Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Sicurezza sul lavoro Numero: 2705 | Data di udienza: 17 Giugno 2015

* SICUREZZA SUL LAVORO – Art. 14 d.lgs. n. 81/2008 – Impiego di personale non risultante dalle scritture obbligatorie – Sospensione dell’attività imprenditoriale – Sussistenza di specifiche e concrete esigenze produttive o per cause di forza maggiore – Prova  – Datore di lavoro.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 12 Settembre 2015
Numero: 2705
Data di udienza: 17 Giugno 2015
Presidente: Cavallari
Estensore: Moro


Premassima

* SICUREZZA SUL LAVORO – Art. 14 d.lgs. n. 81/2008 – Impiego di personale non risultante dalle scritture obbligatorie – Sospensione dell’attività imprenditoriale – Sussistenza di specifiche e concrete esigenze produttive o per cause di forza maggiore – Prova  – Datore di lavoro.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 12 settembre 2015, n. 2705


SICUREZZA SUL LAVORO – Art. 14 d.lgs. n. 81/2008 – Impiego di personale non risultante dalle scritture obbligatorie – Sospensione dell’attività imprenditoriale – Sussistenza di specifiche e concrete esigenze produttive o per cause di forza maggiore – Prova  – Datore di lavoro.

L’art. 14 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce che gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale adottano provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale, tra l’altro, laddove riscontrino l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati; tale norma ha un’evidente finalità cautelare e sanzionatoria, in quanto mira a contrastare il lavoro irregolare, favorendone l’emersione e a reprimere le situazioni di effettivo rischio e pericolo per i lavoratori, assicurando il rispetto delle regole di prevenzione nei luoghi di lavoro, attraverso l’attribuzione di un potere repressivo e sanzionatorio agli organi di vigilanza del Ministero del lavoro. Ciò premesso, accertata la sussistenza di elementi idonei a comprovare l’impiego irregolare di lavoratori, la direzione provinciale del lavoro può legittimamente esercitare il potere di sospendere l’attività imprenditoriale, al fine di far emergere le situazioni di lavoro sommerso e irregolare. Spetta poi al datore di lavoro provare che l’impiego del personale predetto è avvenuto per specifiche e concrete esigenze produttive (quali, ad esempio, la necessità di evitare danni alle persone e agli impianti, particolari necessità tecniche o organizzative) o per cause di “forza maggiore”(di carattere imprevedibile e straordinario) che non consentano di procrastinare l’impiego dei lavoratori.

Pres. Cavallari, Est. Moro – L. sas (avv. Mauro) c. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ - 12 settembre 2015, n. 2705

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 12 settembre 2015, n. 2705

N. 02705/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01589/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1589 del 2010, proposto da:
La Cava Sas di Mauro Antonio, rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Mauro, con domicilio eletto presso Riccardo Leone in Lecce, viale U. Foscolo, 39;


contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliato presso la sede di quest’ultima in Lecce, Via F.Rubichi 23;

per l’annullamento

del provvedimento emesso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce del 26 ottobre 2010 con il quale si dispone “La sospensione dell’attività imprenditoriale dalle ore 10,25 del 27.10.2010” attività “Lavorazione per la pietra leccese e di carparo”

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2015 la dott.ssa Patrizia Moro e udito l’avv. dello Stato Antonella Roberti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

E’ impugnato l’epigrafato provvedimento che dispone la sospensione dell’attività imprenditoriale esercitata dalla ricorrente, stante il riscontrato impiego di personale non risultante da documentazione obbligatoria in misura superiore al 20%.

Questi i motivi a sostegno del ricorso:

Eccesso di potere – violazione e falsa applicazione di legge.

Con atto depositato in data 16 novembre 2010 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Con ordinanza n.934/2010 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.

Nella pubblica udienza del 17 giugno 2015 la causa è stata riservata per la decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art.14 del d.lgs. 81/2008 sostenendo che la presenza del dipendente non risultante da documentazione obbligatoria era giustificata da esigenze produttive.

L’ art. 14 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce che gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale adottano provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale, tra l’altro, laddove riscontrino l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati; la revoca di tale provvedimento può essere disposta, previa regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, e pagamento di una specifica sanzione amministrativa.

Nella specie, la ricorrente sostiene che la presenza del dipendente Chetta (dipendente non risultante dalla documentazione obbligatoria) fosse giustificata da dichiarate esigenze lavorative, senza tuttavia esplicitare quali esse fossero in concreto.

Va tuttavia rilevato che l’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, ha un’evidente finalità cautelare e sanzionatoria, in quanto mira a contrastare il lavoro irregolare, favorendone l’emersione e a reprimere le situazioni di effettivo rischio e pericolo per i lavoratori, assicurando il rispetto delle regole di prevenzione nei luoghi di lavoro, attraverso l’attribuzione di un potere repressivo e sanzionatorio agli organi di vigilanza del Ministero del lavoro.

Ciò premesso, accertata la sussistenza di elementi idonei a comprovare l’impiego irregolare di lavoratori, la direzione provinciale del lavoro può legittimamente esercitare il potere di sospendere l’attività imprenditoriale, al fine di far emergere le situazioni di lavoro sommerso e irregolare.

Spetta poi al datore di lavoro provare che l’impiego del personale predetto è avvenuto per specifiche e concrete esigenze produttive (quali, ad esempio, la necessità di evitare danni alle persone e agli impianti, particolari necessità tecniche o organizzative) o per cause di “forza maggiore”(di carattere imprevedibile e straordinario) che non consentano di procrastinare l’impiego dei lavoratori.

Nella specie nessuna di tali circostanze è stata evidenziata specificamente.

Non risulta condivisibile neppure la censura con la quale viene invocato il c.11bis del citato art. 14 d.lgs. 81/2008, il quale prevede che il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applichi nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato, ossia nell’ipotesi in cui non risultino altri dipendenti a carico dell’impresa (ipotesi non ravvisabile nel caso in esame).

Infine, quanto alla dedotta violazione delle regole procedimentali di cui all’art.7 L.241/1990, l’acclarata legittimità del provvedimento impugnato rende irrilevante la suddetta violazione, pur ove la si ritenesse sussistente, in applicazione dell’art. 21 octies L.241/1990.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Sussistono nondimeno giustificati motivi (ravvisati nella particolarità della questione) per disporre la compensazione delle spese di lite.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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