Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 45906 | Data di udienza: 7 Aprile 2015

DIRITTO URBANISTICO – Installazioni case mobili – Temporaneo ancoraggio al suolo – Necessità del permesso a costruire – Esclusione – Art. 3, c.1, lett. e), dPR n.380/2001 – Reato di lottizzazione abusiva tramite la realizzazione di un campeggio – Esistenza di uno stabile insediamento abitativo – Casi di configurabilità – Fattispecie: installazione di case mobili destinate a camping.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione:
Numero: 45906
Data di udienza: 7 Aprile 2015
Presidente: Squassone
Estensore: Gentili


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Installazioni case mobili – Temporaneo ancoraggio al suolo – Necessità del permesso a costruire – Esclusione – Art. 3, c.1, lett. e), dPR n.380/2001 – Reato di lottizzazione abusiva tramite la realizzazione di un campeggio – Esistenza di uno stabile insediamento abitativo – Casi di configurabilità – Fattispecie: installazione di case mobili destinate a camping.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, Ud. 07/04/2015, Sentenza n. 45906

 
DIRITTO URBANISTICO – Installazioni case mobili – Temporaneo ancoraggio al suolo – Necessità del permesso a costruire – Esclusione Art. 3, c.1, lett. e), dPR 2001 n.380.
 
In base alla nozione di nuova costruzione, contenuta all’art. 3, comma 1, lettera e), del dPR n. 380 del 2001, come tale necessitante del permesso a costruire, esulano le installazioni, fra l’altro, di case mobili, ove le stesse siano caratterizzate dal temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore per la sosta ed il soggiorno dei turisti.
 
(conferma ordinanza del Tribunale di Sassari del 13/10/2014) Pres. Squassoni, Est. Gentili, Ric. Carboni
 
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Reato di lottizzazione abusiva tramite la realizzazione di un campeggio – Esistenza di uno stabile insediamento abitativo – Casi di configurabilità – Fattispecie: installazione di case mobili destinate a camping. 
 
Si configura la commissione del reato di lottizzazione abusiva tramite la realizzazione di un campeggio, originariamente assentito dagli organi competenti, ogni qual volta il radicale mutamento della struttura di questo abbia comportato l’esistenza di uno stabile insediamento abitativo con un rilevante impatto negativo di questo sul territorio (Corte di cassazione, Sezione, III penale, 31/01/2008, n. 4974). Elemento indispensabile ai fini della sussistenza del reato, laddove la condotta sia caratterizzata dalla installazione di strutture leggere adibite al turismo, è la destinazione di dette strutture alla soddisfazione di un’esigenza abitativa non transeunte ma tendenzialmente stabile; di ciò sono, fra gli altri possibilmente individuabili, inequivocabili indici sintomatici: il posizionamento delle singole strutture abitative su piazzole di cemento realizzate in numero considerevole a tale specifico fine e lo stabile, e non temporaneo, collegamento di quelle con le reti dei servizi primari e secondari (Corte di cassazione, Sezione III penale, 13/09/2013, n. 37572); la installazione di roulottes intrasportabili, ad esempio perché private degli elementi rotabili, nonché di piazzole dotate di cucine, servizi igienici o lavatoi (Corte di cassazione, Sezione III penale, 11/07/2013, n. 29731) nonché l’esistenza di una pavimentazione e di altre opere permanenti a corredo e servizio delle singole piazzole di sosta (Corte di cassazione, Sezione III penale, 8/10/2013, n. 41479); si tratta, infatti, di elementi caratteristici della destinazione delle installazioni ad una forma residenziale di utilizzo e non ad un soggiorno occasionale finalizzato allo scopo turistico. 
 
(conferma ordinanza del Tribunale di Sassari del 13/10/2014) Pres. Squassoni, Est. Gentili, Ric. Carboni
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, Ud. 07/04/2015, Sentenza n. 45906

SENTENZA

 

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
 
– sui ricorsi proposti da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari; 
– nei confronti di: CARBONI Mario Olimpo, nato ad Alghero il 27 aprile 1950; 
– nonché dalla: Porticciolo Sri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore; 
– avverso la ordinanza del Tribunale di Sassari del 13 ottobre 2014; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; 
– sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fulvio BALDI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi; sentiti altresì, per Carboni Mario l’avv. Francesco CARBONI, del foro di Alghero, e per la Porticciolo srl l’avv. Marco LOI, del foro di Sassari, che hanno concluso per il rigetto del ricorso del Pm e per l’accoglimento di quello della parte privata 
 
RITENUTO IN FATTO
 
Il Tribunale di Sassari, con ordinanza del 13 ottobre 2014, in parziale accoglimento delle istanze di riesame presentate da Carboni Mario e dalla Porticciolo Srl, in persona del suo legale rappresentante, ha annullato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Sassari ed avente ad oggetto una serie di manufatti edilizi e l’area sulla quale i medesimi insistono, disponendone, limitatamente a quelli insistenti nell’area caratterizzata dalla sottozona urbanistica F5, la restituzione all’avente diritto. In particolare con il provvedimento in questione come detto è stato rimosso il vincolo cautelare in ordine alle aree appartenenti alla sottozona F5, mentre è stato conservato con riferimento alla diversa area contraddistinta dalla appartenenza alla sottozona G1.
 
Va precisato che il Carboni, legale rappresentante della Porticciolo Srl, è indagato per avere abusivamente lottizzato, tramite la realizzazione di numerose case mobili ed altre opera edilizie, una porzione di territorio, sito nel Comune di Alghero, in assenza del prescritto permesso a costruire e per avere realizzato le predette opere in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza del nulla osta rilasciato dalla competente autorità; il Carboni è, altresì, indagato per avere compiuto le opere in questione in terreno nel quale è vigente il divieto di esecuzione di costruzioni aventi destinazione diversa da quella agricola.
 
Il Tribunale di Sassari nell’accogliere parzialmente l’istanza di riesame proposta dal Carboni e dalla società proprietaria dei manufatti e dei terreni, ha rilevato che, nei limiti propri della cognizione cautelare, le accuse mosse al Carboni appaiono adeguatamente supportate dal fumus commissi delicti limitatamente alle opere realizzate nelle aree caratterizzate dall’appartenenza alla sottozona Gl, destinata a parco, mentre per quanto concerne le opere ubicate nella restante sottozona FS, le stesse appaiono sostenute da adeguati atti autorizzativi.
 
Hanno proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, per opposte ragioni, sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari che la Porticciolo Srl, in persona del suo legale rappresentante. Il rappresentante della pubblica accusa ha contestato la legittimità del provvedimento in quanto nello stesso non si tiene conto che, ai fini della qualificazione della installazione delle case mobili come destinate a camping, non necessitanti, pertanto, di regolare permesso a costruire – che, viceversa sarebbe stato indispensabile ove le stesse fossero state considerate nuove costruzioni – sarebbe stato necessario che le stesse fossero inserite in un piano particolareggiato adottato dal Comune sul cui territorio le stesse insistono.
 
Nel caso che interessa, invece, il Comune di Alghero non ha adottato alcun piano in tal senso. La società ricorrente, a sua volta, nel proprio ricorso ha lamentato il fatto che, a seguito di un errore nella perimetrazione delle aree contraddistinte come G1 e come F5, sono rimasti oggetto di sequestro, sebbene a suo avviso effettivamente ricadenti in zona non più oggetto di vincolo cautelare, una serie di manufatti, necessari per la gestione generale del complesso edilizio (quali ad esempio l’impianto di depurazione idrica) tali che allo stato lo stesso risulta inutilizzabile, con conseguente irreparabile pregiudizio patrimoniale per la Società ricorrente, la quale, non potendo svolgere la propria attività di impresa, si vedrebbe costretta a ridurre i livelli occupazionali dei propri dipendenti. Sia la Porticciolo Srl che il Carboni hanno depositato, ambedue in data 31 marzo 2015, documentate memorie con le quali, la prima insiste per l’accoglimento del proprio ricorso, ed il rigetto di quello di parte avversa, mentre il secondo insiste per il rigetto del ricorso presentato dal Pm.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Mentre il ricorso presentato dalla Porticciolo Srl, in persona del suo legale rappresentante è inammissibile, e come tale va dichiarato, quello presentato dal Procuratore della Repubblica di Sassari è infondato ed esso, pertanto, va rigettato. Prendendo le mosse, per semplicità argomentativa, dal ricorso della Porticciolo Srl, osserva la Corte che con lo stesso la ricorrente non lamenta un vizio afferente alla decisione assunta dal Tribunale di Sassari, bensì si duole del fatto che, per effetto di un errore nella individuazione delle sottozone F5 e G1, derivante da una assai risalente incertezza nella lettura delle cartografie allegate agli strumenti urbanistici del Comune di Alghero, taluni degli immobili, la cui realizzazione sarebbe stata regolarmente assentita, in particolare si tratta di n. 5 case mobili e dell’impianto di depurazione dell’acqua che serve l’intera struttura, sono stati sottoposti a sequestro in quanto ritenuti ricadere nella sottozona G1 (adibita a quanto risulta a verde pubblico e privato), laddove, se correttamente fossero stati tracciati i limiti della diverse sottozone urbanistiche, i predetti immobili sarebbero ricaduti nella sottozona F5 (destinata appunto a campeggio), in relazione alla quale essi sono dotati di regolarità urbanistica.
 
Si tratta, come è evidente, di una censura che non si rivolge nei confronti del contenuto del provvedimento, nel quale è, correttamente, secondo la prospettazione dell’attuale ricorrente, disposto il dissequestro delle aree e dei manufatti insistenti nella sottozona F5, ma semmai nei confronti della sue modalità di esecuzione.
 
Tenuto conto che la autorità giudiziaria competente a dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali è in linea di principio, ai sensi dell’art. 655, comma 1, cod. proc. pen., il Pubblico ministero presso il giudice che ha deliberato il provvedimento da eseguire, deve ritenersi che siffatta regola valga non solamente in relazione alla attuazione dei provvedimenti di sequestro ma che lo stesso valga anche per quelli di dissequestro (in tale senso: Corte di cassazione, Sezione III penale, 30 aprile 2004, n. 20380).
 
Ciò posto deve ritenersi che, laddove sorga, come nel nostro caso, una incertezza in ordine alla concreta individuazione dei beni che, per effetto della intervenuta revoca del sequestro preventivo disposta in sede di riesame cautelare, debbono essere restituiti all’avente diritto e siffatta incertezza non sia suscettibile di essere rimossa attraverso la ordinaria interlocuzione fra l’organo pubblico che deve dare attuazione al provvedimento (id est: il Pm) ed il beneficiario dello stesso, questa deve essere portata all’attenzione, prima di pervenire al giudice della legittimità, dell’autorità che ha emanato l’atto, secondo i modi e nelle le forme di cui agli artt. 665 e ss cod. proc. pen.
 
Allo stato, invece, il ricorrente Porticciolo non risulta avere attivato nel senso descritto la procedura volta a rimuove la descritta incertezza, sicché il suo immediato ricorso di fronte a questa Corte deve essere dichiarato inammissibile, con le derivanti conseguenze in termini di disciplina delle spese in fra precisate. Quanto al ricorso del Procuratore della Repubblica lo stesso è infondato. Deve preliminarmente osservarsi che l’oggetto del contendere non è, evidentemente, la soggezione alla misura cautelare delle struttura ricadenti nell’ambito territoriale della sottozona classificata G1, pacificamente non idonea a costituire sede di un insediamento turistico del tipo di quello realizzato dalla Porticciolo Srl, posto che per tali strutture il Tribunale del riesame di Sassari, rigettando il ricorso della impresa proprietaria, ha conservato il vincolo cautelare. Rimane, pertanto, da esaminare il profilo avente ad oggetto la installazione delle case mobili nella area contrassegnata come F5. Rileva il Collegio che presupposto per la configurabilità del reato in provvisoria contestazione all’indagato è la necessarietà del rilascio da parte del Comune di Alghero del permesso a costruire per la installazione delle case mobili di cui si discute. In sede di ordinanza impugnata il Tribunale sassarese ha escluso detta necessità argomentando sulla base del testo vigente dell’art. 3, comma 1, lettera e), del dPR n. 380 del 2001, in base al quale dalla nozione di nuova costruzione, come tale necessitante del permesso a costruire, esulano le installazioni, fra l’altro, di case mobili, ove le stesse siano caratterizzate dal temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore per la sosta ed il soggiorno dei turisti.
 
Il Tribunale ha, quindi, riscontrato la conformità della installazione delle case mobili in discorso con i requisiti previsti dalla legislazione regionale sarda, in quanto trattasi di strutture prive di un collegamento permanente con il terreno, montate su ruote e poggiate su blocchetti di calcestruzzo fra loro non stabilmente congiunti con malta cementizia, collegate agli allacci idrici, fognari ed elettrici in maniera solo temporanea e non stabile.
 
Sulla base di tale dati il Tribunale di Sassari, verificata la rispondenza delle installazioni sia alle condizioni poste dalla normativa statale che a quelle della normativa regionale ai fini della non qualificabilità di esse come nuove costruzioni, ha concluso nel senso della insussistenza del fumus commissi delicti, annullando il sequestro limitatamente ai manufatti insistenti nella sottozona F5.
 
Ritiene il Collegio che in tale maniera il Tribunale di Sassari abbia dato corretta applicazione ai principi in più occasioni affermati da questa Corte in materia di condizioni per la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva se realizzato tramite la installazione di edifici mobili. Questa Corte ha, infatti, chiarito che elemento indispensabile ai fini della sussistenza del reato, laddove la condotta sia caratterizzata dalla installazione di strutture leggere adibite al turismo, è la destinazione di dette strutture alla soddisfazione di un’esigenza abitativa non transeunte ma tendenzialmente stabile; di ciò sono, fra gli altri possibilmente individuabili, inequivocabili indici sintomatici: il posizionamento delle singole strutture abitative su piazzole di cemento realizzate in numero considerevole a tale specifico fine e lo stabile, e non temporaneo, collegamento di quelle con le reti dei servizi primari e secondari (Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 settembre 2013, n. 37572); la installazione di roulottes intrasportabili, ad esempio perché private degli elementi rotabili, nonché di piazzole dotate di cucine, servizi igienici o lavatoi (Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 luglio 2013, n. 29731) nonché l’esistenza di una pavimentazione e di altre opere permanenti a corredo e servizio delle singole piazzole di sosta (Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 ottobre 2013, n. 41479); si tratta, infatti, di elementi caratteristici della destinazione delle installazioni ad una forma residenziale di utilizzo e non ad un soggiorno occasionale finalizzato allo scopo turistico.
 
E’ in tal senso che la Corte ha ritenuto possibile la commissione del reato di lottizzazione abusiva tramite la realizzazione di un campeggio, originariamente assentito dagli organi competenti, ogni qual volta il radicale mutamento della struttura di questo abbia comportato l’esistenza di uno stabile insediamento abitativo con un rilevante impatto negativo di questo sul territorio (Corte di cassazione, Sezione, III penale, 31 gennaio 2008, n. 4974).
 
La assenza dei descritti indici sintomatici nel caso di specie, tenuto anche conto della complessivamente modesta entità del numero delle case mobili oggetto della descritta installazione successiva alla precedenti installazioni regolarmente autorizzate, come segnalata dal Tribunale di Sassari nella ordinanza impugnata, fa sì che il ricorso avverso di essa del locale Procuratore della Repubblica debba essere rigettato.
 
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dalla parte privata, fa seguito, visto l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della Porticciolo Sri, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00, equitativamente così determinata, in favore dalla Cassa delle ammende.
 
PQM
 
Dichiara inammissibile il ricorso della Porticciolo srl e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Rigetta il ricorso del Pubblico ministero.
 
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2015
 
Il Consigliere estensore                                          Il Presidente
 
 
 
 
 

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