Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia, Inquinamento acustico Numero: 817 | Data di udienza: 20 Aprile 2016

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti di piccola cogenerazione – P.A.S. – Indizione della conferenza di servizi – Aggravio ingiustificato del procedimento semplificato  di cui al d.lgs. n. 28/2011 – Esclusione – INQUINAMENTO ACUSTICO – Limiti di inquinamento acustico – Applicabilità solo in momento successivo all’entrata in funzione dell’impianto – Inconfigurabilità – Art. 8, c. 6 L. n. 447/1995.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 27 Giugno 2016
Numero: 817
Data di udienza: 20 Aprile 2016
Presidente: Scafuri
Estensore: Allegretta


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti di piccola cogenerazione – P.A.S. – Indizione della conferenza di servizi – Aggravio ingiustificato del procedimento semplificato  di cui al d.lgs. n. 28/2011 – Esclusione – INQUINAMENTO ACUSTICO – Limiti di inquinamento acustico – Applicabilità solo in momento successivo all’entrata in funzione dell’impianto – Inconfigurabilità – Art. 8, c. 6 L. n. 447/1995.



Massima

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ – 27 giugno 2016, n. 817


DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti di piccola cogenerazione – P.A.S. – Indizione della conferenza di servizi – Aggravio ingiustificato del procedimento semplificato  di cui al d.lgs. n. 28/2011 – Esclusione.

La specialità della procedura abilitativa semplificata prevista dal D.Lgs. 28/2011 per gli impianti di piccola cogenerazione alimentati da energia rinnovabile si estende anche alla tempistica del procedimento, regolata dall’art. 6, comma 5, ultimo periodo, D.Lgs. n. 28/2011 in misura variabile a seconda dei subprocedimenti il cui avvio si renda necessario per l’acquisizione degli assensi (cfr. T.A.R. Umbria, Perugia, sent. n. 60/2014). L’indizione della conferenza di servizi non è di per sé un aggravamento ingiustificato del procedimento, dovendosi sempre valutare il contesto procedimentale e di fatto in cui si sia fatta richiesta di detto specifico modulo di semplificazione.

Pres. Scafuri, Est. Allegretta – D. s.r.l. (avv.ti Mescia e Mescia) c. Comune di Volturino (avv. Gadaleta)

INQUINAMENTO ACUSTICO – Limiti di inquinamento acustico – Applicabilità solo in momento successivo all’entrata in funzione dell’impianto – Inconfigurabilità – Art. 8, c. 6 L. n. 447/1995.

I limiti di inquinamento acustico non possono trovare applicazione solo in sede di misurazione e verifica successiva, dopo l’entrata in funzione dell’impianto da cui sono generate le emissioni: l’art. 8, comma 6 della legge-quadro n.  447/1995 impone l’indicazione delle “misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti”, anche nell’ipotesi in cui sia accertato, nel corso dell’istruttoria, il superamento costante dei limiti in base alle mere previsioni progettuali (nella specie, il progetto presentato prevedeva un aerogeneratore a distanza inferiore a 80 metri dalle abitazioni, mentre la stessa relazione tecnica proposta a corredo della domanda di PAS richiedeva, ai fini del rispetto del limite di 45 decibel , una distanza minima di 150/180 metri;  né la società proponente aveva previsto alcuno specifico rimedio per minimizzare l’impatto acustico dei rotori).


Pres. Scafuri, Est. Allegretta – D. s.r.l. (avv.ti Mescia e Mescia) c. Comune di Volturino (avv. Gadaleta)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ - 27 giugno 2016, n. 817

SENTENZA


TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ – 27 giugno 2016, n. 817


N. 00817/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00683/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 683 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Diior Energy S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Mescia e Giacomo Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta, in Bari, Via Piccinni, 210;

contro

Comune di Volturino, rappresentato e difeso dall’avv. Rosaria Gadaleta, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso, in Bari, Via Amendola, 166/5;

per l’annullamento

della nota del Comune di Volturino, prot. n.1250 del 8 aprile 2015, avente ad oggetto: “Ditta Diior Energy Procedura abilitativa semplificata (PAS) Impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza pari a 59,9 Kw nel territorio del Comune di Volturino alla località“Parco Giovenca”, sul fondo in catasto al foglio n. 8 p.lle n.387e 388 – Richiesta integrazione atti”;

della nota del Comune di Volturino,prot. n. 1006 del 24 marzo 2015, avente ad oggetto: “Ditta Diior Energy Procedura abilitativa semplificata (PAS) Impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza pari a 59,9 Kw nel territorio del Comune di Volturino alla località “Parco Giovenca” sul fondo in catasto al foglio n. 8 p.lle n. 387 e 388 – Riesame atto n.235 del 26 gennaio 2015”;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale a quelli, impugnati, anche se non conosciuto;

nonché

per motivi aggiunti depositati il 4.11.2015,

della nota del Comune di Volturino, prot. n. 3184 del 10 agosto 2015, avente ad oggetto: “Realizzazione impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Volturino – Trasmissione documentazione”;

della determinazione del Comune di Volturino n. 111 del 7 agosto 2015, avente ad oggetto:”Realizzazione impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica ditte diverse. Approvazione verbali conferenza di servizi determinazione conclusione del procedimento”;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Volturino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 23 maggio 2015 e depositato in Segreteria il 28 maggio 2015, la società Diior Energy S.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti e provvedimenti meglio indicati in oggetto.

La società ricorrente esponeva, in punto di fatto, che in data 16 giugno 2014 aveva presentato, presso il Comune di Volturino, una dichiarazione di procedura abilitativa semplificata (PAS) ex art. 6 D.lgs. n 28/2011 per l’istallazione di un mini-aerogeneratore di potenza pari a 59,9 Kw da ubicare su un fondo sito in agro del medesimo Comune, alla contrada “Parco Giovenca”, censito in catasto terreni al foglio di mappa 8, particelle 387-388 (aerea interessata dall’impianto), 387, 388, strada e 936 (aree interessate dalle opere e dalle infrastrutture connesse all’impianto).

La suddetta dichiarazione era accompagnata da una relazione a firma di un progettista abilitato e dagli elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto, dall’attestazione di compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti vigenti, nonché del rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitaria.

Emergeva dalle tavole 01 “studio vincolistica” e B “relazione inquadramento urbanistico e territoriale”, come il progettato aerogeneratore non ricadesse in aree protette o soggette a vincoli di natura paesistico – ambientale e storico – culturale.

Alla suddetta dichiarazione venivano, altresì, allegati gli elaborati tecnici per la connessione dell’aerogeneratore alla rete elettrica, come da preventivo Enel.

Con nota prot. n. 2375 del 15 luglio 2014, il Comune di Volturino, ordinava alla societàDiior Energy “di non dare inizio ai lavori di cui alla Denuncia di Inizio Attività” per la costruzione e l’esercizio del menzionato impianto eolico: ciò al fine di procedere, nel termine di trenta giorni, “alle valutazioni dell’attuale situazione, anche in considerazione delle ragioni di interesse pubblico nascenti dalla realizzazione dell’intervento di cui trattasi”, nonché “al fine di adottare i provvedimenti sul procedimento di cui alla presente”.

Con provvedimento n. 2801 del 12 agosto 2014, il Comune di Volturino disponeva un’ulteriore sospensione di trenta giorni del medesimo procedimento.

A seguito di una serie di incontri tra il ricorrente, il progettista dell’impianto ed il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Volturino, l’Amministrazione intimata non procedeva alla conclusione del procedimento in questione.

Per tal motivo, con nota prot. n. 3721 del 27 ottobre 2014, la società ricorrente diffidava l’Amministrazione “a voler concludere il procedimento mediante l’adozione di formale provvedimento, con espresso avviso che trascorsi sette giorni dalla data di deposito della presente, si adiranno le vie legali con ogni aggravio di spese e danni a carico dell’ente”.

Proseguiva in ricorso la parte istante che, solo a distanza di cinque mesi dalla presentazione della PAS, a mezzo della nota prot. n. 3932 del 7 novembre 2014, il Comune di Volturno inviava allaDiior Energy una comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241/1990 con la quale indicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

In particolare, il Comune di Volturino rilevava che: “sui fondi limitrofi a quello interessato dalla PAS di cui trattasi sono in corso di istruttoria altre istanza per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica”; “parte integrante della PAS è una voltura della connessione di altra ditta che deve installare un aerogeneratore”; “per procedere al collegamento dell’impianto alla rete è necessario provvedere alla realizzazione di un cavidotto che dovrebbe essere posato lungo una “strada” per il collegamento dal punto di consegna alla cabina Enel”; “il cavidotto da realizzarsi attraversa un’aerea individuata sul P.U.T.T./P. della Regione Puglia tra gli ambiti territoriali distinti “04” e attraversa anche il canale Valle Iuvara individuato tra gli ambiti territoriali distinti “10” nel reticolo fluviale del piano di assetto idrogeologico della Regione Puglia”; “la strada ove dovrebbe essere posizionato il cavidotto non è ricompresa tra quelle individuate del piano delle strade comunali del Comune di Volturino, e quindi trattasi di strada privata e non strada pubblica di proprietà comunale”; “manca la procedura di valutazione di impatto ambientale … sia per quanto attiene all’aerogeneratore che per quanto riguarda le opere di collegamento alla cabina Enel”.

Con suddetta nota, veniva concesso all’odierna ricorrente un termine di dieci giorni per il deposito di eventuali osservazioni e documenti ritenuti utili al fine del superamento dei motivi posti alla base del preavviso di diniego.

L’odierna ricorrente riscontrava a mezzo della nota prot. n. 4180 del 20 novembre 2014, la succitata nota, confutando, le motivazioni poste alla base del preavviso di diniego e diffidando l’Amministrazione intimata a concludere il procedimento de quo.

In tesi di parte ricorrente si rappresentava che: “nel preavviso di rigetto il Comune intimato non aveva specificato gli estremi dei procedimenti avviati, a seguito di analoghe istanze presentate da altri soggetti, sui fondi limitrofi a quello di interesse del ricorrente, in ogni caso, ove l’Amministrazione avesse inteso riferirsi alla PAS prot. n. 4582 del 9 dicembre 2013 presentata dal sig. Scrocco Donato, la stessa avrebbe dovuto considerarsi abbandonata dal proponente a seguito del provvedimento comunale prot. n. 1789 del 3 giugno 2014”; “la soluzione di connessione precedentemente rilasciata da Enel distribuzione ad un altro soggetto – e precisamente al sig. Donato Scrocco – era stata regolarmente volturata in favore dellaDiior Energy S.r.l. e, pertanto, era valida esclusivamente per quest’ultima”; “per ovviare alla contestazione sollevata dal Comune in merito all’attraversamento del progetto cavidotto di una strada privata, di un’aerea individuata dal PUTT della Regione Puglia tra gli ambiti territoriali distinti “04”, nonché del canale Valle Iuvara, l’odierna ricorrente aveva chiesto ed ottenuto dall’Enel un nuovo punto di consegna; di conseguenza, non vi sarebbe stato “alcun attraversamento di strade pubbliche e/o private in quanto la connessione [sarebbe derivata] da linea elettrica preesistente ed il nuovo punto di connessione [si sarebbe trovato] in area non soggetta ad alcun vincolo”. Pertanto, le criticità rilevate dal Comune con riguardo al punto di collegamento Enel, secondo parte ricorrente, erano da considerarsi superate.

Proseguiva parte ricorrente nel proprio scritto evidenziando che: “il progettato impianto, contrariamente a quanto affermato dal Responsabile del procedimento, non era affatto assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale”.

La società ricorrente in data 21 gennaio 2015, trasmetteva alla Amministrazione resistente la documentazione necessaria per l’inizio dei lavori, tra cui l’autorizzazione sismica n. 6 del 17 novembre 2014, rilasciata dalla Provincia di Foggia – Area Lavori Pubblici – Servizio Edilizia sismica, inerente l’esecuzione delle opere strutturali dell’impianto eolico di cui si tratta.

Con successivo provvedimento n. 235 del 26 gennaio 2015, il Comune di Volturno disponeva il “diniego della procedura abilitativa semplificata”, in quanto il progettato impianto eolico necessitava, secondo l’Ente, dell’autorizzazione e/o nulla osta del Ministero per i beni e le attività culturali e del previo espletamento della procedura di VIA, ordinando alla ricorrente di non dare inizio ai lavori di realizzazione dell’impianto eolico in questione.

Con nota del 24 febbraio 2015, l’odierna ricorrente contestava il contenuto del provvedimento di diniego emesso nei suoi confronti dall’Amministrazione.

Evidenziava, come il progettato impianto eolico non necessitasse né dell’autorizzazione e/o nulla osta del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, né del previo espletamento della procedura di VIA.

Stante, pertanto, per tesi di parte istante, l’assoluta legittimità del proposto intervento, la ricorrente chiedeva all’Amministrazione intimata di procedere al riesame dell’adottato provvedimento di diniego prot. n. 235/2014 e, per l’effetto, disporre il suo annullamento in autotutela.

A seguito della richiesta di riesame formulata dal ricorrente, la parte resistente, con nota prot. 1006 del 24 marzo 2015, revocava il diniego di cui alla nota prot. n. 235 del 24 gennaio 2015, ma subordinava “l’efficacia della procedura abilitativa semplificata presentata dalla sig.ra Giuseppina Divirgilio … all’acquisizione di tutti i necessari pareri in sede di conferenza di servizi che sarà convocata dal Comune di Volturino …”.

Nella medesima nota, l’Ente resistente, continuava a porre alla base delle proprie determinazioni le considerazioni contenute nel menzionato preavviso di diniego, ad eccezione di quella relativa alla necessità di esperire il procedimento di valutazione di impatto ambientale. Contestualmente, veniva ordinato alla Diior Energy di non dare inizio ai lavori per l’installazione del mini-aerogeneratore in questione, disponendo la sospensione del procedimento.

Al ricorrente, con nota prot. n. 1250 del 8 aprile 2015, il Comune di Volturino, chiedeva “al fine di procedere alla convocazione della conferenza di servizi”, di trasmettere sette copie della progettazione relativa al mini-aerogeneratore da realizzare, ribadendo l’ordine di non dare inizio ai lavori.

Con nota prot. 1373 del 17 aprile 2015, l’odierna ricorrente rappresentava, l’erroneità delle affermazioni contenute nella nota prot. n. 1006 del 24 marzo 2015.

Proseguendo, l’istante rimarcava ulteriormente che: “considerato che sia il nuovo punto di connessione sia l’impianto e le relative opere connesse trovasi in aerea non soggetta ad, alcun tipo di vincolo… non vi è alcun obbligo o necessità di richiesta di ulteriori pareri, nulla osta od autorizzazioni agli enti competenti: conseguente, risulta del tutto inutile e quindi, arbitraria la convocazione di una conferenza di servizi, essendo stati già acquistati tutti i titoli abilitativi necessari all’installazione ed all’esercizio dell’impianto in questione”.

Al fine di insorgere in giudizio avverso i suddetti esiti procedimentali, la Diior Energy S.r.l. proponeva l’odierno ricorso principale, sollevando plurimi motivi di gravame concernenti:

1) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione – Illegittimità. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della L.7 agosto 1990, n. 241- Illegittimità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 – Illegittimità. Eccesso di potere per sviamento dell’azione amministrativa – Illegittimità;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 L. 7 agosto 1990, n. 241 – Illegittimità. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza. Sviamento di potere – Illegittimità;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 – Illegittimità. Violazione falsa applicazione degli artt. 3 e 6 L. 7 agosto 1990, n. 241 – Illegittimità. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza. Sviamento di potere – Illegittimità.

In data 20 giugno 2015, si costituiva in giudizio il Comune di Volturino.

Al fine di far emergere la legittimità dei provvedimenti impugnati, l’Amministrazione resistente provvedeva a fornire una autonoma ricostruzione del quadro normativo di riferimento e dei fatti di causa, chiedendo la reiezione del ricorso nel merito, nonché dell’annessa istanza cautelare.

In particolare, l’Amministrazione rilevava che, nell’ambito della conferenza dei servizi svoltasi, era stata acquisita la nota della Regione Puglia, Servizio Energie Rinnovabili, del 11.6.2015, prot. n. 002618, la quale evidenziava talune perplessità in ordine alla prescelta procedura di PAS, sollecitando l’Enel, in presenza di elementi di cumulabilità di due o più aerogeneratori, a vagliare molto attentamente la sussistenza dei presupposti per l’attivazione della procedura abilitativa semplificata.

Difatti, il sito prescelto dal proponente ricadeva in un territorio occupato da impianti eolici, nel quale erano presenti numerose aree già interessate da istanze pendenti. In prossimità dell’area indicata dalla ricorrente, su terreni riconducibili ad un unico centro di interessi proprietario, era stata introdotta una procedura speculare a quella in esame, proposta da Divirgilio Nicola, per il tramite di un medesimo tecnico di fiducia e con una stessa ditta che risultava essere esecutrice dei programmati lavori.

Il Comune di Volturino concludeva rappresentando che dai calcoli effettuati dall’U.T.C. vi sarebbe stata interferenza tra i due impianti, in quanto non sarebbe stata rispettata la distanza minima tra rotori.

In sostanza si sarebbe verificato un c.d. “effetto selva” su cui non veniva presentato nessuno studio specifico da parte del proponente, nonostante le previsioni normative sul punto.

All’udienza in camera di consiglio del 2.9.2015, parte ricorrente formulava rinuncia alla sospensiva.

Con motivi aggiunti depositati il 4.11.2015, la società Diior Energy S.r.l. estendeva l’impugnativa in esame alla nota del Comune di Volturino, prot. n. 3184 del 10 agosto 2015, avente ad oggetto: “Realizzazione impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Volturino – Trasmissione documentazione”; nonché alla determinazione del Comune di Volturino n. 111 del 7 agosto 2015, avente ad oggetto: “Realizzazione impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica – ditte diverse. Approvazione verbali conferenza di servizi – determinazione conclusione del procedimento”; nonché di tutti gli atti connessi e consequenziali.

In estrema sintesi, con l’introdotto ricorso per motivi aggiunti venivano impugnati gli esiti negativi per la Diior Energy della conferenza dei servizi indetta dall’Amministrazione resistente, con cui, rigettando l’originaria istanza, si era “constatato il mancato rispetto delle norme in materia di acustica e ritenuto che l’istanza insieme a quella della ditta Diior Energy [Divirgillio] facciano capo ad un unico centro di interessi”.

Avverso i menzionati provvedimenti, si proponevano i seguenti motivi di gravame:

I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost. e 6 L. 7 agosto 1990, n. 241 – Illegittimità. Violazione del principio di leale collaborazione fra p.a. e privato – Illegittimità. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza. Sviamento di potere – Illegittimità;

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 6 L. 7 agosto 1990, n. 241 – Illegittimità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 10, L.R. 24 settembre 2012, n. 25 – Illegittimità. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza. Sviamento di potere – Illegittimità;

III) Violazione e falsa applicazione della Direttiva n. 2009/28/CE, dell’art. 12 D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, del D.M. 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, degli artt. 5 e 6 D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, dell’art. 6 L.R. 24 settembre 2012, n. 25 – Illegittimità. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza. Sviamento di potere – Illegittimità;

IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 L. 7 agosto 1990, n. 241 – Illegittimità. Violazione e falsa applicazione della Direttiva n. 2009/28/CE e dell’art. 6 D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 – Illegittimità. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica – Illegittimità;

V) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 – Illegittimità. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 e 14 e ss. L. 7 agosto 1990, n. 241 – Illegittimità. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza. Sviamento di potere – Illegittimità.

Con memoria del 28.11.2015, il Comune di Volturino replicava nel merito alle argomentazioni svolte nel ricorso per motivi aggiunti, evidenziandone l’infondatezza in fatto ed in diritto.

All’udienza pubblica del 20.4.2016, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.

Preliminarmente ed in rito, il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Ad abundantiam e nel merito, sia il ricorso principale che quello per motivi aggiunti sono infondati e, pertanto, non possono essere accolti.

Nella specie, per mezzo del ricorso principale, la società Diior Energy S.r.l. chiedeva l’annullamento della determinazione n. 1006 del 24 marzo 2015, con cui l’U.T.C. del Comune di Volturino – modificando parzialmente la propria precedente determinazione n. 235 del 26 gennaio 2015 con cui aveva disposto il rigetto della richiesta PAS – prendeva atto delle risultanze istruttorie, ritenendo che alle rilevate carenze documentali si potesse fare fronte con l’indizione di una conferenza di servizi.

In sostanza, si è in presenza di una impugnativa di un provvedimento di secondo grado, che interviene a parziale autotutela rispetto al precedente, ma che non fa altro che disporre un proseguo di attività di tipo procedimentale.

Da tale quadro, risulta di per sé pianamente ravvisabile in capo alla Ditta istante una carenza di interesse alla rimozione del provvedimento gravato che, in sé e per sé considerato, non la avvantaggerebbe o danneggerebbe in alcun modo.

Al di là della mera natura infraprocedimentale dell’atto impugnato, deve altresì osservarsi che, in conseguenza di un ipotetico annullamento, si determinerebbe un evidente pregiudizio in danno di parte ricorrente, atteso che, mentre la determina n. 1006/2015 si disponeva la prosecuzione del procedimento per il tramite dell’acquisizione di pareri ai fini del completamento del procedimento abilitativo, il precedente provvedimento n. 235/2015, che ovviamente rivivrebbe in caso di annullamento del successivo, decretava il rigetto tout court della richiesta PAS.

Appare, peraltro, verificatasi una evidente acquiescenza alla decisione amministrativa oggetto di gravame, stante la successiva partecipazione collaborativa posta in essere dal ricorrente nell’ambito del procedimento così come riattivato.

Si consideri, inoltre, che il ricorrente era riuscito a produrre la documentazione necessaria a risolvere la questione della compatibilità paesaggistica del progetto di impianto eolico in esame solo in data 17 aprile 2015, presentando il progetto di variante per le opere connesse.

In precedenza il Divirgilio si era limitato ad enunciare l’avvenuta richiesta di variazione del punto di connessione Enel, senza tuttavia fornire chiare soluzioni sul problema in questione.

Su tale presupposto di oggettiva situazione di dubbio, tuttavia, si dimostrava per facta concludentia sia la originaria necessità di un parere per l’interferenza con i vincoli paesaggistici esistenti, sia la necessità di una richiesta di modifica del tracciato stradale, intervenuta successivamente alla adozione della determina con cui è stata indetta la conferenza di servizi, oggetto di impugnativa.

Ne consegue che, in base all’andamento in fatto della vicenda amministrativa in esame, per un verso, vi era carenza di interesse all’impugnativa, peraltro ampiamente confermata dai provvedimenti successivamente emanati; per altro verso vi è stata acquiescenza ai rilievi formulati dal Comune di Volturino, stante il comportamento procedimentale posto in essere in concreto da parte ricorrente; per altro verso ancora emerge ad abundantiam la palese ed assorbente infondatezza del ricorso in quanto, alla data di adozione del provvedimento impugnato, effettivamente vi era la necessità di acquisire i pareri di compatibilità ritenuti dalla ricorrente, in prima battuta, assolutamente non necessari.

Più nel dettaglio, quanto ai primi due motivi di gravame, con essi la ricorrente censura le modalità con cui il procedimento in esame veniva attuato dall’Ufficio Tecnico Comunale, ritenendo illegittima e dilatoria l’attività istruttoria posta in essere ai fini della verifica dei presupposti per l’applicazione della procedura abilitativa semplificata (PAS) e della completezza della documentazione prodotta unitamente all’istanza autorizzativa.

Tuttavia, oltre ad invocare genericamente la possibilità di fare ricorso alla procedura semplificata, la ricorrente nulla evidenziava in merito alla effettiva sussistenza dei presupposti legittimanti la PAS e, soprattutto, sulla sussistenza della sua piena facoltà di ottenere l’autorizzazione all’installazione dell’aerogeneratore.

Al contrario di quanto eccepito dalla ricorrente, ciò che risultava carente era, sin dall’origine, già la stessa domanda e la progettazione sottoposta all’esame dell’Ente.

Nessun aggravio procedimentale è stato posto in essere in danno della Diior Energy S.r.l., ma solo una attenta istruttoria diretta a colmare le numerose e vistose incongruenze del progetto e delle dichiarazioni ad esso allegate; in particolare, lacune progettuali sono state infatti evidenziate sia in merito all’impianto, sia in relazione alle opere connesse.

In altri termini, già l’istanza presentata in data 24.6.2014 non era di per sé completa, compiuta ed esaustiva, in quanto la strada di accesso al sito prescelto interessava una zona soggetta a ben due vincoli del PUTT: quello relativo agli ADT n. 04 e n.10; ebbene di tali vincoli non si faceva cenno alcuno nella dichiarazione del progettista e nella relazione, né si dava prova incontestata della loro inesistenza.

Del pari, non vi era stata e non si era successivamente determinata una effettiva chiarificazione della problematica sottesa alla disponibilità dell’area interessata dall’intervento.

Le particelle interessate dal progetto risultavano di proprietà dei sigg.ri Albano e Campanelli e da questi venivano successivamente messe a disposizione del sig. Scrocco, il quale aveva a suo tempo avanzato richiesta autorizzativa per l’istallazione di taluni aerogeneratori.

Successivamente il sig. Scrocco aveva ceduto gli atti di disponibilità dei terreni sia al Divirgilio che alla Diior Energy S.r.l. senza che, tuttavia, venisse formalmente acquisito l’assenso degli originari proprietari del terreno alla disposta cessione, oltre che con riguardo ai successivi mutamenti progettuali, quale quello relativo al punto di consegna Enel.

Tale anomalia è stata più volte rilevata dall’Ufficio competente del Comune resistente senza che nulla di specifico sia stato dedotto in merito dalla ditta interessata e senza che sia stato prodotto dal ricorrente un valido ed efficace strumento contrattuale a fondamento della richiesta di PAS.

Né, nel ricorso introduttivo, si fa cenno alcuno in merito al legittimo possesso e/o detenzione dell’area interessata dall’intervento e ciò nonostante il dato secondo cui la disponibilità dell’area risulta essere il primo presupposto richiesto dalla norma che la stessa ditta ricorrente invocava ed invoca in proprio favore.

Difatti, come è noto, l’art. 6, comma 2 del D.lgs. n. 28/2011 prevede che: “Il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse presenta al Comune mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la contabilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applicano il comma 5.”.

Relativamente alla mancata dimostrazione della piena disponibilità dei fondi oggetto di intervento e alla sussistenza di vincoli non presi in adeguata e puntuale considerazione, la norma citata, lungi dal fondare un argomento di doglianza avverso l’operato amministrativo posto in essere nel caso di specie, supporta e corrobora la fondatezza del diniego adottato in concreto.

Dunque, le carenze della originaria richiesta di PAS, ma soprattutto la presenza di vincoli paesaggistici e un significativo sovraffollamento di istanze e di impianti su siti contermini, aveva reso di per sé necessario un approfondimento istruttorio da parte dell’Ente che, anche in accoglimento delle osservazioni della ditta richiedente, aveva ritenuto di attivare lo strumento della conferenza di servizi per regolarizzare e integrare il procedimento in esame.

Deve peraltro osservarsi, in proposito, che la conferenza dei servizi non è di per sé in contrasto con la procedura abilitativa semplificata, essendo espressamente previsto dal comma 5 del più volte citato art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 che i pareri vengano acquisiti con una procedura specifica.

In senso pienamente conforme, la giurisprudenza ha rilevato che “la specialità della procedura abilitativa semplificata prevista dal D.Lgs. 28/2011 per gli impianti di piccola cogenerazione alimentati da energia rinnovabile si estende anche alla tempistica del procedimento, regolata dall’art. 6, comma 5, ultimo periodo, D.Lgs. n. 28/2011 in misura variabile a seconda dei subprocedimenti il cui avvio si renda necessario per l’acquisizione degli assensi”. (cfr. T.A.R. Umbria, Perugia, sent. n. 60/2014).

Non appare perciò corretto ritenere che l’indizione della conferenza di servizi possa essere ritenuta di per sé una anomalia e un aggravamento ingiustificato del procedimento, dovendosi sempre valutare il contesto procedimentale e di fatto in cui si sia fatta richiesta di detto specifico modulo di semplificazione.

Alla luce di tali considerazioni, i primi due motivi di ricorso sono infondati, e vanno pertanto disattesi.

Per quanto concerne il terzo motivo di gravame, non può che farsi riferimento a quanto previsto dall’art. 5 della L.R. 25/2012, che introduce elementi per la valutazione degli impianti cumulabili tra loro in quanto facenti capo ad un unico centro di interessi.

L’art. 5, comma 10, in particolare prende in considerazione il cumulo di impianti ai fini autorizzativi a partire dal numero di 2, come nel caso specifico, con riferimento agli impianti proposti da Diior Energy S.r.l. e Divirgilio.

Difatti, la Regione Puglia con nota dell’11.06.2015, prot. n. 2618 a firma del dirigente del Servizio Energia Rinnovabili, aveva espressamente invitato il Comune di Volturino, in relazione al caso di specie, ad attivare le procedure per l’Autorizzazione Unica ai sensi del D.lgs. n. 387/2003.

Anche in virtù di tale espressa valutazione regionale l’Amministrazione aveva stabilito il diniego in sede comunale e il successivo inoltro in Regione per le valutazioni di competenza.

Quanto poi agli esiti provvedimentali di finale diniego, impugnati con il tramite del ricorso per motivi aggiunti, all’esito della conferenza di servizi avviata in data 3 giugno 2015, come è noto, l’istanza del ricorrente è stata valutata negativamente dall’Amministrazione “constatato il mancato rispetto delle norme in materia di acustica e ritenuto che l’istanza insieme a quella della ditta Diior Energy [Divirgilio] facciano capo ad un unico centro di interessi”.

Parte ricorrente non è riuscita a fornire prova della assoluta estraneità, l’una nei riguardi dell’altra, delle due iniziative volta alla costruzione di uno speculare impianto eolico, su particelle contermini, con plurimi elementi di reciproca sovrapposizione, anche in sede di identico contenzioso giurisdizionale instaurato con l’Amministrazione resistente ed anche a prescindere dal rapporto di parentela particolarmente stretto fra Divirgilio Nicola e l’amministratrice della Diior Energy S.r.l. Divirgilio Giuseppina.

Ne consegue che le doglianze svolte sul punto non possono essere accolte.

Notevolmente problematico si è poi rivelato essere, in concreto, il pieno rispetto della normativa di settore in materia di inquinamento acustico.

In proposito, occorre evidenziare che la distanza dell’impianto da fabbricati adibiti ad abitazioni, pari a circa 80 mt., determina contrasto con la normativa sull’inquinamento acustico e con le necessità di salvaguardia della pubblica incolumità in caso di incidente o eventuale rottura del rotore.

Tale dato risultava dalla stessa relazione tecnica proposta a corredo della domanda di PAS, nella quale in merito all’impatto acustico si affermava che: “il rumore proveniente da un aerogeneratore deve essere inferiore a 45 decibel in prossimità di abitazioni. Tale valore corrisponde ad una conversazione a bassa voce. I moderni aerogeneratori soddisfano questa richiesta già a partire da distanze di 150/180 metri circa”.

Come invece evidenziato innanzi, la presenza di abitazioni ad una distanza di appena 80 mt. dal sito prescelto rende palesemente incompatibile il progetto con le norme sull’inquinamento acustico e con la distanza di sicurezza dalle abitazioni a fronte del potenziale rischio di eventuali incidenti. Come è noto, la materia dell’inquinamento acustico è disciplinata dalla legge n. 447 del 1995 che all’articolo 8, comma 4, dispone che: “le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico”.

Il 6° comma precisa: “La domanda di licenza o di autorizzazione all’esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all’ufficio competente per l’ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta”.

Nonostante la chiara disposizione normativa e nonostante il fatto che la presenza nelle vicinanze di insediamenti residenziali richiedesse la necessità di minimizzare radicalmente l’impatto acustico generato dai rotori, nessuno specifico rimedio è stato approntato in proposito dalla progettazione all’esame.

Peraltro, in presenza di palese superamento dei limiti di legge attestato dalle stesse dichiarazioni della parte proponente, l’Amministrazione non aveva potuto far altro se non rilevare l’impossibilità di assentire la ridetta autorizzazione.

In fattispecie analoga a quella in esame occorre richiamare il recente orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, Sez. IV, che, esprimendosi con sentenza del 13.3.2014, n. 1217, ha evidenziato che: “va altresì disattesa la tesi dell’appellante, secondo cui detti limiti troverebbero applicazione solo in sede di misurazione e verifica, dopo l’entrata in funzionamento dell’impianto, del suo impatto acustico e che sarebbe sufficiente, al fine di permetterne l’autorizzazione per il caso di previsione di superamento dei limiti di emissione, la presentazione della relazione previsionale e la predisposizione di misure tecniche atte a ridurre le emissioni eccedenti. (…)Appare dunque evidente che nell’ambito della valutazione di impatto ambientale non possa prescindersi dalla verifica, in termini previsionali, in base al progetto presentato, dell’impatto acustico dell’opera e che detta indagine vada condotta prendendo in considerazione le modalità di rilevazione ed i limiti stabiliti in esecuzione della citata normativa.”.

Nel caso in esame, in sostanza lo stesso soggetto proponente avrebbe dovuto porsi il problema progettuale di escludere ogni interferenza di tipo acustico con il contesto circostante; in mancanza di tale valutazione, l’Ente locale non poteva ovviamente che prendere meramente atto delle irrisolte criticità sul punto e provvedere di conseguenza.

Ciò considerato, va altresì disattesa la tesi dell’istante, secondo cui detti limiti di inquinamento acustico troverebbero applicazione solo in sede di misurazione e verifica successiva, dopo l’entrata in funzione dell’impianto, e che, pertanto, sarebbe sufficiente, al fine di permetterne l’autorizzazione per il caso di previsione di superamento dei limiti di emissione, la presentazione della relazione previsionale e la predisposizione di misure tecniche atte a ridurre le emissioni eccedenti.

Seppur, nella relazione della conferenza dei servizi, emerga solo come possibile la produzione di valori di emissione superiore ai limiti stabiliti, l’art. 8, comma 6 della legge-quadro impone l’indicazione delle “misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti”, anche nella diversa ipotesi in cui sia accertato, nel corso dell’istruttoria, il superamento costante dei limiti in base alle mere previsioni progettuali, ossia come accaduto nel caso di specie.

Ma pure a voler considerare, a tutto concedere e seguendo il ragionamento del ricorrente, che il superamento dei limiti, sulla base della previsione progettuale, costituisca una mera ed ipotetica “criticità”, superabile attraverso l’adozione di misure di riduzione delle emissioni acustiche, va osservato che dell’indicazione di tali misure non vi è traccia né nell’autorizzazione impugnata, né nella valutazione ambientale cui la prima fa richiamo, atti che avrebbero comunque dovuto espressamente prevederle, ove ritenute tecnicamente sufficienti a rendere compatibile il progetto con i limiti all’inquinamento acustico.

Deve, da ultimo, evidenziarsi come il sito prescelto dal proponente ricadeva poi in un ambito territoriale già occupato da impianti eolici, nel quale erano presenti numerose aree interessate da istanze autorizzative pendenti.

In prossimità dell’area indicata dalla ricorrente, su terreni che appaiono assai verosimilmente riconducibili ad un unico centro di interessi proprietario – in relazione ai quali, lo si ribadisce, non risulta essere stata fornita prova del contrario – era stata introdotta una procedura speculare a quella in esame, proposta dalla Ditta Divirgilio, per il tramite di un medesimo tecnico di fiducia e con una stessa ditta che risultava essere esecutrice dei programmati lavori.

Tale meccanismo di attivazione frazionata di separati procedimenti amministrativi in presenza di una iniziativa impiantistica sostanzialmente unitaria, in quanto assai realisticamente riconducibile ad un unico centro di interessi ed in quanto unitariamente progettata ed affidata ad una medesima ditta esecutrice, costituisce un esempio di un probabile tentativo di aggiramento della disciplina amministrativa vincolistica posta a presidio dei numerosi interessi pubblici coinvolti in materia di grandi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Correttamente, pertanto, l’Amministrazione, in assenza di evidenze che dessero formale rassicurazione della non unitarietà dell’iniziativa in questione, ha stigmatizzato tale approccio, fondatamente emanando su tale specifica motivazione l’impugnato diniego, che in tal modo si appalesa del tutto legittimo.

In conclusione, il ricorso principale resta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, laddove quello per motivi aggiunti risulta infondato nel merito per le motivazioni sopra esposte, con assorbimento di tutti i residuali motivi di ricorso.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

– dichiara improcedibile il ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse;

– respinge il ricorso per motivi aggiunti;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’Amministrazione resistente, nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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