Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento acustico Numero: 1910 | Data di udienza: 6 Novembre 2014

* INQUINAMENO ACUSTICO – Zonizzazione – Classi di zonizzazione – Tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 – Regione Piemonte – Art. 6, c. 1, lett. e) l.r. n. 52/2000 – Principi  – Preesistenza di una determinata destinazione d’uso –  Attività industriale preesistente – Rilevanza – Riferimento a parametri potenziali non esistenti allo stato – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 28 Novembre 2014
Numero: 1910
Data di udienza: 6 Novembre 2014
Presidente: Malanetto
Estensore: Limongelli


Premassima

* INQUINAMENO ACUSTICO – Zonizzazione – Classi di zonizzazione – Tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 – Regione Piemonte – Art. 6, c. 1, lett. e) l.r. n. 52/2000 – Principi  – Preesistenza di una determinata destinazione d’uso –  Attività industriale preesistente – Rilevanza – Riferimento a parametri potenziali non esistenti allo stato – Illegittimità.



Massima

 

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 28 novembre 2014, n. 1910


INQUINAMENO ACUSTICO – Zonizzazione – Classi di zonizzazione – Tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 – Regione Piemonte – Art. 6, c. 1, lett. e) l.r. n. 52/2000.

La definizione delle classi di zonizzazione acustica è disciplinata nella Tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997, alla quale sono tenuti a conformarsi i Comuni nella conseguente pianificazione di loro competenza e che nella Regione Piemonte trova attuazione, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) della L.R. 52 del 2000, secondo le linee guida regionali approvate con deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001 n. 853802.

Pres. Malanetto, Est. Limongelli – O. s.n.c. (avv.ti Pitera’ e Dardo) c. Comune di Verduno e altri (n.c.)


INQUINAMENO ACUSTICO – Zonizzazione – Art. 6, c. 1, lett. e) l.r. Piemonte n. 52/2000 – Principi.

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L.R. Piemonte 52 del 2000, la classificazione acustica è effettuata, nella necessaria applicazione dei principi contenuti nella legge quadro statale 26 ottobre 1995 n. 447, “in modo da: a) ricomprendere l’intero territorio comunale; b) aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d’uso, al fine di evitare un’eccessiva frammentazione; c) individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile, oppure all’aperto; d) considerare la vocazione intrinseca e l’evoluzione storica dello sviluppo del territorio; e) attenersi alle linee guida regionali… (adottate dalla Giunta Regionale); f) assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h) della L. 447 del 1995”. La deliberazione di G.R. n. 85-3802 del 6 agosto 2001, a sua volta, prevede che sia necessario, almeno tendenzialmente, individuare una connessione diretta con le destinazioni d’uso del P.R.G.C., per poi determinare in una seconda fase, con sopralluoghi, il reale utilizzo delle porzioni di territorio non facilmente subito individuabili con le definizioni delle aree di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 cit.; ed infine, in una terza fase, armonizzare il più possibile la classificazione acustica. Trattasi di criteri rivolti, oltre che alla considerazione dell’intero territorio comunale, globalmente compreso, anche alla identificazione di ogni singola area, ai fini del suo inserimento in una appropriata classe acustica (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 4 giugno 2007, n. 2538).

Pres. Malanetto, Est. Limongelli – O. s.n.c. (avv.ti Pitera’ e Dardo) c. Comune di Verduno e altri (n.c.)
 


INQUINAMENO ACUSTICO – Zonizzazione acustica  – Preesistenza di una determinata destinazione d’uso –  Attività industriale preesistente – Rilevanza.

La preesistenza di una determinata destinazione d’uso non costituisce certamente un elemento di per sé ostativo alla modifica della classificazione acustica dell’area, ma è comunque un elemento che non può essere pretermesso nelle valutazioni dell’Amministrazione e che impone una congrua motivazione delle ragioni che inducono la P.A. ad adottare una diversa classificazione, soprattutto allorchè essa comporti l’applicazione di limiti di emissione e di immissione nonché limiti differenziali più rigorosi, e possa pertanto determinare la totale incompatibilità di un’attività industriale preesistente con la nuova regolamentazione.


Pres. Malanetto, Est. Limongelli – O. s.n.c. (avv.ti Pitera’ e Dardo) c. Comune di Verduno e altri (n.c.)

 

INQUINAMENO ACUSTICO – Zonizzazione acustica – Riferimento a parametri potenziali non esistenti allo stato – Illegittimità.

Le esigenze di miglior assetto acustico ed omogeneizzazione del territorio non possono trascurare la reale situazione in atto al momento dell’adozione del Piano di Zonizzazione acustica; è di conseguenza illegittima una classificazione acustica legata a parametri sostanzialmente potenziali, non esistenti allo stato: le direttive regionali del Piemonte impongono, anche attraverso sopralluoghi e indagini strumentali, un esame approfondito delle caratteristiche connotanti le singole aree interessate, in modo tale che la scelta di pianificazione sia coerente con lo configurazione attuale del territorio (Cons. Stato, Sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2957 e 31 dicembre 2009, n. 9302; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 4 giugno 2007, n. 2538; Id., Sez. II, 18 ottobre 2006, n. 8). E’ pur vero che la finalità generale del Piano di zonizzazione acustica, quale delineata dall’art. 1 della legge regionale del Piemonte 20 ottobre 2000, nr. 52, è quella di tendere “alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell’ambiente esterno e abitativo, nonché alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all’inquinamento acustico derivante da attività antropiche”. Nondimeno, un’opzione tendente ad un innalzamento dei valori di qualità del rumore rispetto alla situazione preesistente – in coerenza con le finalità della normativa di settore – deve pur sempre tenere conto della necessità di bilanciare l’interesse alla tutela dell’ambiente con quello alla tutela delle attività (produttive e non) legittimamente esistenti sul territorio comunale.


Pres. Malanetto, Est. Limongelli – O. s.n.c. (avv.ti Pitera’ e Dardo) c. Comune di Verduno e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ - 28 novembre 2014, n. 1910

SENTENZA

 

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 28 novembre 2014, n. 1910


N. 01910/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00230/2005 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 230 del 2005, proposto da:
O.M.G. DI OBERTO LUCIANO E C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Adelaide Pitera’ e Franca Dardo, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Torino, piazza Statuto, 9;

contro

COMUNE VERDUNO, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;
REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, non costituita;
UNIONE COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;

per l’annullamento

– della deliberazione del Consiglio Comunale di Verduno n. 28 del 27.9.2004, pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione n. 46 del 18.11.2004, con la quale l’Amministrazione ha controdedotto alle osservazioni pervenute ed ha adottato la classificazione acustica del territorio comunale, inserendo in classe III l’area di proprietà della ricorrente;

– degli atti tutti antecedenti, (il conferimento dell’incarico di classificazione acustica da parte della Giunta dell’Unione collinare di cui fa parte il Comune di Verduno allo studio Breida di Mondovì), preordinati (in particolare della deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 21 novembre 2003 di proposta di classificazione acustica e della relazione illustrativa alla Classificazione acustica del territorio comunale, redatta dall’Ing. Breida), consequenziali e comunque connessi del procedimento;

– nonchè per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2014 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 17 gennaio 2005 (al Comune di Verduno), il 14 gennaio 2005 alla Regione Piemonte e il 15-17 gennaio 2005 all’Unione Colline di Langa e Barolo, e ritualmente depositato, la società O.M.G. di Oberto Luciano e C s.n.c. ha premesso di essere proprietaria di due aree confinanti, l’una sita nel territorio del Comune di Verduno estesa 15.968 mq, l’altra sita nel territorio del Comune di La Morra estesa 18.084 mq; sui predetti terreni, in particolare su quello sito nel Comune di Verduno, la ricorrente esercita da oltre trent’anni l’attività di frantumazione, selezione e lavaggio di inerti, di produzione di calcestruzzo preconfezionato e di conglomerati bituminosi con deposito di stoccaggio e movimentazione di materiali inerti utilizzati per alimentare gli impianti; il complesso produttivo confina a nord con il fiume Tanaro, a sud con una strada poderale, ad ovest con il confine del Comune di La Morra e per il resto con campi; nell’arco di almeno 500 metri dal complesso produttivo non esistono case di civile abitazione.

2. Tanto premesso, la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui il consiglio comunale di Verduno ha adottato il piano di zonizzazione acustica comunale; l’ha impugnato nella parte in cui ha classificato in classe III (aree di tipo misto), anziché in classe VI (aree esclusivamente industriali), l’area in cui la ricorrente esercita la propria attività industriale.

3. Attraverso quattro motivi di ricorso, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

In particolare:

3.1) con il primo motivo, ha lamentato che il Comune di Verduno non abbia tenuto conto, nella zonizzazione acustica del territorio comunale, delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio, in violazione di quanto prescritto dalla normativa statale e regionale di settore (art. 4 comma 1 L. n. 447/1995 e art. 5 comma 1 L.R. 20 ottobre 2000, n. 52); l’area di proprietà della ricorrente è stata così classificata “di tipo misto” senza tener conto che la medesima, da più di trent’anni, è utilizzata esclusivamente per usi industriali;

3.2) con il secondo motivo, ha dedotto la violazione delle linee guida regionali, le quali impongono di tener conto, nella zonizzazione acustica del territorio, delle caratteristiche e delle destinazioni effettive delle aree territoriali, anche prescindendo dalle destinazioni formali di PRGC; le stesse, inoltre, non consentono la omogeneizzazione di più aree con diverse caratteristiche funzionali allorchè le aree in questione abbiano estensione superiore a 12.000 mq (come nel caso in esame); la classificazione in classe III è del tutto irragionevole e contraria alle caratteristiche effettive dell’area in considerazione;

3.3) con il terzo motivo, ha lamentato vizio di carenza di istruttoria e di motivazione, rilevando come il tecnico incaricato dal Comune ha ammesso nella propria relazione allegata al provvedimento impugnato di non aver effettuato alcuna misurazione delle emissioni sonore nel territorio del Comune di Verduno né alcuna ricognizione dei luoghi (diversamente da quanto effettuato in relazione al territorio comunale di La Morra); in tal modo è mancata un’effettiva acquisizione dei dati concreti concernenti la distribuzione della popolazione e delle attività lavorative sul territorio, e ciò si riflette sulla motivazione delle controdeduzioni del tecnico alle osservazioni presentate dalla ricorrente in sede procedimentale, motivazione del tutto carente e illogica; né è stata valutata la possibilità – così come è stato fatto, invece, per un diverso impianto produttivo – di realizzare delle fasce cuscinetto per separare l’area di proprietà della ricorrente da quella in classe III;

3.4) infine, con il quarto motivo, la ricorrente ha messo in dubbio l’effettiva competenza del tecnico incaricato dal Comune, dal momento che dalla lettura dell’atto impugnato si desume soltanto che il tecnico incaricato è un ingegnere, ma non che sia un esperto in “acustica ambientale”, come prescritto della delibera regionale n. 85-3802 del 6 agosto 2001.

3.5. Oltre all’annullamento in parte qua dell’atto impugnato, la ricorrente ha chiesto la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno correlato all’inevitabile cessazione dell’attività produttiva in conseguenza della nuova classificazione acustica dell’area in questione.

4. Il Comune di Verduno, la Regione Piemonte e l’Unione Colline di Langa e Barolo, ritualmente intimate, non si sono costituite.

5. All’udienza pubblica del 6 novembre 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.

6. Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti qui di seguito precisati.

Con il provvedimento impugnato il consiglio comunale di Verduno ha – per ciò che rileva – disatteso le osservazioni presentate in sede procedimentale dalla società ricorrente aderendo pedissequamente alle controdeduzioni formulate dal proprio tecnico.

Quest’ultimo aveva ritenuto inaccoglibili le deduzioni e le richieste dell’interessata sul duplice rilievo che l’impianto industriale in questione:

– ricade in fascia A (del piano stralcio del bacino del Fiume Po) per cui avrebbe dovuto essere rilocalizzato;

– occupa una superficie inferiore a mq 12.000, di modo che si rende necessario, alla luce di quanto previsto dalle linee guida regionali, effettuare le necessarie operazioni di omogeneizzazione ovvero inserire l’impianto nella classe di zonizzazione acustica uguale a quella delle aree circostanti.

7. Osserva il collegio che tali deduzioni appaiono inappaganti sotto l’assorbente profilo del difetto di istruttoria e di motivazione dedotto dalla parte ricorrente con i primi tre motivi di gravame, che per l’intima connessione possono essere trattati unitariamente.

7.1. Come noto, la definizione delle classi di zonizzazione acustica è disciplinata nella Tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997, alla quale sono tenuti a conformarsi i Comuni nella conseguente pianificazione di loro competenza e che nella Regione Piemonte trova attuazione, ai sensi del predetto art. 6, comma 1, lett. e) della L.R. 52 del 2000, secondo le linee guida regionali approvate con deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001 n. 853802.

E’ altresì noto che le scelte di pianificazione acustica, pur rientrando nella discrezionalità amministrativa della Pubblica Amministrazione, restano soggette al sindacato giurisdizionale nei limiti della loro (ritenuta) irrazionalità, contraddittorietà e manifesta incongruenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 febbraio 2002 n. 664 e 27 luglio 2010, n. 4920).

7.2. Le doglianze della parte ricorrente sono inerenti proprio alla pretesa illogicità della scelta dell’amministrazione comunale di inserire in classe III (aree di tipo misto) l’area in cui si trova lo stabilimento di proprietà della ricorrente, più razionalmente corrispondente, secondo la tesi esposta in ricorso, alla descrizione delle prerogative della Classe VI.

Trattasi, infatti, a detta della ricorrente, di un’area morfologicamente omogenea, interessata da sempre da un’attività di tipo esclusivamente industriale e caratterizzata dalla totale assenza, in un raggio di almeno 500 metri, di insediamenti residenziali.

7.3. Per quanto qui segnatamente interessa, va evidenziato che, ai sensi delle linee guida regionali:

– nella “Classe III- Aree di tipo misto” “Rientrano le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. Fanno parte di questa classe le zone residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc., le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole. Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da equiparare alle attività artigianali o industriali (Classi IV, V – VI). In questa classe vanno inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi di calcio, campi di tennis, ecc)”;

– nella “Classe IV (Aree di intensa attività umana)” “Rientrano le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali, o piccole industrie”;

– nella Classe V (Aree prevalentemente industriali) “Rientrano le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali”; – – infine, nella Classe VI (aree esclusivamente industriali) rientrano“le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi”.

7.4. Con riguardo ai criteri che informano il potere pubblico di pianificazione, va ulteriormente evidenziato che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L.R. 52 del 2000, la classificazione acustica è effettuata, nella necessaria applicazione dei principi contenuti nella legge quadro statale 26 ottobre 1995 n. 447, “in modo da: a) ricomprendere l’intero territorio comunale; b) aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d’uso, al fine di evitare un’eccessiva frammentazione; c) individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile, oppure all’aperto; d) considerare la vocazione intrinseca e l’evoluzione storica dello sviluppo del territorio; e) attenersi alle linee guida regionali… (adottate dalla Giunta Regionale); f) assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h) della L. 447 del 1995”.

La deliberazione di G.R. n. 85-3802 del 6 agosto 2001, a sua volta, prevede che sia necessario, almeno tendenzialmente, individuare una connessione diretta con le destinazioni d’uso del P.R.G.C., per poi determinare in una seconda fase, con sopralluoghi, il reale utilizzo delle porzioni di territorio non facilmente subito individuabili con le definizioni delle aree di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 cit.; ed infine, in una terza fase, armonizzare il più possibile la classificazione acustica.

Particolare rilievo assume, per quanto dedotto nel caso di specie, la disposizione di cui alla lett. d) dell’art. 6, comma 1, della L.R. 52 del 2000, sopra richiamata, che impone di considerare la “vocazione intrinseca” e “l’evoluzione storica dello sviluppo del territorio”.

Trattasi di criteri rivolti, oltre che alla considerazione dell’intero territorio comunale, globalmente compreso, anche alla identificazione di ogni singola area, ai fini del suo inserimento in una appropriata classe acustica (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 4 giugno 2007, n. 2538).

7.5. Ebbene, il Collegio rileva che già dalla descrizione di ordine generale contenuta in ricorso – non contraddetta da opposte controdeduzioni delle Amministrazioni intimate, non costituite in giudizio – le aree ove la ricorrente svolge la propria attività industriale sembrano effettivamente più conformi alla descrizione morfologica di cui alla Classe VI.

Si tratta, infatti, di una porzione di territorio unitaria, interessata da sempre da un’attività di tipo esclusivamente industriale e caratterizzata dalla assenza entro un raggio di almeno 500 metri di insediamenti residenziali che possano ricondurla a connotati più affini alla classe III.

7.6. A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, in violazione della normativa di settore che, come detto, impone di considerare la “vocazione intrinseca” del territorio considerato, la classificazione acustica dell’area di proprietà della ricorrente è stata effettuata in assenza di una preventiva e concreta attività istruttoria da parte del tecnico incaricato dall’Amministrazione diretta ad accertare le caratteristiche concrete dell’area; secondo le non contestate deduzioni di parte ricorrente, il tecnico comunale ha omesso di effettuare una concreta ricognizione dello stato dei luoghi, limitandosi successivamente a formulare rilievi meramente formali e cartolari, diversamente da quanto effettuato dal medesimo tecnico nel territorio dell’attiguo Comune di La Morra.

L’onere di comprovare in giudizio l’effettivo svolgimento di una concreta attività istruttoria sarebbe evidentemente gravato sull’amministrazione che, scegliendo di non costituirsi, non vi ha invece assolto.

7.7. Parimenti, in violazione della normativa sopra richiamata che impone di considerare “l’evoluzione storica dello sviluppo del territorio”, è mancata ogni valutazione da parte dell’Amministrazione comunale in ordine alla preesistenza in loco, da oltre trent’anni, dell’attività industriale della ricorrente. La preesistenza di una determinata destinazione d’uso non costituisce certamente un elemento di per sé ostativo alla modifica della classificazione acustica dell’area, ma è comunque un elemento che non può essere pretermesso nelle valutazioni dell’Amministrazione e che impone una congrua motivazione delle ragioni che inducono la P.A. ad adottare una diversa classificazione, soprattutto allorchè essa, come nel caso di specie, comporti l’applicazione di limiti di emissione e di immissione nonché limiti differenziali più rigorosi, e possa pertanto determinare la totale incompatibilità di un’attività industriale preesistente con la nuova regolamentazione.

7.8. Inoltre, è stata ritenuta possibile l’omogeneizzazione dell’area di proprietà della ricorrente con le aree limitrofe, benché le dimensioni dell’area in cui è ubicato l’impianto – secondo le non contestate deduzioni di parte ricorrente – siano di estensione complessivamente superiore a 12.000 mq, laddove la normativa di settore non impone l’attivazione di alcun procedimento di omogeneizzazione delle aree a differenti classi acustiche quando esse misurino più di 12.000 mq.

7.9. Infine, non appare pertinente il riferimento fatto dal tecnico comunale al fatto che il piano di bacino del fiume Po, riguardante l’area in cui è compreso il Comune di Verduno, preveda la rilocalizzazione dell’impianto produttivo della ricorrente: tale rilocalizzazione, infatti, è prettamente potenziale e non attuata, per cui le esigenze di miglior assetto acustico ed omogeneizzazione del territorio, di cui alla normativa sopra richiamata, non possono trascurare la reale situazione in atto al momento dell’adozione del Piano di Zonizzazione acustica; il Comune, invece, ha inteso effettuare una classificazione acustica legata a parametri sostanzialmente potenziali, non esistenti allo stato – con ciò illogicamente interpretando le direttive regionali, che non consentono una zonizzazione legata alla mera programmazione futura, ma impongono, anche attraverso sopralluoghi e indagini strumentali, un esame approfondito delle caratteristiche connotanti le singole aree interessate, in modo tale che la scelta di pianificazione sia coerente con lo configurazione attuale del territorio (Cons. Stato, Sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2957 e 31 dicembre 2009, n. 9302; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 4 giugno 2007, n. 2538; Id., Sez. II, 18 ottobre 2006, n. 8).

E’ pur vero che la finalità generale del Piano di zonizzazione acustica, quale delineata dall’art. 1 della legge regionale del Piemonte 20 ottobre 2000, nr. 52, è quella di tendere “alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell’ambiente esterno e abitativo, nonché alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all’inquinamento acustico derivante da attività antropiche”.

Nondimeno, un’opzione tendente ad un innalzamento dei valori di qualità del rumore rispetto alla situazione preesistente – in coerenza con le finalità della normativa di settore – deve pur sempre tenere conto della necessità di bilanciare l’interesse alla tutela dell’ambiente con quello alla tutela delle attività (produttive e non) legittimamente esistenti sul territorio comunale.

In quest’ottica, la zonizzazione acustica non può non tenere conto – ancora una volta – dell’attuale destinazione d’uso delle varie porzioni di territorio e incentrarsi, al contrario, esclusivamente su quella che si prevede o si auspica le stesse possano avere nel prossimo futuro.

8. Alla luce di quanto illustrato, pertanto, il ricorso è fondato e va accolto sotto i profili sopra evidenziati, e per l’effetto va disposto l’annullamento del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Verduno nella parte in cui ha inserito in classe III l’area in cui si trova lo stabilimento della società ricorrente.

9. Risultano assorbiti gli ulteriori profili di doglianza.

10. Va invece respinta la domanda risarcitoria proposta dalla parte ricorrente, in quanto meramente enunciata nelle conclusioni dell’atto introduttivo ma non ulteriormente coltivata né provata in corso di causa.

11. Considerata la peculiarità delle questioni affrontate e la parziale reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) accoglie la domanda di annullamento e per l’effetto annulla in parte qua l’atto impugnato, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione;

b) respinge la domanda risarcitoria;

c) compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Paola Malanetto, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Pescatore, Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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