Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Rifiuti
Numero: 2230 |
Data di udienza: 15 Dicembre 2015
CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Attività di gestione – Mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione – Configurabilità del reato – Artt. 177, 179, 183, 188, 193, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 256, 258, 260 e 266, D.Lgs. n.152/2006 – Trasporto non autorizzato di rifiuti – Condotta occasionale – Configurabilità del reato – Nuovo indirizzo giurisprudenziale – Gestione dei rifiuti – Presupposto della inapplicabilità del regime ordinario – Onere probatorio incombente in capo a chi invoca.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 20 Gennaio 2016
Numero: 2230
Data di udienza: 15 Dicembre 2015
Presidente: Franco
Estensore: SCARCELLA
Premassima
CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Attività di gestione – Mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione – Configurabilità del reato – Artt. 177, 179, 183, 188, 193, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 256, 258, 260 e 266, D.Lgs. n.152/2006 – Trasporto non autorizzato di rifiuti – Condotta occasionale – Configurabilità del reato – Nuovo indirizzo giurisprudenziale – Gestione dei rifiuti – Presupposto della inapplicabilità del regime ordinario – Onere probatorio incombente in capo a chi invoca.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 20/01/2016 (Ud.15/12/2015) Sentenza n.2230
CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Attività di gestione – Mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione – Configurabilità del reato – Artt.208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 256 e 266, D.Lgs. n.152/2006.
Il reato di cui all’art. 256, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che sanziona le attività di gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo D.Lgs. è configurabile nei confronti di chiunque svolga tali attività anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, salva l’applicabilità della deroga di cui al comma quinto dell’art. 266 del D.Lgs. 152 del 2006, per la cui operatività occorre che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio (Cass. Sez. 3, n. 269 del 10/12/2014 – dep. 08/01/2015, P.M. in proc. Seferovic; Sez. 3, n. 29992 del 24/06/2014 – dep. 09/07/2014, P.M. in proc. Lazzaro).
CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Trasporto non autorizzato di rifiuti – Condotta occasionale – Configurabilità del reato.
Il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configuri anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall’art. 260 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che sanziona la continuità della attività illecita (Cass. Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011 – dep. 17/06/2011, D’Andrea).
CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Gestione dei rifiuti – Presupposto della inapplicabilità del regime ordinario – Onere probatorio incombente in capo a chi invoca.
In tema di rifiuti, non va nemmeno dimenticato che il presupposto della inapplicabilità del regime ordinario di gestione dei rifiuti e della contestuale applicabilità del regime giuridico più favorevole andrebbe provato da chi lo invoca, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria (giurisprudenza costante: v., sull’onere probatorio incombente in capo a chi invoca l’applicabilità di una disciplina in deroga nella materia della gestione dei rifiuti, da ultimo, Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015 – dep. 17/04/2015, Fortunato).
(annulla senza rinvio sentenza del GIP del tribunale di TRANI del 3/11/2014) Pres. FRANCO, Rel. SCARCELLA Ric. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di BARI
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 20/01/2016 (Ud.15/12/2015) Sentenza n.2230
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di BARI nel proc. c/: SCARINGELLA GIUSEPPE n, . 21/02/1992 a Corato
– avverso la sentenza del GIP del tribunale di TRANI in data 3/11/2014;
– visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
– lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F. Salzano, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza con restituzione degli atti al tribunale per l’ulteriore corso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 3/11/2014, depositata in pari data, il GIP presso il tribunale di TRANI ha assolto SCARINGELLAGIUSEPPEc,on la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, dal reato di cui all’art. 256, comma primo,
d. lgs. n. 152 del 2006 (gestione non autorizzata di rifiuti), perché, in assenza delle prescritte autorizzazioni e senza il necessarioF.I.R., nel corso del 2012, conferiva in più occasioni rifiuti speciali non pericolosi costituiti da kg. 3760 di rottami di ferro, kg. 155 di rottami di alluminio, kg. 149 di rottami di rame, kg. 380 di rotami di metalli misti, kg. 207 di rottami di cavi di rame, kg. 116 di rottami di acciaio e kg. 395 di rottami di piombo, per un peso complessivo di kg. 5162, alla ditta Ecologiafigli Pellicanidi Pellicani Giovanni (fatti contestati come commessi dal 10/03/2012 al 12/11/2012, accertati il 4/02/2013).
2. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblicapresso la Corte d’appello di BARI, impugnando la sentenza predetta con cui deduce un unico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione di legge in relazione all’
art. 256, d. lgs. n. 152 del 2006 e correlato vizio di contraddittorietà della motivazione.
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, il giudice avrebbe errato nel ritenere non integrato il reato in esame non essendo contemplata la condotta di conferimento dei rifiuti tra quelle indicate dall’
art. 256 d. lgs. n. 152 del 2006, dovendosi, secondo il GIP, ritenere integrata l’ipotesi di cui all’art. 258, comma quarto, d. lgs. citato con conseguente esclusione della rilevanza penale del fatto e applicazione della sola sanzione amministrativa trattandosi di rifiuti non pericolosi; il giudice, tuttavia, avrebbe contraddittoriamente motivato, in quanto se da un lato ha ritenuto che il conferimento contestato non integrasse la violazione addebitata, dall’altro ha invece qualificato la condotta come trasporto senza FIR, facendo riferimento nella stessa motivazione ad un’attività occasionale(più conferimenti) di raccolta e trasporto di rifiuti che esclude l’applicabilità dell’
art. 212, d. lgs. n. 152 del 2006; ne discende, quindi, che è lo stesso giudice a qualificare l’attività materiale accertata e posta in essere come quella di trasporto di materiali ferrosi di varia natura; nella specie, conclude il PG ricorrente, non v’è dubbio che l’attività di trasporto rientra tra quelle di “gestione” per il cui svolgimento l’
art. 183, comma primo, lett. e), d. lgs. n. 152 del 2006 richiede un titolo abilitativo, donde lo svolgimento di tale attività in sua assenza assume rilevanza penale, non rilevando peraltro la occasionalità della condotta, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte.
2. Con requisitoria scritta depositata presso la cancelleriadi questa Corte in data 4/06/2015, il Procuratore Generale presso la S.C. ha chiesto annullarsi l’impugnata sentenza, essendofondati tutti e tre i motivi di ricorso, richiamando le argomentazionigià sviluppate dall’impugnante con il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
4. Al fine di comprendere le ragioni della soluzione della questione giuridica operata da questa Corte è necessario partire dall’esame della motivazione dell’impugnata sentenza.
In essa il GIP sostiene che la condotta contestata non è prevista dalla legge come reato in quanto la mera attività di conferimento rifiuti non rientra tra quelle indicate dall’
art. 256, d. lgs. n. 152 del 2006, sicchè l’applicabilità della disposizione in esame sarebbe preclusa dal divieto di estensione analogica in materia penale; secondo il GIP, attraverso una l’interpretazione della disciplina applicabile (
art. 258, comma quarto, e 260 bis, d. lgs. n. 152 del 2006), poiché la fattispecie in esame riguarderebbeil trasporto per il conferimento di rifiuti non pericolosi senza il formulario ex art. 193 d. lgs. n. 152 del 2006, peraltro da parte di soggetto che non risulta essere costituito in impresa o che comunque svolga attività in maniera professionale, avrebbe dovuto ritenersi già in base alla disciplina previgente alle modifiche apportate dal d. lgs n. 205 del 2010 all’art. 258 citato, come integrante una fattispecie di illecito amministrativo, donde la decisione di pervenire a giudizio di proscioglimento per non essere più il fatto previsto dalla legge come reato.
5. Trattasi di argomentazione che – a fronte di una situazione di fatto, rappresentata, da un lato, dal reiterato conferimento e, dall’altro, dal consistente quantitativo di rifiuti conferiti, pari a kg. 3760 di rottami ferrosi, consente di ritenere raggiunta la soglia della gravità indiziaria da cui emerge l’esistenzadella prova del trasporto – si risolve in un errore di diritto, emendabile da questa Corte ai sensi dell’art. 619, comma primo, cod. proc. pen.
Il GIP, in particolare, sostiene che non costituisca reato la condotta di “conferimento” di rifiuti speciali non pericolosi e che, in ogni caso, sarebbe applicabile al caso in esame il disposto dell’
art. 258, d. lgs. n. 152 del 2006. Quanto al primo profilo, è evidente, l’errata interpretazione dell’imputazione da parte del GIP, atteso che se è ben vero che la contestazione riguarda l’aver in più occasioni “conferito” rifiuti speciali non pericolosi ad una ditta che svolge in modo professionale attività di gestione di rifiuti, è altrettanto vero che lo stesso capo di imputazione fa riferimento inequivocabile alla mancanza del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) che, com’è noto, richiama il disposto dell’art. 193, d. lgs. n. 152 del 2006, che riguarda il trasporto di rifiuti.
Secondo il GIP si applicherebbe l’
art. 258, comma quarto, d. lgs. n. 152 del 2006 che contempla una sanzione amministrativa pecuniaria per le “imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti”, limitando la rilevanza penale alla sola condotta di “chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.
Trattasi di normativa inapplicabile al caso di specie.
Ed invero, il disposto dell’
art. 193, d. lgs. n. 152 del 2006 che, com’è noto, sotto la rubrica «Trasporto dei rifiuti» prevede, per quanto qui di interesse, al comma quinto, che “5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui a/l’articolo 188- bis, comma 2, lett. a), nonché per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. e), che aderisconoal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), le disposizionidi cui al comma 1 non si applicanoal trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosieffettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionalee saltuario, che non eccedanola quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all’artico/o 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionalie saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamenteper non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque,i cento chilogrammi o cento litri l’anno”.
Orbene, è palese dalla lettura della norma in esame che la normativa in questione esenta dall’obbligo di cui al comma primo (obbligo che i rifiuti siano accompagnati da un formulario di identificazione), tre ipotesi: a) trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico; b) trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionalee saltuario, che non eccedanola quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri; e) trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta.
A ben vedere, il caso sub iudice non rientra in alcuna delle ipotesi di esenzione, atteso che – alla luce dell’esistenzadei predetti elementi indiziari da cui emerge prova del trasporto – siamo in presenza di un trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato non dal produttore dei rifiuti stessi (come normativamente richiesto dal comma quinto), ma da un soggetto che ha provveduto alla raccolta di rifiuti prodotti da terzi e che ne opera la commercializzazione,per fini di lucro (non importa se traendovi somme consistenti o meno), consegnandoliad un operatore professionale,come nel caso di specie.
La tipologia di soggetto che viene in esame nel caso di specie non rientra nella nozionedi «produttore di rifiuti» di cui alla
lett. f) dell’art. 183, d. lgs. n. 152 del 2006, che qualifica come tale solo “il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazioneo altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)”, quanto, piuttosto, in quella di «detentore», descritta dalla successivalett. h), che qualifica come tale “il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso”. Ed è indubbio che il detentore dei rifiuti, se non rispetta le previsioni della normativa di settore, risponde del reato di gestione abusiva di cui all’
art. 256, comma primo, d. lgs. n. 152 del 2006.
Del resto, l’
art. 188, d. lgs. n. 152 del 2006, nel dettare i principi in tema di responsabilità nella gestione dei rifiuti, stabilisce che il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnanoad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli
articoli 177 e 179, precisando che “Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo”, non solo il produttore iniziale ma anche “altro detentore” conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnataridi cui al presente comma, tale responsabilità,di regola, comunquesussiste.
Sul punto, dunque – alla condizione, nella specie soddisfatta, che esista la prova certa o, quantomeno, indiziaria, come nel caso di specie, dell’esistenza della condotta di trasporto di rifiuti speciali – non può esservi alcun dubbio che il fatto addebitato rientri nel capo di applicazionedella norma contestata, in quanto il reato de quo è un reato impropriamente comune in quanto necessariamente legato allo svolgimento di un’attività di gestione di rifiuti anche se limitata ad una sola tra le varie condotte elencate dalla norma, trattandosi di fattispecie a condotta plurima. Quanto sopra è confermato dalla interpretazione fornita recentemente da questa stessa Corte, secondo cui il reato di cui all’
art. 256, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che sanziona le attività di gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli
artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo D.Lgs. è configurabile nei confronti di chiunque svolga tali attività anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, salva l’applicabilità della deroga di cui al comma quinto dell’
art. 266 del D.Lgs. 152 del 2006, per la cui operatività occorre che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio (Sez. 3, n. 269 del 10/12/2014 – dep. 08/01/2015, P.M. in proc. Seferovic, Rv. 261959; Sez. 3, n. 29992 del 24/06/2014 – dep. 09/07/2014, P.M. in proc. Lazzaro, Rv. 260266). Giurisprudenza, questa, che ha peraltro chiarito come a nulla rilevi la minore o maggiore entità del volume di affari al quale il giudice del merito sembra attribuire rilievo.
In sostanza, è indubbio che solo un’attività di ripetuto commercio (reiterazione, nella specie, contenuta espressamente nella contestazione, non rileverebbe comunque ai fini della configurabilità del reato di trasporto abusivo, atteso del resto il consistente quantitativo dei rifiuti conferiti, rilevando vieppiù la circostanza che si sia trattato di reiterati conferimenti di rifiuti speciali nel corso del 2012, posto che ci si trova di fronte ad un quantitativo pari ad oltre 370 volte quello massimo indicato dall’art. 193, comma quinto,
d.lgs. n. 152 del 2006, ove il trasporto fosse stato eseguito, anziché dal detentore, da parte del produttore dei rifiuti stessi), di rottami metallici per quantitativi significativamente eccedenti i trasporti occasionali e sporadici come definiti dal legislatore, anche se non integra la principale o l’esclusiva fonte di reddito dell’agente, integri comunque l’attività sanzionata penalmente. Ciò soprattutto a fronte di una motivazione della sentenza impugnata nella quale, invece, non emerge alcuna indicazione dell’occasionalità del trasporto che è esclusa ex actis proprio dal fatto che in più occasioni nel corso del 2012 l’imputato ha “conferito” senza il FIR (il che significa, in altri termini, che ha “trasportato” senza il predetto documento: e la prova di detto trasporto – come detto – è raggiunta attraverso i predetti elementi indiziari, in particolare la reiterazione dei conferimenti e il consistente quantitativo di rifiuti conferiti) complessivamente alla società destinataria dei rottami metallici ben 3760 kg. di materiale, quantitativo eccedente di ben 370 volte quello massimo annuale definito dalla legge come trasporto occasionalee sporadico per chi è produttore di rifiuti, ma che, senza dubbio, è sufficiente a determinare la responsabilitàpenale per il trasportatore non autorizzato.
Invero, va qui ricordato come il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configuri anche in presenza di una condotta occasionale,in ciò differenziandosi dall’
art. 260 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che sanziona la continuità della attività illecita (v., tra le tante: Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011 – dep. 17/06/2011, D’Andrea, Rv. 250674).
Infine, non va nemmeno dimenticato che il presuppostodella inapplicabilità del regime ordinario di gestione dei rifiuti e della contestuale applicabilità del regime giuridico più favorevole andrebbe provato da chi lo invoca, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionalee derogatoria rispetto a quella ordinaria, e di ciò non v’è traccia nel caso di specie (giurisprudenza costante: v., sull’onere probatorio incombente in capo a chi invoca l’applicabilità di una disciplina in deroga nella materia della gestione dei rifiuti, da ultimo, Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015 – dep. 17/04/2015, Fortunato, Rv. 263336).
6. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, con trasmissionedegli atti per l’ulteriore corso al Tribunale di TRANI,altro giudice.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione atti al tribunale di TRANI.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione,il 15 dicembre 2015