Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: 222 | Data di udienza: 18 Maggio 2016

* ACQUA  E INQUINAMENTO IDRICO – Rapporti derivanti da concessioni di emungimento di acque minerali – Giurisdizione del giudice amministrativo – Acque superficiali e sotterranee – Art. 97 d.lgs. n. 152/2006 – Uso collettivo dell’acqua pubblica – Priorità rispetto all’utilizzo economico-imprenditoriale – Misure di tutela dei corpi idrici – Sfruttamento indiscriminato della risorsa – Divieto – Artt. 2, 3-ter, 3-quater e 56 d.lgs. n. 152/2006


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Molise
Città: Campobasso
Data di pubblicazione: 6 Giugno 2016
Numero: 222
Data di udienza: 18 Maggio 2016
Presidente: Silvestri
Estensore: Ciliberti


Premassima

* ACQUA  E INQUINAMENTO IDRICO – Rapporti derivanti da concessioni di emungimento di acque minerali – Giurisdizione del giudice amministrativo – Acque superficiali e sotterranee – Art. 97 d.lgs. n. 152/2006 – Uso collettivo dell’acqua pubblica – Priorità rispetto all’utilizzo economico-imprenditoriale – Misure di tutela dei corpi idrici – Sfruttamento indiscriminato della risorsa – Divieto – Artt. 2, 3-ter, 3-quater e 56 d.lgs. n. 152/2006



Massima

 

TAR MOLISE, Sez. 1^ – 6 giugno 2016, n. 222


ACQUA  E INQUINAMENTO IDRICO – Rapporti derivanti da concessioni di emungimento di acque minerali – Giurisdizione del giudice amministrativo.

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine ai rapporti derivanti da concessioni di attività minerarie (nella specie, emungimento di acque minerali), laddove un ente pubblico territoriale abbia provveduto a disciplinare l’esercizio dell’attività medesima (cass. , SS.UU., ord. N. 15303/2015; cfr. anche Cons. Stato, V sez., 27.4.2015 n. 2061, secondo cui sono devolute al giudice amministrativo le controversie nelle quali l’Amministrazione opera nelle vesti di autorità, pur se i rapporti tra Amministrazione e amministrati possano essere ricondotti a una relazione di diritto-obbligo, cioè a un rapporto negoziale); la controversia in esame non rientra infine nella cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, essendo la materia delle acque minerali estranea alla materia delle acque pubbliche e rientrando, invece, in quella delle miniere (cfr.: Cons. Stato, IV sez., 14.5.2004 n. 3050).

Pres. Silvestri, Est. Ciliberti – C.G. e altri (avv. Di Pardo) c. Regione Molise e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.)

ACQUA  E INQUINAMENTO IDRICO – Acque superficiali e sotterranee – Art. 97 d.lgs. n. 152/2006 – Uso collettivo dell’acqua pubblica – Priorità rispetto all’utilizzo economico- imprenditoriale.

L’art. 97 del T.u. dell’ambiente n. 152/2006, nel solco delle disposizioni già contenute nel  R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e nella L. n. 36/1994, ha previsto, in via generale, che <<le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo il criterio di solidarietà>>: la risorsa idrica è prioritariamente un “bene comune”, anche se di esso può essere ammesso un utilizzo economico (cfr.: Corte cost.1.4.2014 n. 64; idem 19.7.1996 n. 259; Cons. Stato III, 16.12.2013 n. 1837). Dal che si evince che l’uso collettivo dell’acqua pubblica, quando concorre con l’uso privato industriale o commerciale, gode in via di principio di un’indiscussa prerogativa di priorità o prevalenza.

Pres. Silvestri, Est. Ciliberti – C.G. e altri (avv. Di Pardo) c. Regione Molise e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.)

ACQUA  E INQUINAMENTO IDRICO – Misure di tutela dei corpi idrici – Sfruttamento indiscriminato della risorsa – Divieto – Artt. 2, 3-ter, 3-quater e 56 d.lgs. n. 152/2006

L’attuale legislazione ambientale, in particolare il titolo III del Testo Unico dell’ambiente (cfr. artt. 2, 3-ter, 3-quater e 56, comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006), impone il rispetto di specifiche misure di tutela dei corpi idrici, vietando così lo sfruttamento indiscriminato della risorsa (nella specie, il Tar ha censurato l’autorizzazione regionale al couso pubblico-privato di una sorgente, in assenza di  una valutazione delle disponibilità in relazione ai fabbisogni e alle destinazioni d’uso, che ha indebitamente privilegiato o quantomeno equiparato l’uso economico-imprenditoriale all’uso collettivo)

Pres. Silvestri, Est. Ciliberti – C.G. e altri (avv. Di Pardo) c. Regione Molise e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR MOLISE, Sez. 1^ - 6 giugno 2016, n. 222

SENTENZA

 

TAR MOLISE, Sez. 1^ – 6 giugno 2016, n. 222

 

N. 00222/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00424/2014 REG.RIC.
N. 00434/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui seguenti riuniti ricorsi:
1) ricorso numero di registro generale 424 del 2014, proposto da Caranci Giovanni, Carlucci Morante Alfredo, Di Santo Mario Igino, Orsi Carmela, Rizzi Maria Carmina, rappresentati e difesi dall’avv. Salvatore Di Pardo, con elezione di domicilio in Campobasso, traversa via Crispi n. 70/A,


contro

-Regione Molise, in persona del Presidente p. t. e Autorità di bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, sono domiciliati;
-Camera di commercio di Isernia, in persona del legale rappresentante p. t., non costituitasi;
-Provincia di Isernia, in persona del Presidente p. t., non costituitasi;

nei confronti di

-Castellina S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., con sede legale in Roma, controinteressata, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Colalillo, Vincenzo Iacovino e Massimo Di Nezza, con elezione di domicilio in Campobasso, corso Umberto I, n. 43;
-Comune di Castelpizzuto, in persona del Sindaco p. t., non costituitosi;

2) ricorso numero di registro generale 434 del 2014, proposto da Comune di Castelpizzuto, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Di Pardo, con elezione di domicilio in Campobasso, traversa via Crispi n. 70/A,


contro

-Regione Molise, in persona del Presidente p. t. e Autorità di bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, sono domiciliati;
-Camera di commercio di Isernia, in persona del legale rappresentante p. t., non costituitasi;
-Provincia di Isernia, in persona del Presidente p. t., non costituitasi;

nei confronti di

Castellina S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., con sede legale in Roma, controinteressata, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Colalillo, Vincenzo Iacovino e Massimo Di Nezza, con elezione di domicilio in Campobasso, corso Umberto I, n. 43;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 424 del 2014:

dei seguenti atti: 1)la determinazione dirigenziale n. 568 dell’11.8.2014, avente a oggetto “Ditta Castellina S.r.l. – conferimento concessione mineraria per lo sfruttamento dell’acqua minerale naturale denominata “Castellina” in località Folgara Casale del Comune di Castelpizzuto /Is”; 2)la nota dell’Autorità di bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno datata 7.5.2014 prot. n. 3788; 3)la nota prot. n. 7268 datata 9.5.2014 del Dirigente del Settore ambientale ed energia della Provincia di Isernia; 4)la nota prot. n. 1801 datata 31.3.2014 della Camera di commercio di Isernia; 5)la delibera della Giunta camerale n. 2 del 10.3.2014; 6)la nota prot. n. 63695 datata 25.7.2014 dell’Ufficio “Derivazione Acque superficiali” della Regione Molise, nella quale si attesta che il fabbisogno idrico spettante al Comune di Castelpizzuto risulta di 0,5 l/s; 7)il verbale della Conferenza di servizi datata 9.6.2014, relativa al rilascio alla ditta Castellina S.r.l. della “Concessione mineraria per lo sfruttamento delle acque minerali – località Folgara Casale in agro del Comune di Castelpizzuto (Is) . R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 art. 15, aggiornato e coordinato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 231”;

quanto al ricorso n. 434 del 2014:

dei seguenti atti: 1)la determinazione dirigenziale n. 568 dell’11.8.2014, avente a oggetto “Ditta Castellina S.r.l. – conferimento concessione mineraria per lo sfruttamento dell’acqua minerale naturale denominata “Castellina” in località Folgara Casale del Comune di Castelpizzuto /Is”; 2)la nota dell’Autorità di bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno datata 7.5.2014 prot. n. 3788; 3)la nota prot. n. 7268 datata 9.5.2014 del Dirigente del Settore ambientale ed energia della Provincia di Isernia; 4)la nota prot. n. 1801 datata 31.3.2014 della Camera di commercio di Isernia; 5)la delibera della Giunta camerale n. 2 del 10.3.2014; 6)la nota prot. n. 63695 datata 25.7.2014 dell’Ufficio “Derivazione Acque superficiali” della Regione Molise, nella quale si attesta che il fabbisogno idrico spettante al Comune di Castelpizzuto risulta di 0,5 l/s; 7)il verbale della Conferenza di servizi datata 9.6.2014, relativa al rilascio alla ditta Castellina S.r.l. della “Concessione mineraria per lo sfruttamento delle acque minerali – località Folgara Casale in agro del Comune di Castelpizzuto (Is) R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 art. 15, aggiornato e coordinato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 231”; con riserva di articolare motivi aggiunti;

Visti i riuniti ricorsi con i relativi allegati, nonché le successive memorie dei ricorrenti;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le successive memorie della Regione Molise, nonché gli atti di costituzione e le memorie della società Castellina;
Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2016 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I – La società Castellina, titolare di concessione mineraria – rilasciata in ragione del D.P.R. 26.11.1993 n. 1562, poi rinnovata con delibera di G.R. Molise n. 1855/1997 e con la successiva determina regionale n. 130/2004 – coltiva e sfrutta un giacimento acquifero in agro del Comune di Castelpizzuto (Is), mediante l’emungimento di acque dalle sorgenti S1, S2 ed S3, aventi un unico bacino di alimentazione, che – sulla sorgente S2 – ha interferenza con la zona di captazione dedicata all’acquedotto comunale di Castelpizzuto. Alla stessa società la Regione Molise, previo esperimento di una conferenza di servizi, ha accordato la concessione mineraria in data 11.8.2014, per lo sfruttamento dell’acqua minerale naturale denominata “Castellina” in località Folgara Casale del Comune di Castelpizzuto.

Alcuni proprietari e possessori di suoli siti in agro di Castelpizzuto si dolgono dell’eccessiva estensione (50 ha) dell’area data in concessione mineraria dalla Regione Molise alla detta società e insorgono, con il ricorso n.r.g. 424/2014, notificato il 20.11.2014 e depositato il 3.12.2014, per impugnare i seguenti atti: 1)la determinazione dirigenziale n. 568 dell’11.8.2014, avente a oggetto “Ditta Castellina S.r.l. – conferimento concessione mineraria per lo sfruttamento dell’acqua minerale naturale denominata “Castellina” in località Folgara Casale del Comune di Castelpizzuto /Is”; 2)la nota dell’Autorità di bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno datata 7.5.2014 prot. n. 3788; 3)la nota prot. n. 7268 datata 9.5.2014 del Dirigente del Settore ambientale ed energia della Provincia di Isernia; 4)la nota prot. n. 1801 datata 31.3.2014 della Camera di commercio di Isernia; 5)la delibera della Giunta camerale n. 2 del 10.3.2014; 6)la nota prot. n. 63695 datata 25.7.2014 dell’Ufficio “Derivazione Acque superficiali” della Regione Molise, nella quale si attesta che il fabbisogno idrico spettante al Comune di Castelpizzuto risulta di 0,5 l/s; 7)il verbale della Conferenza di servizi datata 9.6.2014, relativa al rilascio alla ditta Castellina S.r.l. della “Concessione mineraria per lo sfruttamento delle acque minerali – località Folgara Casale in agro del Comune di Castelpizzuto (Is) . R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 art. 15, aggiornato e coordinato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 231”.

I ricorrenti deducono i seguenti motivi: 1)violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 382/1994, eccesso di potere per contraddittorietà tra atti emanati dalla stessa Amministrazione, travisamento dei fatti ed errore nei presupposti, sviamento di potere, irragionevolezza e illogicità manifesta, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria; 2)violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del D.Lgs. n. 152/2006, omessa istruttoria, istruttoria lacunosa e incompleta, travisamento dei fatti, falsità dei presupposti fattuali e giuridici; 3)violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3-ter e 3-quater del D.Lgs. n. 152/2006, violazione e falsa applicazione dell’art. 56 co. 1 lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006, violazione dell’art. 97 del D.Lgs. n. 152/2006; 4)violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, sviamento di potere e irragionevolezza, violazione dell’art. 18 co. 2 lett. c) del R.D. n. 1443/1927, violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità (art. 1 legge n. 241/1990), difetto di istruttoria e di motivazione; 5)violazione e falsa applicazione dell’art. 18 co. 2 lett. f) del R.D. n. 1443/1927, eccesso di potere, sviamento di potere, contraddittorietà e illogicità manifesta.

Con tre successive memorie, i ricorrenti ribadiscono e precisano le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce la Regione Molise intimata, deducendo – anche con una successiva memoria – l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Si costituisce la società “Castellina”, controinteressata, per resistere nel giudizio. Con due successive memorie e con note di udienza, chiede la reiezione del ricorso, deducendo tra l’altro il difetto di legittimazione dei ricorrenti.

Il Comune di Castelpizzuto, evocato in giudizio, non si costituisce.

II – Parallelamente, con il ricorso n.r.g. 434/2014, notificato il 14.11.2014 e depositato l’11.12.2014, insorge anche il Comune di Castelpizzuto, per chiedere l’annullamento dei seguenti atti: 1)la determinazione dirigenziale n. 568 dell’11.8.2014, avente a oggetto “Ditta Castellina S.r.l. – conferimento concessione mineraria per lo sfruttamento dell’acqua minerale naturale denominata “Castellina” in località Folgara Casale del Comune di Castelpizzuto /Is”; 2)la nota dell’Autorità di bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno datata 7.5.2014 prot. n. 3788; 3)la nota prot. n. 7268 datata 9.5.2014 del Dirigente del Settore ambientale ed energia della Provincia di Isernia; 4)la nota prot. n. 1801 datata 31.3.2014 della Camera di commercio di Isernia; 5)la delibera della Giunta camerale n. 2 del 10.3.2014; 6)la nota prot. n. 63695 datata 25.7.2014 dell’Ufficio “Derivazione Acque superficiali” della Regione Molise, nella quale si attesta che il fabbisogno idrico spettante al Comune di Castelpizzuto risulta di 0,5 l/s; 7)il verbale della Conferenza di servizi datata 9.6.2014, relativa al rilascio alla ditta Castellina S.r.l. della “Concessione mineraria per lo sfruttamento delle acque minerali – località Folgara Casale in agro del Comune di Castelpizzuto (Is) . R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 art. 15, aggiornato e coordinato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 231”; 8)ogni atto presupposto o connesso, con riserva di motivi aggiunti.

Il Comune deduce i seguenti motivi: 1)violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 382/1994, eccesso di potere per contraddittorietà tra atti emanati dalla stessa Amministrazione, travisamento dei fatti ed errore nei presupposti, sviamento di potere, irragionevolezza e illogicità manifesta, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria; 2)violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del D.Lgs. n. 152/2006, omessa istruttoria, istruttoria lacunosa e incompleta, travisamento dei fatti, falsità dei presupposti fattuali e giuridici; 3)violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3-ter e 3-quater del D.Lgs. n. 152/2006, violazione e falsa applicazione dell’art. 56 co. 1 lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006, violazione dell’art. 97 del D.Lgs. n. 152/2006; 4)sviamento di potere irragionevolezza, difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità (art. 1 legge n. 241/1990); 5)eccesso di potere, sviamento, contraddittorietà e illogicità manifesta.

Con due successive memorie, il ricorrente Comune ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce la Regione Molise intimata, deducendo – anche con una successiva memoria – la tardività, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Si costituisce la società “Castellina”, controinteressata, per resistere nel giudizio. Con tre successive memorie, chiede la reiezione del ricorso.

All’udienza del 18 maggio 2016, la causa viene introitata per la decisione.

III – I ricorsi vengono opportunamente riuniti, stante la loro connessione soggettiva e oggettiva.

IV – In primo luogo, va rilevato che la giurisdizione sulla materia appartiene al giudice amministrativo.

La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15303 del 4 luglio 2015, ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine ai rapporti derivanti da concessioni di attività minerarie, laddove un ente pubblico territoriale abbia provveduto a disciplinare l’esercizio dell’attività medesima. Anche nel presente caso, invero, ci si trova dinanzi a un atto con cui è stata disposta la disciplina dello sfruttamento della concessione e dell’esercizio dell’attività di emungimento di acque minerali. Nel medesimo senso è, d’altra parte, orientata la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr.: Cons. Stato, V sez., 27.4.2015 n. 2061), con riferimento al riparto fra giudice ordinario e giudice amministrativo, in relazione alla controversia relativa alla concessione di beni (ex art. 133 comma 1, lett. b, c.p.a.), affermando che sono devolute al giudice amministrativo le controversie nelle quali l’Amministrazione opera nelle vesti di autorità, pur se i rapporti tra Amministrazione e amministrati possano essere ricondotti a una relazione di diritto-obbligo, cioè a un rapporto negoziale (cfr. anche: Cons. Stato, V sez., 22.10.2014 n. 5214 e giurisprudenza ivi citata). Nel ritenere la giurisdizione del giudice amministrativo, si rammenta, infine, che la presente controversia non rientra nella cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, essendo la materia delle acque minerali estranea alla materia delle acque pubbliche e rientrando, invece, in quella delle miniere (cfr.: Cons. Stato, IV sez., 14.5.2004 n. 3050).

V – I riuniti ricorsi sono entrambi ammissibili e fondati, di guisa che possono essere accolti, ancorché nei limiti di cui alla seguente motivazione.

VI – Quanto alla posizione dei proprietari e possessori di suoli siti in agro di Castelpizzuto che, con il ricorso n.r.g. 424/2014, lamentano l’eccessiva estensione dell’area data in concessione mineraria dalla Regione Molise alla società Castellina, va in primis rilevata la loro legittimazione attiva, nonché l’interesse ad agire dei medesimi. Non vi è dubbio, invero, che il cospicuo emungimento di acque sotterranee in un’area tanto estesa (50 ettari) possa, direttamente o indirettamente, impoverire la quantità e la qualità (cioè le componenti oligominerali) delle risorse idriche di falda, da destinare all’uso irriguo, della qual cosa gli agricoltori della zona hanno un plausibile motivo per dolersi. Nulla quaestio sull’evidente posizione di contrapposizione di interessi tra Comune e società Castellina, contitolari – in conflitto tra loro – della medesima sorgente di approvvigionamento idrico.

VIII – L’eccezione di tardività, formulata dalla resistente Regione in ordine al ricorso n.r.g. 434/2014, con riguardo alla mancata attivazione del Comune verso le risultanze della conferenza di servizi del 9.6.2014, è inattendibile, atteso che il termine decadenziale per l’impugnativa giurisdizionale va fatto decorrere dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento, cioè dalla data della determinazione dirigenziale n. 568 dell’11.8.2014. Ciò, anche in ragione del fatto che la conferenza ex art. 12 del D.P.R. 18.4.1994 n. 382 ha una funzione meramente istruttoria (non già conclusiva del procedimento), come peraltro può evincersi dalla rubrica dello stesso art. 12 (Istruttoria).

IX – I motivi dei due riuniti ricorsi sono pressoché i medesimi, di guisa che possono essere esaminati congiuntamente.

La controinteressata società Castellina, dedita all’imbottigliamento e al commercio di acqua minerale, ha ottenuto una concessione mineraria – con l’impugnata determinazione dirigenziale regionale n. 568 del 2014 – a tenore della quale avrebbe il permesso di sfruttare le sorgenti idriche S1 ed S2, in località Folgara di Castelpizzuto. La Regione, con detto provvedimento, ha disposto, tra l’altro, il couso della sorgente S2 in favore della società Castellina e del Comune di Castelpizzuto, ma quest’ultimo afferma di avere un titolo poziore rispetto alla società privata, in ragione della precedenza, in ordine temporale, della sua concessione (per il principio prior in tempore, potior in jure).

Tale assunto, invero, non risulta smentito dal decisum di cui alle sentenze di questo T.a.r. nn. 505/2013 e 506/2013, che hanno viceversa rinvenuto l’illegittimità della concessione mineraria rilasciata nel 1993 e rinnovata in favore della società Castellina nel 2004 (con naturale scadenza al novembre 2013). L’assunto è, poi, confermato dal fatto che per l’acquedotto comunale di Castelpizzuto, sin dal 1978, erano state pianificate, finanziate e realizzate opere di connessione alla fonte S2, per compensare i periodi di magra della sorgente Aquina, dalla quale originariamente era attinta dal Comune l’acqua a uso potabile, per l’approvvigionamento della comunità cittadina. Una perizia tecnica del 2009, a suo tempo disposta dal G.u.p. del Tribunale di Isernia e versata in atti dal ricorrente Comune, ha accertato che la sorgente accordata dalla concessione mineraria alla detta società privata nel 1993 era da individuarsi nella S1, mentre quella dedicata sin dal 1978 all’allacciamento dell’acquedotto comunale era la S2, sennonché per ragioni inesplicabili (e solo in ipotesi riconducibili a un’abusiva manipolazione delle reti e delle condotte idriche), la società privata attingeva dalla fonte S2 e il Comune risultava allacciato alla fonte S3. Sui limiti di utilizzabilità e valutabilità della detta perizia penale in questo processo, come prova documentale, ancorché atipica o innominata, si rinvia – anche in ragione dell’omologia tra processo civile e processo amministrativo e del rinvio normativo esterno contenuto nell’art. 39 c.p.a. – ai convincenti argomenti della giurisprudenza di Cassazione civile, a tenore della quale <<qualunque cosa, documentoo dichiarazione può costituire la base per una inferenza presuntiva idonea a produrre conclusioni probatorie circa i fatti della causa>> (cfr.: Cass. civile V, 13.1.2016 n. 403).

Per una completa ricostruzione dei fatti, va aggiunto che, nel 2014, la società Castellina ha presentato alla Regione istanza per il rilascio di una concessione mineraria per le tre sorgenti S1, S2 ed S3 della località Folgara ma, nel frattempo, non ha mai smesso di attingere acqua dalle prime due. La Regione, dopo una conferenza di servizi tenuta in data 9.6.2014 – a tenore dell’art. 12 del D.P.R. n. 382/1994 – ha adottato l’impugnata determinazione dirigenziale n. 568 datata 11.8.2014, avente a oggetto <<ditta Castellina S.r.l. – conferimento concessione mineraria per lo sfruttamento dell’acqua minerale naturale denominata “Castellina” in località Folgara Casale in agro del Comune di Castelpizzuto (Is) >>, con la quale ha ammesso formalmente al couso della sorgente S2 la società e il Comune, ma non ha disposto il ripristino della connessione tra la captazione della sorgente medesima e la stazione di pompaggio e sollevamento del Comune, disattendendo così una precisa prescrizione della stessa conferenza di servizi del 9.6.2014 (nonché la sentenza di ottemperanza di questo T.a.r. n. 315/2014).

X – La suesposta ricostruzione in fatto fornisce un quadro della situazione che, di per sé, conferma in larga misura l’assunto delle parti ricorrenti, sicché le censure dei riuniti ricorsi, anche per questa ragione, possono ritenersi fondate, quantomeno nel loro impianto generale.

XI – Sussiste nella specie la dedotta violazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 382/1994, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione, atteso che la conferenza di servizi del 9.6.2014 aveva prescritto di ripristinare la connessione idrica tra la captazione della sorgente S2 e la stazione di pompaggio dell’acquedotto comunale e, solo dopo aver verificato in concreto la fattibilità dell’uso promiscuo, cioè se la portata della S2 fosse in grado di sostenere il prelievo pubblico e l’attività estrattiva privata, quantificare, in una seconda fase, la misura del prelievo assegnabile alla società Castellina. Tale prescrizione è stata disattesa dalla Regione, nel suo provvedimento conclusivo, che ha invece autorizzato da subito il couso, senza alcuna verifica tecnico-istruttoria.

La carenza istruttoria integra, peraltro, una precisa violazione di legge, atteso che, a tenore di quanto previsto dall’art. 18 co. 2 lett. c) ed f) del R.D. n. 1443/1927, il decreto di concessione mineraria dovrebbe indicare precisamente la delimitazione della miniera, nonché gli obblighi e le condizioni cui si subordina la concessione.

Sussiste, nella specie, anche la violazione e la falsa applicazione dell’art. 97 del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo unico dell’ambiente).

Giova rammentare, a tal proposito, che già il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, c.d. Testo unico sulle leggi sanitarie, istituiva l’obbligo, a carico dei Comuni, isolatamente oppure organizzati in consorzi volontari, di fornire alle rispettive comunità acque pure, con ciò di fatto rendendo l’approvvigionamento idrico e il servizio idrico universale (a favore cioè di tutti i cittadini) un vero obbligo di legge. Dopo di ciò, la legge “Galli” n.36 del 5 gennaio 1994, all’art. 1, ribadiva il principio per cui <<le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà>>. Infine, l’art. 97 del citato T.u. dell’ambiente n. 152/2006 ha previsto, in via generale, che <<le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo il criterio di solidarietà>>. La stessa Corte costituzionale e la giurisprudenza amministrativa non hanno mancato di evidenziare, in alcuni loro pronunciamenti, che la risorsa idrica è prioritariamente un “bene comune”, anche se di esso può essere ammesso un utilizzo economico (cfr.: Corte cost.1.4.2014 n. 64; idem 19.7.1996 n. 259; Cons. Stato III, 16.12.2013 n. 1837). Dal che si evince che l’uso collettivo dell’acqua pubblica, quando concorre con l’uso privato industriale o commerciale, gode in via di principio di un’indiscussa prerogativa di priorità o prevalenza.

Coglie nel segno anche la censura relativa alla dedotta violazione degli artt. 2, 3-ter, 3-quater e 56, comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006, atteso che l’attuale legislazione ambientale, in particolare il titolo III del citato Testo Unico dell’ambiente, impone il rispetto di specifiche misure di tutela dei corpi idrici, vietando così lo sfruttamento indiscriminato della risorsa. È mancata, nel caso di specie, una valutazione delle disponibilità in relazione ai fabbisogni e alle destinazioni d’uso della sorgente S2, anche in ragione del prevedibile deflusso vitale della medesima, sicché si può affermare che lo sfruttamento della risorsa per l’uso economico imprenditoriale è stato indebitamente privilegiato o quantomeno equiparato all’uso collettivo, tenendo in non cale la tutela della stessa risorsa idrica. Il fabbisogno idrico spettante al Comune è stato determinato dalla Regione in via presuntiva e ipotetica. La stessa previsione della portata della sorgente S2 (individuata in 28,21 l/s), non essendo confortata da dati tecnici, appare alquanto inattendibile, non considerandosi in particolare il dato del minimo deflusso vitale della sorgente. Pertanto, l’autorizzazione al couso pubblico-privato è da ritenersi quantomeno azzardata, poiché immotivata e carente nell’istruttoria.

XII – Deve essere, viceversa, disattesa la quarta censura del ricorso n.r.g. 424/2014, relativa alla presunta violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, per la mancata partecipazione al procedimento dei proprietari e possessori dei fondi rurali della zona. Pur riconoscendosi ai medesimi una posizione di controinteresse, si può ritenere che – stante il rilevante numero, nonché la difficoltà di individuazione di essi – l’Amministrazione procedente che abbia pubblicato l’avviso della conferenza nella forme di rito, può ritenersi esentata dall’obbligo partecipativo specifico, cioè dall’invito espresso alla riunione di conferenza, da rivolgersi ai titolari di fondi. D’altra parte, non risulta che qualcuno di essi abbia chiesto di partecipare e non sia stato ammesso.

Peraltro, stando alla definizione normativa del procedimento di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 382/1994, devono essere acquisiti nella detta conferenza di servizi <<gli atti di intesa, i concerti, i nulla osta e le autorizzazioni che le altre amministrazioni dello Stato e gli enti sono tenuti ad adottare>>, sicché nella funzione specifica di quel procedimento complesso non rientrerebbe l’acquisizione delle posizioni di interesse dei privati non direttamente coinvolti dal medesimo.

XIII – Per quanto riguarda l’impugnativa degli atti diversi dalla determinazione dirigenziale n. 568 dell’11.8.2014 e dal verbale della Conferenza di servizi datata 9.6.2014 (vale a dire la nota dell’Autorità di bacino datata 7.5.2014 prot. n. 3788, la nota prot. n. 7268 datata 9.5.2014 del Dirigente del Settore ambientale ed energia della Provincia di Isernia, la nota prot. n. 1801 datata 31.3.2014 della Camera di commercio di Isernia, la delibera della Giunta camerale n. 2 del 10.3.2014, la nota prot. n. 63695 datata 25.7.2014 dell’Ufficio “Derivazione Acque superficiali” della Regione Molise), in mancanza di specifiche censure, essa è da ritenersi inammissibile.

XIV – In conclusione, i riuniti ricorsi devono essere accolti e per l’effetto la determinazione dirigenziale n. 568 dell’11.8.2014 e il verbale della Conferenza di servizi datata 9.6.2014 devono essere annullati, perché illegittimi nella parte in cui si concede alla società Castellina il diritto di emungimento sulla fonte S2. Le spese del giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce per connessione e li accoglie, per l’effetto annullando, in parte qua, la determinazione dirigenziale regionale n. 568 dell’11.8.2014 e il verbale della Conferenza di servizi datata 9.6.2014.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016, con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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