Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 1177 | Data di udienza: 14 Maggio 2015

* RIFIUTI – Spedizione di rifiuti – Art. 16 reg. Ce 2006/1013 – Documento di movimento – Data di effettiva spedizione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 10 Luglio 2015
Numero: 1177
Data di udienza: 14 Maggio 2015
Presidente: Balucani
Estensore: Fratamico


Premassima

* RIFIUTI – Spedizione di rifiuti – Art. 16 reg. Ce 2006/1013 – Documento di movimento – Data di effettiva spedizione.



Massima

 

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 10 luglio 2015, n. 1177


RIFIUTI – Spedizione di rifiuti – Art. 16 reg. Ce 2006/1013 – Documento di movimento – Data di effettiva spedizione.

L’art. 16 del Regolamento CE 2006/1013 stabilisce, in particolare, che nella “casella 6” del documento di movimento – destinato ad accompagnare il trasporto del rifiuto dalla partenza dal luogo di produzione fino all’arrivo nell’impianto di recupero, dove l’originale dell’atto viene conservato – deve essere indicata la data di effettiva spedizione del rifiuto per consentire l’effettuazione dei controlli a campione previsti dall’art. 50, attraverso la verifica dei documenti, l’accertamento dell’identità ed il controllo materiale dei rifiuti stessi. La disciplina di settore richiede quindi chiaramente che il notificatore compili un solo documento di movimento per ogni spedizione, indipendentemente dalle tempistiche necessarie al completamento dell’opera di carico dei rifiuti presso i successivi vettori. Il documento di movimento è infatti già concepito tenendo conto dei vari trasbordi del rifiuto presso successivi vettori, che sono tenuti a firmare il documento al momento della presa in carico del rifiuto, indicando la data di consegna. Solo con la precisa ed univoca indicazione, su un unico documento, di una sola data effettiva di spedizione del rifiuto, coincidente con il momento di uscita del rifiuto stesso dall’impianto del notificatore, la prescrizione dell’art. 16 del Regolamento può dirsi soddisfatta e solo in tal modo alle autorità competenti ad effettuare i controlli non sono fornite informazioni fuorvianti, ma dati utili per tutte le verifiche del caso.


Pres. Balucani, est. Fratamico – C.R. (avv.ti Portigliotti ed Alessandro Cereser) c. Città Metropolitana di Torino (avv.ti Gallo e Bugalla)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ - 10 luglio 2015, n. 1177

SENTENZA

 

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 10 luglio 2015, n. 1177

N. 01177/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00125/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 125 del 2013, proposto da:
Cerato Rosella, titolare dell’impresa individuale esercitata sotto l’omonima ditta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Portigliotti ed Alessandro Cereser, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Sclopis, 6;

contro

Città Metropolitana di Torino già Provincia di Torino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvana Gallo e Nicoletta Bugalla, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Torino, corso Inghilterra, 7/9;

per l’annullamento

della determinazione del Dirigente del Servizio gestione rifiuti e bonifiche n. 302-52151/2012 del 13/12/2012, notificata in pari data a mezzo posta, con cui veniva revocata alla Ditta richiedente l’autorizzazione rilasciata con determinazione dirigenziale n. 130-20321 del 22/05/2012 per le spedizioni notificate con documento IT013663; nonchè per quanto possa occorrere di ogni altro atto antecedente e presupposto, anche non conosciuto, che faccia parte del procedimento de quo ed in particolare della comunicazione di avvio del proc. prot. 903070/LB3 del 19/11/2012 e del verbale di accertamento n. 25.10.2012/RR/CS.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Torino già Provincia di Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2015 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 24.01.2013 la sig.ra Cerato Rosetta, titolare dell’impresa individuale esercitata sotto la ditta omonima, ha chiesto al Tribunale di annullare a) il provvedimento con il quale, il 13.12.2012, la Provincia di Torino le aveva revocato l’autorizzazione del 22.05.2012 per la spedizione di rifiuti in Germania, b) ogni altro atto antecedente o presupposto, con particolare riguardo alla comunicazione di avvio del procedimento ed al verbale di accertamento n. 25.10.2012/RR/CS.

Con il medesimo atto la ricorrente ha anche chiesto la condanna della Provincia di Torino al risarcimento di tutti i danni cagionati, a titolo di danno emergente e di perdita di avviamento.

A sostegno della sua domanda la sig.ra Cerato ha dedotto 1) violazione di legge: artt. 9 comma 8 e 16 comma 1 lett. b del Regolamento CEE 1013/2006 del 14.06.2006, eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento delle funzioni tipiche dell’atto; 2) violazione di legge: art. 3 della l.n. 241/1990, eccesso di potere per omessa motivazione, difetto di istruttoria e sviamento delle funzioni tipiche dell’atto, carenza e contraddittorietà manifesta di motivazione e conseguente violazione della legge n. 241/1990 (artt. 7, 8 e 17).

Il 25.03.2013 si costituita in giudizio la Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino, eccependo l’inammissibilità, l’improcedibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito del ricorso.

All’udienza pubblica del 14.05.2015 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe l’impresa Cerato ha lamentato, in relazione alla revoca dell’autorizzazione al trasporto transfrontaliero di rifiuti speciali pericolosi, difetto di istruttoria e sviamento della funzione tipica dell’atto, deducendo l’erroneità della contestazione mossale dalla Provincia di mancata indicazione, nei documenti di trasporto delle traversine ferroviarie da avviare al’impianto di recupero energetico della società tedesca Umwelt Asset Gmbh di Wusterhausen, della data effettiva di inizio del carico dall’impianto di Mezzenile.

In tale valutazione l’Amministrazione non avrebbe, a suo dire, tenuto in considerazione il fatto che “la ditta … procede alla redazione di due diversi documenti di accompagnamento, uno relativo alla segnalazione di inizio del caricamento all’impianto di Mezzenile, uno relativo all’effettivo carico presso l’operatore ferroviario” presso il nodo di Orbassano.

La ricorrente ha, inoltre, lamentato il difetto di motivazione del provvedimento, nel quale l’Amministrazione avrebbe utilizzato espressioni tautologiche senza chiarire quale intralcio alle operazioni di controllo e sorveglianza sarebbe realmente stato determinato dalle comunicazioni sanzionate.

Tali censure non sono fondate e devono essere respinte.

Il provvedimento di revoca impugnato dalla ricorrente è fondato sulla accertata violazione delle prescrizioni dell’art. 16 del Regolamento CE 2006/1013, al cui rispetto l’impresa Cerato si era, peraltro, espressamente impegnata.

Tale norma stabilisce, in particolare, che nella “casella 6” del documento di movimento – destinato ad accompagnare il trasporto del rifiuto dalla partenza dal luogo di produzione fino all’arrivo nell’impianto di recupero, dove l’originale dell’atto viene conservato – deve essere indicata la data di effettiva spedizione del rifiuto per consentire l’effettuazione dei controlli a campione previsti dall’art. 50, attraverso la verifica dei documenti, l’accertamento dell’identità ed il controllo materiale dei rifiuti stessi.

Dopo aver autorizzato la ricorrente a trasportare dal suo impianto di Mezzenile a quello della Unwelt Asset Gnbh in Germania 3000 tonnellate di traversine ferroviarie impregnate di creosoto (sostanza cancerogena), la Provincia ha effettuato una verifica del rispetto da parte dell’impresa di tale normativa, accertando che ben 5 spedizioni risultavano aver avuto inizio in date diverse da quelle preannunciate negli avvisi di spedizione inoltrati alle autorità competenti ai controlli e, in particolare, alcune nella giornata successiva a quella comunicata ed una nel giorno antecedente rispetto a quello previsto.

Tali fatti non sono, in realtà, stati contestati dalla ricorrente che ha, anzi, ammesso di aver duplicato i 5 documenti di movimento contestati, riportando nella copia trasmessa alle autorità deputate al controllo date di effettivo inizio del trasporto non coincidenti con quelle indicate sull’originale dei documenti che hanno accompagnato i viaggi dei rifiuti fino all’impianto di ricevimento, dichiarando di ritenere del tutto legittima e corretta tale pratica, dovuta alla natura bifasica delle operazioni di carico delle traversine (prima su gomma presso l’impianto di Mezzenile e poi su carro ferroviario presso lo scalo di Orbassano).

Tale tesi non può essere condivisa poiché la disciplina di settore richiede chiaramente che il notificatore compili un solo documento di movimento per ogni spedizione, indipendentemente dalle tempistiche necessarie al completamento dell’opera di carico dei rifiuti presso i successivi vettori.

Come evidenziato anche dall’Amministrazione, “il documento di movimento è già concepito tenendo conto dei vari trasbordi del rifiuto presso successivi vettori, che sono tenuti a firmare il documento al momento della presa in carico del rifiuto, indicando la data di consegna”

Solo con la precisa ed univoca indicazione, su un unico documento, di una sola data effettiva di spedizione del rifiuto, coincidente con il momento di uscita del rifiuto stesso dall’impianto del notificatore, la prescrizione dell’art. 16 del Regolamento può dirsi soddisfatta.

Solo in tal modo alle autorità competenti ad effettuare i controlli non sono fornite informazioni fuorvianti, ma dati utili per tutte le verifiche del caso.

Il provvedimento che su tali puntuali argomentazioni si basa, appare, dunque, ragionevolmente e sufficientemente motivato, vista anche l’evidente compromissione che l’indicazione di date sbagliate, addirittura successive rispetto a quelle effettive, può produrre sul sistema dei controlli.

Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, integralmente rigettato, così come la domanda di risarcimento del danno, rimasta priva di qualsiasi presupposto o indizio.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando,

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Ofelia Fratamico, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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