Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Espropriazione,
Procedimento amministrativo,
Pubblica amministrazione
Numero: 6243 |
Data di udienza: 14 Gennaio 2016
ESPROPRIAZIONE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Liquidazione dell’indennità di espropriazione – Dichiarazione di pubblica utilità – Valore di mercato del bene espropriato – Procedimenti espropriativi – Effetti della dichiarazione d’illegittimità costituzionale – L. n.359/1992 – Legge n.244/2007 – dP.R. n. 327/2001 – dlgs. n.302/2002 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Liquidazione dell’indennità di espropriazione per le aree edificabili – Metodo sintetico-comparativo – Individuazione del prezzo di mercato dell’immobile – Metodo analitico ricostruttivo – Valutazioni di mercato relative alle aree edificabili – Accertamento del costo di trasformazione del fondo – Giurisprudenza.
Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 31 Marzo 2016
Numero: 6243
Data di udienza: 14 Gennaio 2016
Presidente: RAGONESI
Estensore: MERCOLINO
Premassima
ESPROPRIAZIONE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Liquidazione dell’indennità di espropriazione – Dichiarazione di pubblica utilità – Valore di mercato del bene espropriato – Procedimenti espropriativi – Effetti della dichiarazione d’illegittimità costituzionale – L. n.359/1992 – Legge n.244/2007 – dP.R. n. 327/2001 – dlgs. n.302/2002 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Liquidazione dell’indennità di espropriazione per le aree edificabili – Metodo sintetico-comparativo – Individuazione del prezzo di mercato dell’immobile – Metodo analitico ricostruttivo – Valutazioni di mercato relative alle aree edificabili – Accertamento del costo di trasformazione del fondo – Giurisprudenza.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez.6^ 31/03/2016 (cc. 14/01/2016) Ordinanza n.6243
ESPROPRIAZIONE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Liquidazione dell’indennità di espropriazione – Dichiarazione di pubblica utilità – Valore di mercato del bene espropriato – Procedimenti espropriativi – Effetti della dichiarazione d’illegittimità costituzionale – L. n.359/1992 – Legge n.244/2007 – dP.R. n. 327/2001 – dlgs. n.302/2002.
Ai fini della liquidazione dell’indennità di espropriazione, a seguito della dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, i criteri previsti dall’art. 2, comma 89, della legge n.244 del 2007, in quanto introdotti a modifica di quelli previsti dall’art. 37 del dP.R. n. 327 del 2001, trovano applicazione, ai sensi dell’art. 57 del medesimo dP.R., come modificato dal dlgs. 27 dicembre 2002, n. 302, soltanto ai procedimenti espropriativi in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta in epoca anteriore all’entrata in vigore del testo unico, mentre nelle procedure soggette alla disciplina previgente la dichiarazione d’incostituzionalità dell’art. 5-bis cii. comporta la reviviscenza del criterio del valore venale previsto in via generale dall’art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, non assumendo alcun rilievo la norma intertemporale di cui all’art. 2, comma 90, della legge n. 244 cit., la quale, nel prevedere la retroattività della nuova disciplina, ne estende l’applicabilità ai soli procedimenti espropriativi ancora in corso, e non anche ai giudizi pendenti (Cass., Sez. Vl, 19/3/2013, n. 6798; Cass., Sez. 1, 28/11/2008, n. 28431; 8/5/2008, n. 11480). In applicazione di tale principio, la Corte di merito ha escluso che l’indennità di espropriazione, determinata in misura pari al valore di mercato del fondo espropriato, potesse essere assoggettata alla riduzione del 25% prevista dal secondo periodo del comma primo dell’art. 37 cit., come modificato dall’art. 2, comma 89 cit.: tali disposizioni non risultano infatti applicabili al procedimento espropriativo in esame, che, in quanto promosso sulla base di una dichiarazione di pubblica utilità risalente al 29 aprile 1999 e conclusosi con determina dirigenziale emessa il 13 dicembre 2004, ha avuto inizio in epoca anteriore all’entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001 e risultava comunque ormai definito alla data di entrata in vigore della legge n. 244 del 2007.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ESPROPRIAZIONE – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Liquidazione dell’indennità di espropriazione per le aree edificabili – Metodo sintetico-comparativo – Individuazione del prezzo di mercato dell’immobile – Metodo analitico ricostruttivo – Valutazioni di mercato relative alle aree edificabili – Accertamento del costo di trasformazione del fondo – Giurisprudenza.
In tema di liquidazione dell’indennità di espropriazione per le aree edificabili, la determinazione del valore del fondo può essere effettuata tanto con metodo sintetico-comparativo, volto ad individuare il prezzo di mercato dell’immobile attraverso il confronto con quelli di beni aventi caratteristiche omogenee, quanto con metodo analitico ricostruttivo, fondato sull’accertamento del costo di trasformazione del fondo, non potendosi stabilire tra i due criteri un rapporto di regola ad eccezione, e restando pertanto rimessa al giudice di merito la scelta di un metodo di stima improntato, per quanto possibile, a canoni di effettività (Cass., Sez. I, 22/3/2013, n. 7288; 18/5/2007, n. 11643; 15/2/2005, n. 3034). L’adozione di uno di tali metodi rende peraltro superflua l’analisi degli elementi su cui si fonda l’altro, con la conseguenza che ove, come nella specie, sia stato adottato quello sintetico-comparativo, resta del tutto irrilevante l’omessa valutazione dell’incidenza delle aree da destinare a spazi pubblici o delle spese di urbanizzazione, trattandosi di oneri che assumono uno specifico rilievo soltanto ai fini dell’applicazione del metodo analitico-ricostruttivo, mentre risultano preventivamente scontati nelle valutazioni di mercato relative alle aree edificabili (Cass., Sez. I, 4/07/2013, n.16750,• 31/05/2007, n. 12771; 16/06/2006, n. 13958).
(conferma sentenza della Corte d’Appello di Palermo n.589/14, pubblicata il 5/04/2014) Pres. RAGONESI, Rel. MERCOLINO, Ric. COMUNE DI RIBERA
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez.6^ 31/03/2016 (cc. 14/01/2016) Sentenza n.6243
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez.6^ 31/03/2016 (cc. 14/01/2016) Ordinanza n.6243
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE – I
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Vittorio RAGONESI Presidente
dott. Magda CRISTIANO Consigliere
dott. Carlo DE CHIARA Consigliere
dott. Maria ACIERNO Consigliere
dott. Guido MERCOLINO Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COMUNE DI RIBERA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla via //, presso l’avv. //, unitamente a1l’avv. // del foro di Sciacca, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
//, elettivamente domiciliati in //Roma, alla via //, presso l’avv. //, unitamente all’avv. // del foro di Sciacca, dalla quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in calce al controricorso
CONTRORICORRENTI
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 589/14, pubblicata il 5 aprile 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
udito l’avv. //, per delega del difensore del ricorrente.
FATTO E DIRITTO
« 1. – Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d’Appello di Palermo ha accolto l’opposizione alla stima proposta da // nei confronti del Comune di Ribera, determinando in Euro 420. 000, 00 l’indennità dovuta per l’espropriazione di un fondo sito in località e riportato in Catasto al foglio 84, particelle 25 e 30, ed in Euro 32. 250, 00 l’indennità dovuta per l’occupazione d’urgenza, oltre interessi legali, ed ordinandone al Comune il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, detratti gl’importi già versati.
2. – Avverso la predetta sentenza il Comune ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. La // ed il // hanno resistito con contrari corso.
3. -A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente ha dedotto:
a) la violazione dell’art. 37 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dall’art. 2, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’applicabilità della riduzione del 25% prevista per le espropriazioni finalizzate all’attuazione d’interventi di riforma economico-sociale, senza considerare che l’espropriazione era stata disposta per la realizzazione di un piano per gl’insediamenti produttivi, le cui finalità, consistenti nell’incentivare le imprese mediante l’offerta ad un prezzo politico delle aree occorrenti per il loro impianto e la loro espansione, comportano che il costo di assegnazione, comprendente sia il rimborso delle indennità pagate per l’acquisizione delle aree che gli oneri tecnici, non può risultare superiore al prezzo di mercato degl’immobili;
b) l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo che, nella determinazione del valore di mercato del fondo espropriato, avente vocazione edificatoria, la sentenza impugnata si è immotivatamente conformata alle conclusioni del c.t.u., che aveva fatto ricorso al metodo di stima sintetico-comparativo, anziché a quello analitico-ricostruttivo, omettendo di tener conto dei costi di urbanizzazione e della superficie effettivamente edificabile.
4. – Il primo motivo è inammissibile.
Ai fini della liquidazione dell’indennità di espropriazione, la sentenza impugnata si è attenuta al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, a seguito della dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art.5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, i criteri previsti dall’art. 2, comma 89, della legge n.244 del 2007, in quanto introdotti a modifica di quelli previsti dall’art. 37 del dP.R. n. 327 del 2001, trovano applicazione, ai sensi dell’art. 57 del medesimo dP.R., come modificato dal dlgs. 27 dicembre 2002, n. 302, soltanto ai procedimenti espropriativi in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta in epoca anteriore all’entrata in vigore del testo unico, mentre nelle procedure soggette alla disciplina previgente la dichiarazione d’incostituzionalità dell’art. 5-bis cii. comporta la reviviscenza del criterio del valore venale previsto in via generale dall’art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, non assumendo alcun rilievo la norma intertemporale di cui all’art. 2, comma 90, della legge n. 244 cit., la quale, nel prevedere la retroattività della nuova disciplina, ne estende l’applicabilità ai soli procedimenti espropriativi ancora in corso, e non anche ai giudizi pendenti (cfr. Cass., Sez. Vl, 19 marzo 2013, n. 6798; Cass., Sez. 1, 28 novembre 2008, n. 28431; 8 maggio 2008, n. 11480). In applicazione di tale principio, la Corte di merito ha correttamente escluso che l’indennità di espropriazione, determinata in misura pari al valore di mercato del fondo espropriato, potesse essere assoggettata alla riduzione del 25% prevista dal secondo periodo del comma primo dell’art. 37 cit., come modificato dall’art. 2, comma 89 cit.: tali disposizioni non risultano infatti applicabili al procedimento espropriativo in esame, che, in quanto promosso sulla base di una dichiarazione di pubblica utilità risalente al 29 aprile 1999 e conclusosi con determina dirigenziale emessa il 13 dicembre 2004, ha avuto inizio in epoca anteriore all’entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001 e risultava comunque ormai definito alla data di entrata in vigore della legge n. 244 del 2007.
Ininfluente, in quest’ottica, deve ritenersi l’ulteriore affermazione della Corte di merito, secondo cui nella specie non ricorrono i presupposti per la configurabilità di un intervento di riforma economico-sociale, trattandosi di un’espropriazione disposta non già per l’attuazione di un intervento riguardante l’intera collettività o una parte di essa predeterminata ed in forza di una previsione normativa che espressamente lo definisca tale, ma per la realizzazione di un piano per gl’insediamenti produttivi: in quanto svolta meramente ad abundantiam, tale considerazione (che trova peraltro conforto in un precedente di questa Corte: cfr. Cass., Sez. I, 23 febbraio 2012, n. 2774) deve ritenersi estranea alla ratio della sentenza impugnata, e non può quindi costituire oggetto di valida censura in sede di legittimità, per carenza d’interesse all’impugnazione (cfr. Cass., Sez. lav., 22 ottobre 2014, n. 22380; 22 novembre 2010, n. 23635; Cass., Sez. III, 9 aprile 2009, n. 8676).
5. – Il secondo motivo è infondato.
In tema di liquidazione dell’indennità di espropriazione per le aree edificabli, questa Corte ha ripetutamente affermato che la determinazione del valore del fondo può essere effettuata tanto con metodo sintetico-comparativo, volto ad individuare il prezzo di mercato dell’immobile attraverso il confronto con quelli di beni aventi caratteristiche omogenee, quanto con metodo analitico ricostruttivo, fondato sull’accertamento del costo di trasformazione del fondo, non potendosi stabilire tra i due criteri un rapporto di regola ad eccezione, e restando pertanto rimessa al giudice di merito la scelta di un metodo di stima improntato, per quanto possibile, a canoni di effettività (cfr. Cass., Sez. I, 22 marzo 2013, n. 7288; 18 maggio 2007, n. 11643; 15febbraio 2005, n. 3034). L’adozione di uno di tali metodi rende peraltro superflua l’analisi degli elementi su cui si fonda l’altro, con la conseguenza che ove, come nella specie, sia stato adottato quello sintetico-comparativo, resta del tutto irrilevante l’omessa valutazione dell’incidenza delle aree da destinare a spazi pubblici o delle spese di urbanizzazione, trattandosi di oneri che assumono uno specifico rilievo soltanto ai fini dell’applicazione del metodo analitico-ricostruttivo, mentre risultano preventivamente scontati nelle valutazioni di mercato relative alle aree edificabili (cfr. Cass., Sez. I, 4 luglio 2013, n.16750,• 31maggio2007, n. 12771; 16 giugno 2006, n. 13958). ».
Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ritiene condivisibile l’opinione espressa dal relatore e la soluzione da lui proposta.
Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna il Comune di Ribera al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 8.100,00, ivi compresi Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma i-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma l-bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2016, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile