Statte ha emesso ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per violazione degli artt. 146 e 181 D.Lgs 44/2004 nonché del DPR 380/2001, avendo i militari del Corpo Forestale dello Stato accertato nel terreno di cui a fl 21 plla 307 di proprietà dei ricorrenti “la trasformazione dello stato dei luoghi mediante sradicamento e soppressione della tipica flora della macchia mediterranea con conseguente impianto di vigneto, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale ed in assenza del relativo nulla osta”.

Risulta evidente l’illegittimità dell’atto impugnato nella parte in cui, in applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/01 richiamato dall’art 181 D.Lgs 44/2004, ha ordinato la demolizione delle opere abusive e l’eventuale acquisizione delle aree al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all’ordine impartito.

Al riguardo si deve effettivamente concludere che l’art. 31 del T.U. 380/01 che trova applicazione nell’ordinanza emessa, mal si attagli al caso di specie, in cui le “opere realizzate” si sostanziano nell’impianto di un vigneto e non nella creazione di organismi edilizi propriamente detti, laddove la disposta acquisizione dell’area al patrimonio comunale – contemplata dalla richiamata norma – deve invece ritenersi riferita alla realizzazione di veri e propri manufatti edilizi.

La sussistenza del suindicato vizio fonda l’accoglimento del ricorso, risultando assorbiti o infondati gli altri vizi denunciati dai ricorrenti.

In particolare, non ricorrendo nella specie un’ordinanza contingibile ed urgente di competenza sindacale bensì trattandosi di ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in materia paesaggistica ed ambientale, tale provvedimento ben poteva essere emesso dal responsabile del servizio urbanistica del Comune di Statte all’uopo incaricato con decreto sindacale n. 06/2013.

Inoltre, la dedotta circostanza che il suolo di proprietà dei ricorrenti ricada solo in parte nell’ambito distinto dal PUTT/P macchie non toglie che, sia pure limitatamente a quella sola porzione dell’area di proprietà Giuliano, gli interventi di soppressione della macchia e di insediamento del vigneto dovevano essere effettuati sulla base di un previo titolo abilitativo nella specie carente, non rientrando tra gli interventi realizzabili da imprenditori agricoli in assenza di previa autorizzazione; altrettanto infondatamente i ricorrenti lamentano il mancato accertamento dell’esatta identità dell’autore dell’abuso, essendo stata l’ordinanza notificata loro nella qualità di proprietari ed utilizzatori del suolo.

La natura della controversia e le ragioni della pronuncia costituiscono gravi motivi per ritenere integralmente compensate tra le parti le spese di lite.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e dispone l’annullamento dell’ordinanza n. 04/2013 datata 3.9.2013 del Responsabile del servizio urbanistica ed edilizia del Comune di Statte.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente
Enrico d’Arpe, Consigliere
Antonella Lariccia, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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