* VIA, VAS E AIA – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – DIRITTO DELL’ENERGIA – Impugnazione del giudizio di VIA o dell’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da FER – Vicinitas – Possibile compromissione dell’attività agricola – Organizzazioni professionali agricole – Impugnazione – Legittimazione – Sussistenza – Valutazione di compatibilità ambientale – Discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione – Accordi e intese preliminari tra autorità pubbliche e soggetto proponente il progetto – Eventuale violazione – Comitato di VIA – Competenza – Esclusione – Regione Abruzzo – Piano energetico regionale – Natura programmatoria – Divieti generali di localizzazione di centrali elettriche – Illegittimità – AREE PROTETTE – Regione Abruzzo – PAN – Istituzione di fasce di rispetto o aree contigue ad una riserva naturale – Delibere adottate ma non approvate – Applicazione – Insuscettibilità – VIA, VAS E AIA – Modifiche progettuali – Art. 5 comma 1, lett. l bis), d.lgs. n. 152/2006 – Modifiche comportanti effetti migliorativi sull’ambiente – Natura di variante sostanziale – Esclusione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Abruzzo
Città: L'Aquila
Data di pubblicazione: 20 Aprile 2016
Numero: 237
Data di udienza: 23 Marzo 2016
Presidente: Amicuzzi
Estensore: Gizzi
Premassima
* VIA, VAS E AIA – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – DIRITTO DELL’ENERGIA – Impugnazione del giudizio di VIA o dell’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da FER – Vicinitas – Possibile compromissione dell’attività agricola – Organizzazioni professionali agricole – Impugnazione – Legittimazione – Sussistenza – Valutazione di compatibilità ambientale – Discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione – Accordi e intese preliminari tra autorità pubbliche e soggetto proponente il progetto – Eventuale violazione – Comitato di VIA – Competenza – Esclusione – Regione Abruzzo – Piano energetico regionale – Natura programmatoria – Divieti generali di localizzazione di centrali elettriche – Illegittimità – AREE PROTETTE – Regione Abruzzo – PAN – Istituzione di fasce di rispetto o aree contigue ad una riserva naturale – Delibere adottate ma non approvate – Applicazione – Insuscettibilità – VIA, VAS E AIA – Modifiche progettuali – Art. 5 comma 1, lett. l bis), d.lgs. n. 152/2006 – Modifiche comportanti effetti migliorativi sull’ambiente – Natura di variante sostanziale – Esclusione.
Massima
TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. 1^ – 20 aprile 2016, n. 237
VIA, VAS E AIA – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – DIRITTO DELL’ENERGIA – Impugnazione del giudizio di VIA o dell’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da FER – Vicinitas.
In tema di impugnazione del giudizio VIA o dell’autorizzazione unica regionale per la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai fini delta sussistenza della legittimazione ad agire, è sufficiente la vicinitas, intesa come vicinanza dei soggetti che si ritengono lesi al sito prescelto per l’ubicazione dell’impianto (ex multis, Cons. Stato, n. 263 del 2015; Tar Lombardia, Milano, n. 386 del 2014; Tar Lazio, Roma, n. 6440 del 2012), non potendo addossarsi alla parte ricorrente il gravoso onere dell’effettiva prova del danno subito. (Fattispecie relativa al ricorso proposto dal comune confinante con il luogo di ubicazione dell’impianto e da privati residenti nelle vicinanze della medesima area).
Pres. Amicuzzi, Est. Gizzi – Comune di Luco dei Marsi (avv. Simone) c. Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale-Regione Abruzzo (Avv. Stato), Comune di Avezzano (avv.ti Nicoli e Simone) e altro (n.c.)
DIRITTO DELL’ENERGIA – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Centrale di produzione di energia elettrica – Possibile compromissione dell’attività agricola – Organizzazioni professionali agricole – Impugnazione – Legittimazione – Sussistenza.
Sussiste in via generale la legittimazione delle associazioni professionali ad agire in giudizio per la tutela dell’interesse collettivo, facente capo alla categoria considerata in modo complessivo ed unitario (Nel caso di specie, è stato ritenuto sussistente l’interesse di un’organizzazione professionale agricola a contestare l’autorizzazione alla realizzazione di una centrale di produzione di energia elettrica che, ad avviso della ricorrente, avrebbe potuto compromettere l’attività agricola della zona di riferimento e il relativo sviluppo).
Pres. Amicuzzi, Est. Gizzi – Comune di Luco dei Marsi (avv. Simone) c. Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale-Regione Abruzzo (Avv. Stato), Comune di Avezzano (avv.ti Nicoli e Simone) e altro (n.c.)
VIA, VAS E AIA – Valutazione di compatibilità ambientale – Discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione.
Le valutazioni di compatibilità ambientale sono espressione della discrezionalità tecnica della Pubblica amministrazione, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità in assenza di incongruenze istruttorie e motivazionali. L’Amministrazione, infatti, nell’ambito della valutazione d’impatto ambientale, esercita un’amplissima discrezionalità, che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale sulla determinazione finale emessa. Tali valutazioni tecniche, caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dall’opinabilità dell’esito della valutazione, sfuggono in via generale al sindacato del giudice amministrativo, non potendo questo sostituire una propria opinabile valutazione a quella dell’Amministrazione, salvo che non sia manifestamente illogica, irrazionale, arbitraria ovvero fondata su un palese e manifesto travisamento dei fatti o sia inficiata da macroscopiche contraddittorietà o incongruenze (ex multis, Cons. Stato, n. 3938 del 2014; Tar Veneto, n. 489 del 2015; Tar Abruzzo, Pescara, n. 427 del 2014; Tar Piemonte, n. 1197 del 2014).
Pres. Amicuzzi, Est. Gizzi – Comune di Luco dei Marsi (avv. Simone) c. Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale-Regione Abruzzo (Avv. Stato), Comune di Avezzano (avv.ti Nicoli e Simone) e altro (n.c.)
VIA, VAS E AIA – Accordi e intese preliminari tra autorità pubbliche e soggetti proponente il progetto – Eventuale violazione – Comitato di VIA – Competenza – Esclusione.
Il Comitato VIA non ha alcuna competenza a valutare l’eventuale violazione degli accordi e delle intese preliminari da parte della società proponente l’istanza di valutazione di impatto ambientale. La procedura di VIA, infatti, deve valutare ed esaminare gli impatti sull’ambiente dell’intervento progettato e non certo eventuali violazioni di accordi preliminari tra autorità pubbliche e soggetto proponente il progetto. Di conseguenza, l’eventuale violazione di detti accordi non determina comunque alcun vizio di legittimità del giudizio del Comitato VIA.
Pres. Amicuzzi, Est. Gizzi – Comune di Luco dei Marsi (avv. Simone) c. Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale-Regione Abruzzo (Avv. Stato), Comune di Avezzano (avv.ti Nicoli e Simone) e altro (n.c.)
DIRITTO DELL’ENERGIA – Regione Abruzzo – Piano energetico regionale – Natura programmatoria – Divieti generali di localizzazione di centrali elettriche – Illegittimità.
Il Piano Energetico Regionale (approvato in Abruzzo con DGR n. 100 del 2007) è uno strumento di natura programmatoria: esso, pertanto, non può introdurre, nemmeno sotto mentite spoglie, divieti generalizzati di localizzazione di centrali o prescrivere una taglia minima o massima che ciascun impianto deve avere (sul punto vedasi la sentenza n. 332/2010 della Corte Costituzionale; inoltre Tar Marche n. 433 del 2014 e Cons. Stato n. 880 del 2015).
Pres. Amicuzzi, Est. Gizzi – Comune di Luco dei Marsi (avv. Simone) c. Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale-Regione Abruzzo (Avv. Stato), Comune di Avezzano (avv.ti Nicoli e Simone) e altro (n.c.)
AREE PROTETTE – Regione Abruzzo – PAN – Istituzione di fasce di rispetto o aree contigue ad una riserva naturale – Delibere adottate ma non approvate – Applicazione – Insuscettibilità.
Poiché solo il PAN (Il piano di assetto naturalistico – cfr. l.r. Abruzzo n. 38/1996) può definire, regolamentare e istituire una fascia di rispetto o area contigua al territorio della Riserva naturale, non sono in concreto suscettibili di applicazione le delibere comunali di adozione del PAN della Riserva naturale e di individuazione della fascia di rispetto, che siano state solo adottate e non ancora approvate.
Pres. Amicuzzi, Est. Gizzi – Comune di Luco dei Marsi (avv. Simone) c. Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale-Regione Abruzzo (Avv. Stato), Comune di Avezzano (avv.ti Nicoli e Simone) e altro (n.c.)
VIA, VAS E AIA – Modifiche progettuali – Art. 5 comma 1, lett. l bis), d.lgs. n. 152/2006 – Modifiche comportanti effetti migliorativi sull’ambiente – Natura di variante sostanziale – Esclusione.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. l bis), del d.lgs. n. 152 del 2006 si ha modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto quando “la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente”: non possono quindi qualificarsi come sostanziali le modifiche che comportino effetti migliorativi sull’ambiente (nella specie: interramento dei cavi elettrodotto di collegamento tra la centrale e la cabina primaria di Enel distribuzione esistente e conformazione alle prescrizioni dei VVFF).
Pres. Amicuzzi, Est. Gizzi – Comune di Luco dei Marsi (avv. Simone) c. Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale-Regione Abruzzo (Avv. Stato), Comune di Avezzano (avv.ti Nicoli e Simone) e altro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. 1^ - 20 aprile 2016, n. 237SENTENZA
TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. 1^ – 20 aprile 2016, n. 237
N. 00237/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00624/2010 REG.RIC.
N. 00733/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 624 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Luco dei Marsi in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Herbert Simone, con domicilio eletto presso Eleonora Gentileschi in L’Aquila, Via Piemonte N. 5;
contro
Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale-Regione Abruzzo, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L’Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; Comune di Avezzano in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Giampiero Nicoli, Herbert Simone, con domicilio eletto presso Avv. Adelaide Perrotti in L’Aquila, Via Paolucci N. 21; Regione Abruzzo;
nei confronti di
Powercrop Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Gualtiero Pittalis, Maria Giulia Roversi Monaco, Antonio – Mazzotta, con domicilio eletto presso Avv. Antonio Mazzotta in L’Aquila, Via Duca degli Abruzzi, 8 – Sassa;
e con l’intervento di
ad opponendum:
F.L.A.I./C.G.I.L. – Federazione Lavoratori Agro – Industria, F.A.I./C.I.S.L. – Federazione Agricola Alimentare Ambientale, U.I.L.A./U.I.L. – Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari, rappresentati e difesi dall’avv. Franco Paolini, con domicilio eletto presso Avv. Mario Antonio Rossi in L’Aquila, S.S. 17, N.53 – Sassa Scalo;
sul ricorso numero di registro generale 733 del 2011, proposto da:
Cia-Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia dell’Aquila, rappresentata e difesa dall’avv. Herbert Simone, con domicilio eletto presso Avv. Eleonora Gentileschi in L’Aquila, Via Piemonte N. 5; Confagricoltura L’Aquila, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti L’Aquila, Legambiente Onlus, Fareverde Onlus, Luigi Presutti, Augusta Marconi, Lucia Proto, Olga Antonella Angelucci, Sefora Inzaghi, Giovanni Paris, Domenico Angelucci Angelucci, Antonello Santilli, Ciro Sabatino, Angelo Viscogliosi, Ivan Pisegna, Vincenzo Rea, Stefania Viscogliosi, Paolo Manfreda, Associazione Pro Loco Borgo Incile, rappresentati e difesi dall’avv. Herbert Simone, con domicilio eletto presso Avv. Eleonora Gentileschi in L’Aquila, Via Marsicana, 53 – Civita di Bagno;
contro
Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale -Regione Abruzzo; Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L’Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
nei confronti di
Powercrop S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Gualtiero Pittalis, Maria Giulia Roversi Monaco, Antonio Mazzotta, con domicilio eletto presso Avv. Antonio Mazzotta in L’Aquila, Via Duca degli Abruzzi, 8 – Sassa;
per l’annullamento, quanto al ricorso n. 624 del 2010:
del giudizio n.1559 del 7/9/2010 “favorevole con prescrizioni” espresso dal comitato di coordinamento regionale per la valutazione d’impatto ambientale della regione Abruzzo.
Quanto al ricorso n. 733 del 2011:
del giudizio n. 1559 del 7 settembre 2010 avente ad oggetto parere favorevole sul progetto per la realizzazione di una centrale a biomasse.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale-Regione Abruzzo, della Powercrop Srl, del Comune di Avezzano, di Powercrop S.p.A. e della Regione Abruzzo.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2016 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con ricorso ritualmente notificato (iscritto al n. 624 del 2010 R.G.), il Comune di Luco dei Marsi, in persona del Sindaco pro-tempore, impugnava, chiedendone l’annullamento, il giudizio n. 1559 del 7.9.2010 “favorevole con prescrizioni” espresso dal Comitato regionale VIA, relativamente al progetto presentato dalla Powercrop Srl per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica della potenza di 30 MW alimentato a biomasse agricole e forestali, nonché di un impianto fotovoltaico della potenza di 300kWp da ubicarsi nel Comune di Avezzano.
Il Comune ricorrente premetteva che: il suo territorio confina con la frazione del Comune di Avezzano “Borgo Incile”, dove dovrebbe sorgere la centrale a biomasse progettata dalla Powercrop; in particolare, la contrada “Petogna” del suddetto Comune dista circa 500 metri dall’area interessata dal nuovo impianto e, comunque, il centro abitato dista circa 2 KM da esso; il progetto della Powercrop si basa sul preliminare di accordo del 24.7.2007, sull’intesa preliminare del 2.8.2007 per l’accordo di riconversione produttiva ai sensi del Piano per la razionalizzazione del settore bieticolo-saccarifero, sull’intesa quadro di filiera agroenergetica del 31.8.2007 per la riconversione dell’ex zuccherificio di Celano tra le OO.PP., la Powercrop Srl, la Eridania Sadam Spa e ARSSA, sull’accordo di riconversione produttiva del 19.9.2007 a cui hanno partecipato la Regione Abruzzo, la Provincia dell’Aquila, le rappresentanze sindacali, Eridania Sadam Spa e Powercrop Srl; questi atti hanno portato a un progetto di riconversione volto ad individuare un’alternativa alle coltivazioni bieticole, con particolare attenzione a quelle no food o energetiche e un’alternativa occupazione per i lavoratori impiegati nella produzione saccarifera; tuttavia, negli anni successivi non è stato dato alcun seguito alle attività rientranti nella filiera orticola e in quella agroenergetica; è stato presentato solamente il progetto di realizzazione dell’impianto a biomasse da parte della Powercrop.
A fondamento del proprio gravame, il Comune ricorrente deduceva: A) eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà, carenza dei presupposti e travisamento dei fatti, nonché violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale. Ed invero, in base all’intesa preliminare del 2.8.2007 e all’intesa quadro di filiera agroenergetica del 31.8.2007, dovevano essere gli Enti locali ad individuare il sito dove installare la centrale a biomasse, previa verifica della sostenibilità territoriale, agricola ed economica. Invece, è stata la Powercrop a individuare unilateralmente il sito, con conseguente illegittimità dell’accordo di riconversione del 19.9.2007 per carenza di un presupposto necessario. Il mancato coinvolgimento degli Enti locali nella scelta del sito, assegnato dal Consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano su richiesta unilaterale della Powercrop, ha determinato una violazione delle regole partecipative, previsto oltre che dai pregressi accordi anche dalle norme di legge sul procedimento amministrativo, visto che l’impianto dovrebbe sorgere in un’aria posta al confine con il Comune di Luco dei Marsi; B) eccesso di potere per istruttoria insufficiente e per mancanza di disponibilità delle biomasse, nonché violazione del d.lgs. n. 4 del 2008 e del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto il progetto originariamente presentato dalla Powercrop si limitava ad affermare, in modo apodittico, che le biomasse coltivate e quelle forestali verranno reperite nel raggio di 70 KM, senza produrre alcuna documentazione. Solo successivamente (nell’estate 2009), a fronte delle osservazioni di alcune associazioni agricole, la Powecrop ha presentato, quando il procedimento di VIA era già iniziato da circa un anno, uno studio redatto da una società ad essa esterna, la Nomisma, intitolato “piano di approvvigionamento delle biomasse”. Detto studio sarebbe erroneo, inesatto e non credibile, come risulterebbe da una nota del marzo 2010 presentata da alcune confederazioni agricole. Ciò sia perché molti terreni siti nella Provincia dell’Aquila non sono, per caratteristiche, ubicazione, conformazione e dimensioni, idonei a disporre delle superfici da destinare a coltivazioni energetiche, sia perché altri sono pubblici e gravati da usi civici. Il Comitato VIA avrebbe omesso di analizzare compiutamente questi aspetti, nonostante il documento del marzo 2010 di cui si è detto e nonostante le gravi obiezioni mosse dal Corpo forestale dello Stato con la nota del 24.3.2009; C) eccesso di potere per istruttoria insufficiente e per mancanza di disponibilità delle biomasse, nonché violazione del d.lgs. n. 4 del 2008 e del d.lgs. n. 152 del 2006, anche perché la Powercrop, con il Piano di approvvigionamento delle biomasse, ha dimostrato al più l’astratta eventualità che taluni agricoltori-produttori siano in grado di produrre le biomasse disponibili per il funzionamento della centrale. Ciò però sarebbe insufficiente, in quanto la Powercrop avrebbe dovuto dimostrare la concreta e reale disponibilità delle biomasse, esibendo contratti di fornitura e somministrazione o contratti di affitto di terreni; D) eccesso di potere per istruttoria lacunosa, insufficiente e perplessa con riferimento all’inidoneità del progetto a garantire la riconversione dei terreni agricoli del Fucino, nonché violazione del d.lgs. n. 4 del 2008 e del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto il progetto della Powercrop prevede che l’approvvigionamento delle biomasse debba avvenire in favore dei terreni del Frusinate e del Reatino e non già di quelli del Fucino, che peraltro non presentano le condizioni per produrre le biomasse stesse. Ciò comporta che la centrale non consentirebbe agli agricoltori del Fucino di convertire i propri terreni dalla filiera bieticola-saccarifera a quella energetica; E) eccesso di potere per istruttoria lacunosa, insufficiente e perplessa con riferimento al bilancio ambientale non positivo, nonché violazione del d.lgs. n. 4 del 2008 e del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto il Comitato VIA, nel ritenere che la centrale non comporterebbe il superamento delle soglie limite degli inquinanti, non ha considerato la reale situazione dei luoghi. La centrale, infatti, dovrebbe sorgere nella frazione Borgo Incile, che è situata nella parte a sud della conca del Fucino, caratterizzata da una struttura ortografica a catino, con scarso ricambio d’aria e conseguente rischio che le sostanze inquinanti ristagnino a fondo valle, anche a causa della scarsa piovosità e della modesta ventilazione. Peraltro, il Comitato VIA non ha preso in considerazione l’ipotesi zero, ossia l’alternativa di non realizzazione del progetto; F) eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta, in quanto nel giudizio VIA si legge che il CAM è disposto a fornire il quantitativo di acqua necessario al funzionamento dell’impianto. Ciò nonostante che l’economia agricola fucense soffra, da anni, di frequenti periodi di siccità, aspetto messo in luce anche dal parere del Corpo forestale dello Stato; G) violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 387 del 2003, dell’art. 5 del Protocollo aggiuntivo approvato con DGR 100 del 2007, eccesso di potere per carenza di istruttoria, in quanto questi atti privilegiano gli impianti di piccole e medie dimensioni, che peraltro consentono di reperire in ambito locale i necessari quantitativi di biomasse, mentre la Powercrop ha proposto un impianto di grandi dimensioni, per cui è difficile reperire la biomassa forestale e che comunque ha un maggior impatto sull’ambiente; H) eccesso di potere per illogicità e carenza di istruttoria, nonché violazione del d.lgs. n. 4 del 2008 e del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto è mancata un’analisi delle implicazioni a livello di ecosistema della realizzazione del progetto, che avrà sicuramente impatti significativi sull’ambiente, con riferimento alle sostanze inquinanti, al rumore, alla viabilità e alla fase di cantiere.
1.2.Si costituiva in giudizio la Regione Abruzzo, insistendo per l’infondatezza del ricorso.
1.3.Si costituiva in giudizio la Powercrop Srl, eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’intervento del Comune di Avezzano e l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso del Comune di Luco dei Marsi. Nel merito insisteva per il rigetto del ricorso.
1.4.Intervenivano ad opponendum la FLAI/CGIL – Federazione lavoratori agro-industria, la FAI/CISL – Unione italiana lavoratori agroalimentari.
1.5.Interveniva in giudizio anche il Comune di Avezzano, con atto notificato il 4.6.2013, nel quale formulava autonomi vizi di legittimità nei confronti dell’atto gravato in via principale, il giudizio favorevole del Comitato VIA n. 1559 del 7.9.2010.
1.6.Con ricorso per motivi aggiunti, il Comune di Luco dei Marsi impugnava il medesimo giudizio favorevole con prescrizioni del Comitato VIA n. 1559 del 7.9.2010, impugnato in via principale, come pubblicato sul BURA del 31.8.2011, per gli stessi motivi già formulati nel ricorso introduttivo.
1.7.Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, il Comune di Luco dei Marsi impugnava i successivi giudizi del Comitato VIA n. 2488 e n. 2489 del 5.3.2015, relativi a variazioni progettuali non sostanziali.
A fondamento del proprio gravame, parte ricorrente deduceva: A) illegittimità derivata, in quanto i vizi dedotti nel ricorso introduttivo avverso il giudizio VIA del 2010 riguarderebbero anche i successivi giudizi relativi a variazioni progettuali; B) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione dell’art. 4 della DGR Abruzzo n. 119 del 2002, in quanto gli atti impugnati sarebbero lacunosi e insufficienti. In particolare, non risulterebbe la verifica della non interferenza delle variazioni progettuali con il vincolo archeologico e con la Riserva naturale del Monte Salviano, né la verifica di assenza di impatto ambientale con riferimento ai campi elettromagnetici. Peraltro, il Comitato VIA non si è avvalso dell’ARTA; C) violazione dell’art. 5 del dpr n. 357 del 1997, dell’art. 46 bis della l.r. n. 11 del 2009, dell’art. 10 del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto non è stato convocato il Comune di Avezzano e, inoltre, il Comitato VIA avrebbe dovuto rilevare l’assenza di valutazione di incidenza; D) violazione degli artt. 23 e 24 del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto la Powercrop non avrebbe dato pubblicità all’avvio della procedura VIA tramite pubblicazione a mezzo stampa della relativa istanza; E) eccesso di potere per istruttoria lacunosa e insufficiente e difetto di motivazione, in quanto una delle varianti progettuali prevede la costruzione di un cavidotto invece di un elettrodotto e ciò nonostante il terreno interessato sia inserito in zona sismica 1; F) violazione dell’art. 6 del DPCM 8.7.2003, dell’art. 4, comma 1, lett. h), della legge n. 36 del 2001, dell’allegato al decreto 29.5.2008, in quanto il Comitato VIA non avrebbe effettuato alcuna istruttoria al fine di calcolare le fasce di rispetto dalle linee elettriche aeree e interne; G) violazione del d.lgs. n. 152 del 2006, all. IV, punto 8, lett. T), in quanto i giudizi del Comitato VIA impugnati fanno riferimento ad un progetto già autorizzato, cosa che non è nel caso di specie; H) violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, degli artt. 10-13 del d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto non vi è stata alcuna verifica di interferenza della variante progettuale con la zona archeologica presente nell’area circostante e non è stata convocata la Soprintendenza; I) violazione degli artt. 5 e 10 della l.r. n. 134 del 1999, in quanto il progetto della Powercrop e le sue varianti configgerebbero con l’istituzione della Riserva naturale del Monte Salviano; L) violazione dell’art. 5, comma 3, del DGR Abruzzo n. 119 del 2002, in quanto i due giudizi del Comitato VIA gravati non riportano tra i presenti 5 membri del Comitato, che poi appongono le firme in calce ad essi. Pertanto, non avendo essi partecipato alla seduta, i giudizi sarebbero invalidi perché presi con un numero di partecipanti inferiore a 7; M) eccesso di potere per contraddittorietà, in quanto i due progetti si contraddirebbero tra loro.
1.8.Nelle memorie depositate in prossimità della pubblica udienza, le parti insistevano nelle rispettive deduzioni.
2. Con ricorso ritualmente notificato (iscritto al n. 733 del 2011 R.G.), CIA-Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia dell’Aquila, Confagricoltura L’Aquila, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti L’aquila, Legambiente Onlus, Fareverde Onlus, Luigi Presutti, Augusta Marconi, Lucia Proto, Olga Antonella Angelucci, Sefora Inzaghi, Giovanni Paris, Domenico Angelucci, Antonello Santilli, Ciro Sabatino, Angelo Viscogliosi, Ivan Pisegna, Vincenzo Rea, Stefania Viscogliosi, Paolo Manfreda e Associazione Pro Loco Borgo Incile impugnavano, chiedendone l’annullamento, il giudizio n. 1559 del 7.9.2010 “favorevole con prescrizioni” espresso dal Comitato regionale VIA, relativamente al progetto presentato dalla Powercrop Srl per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica della potenza di 30 MW alimentato a biomasse agricole e forestali, nonché di un impianto fotovoltaico della potenza di 300kWp da ubicarsi nel Comune di Avezzano.
I ricorrenti premettevano di essere legittimati al ricorso perché, in parte, privati cittadini che abitano a Borgo Incile, nelle vicinanze del sito ove dovrebbe sorgere la centrale progettata da Powercrop, in parte, organizzazioni professionali agricole interessate a preservare la vocazione agricola dell’area fucense e alla realizzazione di interventi che risolvono i problemi di tale zona nell’ottica della tutela dell’agricoltura, in parte, associazioni ambientaliste legittimate ex lege all’impugnativa.
A fondamento del proprio gravame, parte ricorrente deduceva: A) eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà, carenza dei presupposti e travisamento dei fatti, nonché violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale. Ed invero, in base all’intesa preliminare del 2.8.2007 e all’intesa quadro di filiera agroenergetica del 31.8.2007, dovevano essere gli Enti locali ad individuare il sito dove installare la centrale a biomasse, previa verifica della sostenibilità territoriale, agricola ed economica. Invece, è stata la Powercrop a individuare unilateralmente il sito, con conseguente illegittimità dell’accordo di riconversione del 19.9.2007 per carenza di un presupposto necessario. Il mancato coinvolgimento degli Enti locali nella scelta del sito, assegnato dal Consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano su richiesta unilaterale della Powercrop, ha determinato una violazione delle regole partecipative, previste oltre che dai pregressi accordi anche dalle norme di legge sul procedimento amministrativo; B) violazione del d.lgs. n. 4 del 2008 e del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto, al momento della presentazione nell’agosto 2008, il progetto originariamente presentato dalla Powercrop si limitava ad affermare, in modo apodittico, che le biomasse coltivate e quelle forestali verranno reperite nel raggio di 70 KM, senza produrre alcuna documentazione. Solo successivamente (nell’estate 2009) la Powercrop ha presentato, quando il procedimento di VIA era già iniziato da circa un anno, uno studio intitolato “Piano di approvvigionamento delle biomasse”. Di conseguenza, la procedura avrebbe dovuto ricominciare da capo, con rinnovazione della fase di pubblicazione del progetto; C) eccesso di potere per istruttoria insufficiente e per mancanza di disponibilità delle biomasse, nonché violazione del d.lgs. n. 4 del 2008 e del d.lgs. n. 152 del 2006. La Powercrop ha presentato, nell’estate 2009, uno studio redatto da una società ad essa esterna, la Nomisma, intitolato “Piano di approvvigionamento delle biomasse”. Detto studio sarebbe erroneo, inesatto e non credibile, come risulterebbe da una nota del marzo 2010 presentata da alcune confederazioni agricole. Ciò sia perché molti terreni siti nella Provincia dell’Aquila non sono, per caratteristiche, ubicazione, conformazione e dimensioni, idonei a disporre delle superfici da destinare a coltivazioni energetiche, sia perché altri sono pubblici e gravati da usi civici. Il Comitato VIA avrebbe omesso di analizzare compiutamente questi aspetti, nonostante il documento del marzo 2010 di cui si è detto e nonostante le gravi obiezioni mosse dal Corpo forestale dello Stato con la nota del 24.3.2009. Inoltre, la Powercrop, con il Piano di approvvigionamento delle biomasse, avrebbe dimostrato al più l’astratta eventualità che taluni agricoltori-produttori siano in grado di produrre le biomasse disponibili per il funzionamento della centrale. Ciò però sarebbe insufficiente, in quanto la Powercrop avrebbe dovuto dimostrare la concreta e reale disponibilità delle biomasse, esibendo contratti di fornitura e somministrazione o contratti di affitto di terreni; D) eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione, in quanto il Comitato VIA non ha dimostrato e motivato il superamento delle gravi obiezioni mosse dal Corpo forestale dello Stato con il parere del 24.3.2009 e con il parere dell’1.10.2008. in particolare, il Comitato VIA non avrebbe indicato, nel verbale della riunione del 24.3.2010, le ragioni per cui il Corpo forestale dello Stato avrebbe mutato orientamento, dando parere favorevole. Peraltro, qualora si ritenesse che l’Autorità forestale abbia effettivamente cambiato opinione sul progetto della Powercrop senza alcuna motivazione, vi sarebbe un vizio di eccesso di potere; E) eccesso di potere per istruttoria lacunosa, insufficiente e perplessa con riferimento all’inidoneità del progetto a garantire la riconversione dei terreni agricoli del Fucino, nonché violazione del d.lgs. n. 4 del 2008 e del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto il progetto della Powercrop prevede che l’approvvigionamento delle biomasse debba avvenire in favore dei terreni del Frusinate e del Reatino e non già di quelli del Fucino, che peraltro non presentano le condizioni per produrre le biomasse stesse. Ciò comporta che la centrale non consentirebbe agli agricoltori del Fucino di convertire i propri terreni dalla filiera bieticola-saccarifera a quella energetica. Il Comitato VIA, peraltro, non ha considerato che le Organizzazioni professionali agricole hanno ritirato la loro firma dall’intesa quadro del 31.8.2007; F) violazione dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 e difetto di istruttoria per mancata ponderazione delle osservazioni del Comitato Borgo Incile, in quanto il progetto sarebbe carente di uno studio chimico e pedologico dei suoli destinati all’impianto di culture energetiche. In particolare non si tiene conto che una produzione intensiva potrebbe depauperare gli elementi oligominerali del suolo, a causa della fertilizzazione, del diserbo, dell’uso di insetticidi e crittogame e del fatto che lo stoccaggio delle biomasse è in grado di alterare il tasso di umidità; G) eccesso di potere per istruttoria lacunosa, insufficiente e perplessa con riferimento al bilancio ambientale non positivo, nonché violazione del d.lgs. n. 4 del 2008 e del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto il Comitato VIA, nel ritenere che la centrale non comporterebbe il superamento delle soglie limite degli inquinanti, non ha considerato la reale situazione dei luoghi. La centrale, infatti, dovrebbe sorgere nella frazione Borgo Incile, che è situata nella parte a sud della conca del Fucino, caratterizzata da una struttura ortografica a catino, con scarso ricambio d’aria e conseguente rischio che le sostanze inquinanti ristagnino a fondo valle, anche a causa della scarsa piovosità e della modesta ventilazione. Peraltro, il Comitato VIA non ha preso in considerazione l’ipotesi zero, ossia l’alternativa di non realizzazione del progetto; H) eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta, in quanto nel giudizio VIA si legge che il CAM è disposto a fornire il quantitativo di acqua necessario al funzionamento dell’impianto. Ciò nonostante l’economia agricola fucense soffra, da anni, di frequenti periodi di siccità, aspetto messo in luce anche dal parere del Corpo forestale dello Stato; I) violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 387 del 2003, dell’art. 5 del Protocollo aggiuntivo approvato con DGR 100 del 2007, eccesso di potere per carenza di istruttoria, in quanto questi atti privilegiano gli impianti di piccole e medie dimensioni, che peraltro consentono di reperire in ambito locale i necessari quantitativi di biomasse, mentre la Powercrop ha proposto un impianto di grandi dimensioni, per cui è difficile reperire la biomassa forestale e che comunque ha un maggior impatto sull’ambiente; L) eccesso di potere per illogicità e carenza di istruttoria, nonché violazione del d.lgs. n. 4 del 2008 e del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto è mancata un’analisi delle implicazioni a livello di ecosistema della realizzazione del progetto, che avrà sicuramente impatti significativi sull’ambiente, con riferimento alle sostanze inquinanti, al rumore, alla viabilità e alla fase di cantiere; M) violazione del Dpr n. 357 del 1997 e del DGR n. 112 del 2002, in quanto lo studio di impatto ambientale della Powercrop ha considerato l’incidenza dell’intervento progettato esclusivamente sui SIC Monte Salviano e Monte Arunzo- Monte Arezzo, ma non anche sui siti di interesse comunitario e dalle zone a protezione speciale interessati dal Piano di approvvigionamento delle biomasse. Queste infatti dovrebbero essere reperite nel raggio di 70 KM dalla centrale, in modo da interessare i terreni ricadenti nel Parco nazionale della Majella, nel Parco nazionale del Gran Sasso, nel Parco nazionale dei Monti della Laga e nel Parco nazionale di Abruzzo. Peraltro, il Comitato VIA non ha convocato e sentito gli enti di gestione di detti Parchi nazionali. Sarebbe mancato, insomma, uno studio di impatto comprensivo di un’analisi globale sull’ambiente, sulla flora e sulla fauna, con particolare riferimento ai SIC coinvolti dal progetto; N) violazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 4 del 2008 e del DPCM del 27.12.1988, in quanto non tutti i professionisti che hanno firmato gli elaborati dello studio di impatto ambientale hanno reso la dichiarazione giurata che attesti l’esattezza delle allegazioni; O) violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto il giudizio del Comitato VIA impugnato contrasta con gli atti del Comune di Avezzano relativi alla perimetrazione della Riserva naturale del Monte Salviano e all’adozione del relativo Piano di assetto naturalistico, i quali istituiscono una fascia contigua di rispetto.
2.1. Si costituiva in giudizio la Regione Abruzzo, insistendo per l’infondatezza del ricorso.
2.2.Si costituiva in giudizio la Powercrop Srl, eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’intervento del Comune di Avezzano e l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso. Nel merito insisteva per il rigetto del ricorso.
2.3.Con ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti impugnavano i successivi giudizi del Comitato VIA n. 2488 e n. 2489 del 5.3.2015, relativi a variazioni progettuali non sostanziali.
A fondamento del proprio gravame, parte ricorrente deduceva: A) illegittimità derivata, in quanto i vizi dedotti nel ricorso introduttivo avverso il giudizio VIA del 2010 riguarderebbero anche i successivi giudizi relativi a variazioni progettuali; B) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione dell’art. 4 della DGR Abruzzo n. 119 del 2002, in quanto gli atti impugnati sarebbero lacunosi e insufficienti. In particolare, non risulta la verifica della non interferenza delle variazioni progettuali con il vincolo archeologico e con la Riserva naturale del Monte Salviano, né la verifica di assenza di impatto ambientale con riferimento ai campi elettromagnetici. Peraltro, il Comitato VIA non si è avvalso dell’ARTA; C) violazione dell’art. 5 del Dpr n. 357 del 1997, dell’art. 46 bis della l.r. n. 11 del 2009, dell’art. 10 del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto non è stato convocato il Comune di Avezzano e, inoltre, il Comitato VIA avrebbe dovuto rilevare l’assenza di valutazione di incidenza; D) violazione degli artt. 23 e 24 del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto la Powercrop non avrebbe dato pubblicità all’avvio della procedura VIA tramite pubblicazione a mezzo stampa della relativa istanza; E) eccesso di potere per istruttoria lacunosa e insufficiente e difetto di motivazione, in quanto una delle varianti progettuali prevede la costruzione di un cavidotto invece di un elettrodotto e ciò nonostante il terreno interessato sia inserito in zona sismica 1; F) violazione dell’art. 6 del DPCM 8.7.2003, dell’art. 4, comma 1, lett. h), della legge n. 36 del 2001, dell’allegato al decreto 29.5.2008, in quanto il Comitato VIA non avrebbe effettuato alcuna istruttoria al fine di calcolare le fasce di rispetto dalle linee elettriche aeree e interne; G) violazione del d.lgs. n. 152 del 2006, all. IV, punto 8, lett. T), in quanto i giudizi del Comitato VIA impugnati fanno riferimento ad un progetto già autorizzato, cosa che non è nel caso di specie; H) violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, degli artt. 10-13 del d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto non vi è stata alcuna verifica di interferenza della variante progettuale con la zona archeologica presente nell’area circostante e non è stata convocata la Soprintendenza; I) violazione degli artt. 5 e 10 della l.r. n. 134 del 1999, in quanto il progetto della Powercrop e le sue varianti configgerebbero con l’istituzione della Riserva naturale del Monte Salviano; L) violazione dell’art. 5, comma 3, del DGR Abruzzo n. 119 del 2002, in quanto i due giudizi del Comitato VIA gravati non riportano tra i presenti 5 membri del Comitato, che poi appongono le firme in calce ad essi. Pertanto, non avendo essi partecipato alla seduta, i giudizi sarebbero invalidi perché presi con un numero di partecipanti inferiore a 7; M) eccesso di potere per contraddittorietà, in quanto i due progetti si contraddirebbero tra loro
2.5. Nelle memorie depositate in prossimità della pubblica udienza, le parti insistevano nelle rispettive deduzioni.
Con memoria depositata in data 22.3.2016, sia la CIA-Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia dell’Aquila, Confagricoltura L’Aquila, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti L’aquila, Legambiente Onlus, sia il Comune di Luco dei Marsi chiedevano un rinvio dell’udienza di discussione per poter interloquire sulla documentazione depositata in data 22.3.2016 dalla Regione Abruzzo.
Alla pubblica udienza del 23.3.2016, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.In via preliminare il Collegio ritiene di dover disporre la riunione dei ricorsi, in quanto con essi i rispettivi ricorrenti hanno impugnato atti afferenti la medesima procedura autorizzatoria. In particolare, oggetto di entrambi i ricorsi principali è il giudizio n. 1559 del 7.9.2010 “favorevole con prescrizioni” espresso dal Comitato regionale VIA, relativamente al progetto presentato dalla Powercrop Srl per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica della potenza di 30 MW alimentato a biomasse agricole e forestali, nonché di un impianto fotovoltaico della potenza di 300kWp da ubicarsi nel Comune di Avezzano. Oggetto dei ricorsi per motivi aggiunti proposti in entrambi i giudizi sono i successivi giudizi del Comitato VIA n. 2488 e n. 2489 del 5.3.2015, relativi a variazioni progettuali non sostanziali.
Peraltro, le censure sollevate in tutti i ricorsi, sia principali che per motivi aggiunti, sono in gran parte coincidenti.
2. Ritiene poi il Collegio di doversi pronunciare sull’istanza di rinvio della pubblica udienza presentata dalle parti ricorrenti.
Attesa l’epoca risalente dei ricorsi, la rilevanza degli atti con essi gravati, la circostanza che i documenti in atti sono sufficienti all’esame delle censure sollevate con i ricorsi principali e per motivi aggiunti, l’istanza deve essere rigettata.
3. Ritiene inoltre il Collegio di dover esaminare, in via preliminare, le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa della Powercrop.
3.1. Con riferimento all’intervento adesivo del Comune di Avezzano nel ricorso n. 624 del 2010 R.G., la Powercrop, la FLAI/CGIL – Federazione lavoratori agro-industria e la FAI/CISL – Unione italiana lavoratori agroalimentari ne hanno eccepito l’inammissibilità, in quanto il Comune stesso aveva già proposto autonomo ricorso avverso il giudizio favorevole del Comitato VIA n. 1559 del 7.9.2010 (ricorso n. 13/11 R.G.), che però è stato dichiarato perento con decreto di questo Tribunale n. 22/2012, confermato dall’ordinanza n. 157/2013, che ha rigettato l’opposizione proposta dal Comune, e successivamente dall’ordinanza n. 3092/2013 del Consiglio di Stato, che ha respinto il relativo appello. Il Comune, pertanto, sarebbe decaduto dalla relativa azione e, di conseguenza, il suo intervento nel giudizio promosso da altro soggetto sarebbe inammissibile.
Il Comune di Avezzano ha replicato, osservando che la perenzione ha una valenza meramente processuale e che il ricorso tempestivamente proposto avverso il giudizio favorevole del Comitato VIA n. 1559 del 7.9.2010, ancorché dichiarato perento, avrebbe sospeso il termine di decadenza per l’impugnativa, rendendo legittimo il suo intervento nel presente giudizio.
In proposito, il Collegio rileva quanto segue.
Ai sensi dell’art. 28, comma 2, c.p.a., “Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova”.
La giurisprudenza amministrativa, da cui questo Tribunale non ravvisa ragioni per discostarsi, ha ritenuto che “Nel giudizio amministrativo, ai sensi dell’art. 28 comma 2, c.p.a è, di norma, inammissibile l’intervento da parte del soggetto legittimato alla proposizione del ricorso autonomo poiché in contrasto con la regola secondo cui l’intervento ad adiuvandum ovvero ad opponendum può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale, e non anche da un soggetto portatore di un interesse che lo abilita a proporre ricorso in via principale; ed infatti sia nella previgente disciplina sia secondo il disposto di cui all’art. 28, comma 2, c.p.a., l’intervento nel processo amministrativo non è litisconsorzio autonomo, bensì adesivo dipendente, a sostegno delle ragioni di una o di altra parte, consentito a condizione che il soggetto, se legittimato, non sia decaduto dal diritto di impugnare il provvedimento amministrativo; sarebbe, infatti, inammissibile l’intervento ad opera del soggetto che sia comunque legittimato a proporre direttamente ricorso in via principale avverso il medesimo atto impugnato da terzi nel procedimento in cui ritiene di intervenire, eludendosi altrimenti il rispetto dei termini decadenziali individuati dalla legge” (Cons. Stato n. 853 del 2016; Cons. Stato, n. 1687 del 2015). Di conseguenza, l’interventore ad adiuvandum non è legittimato a proporre domande nuove rispetto a quelle fatte valere dal ricorrente, dovendo egli limitarsi ad aderire a quest’ultimo.
Nel processo amministrativo, insomma, l’intervento adesivo (come quello ad adiuvandum) può essere svolto da soggetti che, non essendo stati parti nel rapporto sostanziale dedotto in giudizio, hanno comunque un interesse da far valere in giudizio, a condizione che la situazione giuridica fatta valere risulti dipendente o secondaria rispetto all’interesse fatto valere in via principale (Cons. Stato, n. 4699 e n. 4509 del 2015).
Nel caso di specie, invece, il Comune di Avezzano è titolare di un interesse giuridicamente rilevante che lo abiliterebbe a proporre ricorso in via principale, e non già di un interesse riflesso, connesso o dipendente rispetto a quello azionato dal Comune di Luco dei Marsi e non direttamente coinvolto dall’atto da quest’ultimo impugnato. Ciò in quanto è nel territorio del Comune di Avezzano che la centrale a biomasse progettata dal Powercrop – su cui è intervenuto il giudizio favorevole del Comitato VIA n. 1559 del 7.9.2010 gravato con il ricorso introduttivo – dovrebbe essere ubicata.
Peraltro, l’interesse diretto e principale del Comune di Avezzano è dimostrato dal fatto che esso aveva già proposto autonomo ricorso avverso il giudizio favorevole del Comitato VIA n. 1559 del 7.9.2010 (ricorso n. 13/11 R.G.), che però è stato dichiarato perento con decreto di questo Tribunale n. 22/2012, confermato dall’ordinanza n. 157/2013, che ha rigettato l’opposizione proposta dal Comune, e successivamente dall’ordinanza n. 3092/2013 del Consiglio di Stato, che ha respinto il relativo appello.
È vero che, nel processo amministrativo, l’effetto della perenzione è meramente processuale, sicché, nella sussistenza delle condizioni di legge, può essere riproposto un nuovo ricorso avente lo stesso oggetto; tuttavia nel caso di specie queste condizioni non sussistono, essendo decorso il termine perentorio di 60 giorni per l’impugnazione del giudizio VIA n. 1559 del 2010.
Il giudizio favorevole del Comitato VIA n. 1559 del 7.9.2010 – impugnato dal Comune di Luco dei Marsi con il ricorso principale che ha instaurato il giudizio n. 624/20 R.G. in cui è intervenuto il Comune di Avezzano, formulando, peraltro, autonomi motivi di censura – infatti, è stato pubblicato sul BURA il 31.8.2011, mentre l’atto di intervento adesivo del Comune di Avezzano è stato notificato il 4.6.2013, ossia decorso ampiamente il termine perentorio per l’impugnativa.
In conclusione, poiché il Comune di Avezzano ha un interesse che lo avrebbe legittimato a impugnare, in via principale, l’atto oggetto del giudizio n. 624/20 R.G. e poiché in esso è intervenuto dopo che era decorso il termine perentorio per la proposizione del ricorso principale, il suo intervento va dichiarato inammissibile.
3.2. Con riferimento all’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva del Comune di Luco dei Marsi, sollevata dalla Powercrop nel ricorso n. 624 del 2010 R.G., il Collegio osserva quanto segue.
Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, che il Collegio ritiene di dover condividere, in tema di impugnazione del giudizio VIA o dell’autorizzazione unica regionale per la realizzazione l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai fini delta sussistenza della legittimazione ad agire, è sufficiente la vicinitas, intesa come vicinanza dei soggetti che si ritengono lesi al sito prescelto per l’ubicazione dell’impianto, non potendo addossarsi alla parte ricorrente il gravoso onere dell’effettiva prova del danno subito (ex multis, Cons. Stato, n. 263 del 2015; Tar Lombardia, Milano, n. 386 del 2014; Tar Lazio, Roma, n. 6440 del 2012).
Nel caso di specie, è vero che l’impianto progettato dalla Powercrop dovrebbe sorgere nel territorio del Comune di Avezzano, ma, come dedotto dal Comune ricorrente, il luogo di ubicazione (Borgo Incile) è posto al confine con il territorio del Comune di Luco dei Marsi. Ciò è sufficiente, ad avviso del Collegio, a far ritenere detto Comune legittimato al ricorso.
L’eccezione in esame è pertanto priva di fondamento.
3.3. Con riferimento all’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva dei privati cittadini, sollevata dalla Powercrop nel ricorso n. 733 del 2011 R.G., il Collegio osserva quanto segue.
Come si è detto, in tema di impugnazione del giudizio VIA o dell’autorizzazione unica regionale per la realizzazione l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai fini delta sussistenza della legittimazione ad agire, è sufficiente la vicinitas, intesa come vicinanza dei soggetti che si ritengono lesi al sito prescelto per l’ubicazione dell’impianto, non potendo addossarsi alla parte ricorrente il gravoso onere dell’effettiva prova del danno subito (ex multis, Cons. Stato, n. 263 del 2015; Tar Lombardia, Milano, n. 386 del 2014; Tar Lazio, Roma, n. 6440 del 2012).
Nel caso di specie, i ricorrenti deducono di abitare nelle vicinanze di Borgo Incile, che è il luogo di ubicazione dell’impianto progettato dalla Powercrop: questa vicinitas è sufficiente a radicare la loro legittimazione e il loro interesse all’impugnazione in oggetto.
L’eccezione in esame è pertanto priva di fondamento.
3.4. Anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva delle Organizzazione professionali agricole, sollevata dalla Powercrop nel ricorso n. 733 del 2011 R.G. è infondata.
Ed invero, sussiste in via generale la legittimazione delle associazioni professionali ad agire in giudizio per la tutela dell’interesse collettivo, facente capo alla categoria considerata in modo complessivo ed unitario. Nel caso di specie, non può escludersi che l’interesse della categoria professionale rappresentata dalle Organizzazioni agricole che hanno agito in giudizio sia contrario alla realizzazione di una centrale di produzione di energia elettrica che, a loro avviso, comprometterebbe l’attività agricola della zona di riferimento e il relativo sviluppo.
3.5. Con riferimento, infine, all’eccezione di improcedibilità dei ricorsi principali, sollevata dalla difesa della Powercrop sia nel giudizio n. 624/10 sia nel giudizio 733/11, per omessa impugnazione dei successivi giudizi del Comitato VIA n. 2488 e n. 2489 del 5.3.2015, relativi a variazioni progettuali non sostanziali, il Collegio osserva quanto segue.
In primo luogo, come dedotto dai ricorrenti con la memoria del 5.6.2015, essi hanno avuto conoscenza di detti giudizi in data 29.4.2015, al momento del deposito in giudizio da parte della Powercrop, non essendo stati pubblicati precedentemente.
Inoltre, avverso questi giudizi entrambe le parti ricorrenti hanno proposto ricorso per motivi aggiunti in data 29.6.2015 e, quindi, entro il termine perentorio di impugnazione.
Infine, i giudizi del Comitato VIA n. 2488 e n. 2489 del 5.3.2015 riguardano mere variazioni progettuali, peraltro non sostanziali, rispetto al progetto dell’impianto di centrale alimentata a biomasse oggetto del giudizio del Comitato VIA n. 1559 del 7.9.2010. Ne consegue che, come si dirà, sono privi di autonomia rispetto a quest’ultimo e, quindi, la loro mancata impugnazione non comporta l’improcedibilità del ricorso avverso il giudizio del Comitato VIA sul progetto originario.
L’eccezione è, pertanto, infondata.
4. Può ora procedersi all’esame del merito dei ricorsi riuniti.
Oggetto di gravame, in entrambi i ricorsi principali, è il giudizio n. 1559 del 7.9.2010 “favorevole con prescrizioni” espresso dal Comitato regionale VIA, relativamente al progetto presentato dalla Powercrop Srl per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica della potenza di 30 MW alimentato a biomasse agricole e forestali, nonché di un impianto fotovoltaico della potenza di 300kWp da ubicarsi nel Comune di Avezzano.
Le censure sollevate dai ricorrenti sono, in parte, coincidenti.
In proposito appare opportuna una premessa di carattere generale in ordine ai margini di sindacato del Giudice amministrativo sul giudizio espresso dal Comitato VIA.
Come è noto, secondo la costante giurisprudenza, le valutazioni di compatibilità ambientale sono espressione della discrezionalità tecnica della Pubblica amministrazione non suscettibile di sindacato in sede di legittimità in assenza di incongruenze istruttorie e motivazionali. L’Amministrazione, infatti, nell’ambito della valutazione d’impatto ambientale, esercita un’amplissima discrezionalità, che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale sulla determinazione finale emessa. Tali valutazioni tecniche, caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dall’opinabilità dell’esito della valutazione, sfuggono in via generale al sindacato del giudice amministrativo, non potendo questo sostituire una propria opinabile valutazione a quella dell’Amministrazione, salvo che non sia manifestamente illogica, irrazionale, arbitraria ovvero fondata su un palese e manifesto travisamento dei fatti o sia inficiata da macroscopiche contraddittorietà o incongruenze (ex multis, Cons. Stato, n. 3938 del 2014; Tar Veneto, n. 489 del 2015; Tar Abruzzo, Pescara, n. 427 del 2014; Tar Piemonte, n. 1197 del 2014).
Nel caso di specie, come si vedrà nel prosieguo analizzando i singoli motivi di gravame, i ricorrenti hanno censurato il giudizio finale del Comitato regionale VIA deducendo una serie di figure sintomatiche di eccesso di potere, tra cui in particolare il travisamento dei fatti, la contraddittorietà tra atti amministrativi e, soprattutto, la carenza, lacunosità e insufficienza dell’istruttoria e della motivazione. In realtà, come si vedrà, con molte delle censure formulate, i ricorrenti hanno preteso di sostituire la propria valutazione a quella compiuta dall’Amministrazione sulla compatibilità ambientale dell’intervento progettato, chiedendo a questo Tribunale un sindacato che fuoriesce dai limiti sopra indicati.
Ciò premesso in termini generali, può ora procedersi all’esame dei singoli motivi di ricorso.
4.1. Con un primo gruppo di censure, i ricorrenti hanno dedotto eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà, carenza dei presupposti e travisamento dei fatti, nonché violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, in base all’intesa preliminare del 2.8.2007 e all’intesa quadro di filiera agroenergetica del 31.8.2007, avrebbero dovuto essere gli Enti locali ad individuare il sito dove installare la centrale a biomasse, previa verifica della sostenibilità territoriale, agricola ed economica. Invece, è stata la Powercrop a individuare unilateralmente il sito, con conseguente illegittimità dell’accordo di riconversione del 19.9.2007 per carenza di un presupposto necessario. Il mancato coinvolgimento degli Enti locali nella scelta del sito, assegnato dal Consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano su richiesta unilaterale della Powercrop, ha determinato una violazione delle regole partecipative, previsto oltre che dai pregressi accordi anche dalle norme di legge sul procedimento amministrativo, visto che l’impianto dovrebbe sorgere in un’aria posta al confine tra il Comune di Avezzano e il Comune di Luco dei Marsi.
Le suindicate censure sono prive di fondamento, per le seguenti ragioni.
Come è noto, l’art. 2 della legge n. 81 del 2006, disciplina gli “Interventi urgenti nel settore bieticolo-saccarifero”, prevedendo che “Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore bieticolo – saccarifero è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato interministeriale (…)”.
Il predetto Comitato: “a) approva, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo – saccarifera; b) coordina le misure comunitarie e nazionali previste per la riconversione industriale del settore e per le connesse problematiche sociali; c) formula direttive per l’approvazione dei progetti di riconversione”.
Il successivo comma 3 prevedeva che fossero le imprese saccarifere a presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali un progetto di riconversione per ciascuno degli impianti industriali ove cesserà la produzione di zucchero. “I progetti di riconversione, finalizzati anche alla salvaguardia dell’occupazione nel territorio oggetto dell’intervento, sono approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Amministrazioni interessate, anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Istituto sviluppo agroalimentare s.p.a.”.
Con riferimento all’ex zuccherificio di Celano, l’accordo di riconversione produttiva del 19.9.2007 è stato stipulato tra la Regione Abruzzo, la Provincia dell’Aquila, il Comune di Celano, la Eridania Sadam Spa, la Powercrop Srl e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, conformemente a quanto previsto dall’allegato 1 “Direttive per l’approvazione dei progetti di riconversione” al “Piano di razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo-saccarifera” approvato dal Comitato interministeriale insidiato ai sensi della citata legge n. 81 del 2006.
Detto accordo ha ad oggetto la realizzazione di un impianto di generazione di energia a ciclo combinato cogenerativo di circa 30 MWe, alimentato a biomassa lignocellulosica, in parte derivante da coltivazione dedicate, in parte dal governo dei boschi.
Nelle premesse dell’accordo, è previsto che l’ubicazione dell’impianto si trova nel territorio di Avezzano (punto 15) e che, a seguito della richiesta della Powercrop del 20.6.2007, sarà il Consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano ad assegnare l’area. Ciò è accaduto appunto con la delibera consortile n. 103 del 17.9.2007 (punto 17).
Peraltro, il Consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano è ente pubblico economico, a cui partecipano la Regione, i Comuni, le Province, le Comunità montane, le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli enti economici pubblici e/o privati, gli istituti di credito e le associazioni imprenditoriali che operano nel territorio provinciale (così l’art. 1 della l.r. n. 56 del 1994, disciplinante l’assetto dei Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale operanti in Abruzzo). Del Consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano, in particolare, secondo il relativo statuto, fanno parte la Provincia dell’Aquila, il Comune di Avezzano, la Camera di Commercio dell’Aquila ed altri enti.
Il progetto di riconversione in esame, infine, è stato approvato (verbale del 19.3.2008) e dichiarato di interesse nazionale (verbale del 9.9.2009) dal Comitato interministeriale insidiato ai sensi della citata legge n. 81 del 2006.
Tanto premesso, appare evidente che non vi è stata alcuna scelta unilaterale della Powercrop in ordine all’ubicazione dell’impianto in questione, essendo stato proprio il Consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano, ente pubblico di cui fa parte come detto anche il Comune di Avezzano, ad assegnare la relativa area. Inoltre, l’accordo di riconversione produttiva, che dà atto dell’ubicazione scelta per l’impianto di cui trattasi, è stato sottoscritto da diverse Amministrazioni, quella regionale, quella provinciale e quella del Comune di Celano.
Non è configurabile, inoltre, neanche la violazione dell’intesa quadro di filiera agroenergetica per la riconversione dell’ex zuccherificio di Celano, stipulata il 31.8.2007 tra le OO.PP., la Powercrop Srl, la Eridania Sadam Spa e ARSSA, laddove demanda agli Enti locali l’individuazione del sito ove ubicare la centrale elettrica a biomasse. Ed invero, questa intesa demanda, genericamente, agli Enti locali l’individuazione del sito con le caratteristiche tecniche richieste e, per quanto detto, non può ritenersi che gli Enti locali interessati, ossia il Comune di Celano e il Comune di Avezzano, non abbiano preso parte a questa individuazione.
Peraltro, come correttamente dedotto dalla Regione Abruzzo, il Comitato VIA non aveva alcuna competenza a valutare l’eventuale violazione degli accordi e delle intese preliminari da parte della società proponente l’istanza di valutazione di impatto ambientale. La procedura di VIA, infatti, deve valutare ed esaminare gli impatti sull’ambiente dell’intervento progettato e non certo eventuali violazioni di accordi preliminari tra autorità pubbliche e soggetto proponente il progetto. Di conseguenza, l’eventuale violazione di detti accordi non determinerebbe comunque alcun vizio di legittimità del giudizio del Comitato VIA n. 1559 del 2010.
4.2. Con un ulteriore gruppo di censure, i ricorrenti hanno dedotto eccesso di potere per istruttoria insufficiente e lacunosa, con riferimento all’approvvigionamento delle biomasse, nonché violazione del d.lgs. n. 4 del 2008 e del d.lgs. n. 152 del 2006.
In particolare, si è lamentato che il progetto originariamente presentato dalla Powercrop si limitava ad affermare, in modo apodittico, che le biomasse coltivate e quelle forestali sarebbero state reperite nel raggio di 70 KM, senza produrre alcuna documentazione. Solo successivamente (nell’estate 2009), a fronte delle osservazioni di alcune associazioni agricole, la Powecrop ha presentato, quando il procedimento di VIA era già iniziato da circa un anno, uno studio redatto da una società ad essa esterna, la Nomisma, intitolato “Piano di approvvigionamento delle biomasse”.
Di conseguenza, la procedura avrebbe dovuto ricominciare da capo, con rinnovazione della fase di pubblicazione del progetto. Da qui, un primo profilo di illegittimità del giudizio del Comitato VIA impugnato con i ricorsi introduttivi.
Questa censura è priva di fondamento, in quanto nessuna norma prescrive l’esigenza di riavviare, a fronte di un’integrazione istruttoria e documentale, il procedimento VIA già instaurato. Peraltro, i vari soggetti che hanno partecipato al suddetto procedimento hanno potuto prendere visione di detto Piano e hanno potuto interloquire su di esso, sul quale la stessa Powercrop ha fornito ampi chiarimenti.
Un secondo profilo di illegittimità del giudizio del Comitato VIA n. 1559 del 2010 viene ravvisato nella circostanza che detto studio sarebbe erroneo, inesatto e non credibile, come risulterebbe da una nota del marzo 2010 presentata da alcune confederazioni agricole. Ciò sia perché molti terreni siti nella Provincia dell’Aquila non sono, per caratteristiche, ubicazione, conformazione e dimensioni, idonei a disporre delle superfici da destinare a coltivazioni energetiche, sia perché altri sono pubblici e gravati da usi civici. Il Comitato VIA avrebbe omesso di analizzare compiutamente questi aspetti, nonostante il documento del marzo 2010 di cui si è detto e nonostante le gravi obiezioni mosse dal Corpo forestale dello Stato con la nota del 24.3.2009.
Anche questa censura è priva di fondamento. Ed invero, la Powercrop ha prodotto uno studio redatto da un’apposita società esterna, la Nomisma, recante “Piano di approvvigionamento dell’impianto di Powercrop”. Detto studio affronta e approfondisce il tema dell’approvvigionamento delle biomasse con riferimento alla specifica situazione locale, individuando i Comuni i cui territori sono compresi nel raggio di 70 KM in cui l’approvvigionamento stesso deve avvenire. A fronte dei dati tecnico-scientifici contenuti in questo studio, che tiene conto della situazione della pioppicoltura e in genere delle risorse forestali della zona di riferimento, nonché dell’agricoltura locale e della sua possibile evoluzione, i ricorrenti hanno formulato delle censure del tutto generiche, non supportate da elementi scientifici in grado di confutare i risultati del Piano di approvvigionamento presentato dalla Powercrop.
Peraltro, il Comitato VIA, al fine di consentire la più ampia partecipazione alle Organizzazioni professionali agricole ha rinviato la seduta dell’11.3.2010, disponendo l’acquisizione del documento da esse redatto. Non può certo ritenersi che di questo documento il Comitato VIA non abbia tenuto conto, in quanto, come emerge dalla relazione istruttoria allegata al giudizio n. 1559 del 2010, il Comitato stesso ha ritenuto che i rilievi formulati non fossero sufficienti a superare i dati tecnici e scientifici dello studio presentato da Powercrop.
Un terzo motivo di illegittimità del giudizio del Comitato VIA gravato con i ricorsi introduttivi deriverebbe dal fatto che la Powercrop, con il Piano di approvvigionamento delle biomasse, ha dimostrato al più l’astratta eventualità che taluni agricoltori-produttori siano in grado di produrre le biomasse disponibili per il funzionamento della centrale. Ciò però sarebbe insufficiente, in quanto la Powercrop avrebbe dovuto dimostrare la concreta e reale disponibilità delle biomasse, esibendo contratti di fornitura e somministrazione o contratti di affitto di terreni.
Anche questa censura è infondata, in quanto, come correttamente dedotto dalla Powercrop, in pendenza del procedimento di autorizzazione della centrale elettrica alimentata a biomasse, ciò che la società proponente l’intervento deve dimostrare è proprio l’astratta disponibilità di reperire le biomasse, in considerazione della situazione locale e delle relative colture, valutando altresì, ai fini del giudizio VIA, l’impatto ambientale di detto approvvigionamento. Soltanto ove sia certa la realizzazione dell’impianto, a seguito della positiva conclusione del procedimento di VIA e del procedimento di autorizzazione unica regionale, si porrà l’esigenza di reperire concretamente ed effettivamente le biomasse, secondo quanto proposto in sede procedimentale e prescritto dal giudizio favorevole del Comitato VIA.
Un ulteriore motivo di censura, sempre con riferimento all’approvvigionamento delle biomasse, riguarderebbe la presunta inidoneità del progetto della Powercrop a garantire la riconversione dei terreni agricoli del Fucino, in quanto il progetto stesso prevedrebbe che l’approvvigionamento delle biomasse debba avvenire in favore dei terreni del Frusinate e del Reatino e non già di quelli del Fucino, che peraltro non presentano le condizioni per produrre le biomasse stesse. Ciò comporta che la centrale non consentirebbe agli agricoltori del Fucino di convertire i propri terreni dalla filiera bieticola-saccarifera a quella energetica.
Anche questa censura è infondata, in quanto dallo studio redatto dalla Nomisma e presentato dalla Powercrop risulta che i Comuni compresi nel raggio di 70 KM, entro cui devono essere reperite le biomasse, sono per la maggior parte siti nella Regione Abruzzo, Provincia dell’Aquila, e nella Regione Lazio, Province di Frosinone e Rieti (cfr, tabella 1.1 a pag. 12 e ss. del Piano di approvvigionamento). Per quanto concerne poi il materiale boschivo, sia quello esistente sia quello derivante da coltivazione, lo studio analizza l’estensione delle superfici attualmente destinate a pioppicoltura nelle Province interessate, che sono appunto quelle abruzzesi dell’Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, oltre a quelle laziali. Lo studio affronta, poi, il tema dello sfruttamento delle risorse forestali della Regione Abruzzo, con un’analisi delle superfici e delle masse di legna potenzialmente disponibili per ogni Provincia coinvolta nel progetto, tra cui quella dell’Aquila. Si prevede espressamente, inoltre, che il territorio dell’Aquila costituisca un bacino di primaria importanza per lo sfruttamento ai fini energetici, sotto il profilo delle biomasse derivanti da materiale boschivo.
Lo studio prevede poi altri canali per l’approvvigionamento delle biomasse legnose, quale quelle ritraibili da colture arboree (residui di potatura, espianti, ecc.), che coinvolgono pur sempre la Provincia dell’Aquila.
Infine, lo studio relativo all’approvvigionamento prodotto dalla Powercrop analizza la situazione dell’agricoltura locale e l’attrattività della pioppicoltura da biomassa, anche con riferimenti ai Comuni della Provincia dell’Aquila, tra cui Avezzano.
Alla luce di questi dati, le censure dei ricorrenti appaiono generiche e sfornite di qualsivoglia supporto documentale, tecnico o scientifico, oltre che contrastanti con quanto emerge dallo studio presentato dalla società proponente l’impianto e, quindi, totalmente infondate.
4.3. Con un ulteriore motivo di ricorso, si è denunciato eccesso di potere per istruttoria lacunosa, insufficiente e perplessa con riferimento al bilancio ambientale non positivo, nonché violazione del d.lgs. n. 4 del 2008 e del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto il Comitato VIA, nel ritenere che la centrale non comporterebbe il superamento delle soglie limite degli inquinanti, non ha considerato la reale situazione dei luoghi. La centrale, infatti, dovrebbe sorgere nella frazione Borgo Incile, che è situata nella parte a sud della conca del Fucino, caratterizzata da una struttura ortografica a catino, con scarso ricambio d’aria e conseguente rischio che le sostanze inquinanti ristagnino a fondo valle, anche a causa della scarsa piovosità e della modesta ventilazione. Peraltro, il Comitato VIA non ha preso in considerazione l’ipotesi zero, ossia l’alternativa di non realizzazione del progetto.
Anche queste censure sono prive di pregio.
Ed invero, la valutazione di impatto presentata dalla Powercrop (documento n. 10 allegato delle produzioni documentali del 9.6.2015 nel ricorso n. 624 del 2010 R.G.) descrive, ampiamente e compiutamente, lo stato dell’ambiente nell’ambito territoriale di riferimento, anche con riferimento al clima, ai venti e al regime pluviometrico.
Inoltre, l’analitica e approfondita relazione istruttoria allegata al giudizio del Comitato VIA n. 1559 del 2010, dopo un esame dello stato dei luoghi ove dovrà sorgere la centrale (il quadro di riferimento ambientale), dal punto di vista di tutte le componenti, viario-stradale, dell’aria, delle acque, del suolo, della fauna e della flora, esamina gli impatti dell’attività progettata, in fase di esercizio, sotto il profilo delle emissioni in atmosfera, che risultano inferiori ai limiti normativi, degli scarichi liquidi, che saranno convogliati al fosso 1 del Consorzio industriale secondo la normativa vigente e, per quanto riguarda le acque reflue provenienti dall’impianto, a seguito di un trattamento chimico-fisico, delle emissioni sonore, per ridurre le quali si è massimizzato il posizionamento degli impianti all’interno degli edifici, dei rifiuti solidi, che saranno raccolti e smaltiti in conformità della normativa vigente.
La relazione istruttoria in esame dà atto, specificamente, che nonostante l’aumento di emissioni, queste rimangono comunque nei limiti di legge e non produrranno variazioni significative sulla qualità dell’area del vicino abitato di Borgo Incile.
In conclusione, risulta che il Comitato VIA ha preso in considerazione l’intero contesto ambientale di riferimento, valutando l’incidenza dell’impianto progettato ed escludendo impatti negativi sull’ambiente in tutte le sue componenti.
Nessuna lacuna o carenza istruttoria è quindi ravvisabile nell’atto gravato.
4.4. Con altro motivo di censura, i ricorrenti hanno dedotto violazione dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 e difetto di istruttoria per mancata ponderazione delle osservazioni del Comitato Borgo Incile, in quanto il progetto sarebbe carente di uno studio chimico e pedologico dei suoli destinati all’impianto di culture energetiche. In particolare non si tiene conto che una produzione intensiva potrebbe depauperare gli elementi oligominerali del suolo, a causa della fertilizzazione, del diserbo, dell’uso di insetticidi e crittogame e del fatto che lo stoccaggio delle biomasse è in grado di alterare il tasso di umidità
Anche questo motivo di ricorso è privo di pregio, se si considera che la valutazione di impatto presentata dalla Powercrop tiene conto di questi aspetti, compiendo un approfondito esame del suolo e del sottosuolo di riferimento e delle interferenze che su di esse provocano gli inquinanti relativi alla centrale progettata.
A fronte di questi analitici dati, le censure sollevate, peraltro generiche e sfornite di alcun supporto e riscontro, risultano del tutto infondate.
4.5. Con un ulteriore motivo di ricorso, si è lamentato eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta, in quanto nel giudizio VIA si legge che il CAM è disposto a fornire il quantitativo di acqua necessario al funzionamento dell’impianto. Ciò nonostante l’economia agricola fucense soffra, da anni, di frequenti periodi di siccità, aspetto messo in luce anche dal parere del Corpo forestale dello Stato.
La relazione istruttoria allegata al giudizio n. 1559 del 2010 del Comitato VIA dà atto che l’approvvigionamento di acqua industriale avverrà dalla rete del Consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano per un quantitativo di circa 992.000 mc/anno, di cui 412.000 mc/anno reimmessi nel corpo idrico recettore superficiale, che verrà riutilizzato per altre funzioni industriali. L’acqua potabile invece verrà prelevata dall’acquedotto comunale di Avezzano per 2920 tonnellate all’anno e servirà per i servizi igienici. In proposito, il Consorzio Acquedottistico Marsicano ha dichiarato la disponibilità a fornire il quantitativo di acqua necessario al fabbisogno dell’impianto.
A fronte di questi dati, le doglianze dei ricorrenti in ordine alla presunta carenza di acqua e alla circostanza che la messa in esercizio della centrale progettata dalla Powercrop inciderebbe negativamente sulle risorse idriche della zona si presentano generiche e prive di qualsivoglia riscontro. Non è ravvisabile, insomma, alcuna manifesta illogicità, incongruità, travisamento nell’istruttoria compiuta dall’Amministrazione regionale.
Il motivo di ricorso in esame è, pertanto, infondato.
4.6. Con altro gruppo di censure, i ricorrenti hanno dedotto violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 387 del 2003, dell’art. 5 del Protocollo aggiuntivo approvato con DGR 100 del 2007, eccesso di potere per carenza di istruttoria, in quanto questi atti privilegiano gli impianti di piccole e medie dimensioni, che peraltro consentono di reperire in ambito locale i necessari quantitativi di biomasse, mentre la Powercrop ha proposto un impianto di grandi dimensioni, per cui è difficile reperire la biomassa forestale e che comunque ha un maggior impatto sull’ambiente.
Anche questo motivo di ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, il Piano Energetico Regionale (approvato con DGR n. 100 del 2007) è uno strumento di natura programmatoria: esso, pertanto, non può introdurre, nemmeno sotto mentite spoglie, divieti generalizzati di localizzazione di centrali o prescrivere una taglia minima o massima che ciascun impianto deve avere (sul punto vedasi la sentenza n. 332/2010 della Corte Costituzionale; inoltre Tar Marche n. 433 del 2014 e Cons. Stato n. 880 del 2015).
4.7. Con un ulteriore motivo di censura, i ricorrenti hanno denunciato eccesso di potere per illogicità e carenza di istruttoria, nonché violazione del d.lgs. n. 4 del 2008 e del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto è mancata un’analisi delle implicazioni a livello di ecosistema della realizzazione del progetto, che avrà sicuramente impatti significativi sull’ambiente, con riferimento alle sostanze inquinanti, al rumore, alla viabilità e alla fase di cantiere.
Ancora una volta, si deve rilevare come la valutazione di impatto presentata dalla Powercrop (documento n. 10 allegato delle produzioni documentali del 9.6.2015 nel ricorso n. 624 del 2010 R.G.) descriva, ampiamente e compiutamente, lo stato dell’ambiente nell’ambito territoriale di incidenza della centrale progettata e le interferenze che con esso avrà la centrale stessa.
Lo studio ha analizzato anche l’impatto che il progetto potrà avere sugli habitat, sulla fauna e sulla vegetazione, con particolare riferimento alla presenza dei SIC Monte Arunzo-Monte Arezzo e Monte Salviano, ed ha escluso che l’incidenza degli impatti generati dal progetto sia significativa.
Anche l’analitica e approfondita relazione istruttoria allegata al giudizio del Comitato VIA n. 1559 del 2010, dopo un esame dello stato dei luoghi ove dovrà sorgere la centrale (il quadro di riferimento ambientale), dal punto di vista di tutte le componenti, viario-stradale, dell’aria, delle acque, del suolo, della fauna e della flora, ha esaminato gli impatti dell’attività progettata, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio, rilevando che non vi saranno variazioni significative e impatti negativi sull’ambiente.
Il Comitato VIA ha, inoltre, rilevato che le emissioni in atmosfera e sonore generate dall’impianto non sono risultate significative né impattanti rispetto alla normativa vigente: non vi saranno, quindi, impatti che possano avere influenza sullo stato di salute dei lavoratori o della popolazione limitrofa. Con riferimento alla viabilità di accesso al sito sia del personale sia dei mezzi di trasporto delle materie prime e ausiliari, la relazione istruttoria dà atto che, nonostante l’impatto sulla mobilità esterna, il progetto produce anche un impatto positivo sull’ambiente socio-economico-locale, con la creazione di nuovi posti di lavoro e la reintegrazione dei lavoratori prima occupati nello zuccherificio. Peraltro, si conclude, l’impatto sociale dovuto al traffico indotto dall’approvvigionamento delle biomasse non è da ritenersi critica vista la posizione strategica dell’area ben servita dal punto di vista viario.
Non risulta affatto, insomma, una carenza istruttoria, in quanto il Comitato VIA ha espressamente analizzato i potenziali impatti che la realizzazione e l’esercizio dell’impianto potrebbero avere sulle varie componenti ambientali (cfr. pag. 14 e ss. della relazione istruttoria allegata al giudizio n. 1559 del 2010). Peraltro, sia nell’istruttoria compiuta sia nella motivazione del giudizio finale, non è ravvisabile quella manifesta illogicità, incongruità, irragionevolezza che giustificherebbe il sindacato di questo Giudice e l’annullamento della determinazione finale. Non può certo dirsi, insomma, che l’istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato.
Anche questa motivo di ricorso è quindi infondato.
4.8. Con un altro gruppo di censure, i ricorrenti hanno dedotto la violazione del Dpr n. 357 del 1997 e del DGR n. 112 del 2002, in quanto lo studio di impatto ambientale della Powercrop ha considerato l’incidenza dell’intervento progettato esclusivamente sui SIC Monte Salviano e Monte Arunzo-Monte Arezzo, ma non anche sui siti di interesse comunitario e dalle zone a protezione speciale interessati dal Piano di approvvigionamento delle biomasse. Queste infatti dovrebbero essere reperite nel raggio di 70 KM dalla centrale, in modo da interessare i terreni ricadenti nel Parco nazionale della Majella, nel Parco nazionale del Gran Sasso, nel Parco nazionale dei Monti della Laga e nel Parco nazionale di Abruzzo. Peraltro, il Comitato VIA non ha convocato e sentito gli enti di gestione di detti Parchi nazionali. Sarebbe mancato, insomma, uno studio di impatto comprensivo di un’analisi globale sull’ambiente, sulla flora e sulla fauna, con particolare riferimento ai SIC coinvolti dal progetto.
Anche queste censure sono infondate.
Come emerge dalla relazione istruttoria allegata al giudizio del Comitato VIA, l’area destinata alle attività progettate dalla Powercrop non insiste su aree protette. Tuttavia, è situata a distanza di circa 1,2 KM dalla Riserva naturale del Monte Salviano. Ugualmente detta area non è interessata da SIC o ZPS, ancorché a distanza di 1,2 KM si trova il SIC Monte Salviano e a distanza di 4,8 KM il SIC Monte Arunzo-Monte Arezzo.
Per questo, la valutazione di impatto presentata dalla Powercrop prende specificamente in considerazione i siti naturali limitrofi all’area di ubicazione dell’impianto e, in particolare, la Riserva naturale del Monte Salviano e quella del Monte Arunzo-Monte Arezzo, valutando l’incidenza delle emissioni sonore e atmosferiche sugli stessi e sui relativi habitat ed escludendo la loro significatività. In particolare, questo studio analizza gli impatti, in fase di cantiere e di esercizio, sugli habitat, sulla vegetazione, sulla fauna, sulle connessioni ecologiche sia per la Riserva naturale del Monte Salviano, sia per quella del Monte Arunzo-Monte Arezzo, sia per la Bird area “Monti Ernici e Simbruini”.
Dal giudizio n. 1559 del 2010 emerge che le emissioni inquinanti sono caratterizzate da concentrazioni ben al di sotto dei limiti normativi. Con riferimento all’ambiente idrico, al suolo e al sottosuolo, si è esclusa un’incidenza sugli habitat flora e fauna e sulle connessioni ecologiche dei SIC. Con riferimento alle emissioni in atmosfera (ossidi di azoto e ossidi di zolfo), seppur più pericolose, si è rilevato che le simulazione effettuate hanno evidenziato un’incidenza poco significativa sulla qualità dell’aria circostante. Comunque, per nessun inquinante si è rilevato un superamento dei limiti di legge.
In conclusione, deve rilevarsi che sia la valutazione di impatto presentata dalla Powercrop, sia il giudizio del Comitato VIA e la relativa relazione istruttoria prendono in considerazione i potenziali impatti che la realizzazione e l’esercizio della centrale progettata potrebbero avere sulle aree protette limitrofe, ossia la Riserva naturale del Monte Salviano e quella del Monte Arunzo-Monte Arezzo, oltre che sulla Bird area “Monti Ernici e Simbruini”.
Da questo punto di vista, non può certo dirsi che l’istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato, né che essa o i suoi risultati siano affetti da quella manifesta illogicità, incongruità, irragionevolezza che giustificherebbe il sindacato di questo Giudice e l’annullamento della determinazione finale.
Ad avviso dei ricorrenti, tuttavia, l’Amministrazione regionale avrebbe dovuto altresì considerare le aree protette interessate dal Piano di approvvigionamento che, come visto, dovrebbe estendersi per un raggio di 70 KM, nell’ambito del quale sono situati il Parco nazionale della Majella, il Parco nazionale del Gran Sasso, il Parco nazionale dei Monti della Laga e il Parco nazionale di Abruzzo.
Osserva, in proposito, il Collegio che si tratta di aree situate a notevole distanza dall’area di incidenza della centrale progettata da Powercrop, che quindi non dovevano essere considerate dalla studio di impatto ambientale. Peraltro, la valutazione di incidenza mostra che i valori di massima ricaduta (ossia in prossimità della centrale) degli inquinanti sulla qualità dell’aria sono inferiori ai limiti di legge, escludendo un’incidenza significativa sui siti limitrofi alla centrale stessa. Ne consegue che tanto più devono escludersi impatti negativi sulle aree naturali situate a maggiore distanza dal luogo di ubicazione della centrale.
Peraltro, la circostanza che l’approvvigionamento delle biomasse si estende nel raggio di 70 KM dall’impianto certo non vale a coinvolgere tutte le aree naturali, i SIC e le riserve che si trovano in questo raggio nello studio di incidenza e nella valutazione di impatto ambientale.
Anche da questo punto di vista, quindi, deve escludersi una lacuna, carenza, insufficienza dell’istruttoria svolta, la quale invece, con riferimento alla valutazione dei possibili impatti sui siti di importanza comunitaria, sulle riserve naturali e sulle aree protette in genere, risulta adeguatamente svolta.
Le censure in esame sono, pertanto, infondate.
4.9. I ricorrenti hanno poi dedotto eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione, in quanto il Comitato VIA non avrebbe dimostrato e motivato il superamento delle gravi obiezioni mosse dal Corpo forestale dello Stato con il parere del 24.3.2009 e con il parere dell’1.10.2008. In particolare, il Comitato VIA non avrebbe indicato, nel verbale della riunione del 24.3.2010, le ragioni per cui il Corpo forestale dello Stato aveva mutato orientamento, dando parere favorevole. Peraltro, qualora si ritenesse che l’Autorità forestale abbia effettivamente cambiato opinione sul progetto della Powercrop senza alcuna motivazione, vi sarebbe un vizio di eccesso di potere.
Anche questa censura è priva di fondamento, in quanto il giudizio n. 1559 del 2010 è stato espresso dal Comitato VIA, del quale faceva parte anche il rappresentante del Corpo forestale dello Stato, all’unanimità. Peraltro, nella riunione dell’11.3.2010, il Comitato VIA aveva acquisito il parere del Corpo forestale dello Stato del 24.3.2009 ed aveva deciso di rinviare la seduta al fine di un’integrazione istruttoria anche in ordine al problema dell’approvvigionamento delle biomasse.
È evidente, pertanto, come il parere del Corpo forestale dello Stato del 2009 sia stato superato in sede di Comitato VIA, dal giudizio espresso all’unanimità, anche con la partecipazione del Corpo forestale dello Stato.
La censura di carenza di motivazione in ordine al superamento di detto parere, poi, risulta palesemente infondata, sol che si consideri l’ampia motivazione svolta dal Comitato VIA nella relazione istruttoria allegata al giudizio n. 1559 del 2010 sul problema dell’approvvigionamento delle biomasse.
Nella motivazione del giudizio finale, quindi, non è ravvisabile quella manifesta illogicità, incongruità, irragionevolezza che giustificherebbe il sindacato di questo Giudice e l’annullamento della determinazione finale.
4.10. Con un’ulteriore censura, i ricorrenti hanno dedotto violazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 4 del 2008 e del DPCM del 27.12.1988, in quanto non tutti i professionisti che hanno firmato gli elaborati dello studio di impatto ambientale hanno reso la dichiarazione giurata che attesti l’esattezza delle allegazioni.
La censura in esame è, in primo luogo, del tutto generica, in quanto non indica quale dei professionisti incaricati dalla Powercrop non abbia reso la dichiarazione giurata in ordine all’esattezza degli elaborati redatti e, inoltre, infondata, in quanto la documentazione allegata risulta, per contro, completa.
4.11. Con un’ultima censura, i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto il giudizio del Comitato VIA impugnato contrasterebbe con gli atti del Comune di Avezzano relativi alla perimetrazione della Riserva naturale del Monte Salviano e all’adozione del relativo Piano di assetto naturalistico, i quali istituiscono una fascia contigua di rispetto.
In proposito, il Collegio osserva quanto segue.
La l.r. n. 134 del 1999 ha istituito la Riserva naturale del Monte Salviano nel territorio del Comune di Avezzano, al fine di assicurare “la conservazione, la valorizzazione e il recupero delle caratteristiche naturali, ambientali e storiche per fini didattici, sociali, culturali, sportivi e ricreativi soprattutto a vantaggio delle categorie più deboli realizzando una fruizione razionale e corretta del territorio” (art. 2). Proprio per attuare queste finalità, è previsto che “saranno attuati gli interventi atti a favorire le attività ecoturistiche e agrituristiche previste nel Piano di assetto naturalistico e nel Programma pluriennale di attuazione”.
Il successivo art. 3 definisce la perimetrazione della Riserva e l’art. 4, comma 1, ne demanda la gestione al Comune di Avezzano.
L’art. 5 disciplina poi il PAN, stabilendo ai commi 2 e 3 che “Il Piano dovrà essere elaborato e adottato dal Comune secondo le modalità, previsioni e prescrizioni previste dalla L.R. 21 giugno 1996, n. 38, art. 22, entro un anno a decorrere dalla data di affidamento dell’incarico. (…) Il Piano di assetto naturalistico dovrà essere approvato dal Consiglio regionale, previo parere del competente Settore Urbanistica e BB.AA., entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di arrivo presso lo stesso Settore, secondo le modalità di cui alla L.R. 21 giugno 1996, n. 38, art. 22, comma 3”.
Emerge con evidente chiarezza dal tenore letterale delle norme citate che l’iter formativo del PAN prevede l’intervento sia del Comune di Avezzano, nella sua qualità di Ente gestore della Riserva naturale, sia della Regione Abruzzo: in particolare, il Comune deve elaborare e adottare il Piano, la Regione dovrà poi approvarlo.
Ciò peraltro conformemente a quanto stabilito anche dall’art. 22 della l.r. n. 38 del 1996, recante la Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa.
Il citato art. 22, infatti, prevede che “1. Entro il termine fissato dalla legge istitutiva deve essere elaborato dall’ente preposto alla gestione (nel caso di specie il Comune di Avezzano), in collaborazione con l’Ufficio parchi e riserve naturali, il piano di assetto naturalistico della riserva. (…) 3. L’Ente Locale predispone e adotta il Piano di assetto naturalistico e le sue varianti. 3-bis. Successivamente, gli atti e gli elaborati del Piano sono depositati per sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di deposito, presso la segreteria dei Comuni e delle Province interessate. 3-ter. L’avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, a mezzo di manifesti murali e almeno un quotidiano a diffusione regionale. Nei termini previsti dal comma 3. Chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie in merito ai contenuti del Piano. (…) 3-quinquies. La Giunta regionale, sulla base delle osservazioni pervenute e in base all’esito della conferenza dei servizi di cui al comma 3-quater adotta in via definitiva il piano e lo presenta al Consiglio regionale per l’approvazione. 3-sexies. La definitiva approvazione è resa pubblica per mezzo di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione”.
In conclusione, rileva il Collegio come l’iter formativo del PAN prevede la sua elaborazione da parte dell’Ente gestore della Riserva naturale, la sua adozione da parte dell’Ente locale e la sua approvazione da parte della Regione Abruzzo.
In particolare, solamente con l’approvazione del Consiglio regionale il PAN diviene definitivo e, quindi, le prescrizioni, le misure e gli interventi da esso previsti divengono efficaci.
Con riferimento al suo contenuto, l’art. 22 della l.r. n. 38 del 1996 prevede che “Il piano di assetto naturalistico della riserva deve prevedere: a) l’identificazione e la localizzazione delle emergenze naturali (geologiche, floristiche, faunistiche, paesaggistiche) da proteggere e delle risorse naturali da valorizzare anche con il riferimento ad interventi di riassetto e risanamento; b) l’utilizzazione delle risorse presenti compatibilmente con le finalità della riserva; c) i modi diversi di accessibilità e fruibilità della Riserva; d) le attività compatibili con le finalità della Riserva stessa; e) i sistemi di attrezzature ed impianti e servizi; f) le possibili connessioni funzionali e naturalistiche con eventuali altri ambiti di tutela limitrofi; g) norme di attuazione”.
L’art. 5, comma 4, della l.r. n. 134 del 1999, istitutiva della Riserva naturale del Monte Salviano, prevede poi che “4. Il Piano di assetto naturalistico potrà definire e regolamentare anche una fascia di rispetto o area contigua”, i cui confini, ai sensi dell’art. 28, comma 2, della l.r. n. 38 del 1996, “sono determinati dalla Regione d’intesa con gli organismi di gestione delle aree protette e con gli enti locali territorialmente interessati”.
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti e risulta chiaramente dagli atti di causa, che il PAN della Riserva naturale del Monte Salviano è stato adottato con la deliberazione consiliare n. 85 del 26.10.2010 del Comune di Avezzano.
Risulta inoltre che, pochi giorni prima, con la delibera consiliare n. 75 del 5.10.2010, il Comune di Avezzano ha preso atto dei confini della Riserva naturale del Monte Salviano come indicati dalla l.r. n. 134 del 1999, istitutiva della Riserva stessa; ha approvato la delimitazione dei confini su cartografia comunale; ha approvato, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della l.r. n. 134 del 1999, “l’individuazione di una fascia contigua di rispetto che inglobi in maniera organica i territori limitrofi alla Riserva caratterizzate dalla presenza di emergenze storico-culturali-ambientali”; ha approvato, per la fascia contigua di rispetto, una serie di indirizzi utili alla definizione del regime normativo della fascia stessa, “al quale si applicano, in attesa della definitiva approvazione del PAN della Riserva naturale guidata “Monte Salviano”, le misure di salvaguardia prescritte dall’art. 10 “Norme Transitorie di salvaguardia” della l.r. n. 134/99”.
Insomma, nella fattispecie all’esame del Tribunale, non risulta intervenuta l’approvazione regionale, essendo stato il PAN semplicemente adottato dal Comune di Avezzano: l’iter di formazione del Piano stesso, quindi, non si è ancora concluso.
Tanto premesso, il motivo di ricorso in esame va rigettato, in quanto, poiché solo il PAN può definire, regolamentare e istituire una fascia di rispetto o area contigua al territorio della Riserva naturale, non essendo mai stato approvato nel caso di specie detto Piano, nessuna fascia di rispetto, oltre i confini della Riserva naturale del Monte Salviano individuati dall’art. 3 della l.r. n. 134 del 1999, è in concreto identificabile.
Sia la delibera comunale di adozione del PAN della Riserva naturale del Monte Salviano (n. 85 del 2010), sia la delibera comunale di individuazione della fascia contigua di rispetto (n. 75 del 2010) sono state solo adottate e non ancora approvate, con la conseguenza che né il Piano stesso né la fascia di rispetto ad esso contigua sono suscettibili di applicazione.
5. Con due distinti ricorsi per motivi aggiunti, il Comune di Luco dei Marsi e CIA-Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia dell’Aquila, Confagricoltura L’Aquila, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti L’aquila, Legambiente Onlus, Fareverde onlus, Luigi Presutti, Augusta Marconi, Lucia Proto, Olga Antonella Angelucci, Sefora Inzaghi, Giovanni Paris, Domenico Angelucci, Antonello Santilli, Ciro Sabatino, Angelo Viscogliosi, Ivan Pisegna, Vincenzo Rea, Stefania Viscogliosi, Paolo Manfreda, e Associazione Pro Loco Borgo Incile hanno impugnato i successivi giudizi del Comitato VIA n. 2488 e n. 2489 del 5.3.2015, relativi a variazioni progettuali non sostanziali.
I ricorsi sono stati proposti per motivi sostanzialmente coincidenti.
In proposito il Collegio osserva che il giudizio n. 2488 del 5.3.2015 del Comitato VIA ha espresso parere favorevole in ordine alla richiesta di presa d’atto di variante non sostanziale presentata dalla Powercrop con nota n. 1608 del 31.3.20014.
La variante riguardava la tipologia di elettrodotto di collegamento tra la centrale e la cabina primaria di Enel distribuzione esistente, in quanto nel progetto assentito dal giudizio n. 1559 del 2010 si prevedeva la costruzione si un elettrodotto della lunghezza di 4 KM, in parte aereo (circa 3,2 KM), in parte interrato (circa 800 KM), mentre il nuovo progetto, al fine di ridurre l’impatto socio-ambientale, prevede che tutto il collegamento venga realizzato mediante elettrodotto in cavo interrato. Il nuovo elettrodotto, della lunghezza di circa 3,2 KM, verrà posto lungo la viabilità esistente e internamente alla zona industriale/commerciale di Avezzano
Il giudizio n. 2489 del 5.3.2015 del Comitato VIA ha espresso parere favorevole in ordine alla richiesta di presa d’atto di variante non sostanziale presentata dalla Powercrop con nota n. 2829 del 16.6.20014.
La variante riguardava l’adeguamento alle prescrizioni imposte dal Comando provinciale dei VVFF dell’Aquila, che prevedevano: una riduzione planimetrica dell’area di intervento con esclusione dalla stessa della fascia di rispetto di un metanodotto che lambisce l’area nord dell’impianto; la delimitazione, con apposita recinzione, della fascia di rispetto di altro metanodotto che attraversa trasversalmente l’area stessa; la riduzione dell’area di stoccaggio del cippato prossima all’impianto termoelettrico; l’emissione della definitiva STMG (soluzione tecnica minima generale) tra la centrale termoelettrica e la cabina primaria Enel – Avezzano centro, sostituendo la linea aerea con una linea a cavo interrato.
La variante riguardava altresì l’emissione, da parte di Enel distribuzione, di una nuova STMG (soluzione tecnica minima generale) di connessione alla RTN (rete di trasporto nazionale) che comporta modifiche agli elettrodotti interessati per la connessione alla RTN.
5.1. Con una prima censura, i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità derivata dei giudizi VIA del 2015, in quanto i vizi dedotti nei ricorsi introduttivi avverso il giudizio VIA del 2010 riguarderebbero anche i successivi giudizi relativi a variazioni progettuali.
L’infondatezza dei motivi di ricorso principale comporta il rigetto di questa censura.
5.2. Con un secondo gruppo di censure, i ricorrenti hanno dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione dell’art. 4 della DGR Abruzzo n. 119 del 2002, in quanto gli atti impugnati sarebbero lacunosi e insufficienti. In particolare, non risulta la verifica della non interferenza delle variazioni progettuali con il vincolo archeologico e con la Riserva naturale del Monte Salviano, né la verifica di assenza di impatto ambientale con riferimento ai campi elettromagnetici. Peraltro, il Comitato VIA non si sarebbe avvalso dell’ARTA.
Il motivo di ricorso è palesemente infondato.
Con riferimento al giudizio n. 2488 del 5.3.2015 del Comitato VIA, la relazione istruttoria ad esso allegata chiarisce che il cavidotto progettato non interessa aree assoggettate a vincoli, né ricade in zone naturali protette, ma verrà posto lungo la viabilità esistente e internamente alla zona industriale/commerciale di Avezzano. Inoltre, si dà atto della produzione di una specifica relazione sui campi elettromagnetici che conclude nel senso della compatibilità dell’elettrodotto con la vigente normativa in materia.
Infine, nel giudizio n. 2488, il Comitato VIA rileva come la variazione progettuale introduca delle misure migliorative sull’impatto ambientale proprio mediante l’interramento dei cavi tra la centrale di produzione e il punto di connessione alla rete nazionale, in luogo della precedente previsione di un elettrodotto aereo su 13 tralicci.
Con riferimento al giudizio n. 2489 del 5.3.2015 del Comitato VIA, la relazione istruttoria ad esso allegata dà atto che la variante progettuale non interferisce con attività soggette al controllo dei VVFF e non è a rischio incendio ed inoltre che è compatibile con la normativa concernente il rischio di incendio, essendo rispettate le distanze di sicurezza da elementi sensibili.
Peraltro, il giudizio del Comitato VIA dà altresì atto che la viabilità interessata dal cavidotto non interessa la fascia di rispetto della Riserva naturale del Monte Salviano, come definita dal Comune di Avezzano nell’adozione del relativo PAN.
Deve escludersi, pertanto, una lacuna, carenza, insufficienza dell’istruttoria svolta. Inoltre, nella motivazione del giudizio finale non è ravvisabile quella manifesta illogicità, incongruità, irragionevolezza che giustificherebbe il sindacato di questo Giudice.
I due atti impugnati infatti descrivono le variazioni progettate proposte, ne esaminano la compatibilità ambientale con riferimento ai profili problematici e alle osservazioni dei soggetti intervenuti nel procedimento VIA e, con congrua e sufficiente motivazione, mettono in luce le ragioni della natura non sostanziale della variazione.
Peraltro, ai sensi dell’art. 4 della DGR Abruzzo n. 119 del 2002, la consultazione dell’ARTA, di cui i ricorrenti hanno lamentato la mancanza, è una mera facoltà che, nel caso di specie, si è resa inutile per avere, il Comitato VIA, verificato che la variazione progettuale apportava una modifica migliorativa sull’ambiente tramite l’interramento dei cavi e, comunque, la sua compatibilità elettromagnetica.
5.3. Con un’altra censura, i ricorrenti hanno lamentato violazione dell’art. 5 del Dpr n. 357 del 1997, dell’art. 46 bis della l.r. n. 11 del 2009, dell’art. 10 del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto non è stato convocato il Comune di Avezzano e, inoltre, il Comitato VIA avrebbe dovuto rilevare l’assenza di valutazione di incidenza.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. l bis), del d.lgs. n. 152 del 2006 si ha modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto quando “la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente”. Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Comitato regionale VIA, non vi sono stati effetti negativi, bensì migliorativi sull’ambiente (interramento dei cavi elettrodotto di collegamento tra la centrale e la cabina primaria di Enel distribuzione esistente e conformazione alle prescrizioni dei VVFF), pertanto non poteva ritenersi che le varianti al progetto della Powercrop, su cui è intervenuto il giudizio favorevole n. 1559 del 2010, fossero sostanziali.
Ciò premesso è evidente che le censure formulate sono infondate, in quanto esse presuppongono che, trattandosi di un nuovo progetto o di variazioni sostanziali al progetto originario, fosse necessario “attivare” un nuovo procedimento di valutazione di impatto ambientale, compresa la presentazione di un nuovo studio di impatto ambientale e la ripubblicazione dell’istanza. Nel caso di specie, invece, per le ragioni suindicate, si tratta di mere varianti non sostanziali.
Peraltro, dal verbale n. 2425 della riunione del 16.10.2014 e dal giudizio n. 2488 del Comitato VIA risulta che sia il Comune di Avezzano sia il Comune di Luco dei Marsi hanno avuto modo di interloquire e formulare le proprie obiezioni, espressamente prese in considerazioni dal Comitato regionale.
5.4. Con un altro motivo di ricorso, si è lamentata violazione degli artt. 23 e 24 del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto la Powercrop non avrebbe dato pubblicità all’avvio della procedura VIA tramite pubblicazione a mezzo stampa della relativa istanza.
In relazione a quanto osservato sub 5.3, ossia che non si tratta né di nuovo progetto né di variazione sostanziale del progetto originario, deve ritenersi che la ripublicizzazione dell’istanza non fosse necessaria.
5.5. Con altra censura, i ricorrenti hanno dedotto eccesso di potere per istruttoria lacunosa e insufficiente e difetto di motivazione, in quanto una delle varianti progettuali prevede la costruzione di un cavidotto invece di un elettrodotto e ciò nonostante il terreno interessato sia inserito in zona sismica 1.
La censura è priva di pregio.
La relazione istruttoria allegata al giudizio n. 2488 e il giudizio stesso mettono chiaramente in luce la natura e la destinazione dell’area interessata dall’intervento ed escludono impatti negativi sull’ambiente.
Peraltro, la deduzione di controparte, secondo cui il carattere sismico dell’area sconsiglierebbe, o addirittura impedirebbe, l’interramento dei cavi, è priva di riscontro e di giustificazione di qualsiasi tipo.
5.6. I ricorrenti hanno poi lamentato violazione dell’art. 6 del DPCM 8.7.2003, dell’art. 4, comma 1, lett. h), della legge n. 36 del 2001, dell’allegato al decreto 29.5.2008, in quanto il Comitato VIA non avrebbe effettuato alcuna istruttoria al fine di calcolare le fasce di rispetto dalle linee elettriche aeree e interne.
Anche questa censura è radicalmente infondata, in quanto dal giudizio n. 2488 e dalla relativa relazione istruttoria emerge, con chiarezza, la compatibilità elettromagnetica della variante proposta, essendo rispettati i limiti di legge in materia appunto di campi elettrici e magnetici.
5.7. I ricorrenti hanno poi lamentato violazione del d.lgs. n. 152 del 2006, all. IV, punto 8, lett. T), in quanto i giudizi del Comitato VIA impugnati fanno riferimento ad un progetto già autorizzato, cosa che non è nel caso di specie.
Anche questa censura è infondata.
I giudizi gravati, nell’intestazione, individuano la tipologia progettuale con riferimento alla lett. t) dell’all. IV del d.lgs. n. 152 del 2006, relativa alle “modifiche o estensioni di progetti” già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente.
Tuttavia, nel corpo dei giudizi si chiarisce, ripetutamente, che il progetto è stato solamente oggetto di giudizio favorevole del Comitato VIA n. 1559 del 2010 e che, comunque, le varianti proposte, non avendo effetti peggiorativi sull’ambiente, non sono sostanziali.
5.8. Si è lamentata poi violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, degli artt. 10-13 del d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto non vi è stata alcuna verifica di interferenza della variante progettuale con la zona archeologica presente nell’area circostante e non è stata convocata la Soprintendenza.
Anche questa censura è infondata
Con il giudizio n. 2425 il Comitato VIA ha rinviato la deliberazione finale sulla variante proposta da Powercrop proprio per approfondire il tema dell’eventuale esistenza di interferenze con la zona archeologica e il giudizio n. 2488 ha escluso che il nuovo tracciato dell’elettrodotto, in cavo interrato, interessi o interferisca con zone soggette a vincolo archeologico. Lo stesso dicasi con riferimento al giudizio n. 2489.
5.9. I ricorrenti hanno lamentato anche violazione degli artt. 5 e 10 della l.r. n. 134 del 1999, in quanto il progetto della Powercrop e le sue varianti confliggerebbero con l’istituzione della Riserva naturale del Monte Salviano.
A sostegno dell’infondatezza del motivo in esame, basti rinviare a quanto osservato sub 4.11 in ordine alla perimetrazione della Riserva.
Inoltre, anche con riferimento a questo aspetto, si deve rilevare il giudizio n. 2425 del Comitato VIA ha rinviato la deliberazione finale sulla variante proposta da Powercrop proprio per approfondire il tema dell’eventuale esistenza di interferenze con la perimetrazione della Riserva naturale del Monte Salviano e il giudizio n. 2488 ha escluso che il nuovo tracciato dell’elettrodotto, in cavo interrato, interessi o interferisca con l’area tutelata. Lo stesso dicasi con riferimento al giudizio n. 2489.
5.10. Con un’ulteriore censura, i ricorrenti hanno dedotto violazione dell’art. 5, comma 3, del DGR Abruzzo n. 119 del 2002, in quanto i due giudizi del Comitato VIA gravati non riportano tra i presenti 5 membri del Comitato, che poi appongono le firme in calce ad essi. Pertanto, non avendo essi partecipato alla seduta, i giudizi sarebbero invalidi perché presi con un numero di partecipanti inferiore a 7.
Anche questo motivo di gravame è privo di fondamento.
Entrambi i pareri risultano espressi all’unanimità dai soggetti presenti alla riunione del Comitato VIA, espressamente individuati sia nella pagina iniziale che in quella finale dei giudizi stessi. I membri del Comitato presenti risultano aver firmato, tutti, entrambi i giudizi nella pagina finale (vedi pag. 2 del giudizio n. 2489 e pag. 3 del giudizio n. 2488).
5.11. Anche l’ultimo motivo di gravame, con cui i ricorrenti hanno dedotto eccesso di potere per contraddittorietà, in quanto i due progetti si contraddirebbero tra loro, è del tutto infondato.
I due giudizi descrivono compiutamente la tipologia di interventi da realizzare e in che cosa consistono le modifiche rispetto al progetto originario su cui è intervenuto il giudizio favorevole n. 1559 del 2010.
In particolare, il giudizio n. 2488 riguarda la tipologia dell’elettrodotto di collegamento tra la centrale e la cabina primaria di Enel distribuzione (interrato e non aereo); il giudizio n. 2489 riguarda invece l’emissione, da parte di Enel, di una nuova STMG di connessione alla RTN, che concerne non la tipologia dell’elettrodotto di collegamento ma la connessione di esso con la cabina primaria.
6. Alla luce delle suesposte considerazioni, sia i ricorsi principali, sia quelli per motivi aggiunti sono infondati e vanno rigettati.
Attesa la complessità delle questioni trattate possono compensarsi le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi principali e per motivi aggiunti in epigrafe proposti, siccome riuniti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Amicuzzi, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere
Lucia Gizzi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)