Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo Numero: 2821 | Data di udienza: 15 Aprile 2015

* INFORMAZIONE AMBIENTALE –  Atti abilitativi rilasciati alla società incaricata della esecuzione dei lavori di metanizzazione – Riconducibilità alla nozione di informazione ambientale – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 6 Maggio 2015
Numero: 2821
Data di udienza: 15 Aprile 2015
Presidente: Maiello
Estensore: Corrado


Premassima

* INFORMAZIONE AMBIENTALE –  Atti abilitativi rilasciati alla società incaricata della esecuzione dei lavori di metanizzazione – Riconducibilità alla nozione di informazione ambientale – Esclusione.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 6^ – 20 maggio 2015, n. 2821


INFORMAZIONE AMBIENTALE –  Atti abilitativi rilasciati alla società incaricata della esecuzione dei lavori di metanizzazione – Riconducibilità alla nozione di informazione ambientale – Esclusione.

L’istanza di accesso ai titoli abilitativi rilasciati alla società incaricata della esecuzione dei lavori di  metanizzazione non può essere ricondotta nell’alveo della speciale disciplina in materia di accesso alle informazioni ambientali, la quale, in attuazione della direttiva 2003/4/CE, non è subordinata alla dimostrazione della titolarità di uno specifico interesse (d. lgs. 19 agosto 2005 n. 195, art. 3). E ciò in quanto sembra difficile inquadrare gli atti richiesti nel concetto di informazione ambientale, quale declinato dall’art. 2 del cit. d.lgs. n. 195/2005.

 Pres. f.f. Maiello, Est. Corrado – L.C. (avv. Molinaro) c. Comune di Procida (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 6^ - 20 maggio 2015, n. 2821

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 6^ – 20 maggio 2015, n. 2821

N. 02821/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06696/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6696 del 2014, proposto da: Luciana Caceri, rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Bruno Molinaro, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R. Campania essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);


contro

Comune di Procida, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti di

Progas Metano, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l’annullamento

del silenzio-rifiuto formatosi a seguito del decorso del termine di 30 giorni sulla domanda di accesso alla documentazione amministrativa, presentata al Comune di Procida in data 21 ottobre 2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone la odierna ricorrente di aver inoltrato al Comune di Procida, nella qualità di amministratrice e legale rappresentante della società Deseo s.r.l., conduttrice dell’hotel “La Suite” in Procida, istanza di accesso agli eventuali titoli abilitativi rilasciati alla società Progas Metano (del gruppo GPL Concordia) incaricata della esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione della metanizzazione dell’isola di Procida. Ciò in ragione della esposta circostanza per cui i detti lavori hanno interessato l’area a confine con il predetto complesso turistico-ricettivo e sulla scorta dell’assunto per cui gli stessi hanno provocato alla istante danni gravi e irreparabili consistiti – tra l’altro – in una notevole perdita di clientela oltre che in un rilevante danno all’immagine.

Con riferimento alla detta istanza inoltrata in data 21 ottobre 2014 si è formato il silenzio rigetto per non avere l’amministrazione comunale provveduto espressamente sulla stessa.

Avverso il detto silenzio e comunque per l’accertamento del proprio diritto ad accedere agli atti richiesti è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale deduce la ricorrente violazione degli artt. 3, 7, 10, 10 bis, 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 1997 nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione dell’art. 97 Cost.

Non si sono costituite in giudizio l’intimata amministrazione comunale di Procida e la controinteressata società Progas Metano, pur ritualmente evocate in giudizio.

Alla camera di consiglio del 15 aprile 2015 il ricorso veniva ritenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Osserva il Collegio che, ai fini della sussistenza del presupposto legittimante l’esercizio del diritto di accesso ai documenti della Pubblica amministrazione, deve esistere un interesse giuridicamente rilevante del richiedente, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato, non potendo identificarsi col generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa, e un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione, fermo rimanendo che: a) l’interesse all’accesso va valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso; b) alla P.A. detentrice del documento è preclusa una penetrante indagine sulla “meritevolezza” dell’interesse sotteso alla richiesta di ostensione, tanto che, laddove vi sia detenzione e custodia in capo alla parte pubblica, l’obbligo di consentire l’accesso opera in termini pressoché automatici (cfr. Cons. Stato, IV Sezione, 6 agosto 2014 n. 4209).

La ricorrente agisce quale conduttrice di un complesso alberghiero che opera su area attigua a quella interessata dai lavori condotti dalla società Progas Metano e intende accedere ai relativi titoli abilitativi a detta società rilasciati dal Comune di Procida per condurre i lavori assentiti, in primis di escavazione, in ragione dei danni gravi lamentati e arrecati dai medesimi lavori.

Se pure tale ultima affermazione può essere ritenuta meramente soggettiva, atteso che l’accertamento della effettiva sussistenza dei lamentati danni, la loro rilevanza e ancora più la loro riconducibilità ai lavori condotti dalla Progas Metano sono tutte questioni estranee al presente giudizio ed invero allo stato eventuali, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 24, comma 7, L. n. 241/1990 per ritenere consentito, nella specie, il richiesto accesso ai documenti, considerato che in subiecta materia sussiste sicuramente un interesse diretto, concreto e attuale del soggetto istante alla visione ed estrazione di copia dei documenti di che trattasi e che, in maniera complementare, non può essere affermata l’esistenza di un diritto alla riservatezza in capo alla società controinteressata ovvero un limite alla ostensione dei documenti riveniente da esigenze di protezione di particolari interessi pubblici. In effetti, a ben considerare, la ricorrente, da un lato, deve poter appurare l’effettiva sussistenza di un titolo di legittimazione all’esecuzione dei lavori in prossimità della sua proprietà e, dall’altro, ha interesse a verificare, in stretta aderenza al contenuto precettivo dell’eventuale titolo autorizzatorio, la presenza di eventuali abusi/irregolarità sia nel rilascio dei titoli vide quibus che nella realizzazione dei lavori che possano aver illegittimamente leso, in ipotesi, la sua proprietà. A voler diversamente opinare si darebbe, ad esempio, la possibilità agli autori di interventi in ipotesi non consentiti di poter evitare qualsiasi controllo su impulso di parte, accampando un inesistente diritto alla riservatezza.

E comunque il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l’accesso venga in rilievo, come nella specie, per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente (cfr. T.A.R. Milano, III Sezione, 16 luglio 2014 n. 1897).

Solo per completezza di disamina, osserva il Collegio che la pretesa conoscitiva della ricorrente, appunto fondata ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990, non può essere ricondotta nell’alveo della speciale disciplina in materia di accesso alle informazioni ambientali, la quale, in attuazione della direttiva 2003/4/CE, non è, come noto, subordinata alla dimostrazione della titolarità di uno specifico interesse (d. lgs. 19 agosto 2005 n. 195, art. 3). E ciò in quanto sembra difficile inquadrare gli atti richiesti, concernenti titoli abilitativi relativi a lavori per la realizzazione dell’isola di Procida, nel concetto di informazione ambientale, quale declinato dall’art. 2 del cit. d.lgs. n. 195/2005.

In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente condanna del Comune di Procida a consentire alla ricorrente la visione e l’estrazione di copia degli atti indicati nell’istanza di accesso del 21 ottobre 2014 nei modi e termini di legge.

Le spese, quanto ai rapporti tra le parti costituite, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Vanno, viceversa, compensate le spese di giudizio nei rapporti tra il ricorrente e la parte controinteressata, non costituita.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’intimata amministrazione comunale di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l’istanza di accesso di cui trattasi, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Condanna l’amministrazione intimata a pagare le spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 1.000,00 ( mille/00) oltre accessori di legge se dovuti.

Compensa le spese di giudizio nei rapporti con la parte controinteressata, non costituita in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Maiello, Presidente FF
Paola Palmarini, Primo Referendario
Anna Corrado, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di Ambientediritto.it e QuotidianoLegale.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!