Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 12904 | Data di udienza: 3 Dicembre 2015

DIRITTO URBANISTICO – Mutamento di destinazione d’uso di un immobile previa esecuzione di opere edilizie – Nuova disciplina – Trasformazione di un immobile attraverso opere interne ed esterne – Nozione di mutamento d’uso urbanisticamente rilevante – Artt. 3, 23-ter, c.1 e 44, c.1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 31 Marzo 2016
Numero: 12904
Data di udienza: 3 Dicembre 2015
Presidente: Fiale
Estensore: Andronio


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Mutamento di destinazione d’uso di un immobile previa esecuzione di opere edilizie – Nuova disciplina – Trasformazione di un immobile attraverso opere interne ed esterne – Nozione di mutamento d’uso urbanisticamente rilevante – Artt. 3, 23-ter, c.1 e 44, c.1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001.



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 31/03/2016 (cc. 03/12/2015) Sentenza n.12904



DIRITTO URBANISTICO – Mutamento di destinazione d’uso di un immobile previa esecuzione di opere edilizie – Nuova disciplina – Trasformazione di un immobile attraverso opere interne ed esterne – Nozione di mutamento d’uso urbanisticamente rilevante – Artt. 3, 23-ter, c.1 e 44, c.1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001.
 
Al fine di ritenere configurabile il mutamento di destinazione d’uso di un immobile previa esecuzione di opere edilizie sono irrilevanti le modifiche – recentemente apportate dall’art. 17 del d.l. n. 133 del 2014, convertito dalla legge n. 164 del 2014 – all’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale, nell’estendere la categoria degli interventi di manutenzione straordinaria al frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, se comportante variazione di superficie o del carico urbanistico, richiede comunque che rimangano immutate la volumetria complessiva e la originaria destinazione d’uso (Cass. sez. 3, 16/10/2014, n. 3953). Mentre nel caso di trasformazione attraverso opere interne ed esterne di un immobile, da deposito ad uso residenziale, viene in rilievo il disposto del nuovo art. 23-ter, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, ai sensi del quale costituisce “mutamento d’uso urbanisticamente rilevante” ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale.
 
 
(conferma ordinanza del Tribunale di Foggia del 15/04/2015) Pres. FIALE, Rel. ANDRONIO, Ric. Postiglione

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 31/03/2016 (cc. 03/12/2015) Sentenza n.12904

SENTENZA

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 31/03/2016 (cc. 03/12/2015) Sentenza n.12904
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
 
Composta dagli Ili.mi Sigg.ri Magistrati:

Omissis 
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA 
 
– sul ricorso proposto da Postiglione Domenico, nato il 26 settembre 1988
– avverso l’ordinanza del Tribunale di Foggia del 15 aprile 2015;
– visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
– udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
 
1. – Con ordinanza del 15 aprile 2015, il Tribunale di Foggia ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip dello stesso Tribunale del 23 marzo 2015, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo di un immobile, in relazione al reato di cui all’art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001, perché eseguito in presenza di un permesso di costruire evidentemente illegittimo, in quanto emesso in violazione sia della norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale (che avrebbero richiesto la disponibilità di un lotto minimo di 5000 m2, a fronte dei 908 posseduti dall’indagato e avrebbero richiesto una distanza minima dal ciglio stradale di metri 10, anzichédi metri 6,95) sia dell’accordo procedimentale del 22 maggio 2003 (il quale attribuirebbe il diritto di costruire un altro immobile avente uguali tipologia, volume, superficie coperta dell’immobile preesistente e non un immobile destinato a civile abitazione, nonché fisserebbe il termine di 12 mesi per la ricostruzione dell’immobile). Il Tribunale ha evidenziato una serie di difformità tra le opere realizzate e quelle pur illegittimamente assentite, essendo in corso di realizzazione un edificio con due piani fuori terra, un piano interrato e un sottotetto, a fronte di un permesso di costruire avente ad oggetto un edificio con un piano interrato e un piano rialzato, con conseguente aumento della volumetria dell’edificio, pari a metri cubi 486 rispetto alla volumetria assentita pari a metri cubi 271,20. Il periculum in mora è stato individuato nella circostanza che le opere non erano ancora ultimate e che la loro ultimazione avrebbe prodotto ulteriori conseguenze negative sul regolare assetto del territorio.
 
2. – Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione delle norme del regolamento edilizio comunale relative ad altezze, volumi e numero di piani, nonché la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato sul punto. Si sostiene che il Tribunale avrebbe dato credito a generiche affermazioni del consulente tecnico del pubblico ministero senza considerare che, in corso di esecuzione e prima della sistemazione esterna, non possono essere determinati né le altezze, né i volumi, né il numero dei piani. Sarebbe, inoltre, erronea l’interpretazione data dal Tribunale dell’accordo del 22 maggio 2003, perché tale accordo – secondo la ricostruzione difensiva – non avrebbe previsto che il nuovo immobile da realizzarsi in luogo del precedente fosse anch’esso adibito a deposito, così che lo stesso avrebbe potuto essere destinato, come avvenuto, a civile abitazione. E, del resto, il mantenimento della tipologia dell’immobile nulla avrebbe a che vedere con la destinazione d’uso dello stesso, perché l’unico mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante in materia edilizia sarebbe solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, posto che nell’ambito della stessa categoria possono aversi mutamenti di fatto. Quanto alle difformità tra le opere realizzate e quelle assentite, la stessa sarebbe sussistente, perché l’immobile preesistente aveva un sottotetto e un piano fondale che non sarebbero stati presi in considerazione. Né si sarebbe considerato che, in un caso analogo, il Tribunale aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere sulla base di una perizia d’ufficio, che aveva evidenziato la conformità dell’immobile agli strumenti urbanistici.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. – Il ricorso è inammissibile, perché proposto al di fuori dei limiti fissati dall’art.325, comma 1, cod. proc. pen. Esso è infatti basato su censure che – al di là della loro intestazione formale – non sono sostanzialmente riferite a violazioni di legge, ma a pretesi vizi della motivazione. Le censure sono, inoltre, del tutto generiche, perché nel ricorso non si indicano gli elementi concreti sulla base dei quali la conforme valutazione dello stato di fatto operata dal Gip e dal Tribunale dovrebbe essere disattesa.
 
Anche a prescindere da tali assorbenti considerazioni, deve comunque rilevarsi che – contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso – il Tribunale ha evidenziato, sulla base di numerosi convergenti indizi, sia l’illegittimità macroscopica del permesso di costruire rilasciato sia, in ogni caso, l’evidente non conformità delle opere realizzate a tale permesso. È sufficiente qui richiamare, innanzi tutto, il profilo che il Tribunale ha ritenuto assorbente, ovvero la destinazione del nuovo immobile realizzato a civile abitazione, in violazione dell’accordo del 22 maggio 2003, con il quale si era autorizzato l’indagato a demolire un fabbricato adibito a deposito e a ricostruire un altro immobile avente uguale tipologia, nonché identici volume e superficie coperta. E sul punto deve essere richiamato il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, al fine di ritenere configurabile il mutamento di destinazione d’uso di un immobile previa esecuzione di opere edilizie sono irrilevanti le modifiche – recentemente apportate dall’art. 17 del d.l. n. 133 del 2014, convertito dalla legge n. 164 del 2014 – all’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale, nell’estendere la categoria degli interventi di manutenzione straordinaria al frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, se comportante variazione di superficie o del carico urbanistico, richiede comunque che rimangano immutate la volumetria complessiva e la originaria destinazione d’uso (sez. 3, 16 ottobre 2014, n. 3953, rv. 262018). E si deve, in particolare, osservare che, per il caso della trasformazione, attraverso opere interne ed esterne, di un immobile da deposito ad uso residenziale, viene in rilievo il disposto del nuovo art. 23-ter, comma 1, del richiamato d.P.R. n. 380 del 2001, ai sensi del quale costituisce “mutamento d’uso urbanisticamente rilevante” ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; e) commerciale; d) rurale. E non possono essere qui prese in considerazione le asserzioni svolte dalla difesa sul punto, secondo cui dagli atti non emergerebbe che il fabbricato preesistente fosse un deposito agricolo. Si tratta, infatti, di rilievi puramente fattuali, puntualmente smentiti dal Tribunale e, comunque, inammissibili in sede di legittimità.
 
Né possono essere condivise le considerazioni – anche esse puramente fattuali – svolte dalla difesa relativamente alla reale consistenza dell’immobile effettivamente realizzato, perché la stessa è stata constatata dalla polizia giudiziaria e dal consulente tecnico del pubblico ministero e risulta ampiamente confermata dalla documentazione fotografica in atti. Del resto, la linea difensiva dell’indagato muove, sul punto, dall’erroneo presupposto che la volumetria rappresentata da piani che saranno interrati o seminterrati – e che, peraltro, non risultano tali allo stato in cui si trovano i lavori – non dovrebbe essere considerata ai fini del computo volumetrico totale.
 
Si tratta, in ogni caso, di valutazioni che potranno essere oggetto di definitivo approfondimento in sede di merito. Ed anzi la ragione giustificativa della previsione dell’articolo 325, comma 1, cod. proc. pen. nel senso di limitare alla sola violazione di legge il ricorso per cassazione avverso il riesame del sequestro probatorio, risiede proprio nell’esigenza – rilevante ai fini dell’economia processuale – di evitare che il giudizio di merito sulla responsabilità penale possa essere anche parzialmente anticipato in sede cautelare (ex plurimis, sez. 3, 9 luglio 2015, n. 41211; sez. 3, 17 gennaio 2013, n. 24824).
 
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2015.
 
 
 
 

 

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