Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 3860 | Data di udienza: 9 Dicembre 2015

RIFIUTI – Detentore dei rifiuti – Conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio – Mancanza delle prescritte autorizzazioni – Obbligo di controllo in assenza il detentore risponde a titolo di colpa  – CODICE DELL’AMBIENTE – Produttori e detentori dei rifiuti – Raccolta e trasporto rifiuti – Responsabilità nella gestione di rifiuti – Obbligo di controllo delle autorizzazioni – Sussiste – Continuità normativa – Artt. 188, 193 e 256 comma 1 lett. a) D.lgs. 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 29 Gennaio 2016
Numero: 3860
Data di udienza: 9 Dicembre 2015
Presidente: Fiale
Estensore: Di Stasi


Premassima

RIFIUTI – Detentore dei rifiuti – Conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio – Mancanza delle prescritte autorizzazioni – Obbligo di controllo in assenza il detentore risponde a titolo di colpa  – CODICE DELL’AMBIENTE – Produttori e detentori dei rifiuti – Raccolta e trasporto rifiuti – Responsabilità nella gestione di rifiuti – Obbligo di controllo delle autorizzazioni – Sussiste – Continuità normativa – Artt. 188, 193 e 256 comma 1 lett. a) D.lgs. 152/2006.



Massima

 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 29/01/2016 (Ud. 09/12/2015) Sentenza n.3860
 
 
 

RIFIUTI – Detentore dei rifiuti – Conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio – Mancanza delle prescritte autorizzazioni – Obbligo di controllo in assenza il detentore risponde a titolo di colpa –
Artt. 188, 193 e 256 comma 1 lett. a) D.lgs. 152/2006.
 
Il detentore dei rifiuti, qualora non provveda all’autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio, può affidare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ad altri soggetti privati affinché svolgano per suo conto tali attività, ma in tal caso ha l’obbligo di controllare che gli stessi siano autorizzati alle attività di raccolta e smaltimento o recupero e, qualora tale doverosa verifica sia omessa, il detentore risponde a titolo di colpa, per inosservanza della citata regola di cautela imprenditoriale, dei reati configurati dall’illecita gestione {Sez. 3 n. 8018, 1 marzo 2012; Sez. 3 n. 6101, 7 febbraio 2008; Sez. 3 n. 21588, 1 aprile 2004; Sez. 3 n.8367, 25 febbraio 2008; Sez. 3 n. 44292, 28 novembre 2007; Sez. 3 n. 44291, 28 novembre 2007; Sez. 3 n. 16016, 19 febbraio 2003, Sez. 3, 29727, dep.11/07/2013).
 

RIFIUTI – Produttori e detentori dei rifiuti – Raccolta e trasporto rifiuti – Responsabilità nella gestione di rifiuti – Obbligo di controllo delle autorizzazioni – Sussiste Continuità normativa –
Art. 188 d.lgs. n.152/2006.
 
Le responsabilità nella gestione di rifiuti è disciplinata dal art. 188 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale indica gli oneri incombenti su produttori e detentori dei rifiuti. I principi alla base del sistema di responsabilità delineato dalla versione originaria dell’art. 188 T.U.A. (nella specie applicabile ratione temporis) sono stati individuati in continuità con la linea interpretativa affermatasi con riferimento alle omologhe previsioni dell’art. 10 del d.lgs. n. 22/1997, rispetto alle quali si era costantemente ritenuto che gli adempimenti relativi al controllo dell’autorizzazione del soggetto autorizzato alle attività di recupero o di smaltimento, alla restituzione del formulario ed, in caso di omissione, alla comunicazione alla Provincia, non esauriscono completamente la misura della diligenza richiesta al detentore dei rifiuti, in quanto l’esenzione di responsabilità presuppone non solo il rispetto delle condizioni formali e documentali previste dalla legge, ma anche la mancanza di comportamenti colpevoli in capo al produttore-detentore che lo rendano partecipe della commissione di illeciti ambientali per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti e che si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell’azienda.

 
(Dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del 26.5.2014 del Tribunale di Milano) Pres. FIALE, Rel. DI STASI, Ric. ZUPPARDO
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 29/01/2016 (Ud. 09/12/2015) Sentenza n.3860

SENTENZA

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 29/01/2016 (Ud. 09/12/2015) Sentenza n.3860
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
TERZA SEZIONE PENALE
 
 
Composta da:
 
Omissis 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da ZUPPARDO EMANUELA nata a Catania il 2.5.1982
avverso la sentenza del 26.5.2014 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputata l’avv. Flavio Giacomo Salvo Sinatra che ha concluso chiedendo (l’annullamento ndr) del ricorso. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 26.5.2015, il Tribunale di Milano, pronunciando nei confronti dell’odierna ricorrente Zuppardo Emanuela, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava la predetta, nella qualità di amministratore unico dell’impresa Tagher s.r.l., responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 256 comma 1 lett. a) D.lgs. 152/2006 (per avere, in concorso con Mascara Aldo – nei confronti del quale si procedeva separatamente – effettuato attività di raccolta e trasporto rifiuti pericolosi e non, in mancanza delle prescritte autorizzazioni; in Basiano in epoca prossima al 3.8.2009) e, concessele attenuanti generiche, la condannava alla pena di euro 3.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
 
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Zuppardo Emanuela, a mezzo del difensore di fiducia articolando un unico motivo: Violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in Relazione a gli artt. 188, 256 comma 1 lett. a) e b) d.lgs. 152/2006, 110 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen..
 
La ricorrente deduce che, nell’esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo centro di aggregazione giovanile del Comune di Basiano, aveva affidato, con contratto concluso il 26.5.2009, l’attività di trasporto dei materiali di risulta dello scavo alla impresa Alma autotrasporti.
 
Argomenta che il Giudice di merito erroneamente, in violazione del disposto dell’art. 188 comma 3 d.lgs. n. 152/2006, aveva ritenuto la sua responsabilità, atteso che, all’epoca del sequestro, non era ancora trascorso il termine di tre mesi per il ottenere il possesso del formulario di cui all’art. 193 del citato d.lgs. e che nel contratto del 26.5.2009 la ditta Alma si era espressamente impegnata ad effettuare il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche autorizzate.
 
Chiede, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
 
2.Il motivo di ricorso è interamente articolato in fatto, con ripetuti richiami ad atti e documenti il cui esame è precluso a questa Corte, suggerendone una lettura alternativa a quella effettuata dal giudice del merito.
 
Quest’ultimo, con motivazione coerente e logica, ha posto in evidenza come, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, fosse emerso che la società presso cui la società Tagher s.r.l., della quale Zuppardo Emanuela era amministratore unico, aveva conferito i rifiuti per il trasporto svolgeva l’attività in completa assenza di autorizzazione.
 
La decisione impugnata oltre che adeguatamente motivata risulta anche giuridicamente corretta.
 
Le responsabilità nella gestione di rifiuti è disciplinata dal art. 188 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale indica gli oneri incombenti su produttori e detentori dei rifiuti.
 
Il terzo comma della richiamata disposizione prevedeva all’epoca dei fatti (nella versione anteriore alla sostituzione da parte dell’art. 16 comma 1 lett. a) d.lgs. 3.12.2010 n. 205, che riproduceva i contenuti dell’art. 10 del d.lgs. n. 22/1997) alcune esenzioni di responsabilità del detentore, tra le quali figura quella operante in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, ma a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’art. 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero, alla scadenza del predetto termine, abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario (nella versione attuale del comma 3 dell’art. 188 D.Lgs.n. 152 del 2006 è stabilito che il produttore sia in possesso del formulario).
 
I principi alla base del sistema di responsabilità delineato dalla versione originaria dell’art. 188 citato (nella specie applicabile ratione temporis) sono stati individuati in continuità con la linea interpretativa affermatasi con riferimento alle omologhe previsioni dell’art. 10 del d.lgs. n. 22/1997, rispetto alle quali si era costantemente ritenuto che gli adempimenti relativi al controllo dell’autorizzazione del soggetto autorizzato alle attività di recupero o di smaltimento, alla restituzione del formulario ed, in caso di omissione, alla comunicazione alla Provincia, non esauriscono completamente la misura della diligenza richiesta al detentore dei rifiuti, in quanto l’esenzione di responsabilità presuppone non solo il rispetto delle condizioni formali e documentali previste dalla legge, ma anche la mancanza di comportamenti colpevoli in capo al produttore-detentore che lo rendano partecipe della commissione di illeciti ambientali per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti e che si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell’azienda.
 
A tale proposito questa Corte ha ripetutamente chiarito che il detentore dei rifiuti, qualora non provveda all’autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio, può affidare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ad altri soggetti privati affinché svolgano per suo conto tali attività, ma in tal caso ha l’obbligo di controllare che gli stessi siano autorizzati alle attività di raccolta e smaltimento o recupero e, qualora tale doverosa verifica sia omessa, il detentore risponde a titolo di colpa, per inosservanza della citata regola di cautela imprenditoriale, dei reati configurati dall’illecita gestione {Sez. 3 n. 8018, 1 marzo 2012, non massimata; Sez. 3 n. 6101, 7 febbraio 2008; Sez. 3 n. 21588, 1 aprile 2004; Sez. 3 n.8367, 25 febbraio 2008; Sez. 3 n. 44292, 28 novembre 2007; Sez. 3 n. 44291, 28 novembre 2007; Sez. 3 n. 16016, 19 febbraio 2003 non massimate, Sez. 3, 29727, dep.11/07/2013, Rv.255876).
 
3. La manifesta infondatezza del ricorso ne impone la declaratoria di inammissibilità.
 
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
 
5. L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza del motivo proposto non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione (Sez. 4 n. 18641, 22 aprile 2004).
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 9/12/2015
 
 
 
 

 

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