Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 842 | Data di udienza: 27 Gennaio 2016

* APPALTI – Società di ingegneria – Requisiti – Art. 90 d.lgs. n. 163/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 12 Febbraio 2016
Numero: 842
Data di udienza: 27 Gennaio 2016
Presidente: Veneziano
Estensore: Andolfi


Premassima

* APPALTI – Società di ingegneria – Requisiti – Art. 90 d.lgs. n. 163/2006.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ – 12 febbraio 2016, n. 840


APPALTI – Società di ingegneria – Requisiti – Art. 90 d.lgs. n. 163/2006.

I requisiti richiesti per essere annoverati tra le società di ingegneria, ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 163 del 2006, risultano essere solamente la costituzione in forma di società di capitali o di cooperativa e lo svolgimento dell’attività ivi indicata (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 5 gennaio 2010, n. 36).


Pres. Veneziano, Est. Andolfi – A. soc. coop. (avv. Spagna) c. Comune di Bonea (avv. Carbone)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ - 12 febbraio 2016, n. 840

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ – 12 febbraio 2016, n. 840

N. 00840/2016 REG.PROV.COLL.
N. 05194/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5194 del 2015, proposto da:
Aurea Societa’ Cooperativa, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Michele Spagna, con domicilio eletto presso il medesimo in Napoli, largo Francesco Torraca, 71;

contro

Comune di Bonea, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Eugenio Carbone, con domicilio eletto presso la stessa in Napoli, Via Cervantes, N. 55/14;

nei confronti di

Studio di Ingegneria Bello S.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Caporaso, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, Via M. Cervantes 55/27;

per l’annullamento

del provvedimento – determinazione dell’ufficio tecnico comunale- n. 11.2015 del 17.9.2015 di aggiudicazione definitiva al controinteressato della gara per l’affidamento del servizio di direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di completamento della rete fognaria cittadina; e per l’accertamento del diritto di conseguire l’aggiudicazione e il contratto, previa declaratoria di inefficacia del contratto stesso stipulato con il controinteressato e per il risarcimento del danno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bonea e di Studio di Ingegneria Bello S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2016 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, con ricorso notificato il 19 ottobre 2015 e depositato il 27 ottobre 2015, la cooperativa ricorrente impugna l’aggiudicazione, in favore della società di ingegneria controinteressata, della gara per l’affidamento del servizio di direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di alcuni lavori, adottata con provvedimento comunale numero 11 del 17 settembre 2015.

Considerato che, con un unico motivo, articolato in più paragrafi, la ricorrente revoca in dubbio, innanzitutto, la natura giuridica della società di ingegneria controinteressata;

Ritenuta infondata la censura, essendo stato provato dalla controinteressata, mediante il deposito del relativo statuto, che l’associazione professionale denominata “studio associato di ingegneria ingg. Bello” è stata formalmente costituita in data 10 settembre 1984; la successiva trasformazione dell’associazione in società di ingegneria è conforme alla normativa vigente, atteso che (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 5 gennaio 2010, n. 36) i requisiti richiesti per essere annoverati tra le società di ingegneria, ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 163 del 2006, risultano essere solamente la costituzione in forma di società di capitali o di cooperativa e lo svolgimento dell’attività ivi indicata;

Ritenute le altre censure dedotte parzialmente inammissibili, per genericità ed incomprensibilità, e per il resto infondate, essendo sufficiente che la domanda di partecipazione alla gara sia sottoscritta dal legale rappresentante della associazione tra professionisti e non essendo applicabile alla stessa la normativa rivolta ai raggruppamenti temporanei di imprese, trattandosi di una persona giuridica partecipante alla gara esclusivamente in nome proprio e senza la collaborazione di altri soggetti;

Ritenuto che l’impugnazione proposta con il ricorso, in conclusione, debba essere rigettata;

Ritenuto che le connesse domande di accertamento del diritto della ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto, al subentro nel contratto e al risarcimento dei danni siano da rigettare per infondatezza, non sussistendone i presupposti, essendo stata esclusa, nei limiti delle censure dedotte in ricorso, la illegittimità dell’aggiudicazione;

Ritenuto, infine, di dover porre a carico della ricorrente le spese processuali sostenute dalle controparti costituite, in applicazione del criterio della soccombenza, da cui non vi è ragione di discostarsi, nella misura liquidata in dispositivo;


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal Comune resistente e dal privato controinteressato, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori dovuti per legge, da corrispondere in tale misura a ciascuna delle controparti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere
Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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