Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 2448 | Data di udienza: 18 Giugno 2014

* RIFIUTI  – Discariche – Attivazione e gestione operativa – Art. 14 d.lgs. n. 36/2003 – Garanzia finanziaria – Rilascio da parte di intermediari finanziari – Possibilità – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 9 Ottobre 2014
Numero: 2448
Data di udienza: 18 Giugno 2014
Presidente: Cavallari
Estensore: Moro


Premassima

* RIFIUTI  – Discariche – Attivazione e gestione operativa – Art. 14 d.lgs. n. 36/2003 – Garanzia finanziaria – Rilascio da parte di intermediari finanziari – Possibilità – Esclusione.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 9 ottobre 2014, n. 2448


RIFIUTI  – Discariche – Attivazione e gestione operativa – Art. 14 d.lgs. n. 36/2003 – Garanzia finanziaria – Rilascio da parte di intermediari finanziari – Possibilità – Esclusione.

L’art. 14 del d.lgs.36/2003 non prevede l’espressa possibilità per gli intermediari finanziari di rilasciare garanzie finanziarie per l’attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, sicchè in applicazione del principio “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, non può ritenersi automatica l’assimilazione delle società di intermediazione finanziaria alle banche, atteso che laddove la legge ha voluto (es.art.75 d.lg.163/2006) ha concesso tale facoltà.

Pres. Cavallari, Est. Moro –  F. s.r.l. (avv.ti Quinto e Quinto) c. Provincia di Brindisi (avv.ti Guadalupi e  Carulli)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ - 9 ottobre 2014, n. 2448

SENTENZA

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 9 ottobre 2014, n. 2448

N. 02448/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02149/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2149 del 2013, proposto da:
Formica Ambiente Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Quinto, Pietro Quinto e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Lecce, via Garibaldi 43;

contro

Provincia di Brindisi, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Marino Guadalupi, Mariangela Carulli, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

per l’annullamento

– della delibera del Commissario Straordinario della Provincia di Brindisi n. 35 del 21.11.2013 con la quale sono stati approvati gli “indirizzi organizzativi e procedimentali per la prestazione di garanzie finanziarie da parte dei titolari di impianti di gestione rifiuti”;

– della nota del 27 novembre 2013 con la quale il Dirigente del settore ambiente della Provincia di Brindisi ha diffidato Formica Ambiente a prestare entro 10 giorni le garanzie finanziarie secondo le modalità stabilite nella suddetta deliberazione n. 35;

– della nota del 4 dicembre 2013 con la quale il Dirigente del settore ambiente della Provincia di Brindisi ha dichiarato inaccoglibile la polizza prodotta da Formica Ambiente;

– di ogni altro atto connesso e/o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brindisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Luigi Quinto, anche in sostituzione di Pietro Quinto, Mario Marino Guadalupi, anche in sostituzione di Mariangela Carulli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente, gestore di un impianto di rifiuti speciali non pericolosi in località Formica (provincia di Brindisi) impugna gli atti epigrafati con i quali la provincia di Brindisi ha respinto la polizza fideiussoria dalla stessa prodotta, nonché la presupposta delibera n.35/2013 con la quale il Commissario straordinario della provincia di Brindisi ha approvato “gli indirizzi organizzativi e procedimentali per la prestazione di garanzie finanziarie da parte dei titolari di impianti di gestione rifiuti”.

Questi i motivi a sostegno del ricorso:

I -Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 152/2006 – violazione e falsa applicazione del d.lgs. 36/2006 – violazione e falsa applicazione della L. 348/1982 – violazione e falsa applicazione del regolamento della regione Puglia n.18/2007 – violazione della determina AIA del 5/06/2008.

II- Violazione e falsa applicazione dell’art. 117 Cost. e dell’art.195, comma 2, lett.H), d.lgs. 152/2006 – violazione e falsa applicazione dell’art.22 L.R. Puglia 39/2006 – eccesso di potere per disparità di trattamento – eccesso di potere per sviamento.

Con memoria depositata in data 3 gennaio 2014 si è costituita in giudizio la Regione Puglia eccependo in via preliminare l’irricevibilità, improcedibilità e inammissibilità del ricorso, nonché la sua infondatezza.

All’udienza pubblica del 18 giugno 2014 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Va esaminata in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa regionale, la quale sostiene che anche in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità, in quanto l’Amministrazione provinciale dovrebbe comunque valutare la validità della garanzia finanziaria nei termini del regolamento regionale n.18/2007 o, comunque, in base alle disposizioni di cui all’art. 14, comma 4 del d.lgs. 36/2003, e nel caso in esame la ricorrente ha presentato un polizza di fideiussione predisposta da FinWorld, intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del d.lgs. 385/1993(soggetto non ricompreso tra quelli titolati a rilasciare garanzie in questo settore ai sensi del punto 3 dell’Allegato A del regolamento regionale n.18/2007), rilevando altresì che la Finworld non è né un’azienda di credito (di cui all’art.5 del R.D.L. n.375/1936 e s.m.i.) né un’impresa di assicurazione presente negli elenchi gestiti dall’IVASS – istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, succeduto ai sensi del d.l. 6 luglio 2012 n.95 (convertito con L. 7 agosto 2012 n.135) in tutti i poteri, funzioni e competenze dell’ISVAP.

2.1. L’eccezione è fondata.

L’art. 14 del d.lgs.36/2003, titolato “Garanzie finanziarie” stabilisce quanto segue:

1. La garanzia per l’attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l’adempimento delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell’articolo 4. In caso di autorizzazione per lotti della discarica, come previsto dall’articolo 10, comma 3, la garanzia può essere prestata per lotti.

2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all’articolo 13 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa. In caso di autorizzazione della discarica per lotti la garanzia per la post-chiusura può essere prestata per lotti.

3. Fermo restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso, devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e salvo che l’autorità competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l’ambiente:

a) la garanzia di cui al comma 1 è trattenuta per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all’articolo 12, comma 3;

b) la garanzia di cui al comma 2 è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di cui all’articolo 12, comma 3.

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e devono essere prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi indicati nei citati commi.”

Quest’ultima disciplina prescrive che “In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:

a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni;

b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modifiche ed integrazioni;

c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi”.

Analoga disposizione è prevista nel r.r. 18/2007 il quale prevede che:

– “ Le garanzie finanziarie in argomento devono essere prestate in uno dei modi previsti dall’art. 1 della L. n. 348/1982, ed in particolare:

– da reale e valida cauzione, ai sensi dell’art. 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni e integrazioni;

– da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all’art. 5 del R.D.L. n. 375/1936 e successive modifiche ed integrazioni;

– da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi”.

In materia, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento del Consiglio di Stato, secondo il quale (per tutte sent 412/2012) “la disciplina contenuta nel citato art. 1 della legge nr. 348 del 1982 conserva la propria specialità rispetto alla normativa generale sul sistema bancario, di modo che l’assimilazione delle società di intermediazione finanziaria alle banche ai fini dell’esercizio delle attività creditizie, prevista dall’art. 106 del d.lgs. citato, non opera per le garanzie da prestarsi dalle imprese che intrattengono rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni, attesa l’esigenza di assicurare, in tale settore, un particolare e qualificato grado di affidabilità del soggetto garante, a tutela dell’interesse pubblico alla corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni dedotte in contratto” (cfr. C.g.a.r.s., 24 dicembre 2002, nr. 685; Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2001, nr. 355; id., 26 settembre 2000, nr. 5101).

Invero, “l’assimilazione compiuta tra istituti di credito e intermediari finanziari non è completa, atteso che nel nuovo testo unico delle leggi in materia bancaria, approvato col citato d.lgs. nr. 385/1993, la nozione di attività bancaria è rimasta sostanzialmente immutata e tuttora non comprende gli intermediari finanziari, i quali non sono autorizzati alla raccolta del risparmio tra il pubblico (e, del resto, lo stesso art. 106 più volte citato fa espressamente salve per costoro “le riserve di attività previste dalla legge”).

Pertanto, la discriminazione tra banche e intermediari finanziari, risulta pienamente logica, posto che questi ultimi sono assoggettati, dallo stesso d.lgs. nr. 385/1993, a un diverso regime di controlli, affidato all’Ufficio Italiano dei Cambi, il cui scopo non è tanto quello di garantire la solidità dell’impresa (come è per la vigilanza bancaria) quanto, piuttosto, quello di sorvegliare la professionalità e la correttezza dei soggetti che operano nel settore della gestione dei flussi finanziari.

Peraltro, se l’art.75 del d.lgs. 163/2006 prevede la possibilità di rilasciare garanzie da parte degli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, un’analoga disciplina non risulta prevista nel d.lgs. 36/2006 per i gestori di discariche, per i quali sussiste una disciplina peculiare e derogatoria, giustificata in ragione della specificità dei controlli cui gli stessi sono sottoposti, dato il valore ambientale da tutelare.

2.2. A ciò aggiungasi, pur laddove si voglia riconoscere che la garanzia finanziaria a favore dello Stato e degli enti pubblici possa essere rilasciata oltre che dalle imprese che esercitano attività bancaria e assicurativa anche da un intermediario finanziario così come definito dall’art. 1 del T.U. 1° settembre 1993, n. 385 (purché iscritto nell’elenco generale di cui all’art. 106 o nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia di cui all’art. 107 del medesimo Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del d. lgv. n. 58 del 1998 e munito dell’autorizzazione ministeriale contemplata dal d.p.r. 30 marzo 2004, n. 115) deve rilevarsi che tale normativa è stata notevolmente modificata dal d lgs.141/2010.

Quest’ultima disciplina ha unificato gli elenchi di cui agli artt.106 e 107 del previgente T.U., abolendo quello speciale di cui all’art.107, nonchè prevedendo che “L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia”.

L’art. 107 prevede che la Banca d’Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere di una serie di condizioni.

Il d.lgs. 141/2010 ha poi inserito nel T.U. 385/1993 l’intero titolo VI bis disciplinando gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi.

La disciplina transitoria prevista dall’art. 26 del citato d.lgs.141/2010 prevede che:

“01. Le Autorità competenti provvedono all’emanazione delle disposizioni attuative del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, al più tardi entro il 31 dicembre 2012.

1. Al fine di poter continuare a svolgere la propria attività, i soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell’albo dei mediatori creditizi ai sensi dell’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell’articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, o nell’elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, chiedono, entro il 31 ottobre 2012 l’iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività ai sensi degli articoli 128-quinquies, 128-septies e 128-quaterdecies .

1-bis. Coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di amministrazione e direzione in banche e intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 sono esonerati dal superamento dell’esame di cui all’articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all’articolo 128-septies, comma 1, lettera e), e dalla prova valutativa di cui all’articolo 128-novies.

2. I soggetti indicati al comma 1 che hanno effettivamente svolto l’attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell’elenco, sono esonerati dal superamento dell’esame di cui all’articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all’articolo 128-septies, comma 1, lettera e) e dalla prova valutativa di cui all’articolo 128-novies, a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri uniformi e predeterminati, dell’adeguatezza dell’esperienza professionale maturata. Lo svolgimento dell’attività di mediazione creditizia rileva anche ai fini dell’esonero dall’esame previsto dall’articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e lo svolgimento dell’attività di agenzia in attività finanziaria rileva anche ai fini dell’esonero dall’esame previsto dall’articolo 128-septies, comma 1, lettera e)”.

Risulta quindi evidente che gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (quale è la Finworld) sono sottoposti agli adempimenti suindicati e, quindi, a richiedere l’iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività ai sensi degli articoli 128-quinquies, 128-septies e 128-quaterdecies (adempimenti di cui non si è fornita alcuna prova).

In conclusione, all’ammissibilità della polizza fideiussoria proposta dalla ricorrente ostano le seguenti ragioni:

– il d.lgs. 36/2003 non prevede l’espressa possibilità per gli intermediari finanziari di rilasciare garanzie finanziarie, sicchè in applicazione del principio “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, non può ritenersi automatica l’assimilazione delle società di intermediazione finanziaria alle banche, atteso che laddove la legge ha voluto (es.art.75 d.lg.163/2006) ha concesso tale facoltà;

– in ogni caso, la polizza proviene da intermediario finanziario iscritto nel solo elenco speciale ex art.107 del previgente d.lgs.385/1993 e la nuova disciplina, in luogo dei due preesistenti albi di intermediari finanziari, l’uno generale di cui all’art. 106 del t.u.b., l’altro speciale di cui all’art. 107, ne contempla soltanto uno, l’iscrizione nel quale è condizione per l’esercizio dei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; l’art. 107, nella sua attuale formulazione, disciplina invece presupposti e procedimento per il rilascio da parte della Banca d’Italia dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di intermediario finanziario;

– non risulta fornita la prova che la Finworld ha adempiuto alle prescrizioni imposte dall’art.26 della disciplina di cui al d.lgs. 141/2010.

Tali considerazioni denotano l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse atteso che, anche in caso di accoglimento delle censure ivi spiegate, la polizza prodotta dalla ricorrente non ha i requisiti di legge.

3 In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La novità e complessità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Claudia Lattanzi, Primo Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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