Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 489 | Data di udienza: 23 Aprile 2015

* VIA, VAS E AIA – VIA – Provvedimenti edilizi – Ambito differente – VIA – Nozione – Profili di discrezionalità amministrativa – Sindacabilità giurisdizionale – Limiti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 7 Maggio 2015
Numero: 489
Data di udienza: 23 Aprile 2015
Presidente: Settesoldi
Estensore: Ricchiuto


Premassima

* VIA, VAS E AIA – VIA – Provvedimenti edilizi – Ambito differente – VIA – Nozione – Profili di discrezionalità amministrativa – Sindacabilità giurisdizionale – Limiti.



Massima

 

TAR VENETO, Sez. 3^ – 7 maggio 2015, n. 489


VIA, VAS E AIA – VIA – Provvedimenti edilizi – Ambito differente.

La valutazione di impatto ambientale, pur costituendo presupposto per i provvedimenti abilitativi ed edilizi, attiene ad un ambito del tutto differente, avendo ad oggetto l’esame degli effetti sull’ambiente circostante e con riferimento alle specifiche caratteristiche di un determinato intervento.


Pres. Settesoldi, Est. Ricchiuto  – Comune di Arzignano (avv. Cruocolo) c. Regione Veneto (avv.ti Zanon e Drago)

VIA, VAS E AIA – VIA – Nozione.

La valutazione di impatto ambientale si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto dal progetto rispetto all’utilità socio-economica dallo stesso ritraibile, investendo propriamente gli aspetti localizzativi e strutturali di un impianto e più in generale dell’opera da realizzare. (Cons. Stato Sez. V, 02-10-2014, n. 4928)

Pres. Settesoldi, Est. Ricchiuto  – Comune di Arzignano (avv. Cruocolo) c. Regione Veneto (avv.ti Zanon e Drago)

VIA, VAS E AIA – VIA – Profili di discrezionalità amministrativa – Sindacabilità giurisdizionale – Limiti.

La valutazione di impatto ambientale non rappresenta solo un mero giudizio tecnico, ma presenta, al contempo, profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera, sindacabile solo nel caso in cui sia evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione. (Cons. Stato Sez. V, 23-03-2015, n. 1564 e T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 23-02-2010, n. 588).


Pres. Settesoldi, Est. Ricchiuto  – Comune di Arzignano (avv. Cruocolo) c. Regione Veneto (avv.ti Zanon e Drago)


Allegato


Titolo Completo

TAR VENETO, Sez. 3^ – 7 maggio 2015, n. 489

SENTENZA

 

 

TAR VENETO, Sez. 3^ – 7 maggio 2015, n. 489

N. 00489/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00341/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 341 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Arzignano, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Cuocolo, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell’art. 25 del Codice del Processo Amministrativo;

contro

Regione Veneto, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Ezio Zanon, Chiara Drago, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

nei confronti di

Conceria Tezze Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluca Ghirigatto, Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;

per l’annullamento

della deliberazione della Giunta Regionale 19.11.2013 n. 2088 riguardante la domanda di procedura di valutazione d’impatto ambientale della società Conceria Tezze s.r.l.;

del parere 25.92013 n. 433 della Commissione Regionale VIA al termine della procedura di VIA relativa al progetto di potenziamento produttivo della fase di concia e tintura della Conceria Tezze;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di Conceria Tezze Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2015 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il proponimento del presente ricorso il Comune di Arzignano ha impugnato la delibera della Regione Veneto n. 2088 del 19/11/2013, unitamente al parere della competente Commissione regionale, con la quale è stato espresso parere favorevole, sulla base del parere della Commissione VIA, circa la compatibilità ambientale all’ampliamento della conceria di proprietà della ricorrente.

Si è evidenziato che la società Conceria Tezze S.r.l. aveva presentato alla Regione Veneto una domanda per la valutazione di impatto ambientale e il progetto definitivo, per il potenziamento produttivo della fase di concia e tintura.

Nel procedimento instaurato il Comune di Arzignano aveva formulato, con la delibera di Giunta n. 272 del 10/10/2012, alcune osservazioni ai sensi dell’art. 24 del d.Lgs. 152/2006 e dell’art. 17 della L. Reg. 10/2009, esprimendo parere contrario a qualsiasi intervento diretto a prevedere un aumento produttivo ed un peggioramento delle emissioni in atmosfera rispetto allo stato attuale.

In data 25/09/2013 la Commissione Regionale VIA esprimeva parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni ivi indicate.

La Regione Veneto con la deliberazione n. 2088 del 19/11/2013 ora impugnata, facendo proprio il parere della Commissione Regionale VIA, formulava il favorevole giudizio di compatibilità ambientale.

Detti provvedimenti venivano impugnati con la proposizione del ricorso principale, sostenendo l’esistenza dei seguenti vizi:

1. violazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 3 della L.n. 241/90; eccesso di potere per illogicità della motivazione e per travisamento e/o erronea valutazione dei fatti; incompatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici comunali, in quanto il parere della Commissione VIA non terrebbe conto delle osservazioni del Comune nella parte in cui aveva evidenziato il contrasto dell’intervento con le prescrizioni urbanistiche;

2. violazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 3 della L.n. 241/90; eccesso di potere per illogicità della motivazione e per travisamento e/o erronea valutazione dei fatti, in quanto la Commissione VIA avrebbe posto in essere un’errata valutazione dell’impatto dell’intervento con riferimento al profilo delle emissioni di Idrogeno Solforato (c.d “gas putrido”).

Con i successivi motivi aggiunti il Comune di Arzignano impugnava anche l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 08/2014 del 23/08/2014 nel frattempo sopraggiunta e, in ciò, reiterando sostanzialmente i vizi già contenuti nel ricorso principale.

Nel corso del giudizio si costituiva la Regione Veneto chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Si costituiva, altresì, la società Conceria Tezze S.r.l., in qualità di controinteressato, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sotto il profilo del vizio diretto a rilevare la violazione dei principi in materia di buon andamento e di imparzialità dell’Amministrazione, in quanto affermazione quest’ultima sfornita di specifiche argomentazioni a sostegno.

Sempre la Conceria Tezze concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

All’udienza del 23 Aprile 2015, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

1. In primo luogo va avvertito come sia possibile procedere ad una trattazione unitaria delle doglianze contenute sia nel ricorso principale che nei motivi aggiunti in considerazione della sostanziale coincidenza delle argomentazioni dedotte.

Sempre preliminarmente va rilevato come si possa prescindere dall’eccezione preliminare proposta in considerazione dell’evidente infondatezza del ricorso.

2. Con il primo motivo si censura il comportamento della Commissione VIA che non avrebbe adeguatamente considerato il parere del Comune, diretto com’era ad evidenziare l’incompatibilità del progetto con la disciplina contenuta nell’art. 27 delle NTA del vigente PRG e nell’art. 33 del PAT e nell’art. 30 del Piano di Intervento, disposizioni queste ultime che impedirebbero un aumento di volume e della produzione.

2.1 Al fine di dimostrare l’infondatezza delle argomentazioni dedotte è sufficiente ricordare come la valutazione di impatto ambientale, pur costituendo presupposto per i provvedimenti abilitativi ed edilizi, attiene ad un ambito del tutto differente, avendo ad oggetto l’esame degli effetti sull’ambiente circostante e con riferimento alle specifiche caratteristiche di un determinato intervento.

Non solo tale rilievo costituisce attuazione dei principi generali, ma detta affermazione risulta reiterata nel parere della Commissione VIA con particolare riguardo ai volumi tecnici previsti nel progetto.

Va, inoltre, ricordato come costituisca orientamento consolidato (Cons. Stato Sez. V, 02-10-2014, n. 4928) che la valutazione di impatto ambientale si sostanzia “in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto dal progetto rispetto all’utilità socio-economica dallo stesso ritraibile, investendo propriamente gli aspetti localizzativi e strutturali di un impianto (e più in generale dell’opera da realizzare)”.

2.2 Ciò premesso è dirimente constatare che nel parere della Commissione VIA erano state esaminate le osservazioni del Comune di Arzignano, così come nel parere impugnato si era valutato che le caratteristiche del progetto lo facevano ritenere diretto a rendere la produzione più flessibile senza aumento della concessione di scarico e di utilizzo dei solventi, circostanze queste ultime che erano suscettibili di far ritenere l’intervento conforme all’art. 27 del PRG vigente.

2.3 Detto art. 27 individua, peraltro, la conceria in questione come un’attività produttiva da confermare, in quanto compatibile con la ZTO di appartenenza e, nel contempo, legittima l’incremento delle attività che incidono nell’area in questione tutte le volte in cui non siano suscettibili di comportare l’uso di materiali solventi, utilizzo quest’ultimo escluso nel caso di specie.

2.5 Anche l’asserita contrarietà con gli art. 33 e 34 del PAT, nella parte in cui prevedono la riqualificazione dell’area di cui si tratta, non poteva essere di ostacolo all’emanazione della VIA e dell’AIA e, ciò, considerando come detta riqualificazione non può che essere realizzata mediante l’adozione di programmi integrati e/o specifici accordi tra soggetti pubblici e privati, questi ultimi ancora inesistenti nel caso di specie.

Ne consegue come la doglianza sopra citata sia da respingere.

3. Parimenti infondato risulta il secondo motivo con il quale si contesta che la Commissione VIA avrebbe posto in essere un’errata valutazione dell’impatto dell’intervento e, ciò, con riferimento al profilo delle emissioni di Idrogeno Solforato (c.d “gas putrido”).

3.1 Sul punto è sufficiente ricordare (argomentazione peraltro estendibile anche al motivo che precede) che le valutazioni in materia di VIA costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e come tali sono insindacabili se non per quelle figure sintomatiche di eccesso di potere per difetto, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ovvero per illogicità o irragionevolezza della scelta operata, o anche per difetto di istruttoria, errore di fatto, travisamento dei presupposti (Cons. Stato Sez. V, 23-03-2015, n. 1564 e T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 23-02-2010, n. 588).

3.2 La valutazione di impatto ambientale non rappresenta solo un mero giudizio tecnico, ma presenta, al contempo, profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera, sindacabile solo nel caso in cui sia evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione.

3.3 Risulta, inoltre, che la Commissione VIA aveva esaminato tutti gli aspetti relativi alle emissioni in questione in sede di Quadro di riferimento programmatico, di Quadro di Riferimento Progettuale e di Quadro di riferimento progettuale, dando conto di tutti gli elementi posti alla base della propria valutazione e ritenendo non sussistenti impatti significativi sulle componenti ambientali.

Sempre con riferimento a dette emissioni la Conceria aveva proposto, e la Commissione prescritto, una serie di interventi volti alla neutralizzazione dell’incremento dei solfuri, ritenendo che le misure adottate e prescritte avrebbero consentito una gestione con impatti ambientali non significativi, subordinando comunque la medesima impresa ad un costante monitoraggio in fase di esercizio.

Anche l’aumento stimato e conseguente all’introduzione dei tre nuovi bottali viene previsto nella VIA solo come ipotetico, precisando come sia difficilmente quantificabile, e in relazione al quale erano stati previsti appositi interventi di mitigazione

Le doglianze sopra citate sono, pertanto, non condivisibili.

In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 (duemila//00) per ciascuna parte costituita per complessivi Euro 4.000,00 (quattromila//00) oltre iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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