Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia, Rifiuti Numero: 25041 | Data di udienza: 18 Maggio 2016

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Configurabilità del reato paesaggistico – Elementi – Principio di offensività – Natura di reato di pericolo – Compatibilità paesaggistica dell’intervento eseguito – DIRITTO URBANISTICO – Disciplina urbanistica ed edilizia – Differenze ed effetti –  RIFIUTI – Artt. 181, 184, 185 c.2° lett.d) e 256 D.Lgs. n. 152/2006Artt. 142 lett. f), 146 e 181 c.1 D.Lvo n.42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Mancanza assoluta di motivazione della sentenza – Effetti – Giudice di appello – Poteri di piena cognizione e valutazione del fatto – Redazione, anche integralmente, della motivazione mancante – Artt. 604 e 606 cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Giugno 2016
Numero: 25041
Data di udienza: 18 Maggio 2016
Presidente: AMORESANO
Estensore: Mocci


Premassima

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Configurabilità del reato paesaggistico – Elementi – Principio di offensività – Natura di reato di pericolo – Compatibilità paesaggistica dell’intervento eseguito – DIRITTO URBANISTICO – Disciplina urbanistica ed edilizia – Differenze ed effetti –  RIFIUTI – Artt. 181, 184, 185 c.2° lett.d) e 256 D.Lgs. n. 152/2006Artt. 142 lett. f), 146 e 181 c.1 D.Lvo n.42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Mancanza assoluta di motivazione della sentenza – Effetti – Giudice di appello – Poteri di piena cognizione e valutazione del fatto – Redazione, anche integralmente, della motivazione mancante – Artt. 604 e 606 cod. proc. pen..



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/06/2016 (Ud. 18/05/2016) Sentenza n.25041



BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Configurabilità del reato paesaggistico – Elementi – Principio di offensività – Natura di reato di pericolo – Compatibilità paesaggistica dell’intervento eseguito – DIRITTO URBANISTICO – Disciplina urbanistica ed edilizia – Differenze ed effetti –  RIFIUTI– Artt. 181, 184, 185 c.2° lett.d) e 256 D.Lgs. n. 152/2006Artt. 142 lett. f), 146 e 181 c.1 D.Lvo n.42/2004.
 
Il reato paesaggistico, si perfeziona con il porre in essere interventi in zone vincolate senza il controllo e la autorizzazione amministrativa indipendentemente dal risultato sulle bellezze naturali, sicché è irrilevante, ai fini dell’integrazione della fattispecie, la mancanza di danno ambientale attestata dalle autorità competenti alla tutela del vincolo (Cass. Sez. 3, n. 10463 del 25/1/2005, Di Cesare). Pertanto, il principio di offensività, riguardo agli abusi paesaggistici, opera in relazione alla attitudine della condotta posta in essere ad arrecare pregiudizio al bene protetto, in quanto la natura di reato di pericolo della violazione non richiede la causazione di un danno e la incidenza della condotta medesima sull’assetto del territorio non viene meno neppure qualora venga attestata, dall’amministrazione competente, la compatibilità paesaggistica dell’intervento eseguito. (Cass. Sez. 3, n. 11048 del 18/02/2015 (dep. 16/03/2015), Murgia; Sez. 3, n. 6299 del 15/1/2013, Simeon). Infine, l’individuazione della potenzialità lesiva di detti interventi deve essere effettuata mediante una valutazione ex ante, diretta quindi ad accertare non già se vi sia stato un danno al paesaggio ed all’ambiente, bensì se il tipo di intervento fosse astrattamente idoneo a ledere il bene giuridico tutelato e che, proprio per tali ragioni, è richiesta la preventiva valutazione da parte dell’ente preposto alla tutela del vincolo per ogni intervento, anche modesto e diverso da quelli contemplati dalla disciplina urbanistica ed edilizia. In conclusione, sulla base di tali considerazioni, il reato paesaggistico è configurabile anche se la condotta consista nell’esecuzione di interventi senza autorizzazione i cui effetti, per il mero decorso del tempo e senza l’azione dell’uomo, siano venuti meno, restituendo ai luoghi l’originario assetto (Cass. Sez. 3, n. 6299 del 15/1/2013, Simeon).


DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Mancanza assoluta di motivazione della sentenza – Effetti – Giudice di appello – Poteri di piena cognizione e valutazione del fatto – Redazione, anche integralmente, della motivazione mancante – Artt. 604 e 606 cod. proc. pen..
 
La mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante.
 

(conferma sentenza del  19/01/2015  della  Corte  d’Appello di Milano ) Pres. AMORESANO, Rel. MOCCI, Ric. Seratoni
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/06/2016 (Ud. 18/05/2016) Sentenza n.25041

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/06/2016 (Ud. 18/05/2016) Sentenza n.25041
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da: Seratoni Gualdoni Gianni, nato a Turbigo il 26/11/1938
avverso la sentenza del 19/01/2015 della Corte d’Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile l’avv. Pasquale Mantello, che ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso
udito per l’imputato l’avv. Perla Sciretti, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Gianni Seratoni Gualdoni era tratto a giudizio avanti il Tribunale di Busto Arsizio, sez. distaccata di Gallarate, per rispondere dei reati di cui all’art. 256 comma 1 ° D.Lgs. n. 152/2006 e 181 comma 1 °, 142 lett. f) e 146 D.Lvo n.42/2000, ossia per aver – quale consigliere delegato della “Cobit s.p.a., nonché presidente e legale rappresentante sia della “Cave del Ticino” s.p.a. sia della “Polo Ticino Uno” s.p.a. – realizzato un’attività di gestione di rifiuti speciali, senza le prescritte autorizzazioni ed iscrizioni. A seguito della condanna alla pena di mesi uno di arresto ed € 20.000 di ammenda, con sentenza del 22 luglio 2013 e del tempestivo gravame dell’imputato, la Corte d’appello di Milano, il 19 gennaio 2015, dichiarava non doversi procedere nei di lui confronti, per essere i reati ascritti estinti per intervenuta prescrizione, confermando la sentenza impugnata con riguardo alle statuizioni civili a favore del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino.
 
La Corte distrettuale ricordava come, nel sito ove operavano le imprese di scavo facenti capo al Seratoni Gualdoni, fossero stati rinvenuti materiali incompatibili con i rifiuti speciali consentiti. Tale presenza, oltre ad aver violato la normativa sui rifiuti, aveva altresì integrato il reato di cui all’art. 181 comma 1 ° D.Lvo n. 42/04, trattandosi di area protetta.
 
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, sulla scorta di quattro motivi [1) violazione dell’art. 606 lett. b), e) ed e) c.p.p., in relazione agli artt.162 bis c.p., 175 c.p.p., 141 comma 4° bis disp. att. c.p.p.; 2) violazione dell’art. 606 lett. b), e) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 185 comma 2° lett. d), 184 e 256 D.Lgs. n. 152/2006; 3) violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all’art. 181 comma 1 ter, 129 comma 2 c.p.p. e 185 c.p.; 4) violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all’art. 181 comma 1, in relazione all’art. 142 lett. f D.Lgs. 42 del 2004].
 
2.1. Con il primo motivo, il Seratoni Gualdoni assume la nullità della sentenza impugnata, per aver omesso la delibazione di uno dei motivi di gravame, ossia la richiesta di ammissione dell’imputato all’oblazione ex art. 162 bis c.p. La motivazione della Corte territoriale, secondo cui il rigetto del primo giudice avrebbe dovuto desumersi implicitamente, non avrebbe tenuto conto che lo stesso Tribunale aveva formulato un giudizio di “contenuto disvalore del fatto” e che il quantitativo del materiale movimentato sarebbe in realtà stato riferito al diverso reato di cui all’art. 181 D.Lgs. n. 42/04. La ritenuta irrilevanza delle ragioni ostative all’oblazione in funzione dell’intervenuta prescrizione del reato si sarebbe tradotta in un errore di diritto, giacché l’oblazione sarebbe stata più favorevole rispetto alla prescrizione, tenuto conto dell’esclusione dell’efficacia della sentenza penale nel futuro giudizio civile.
 
2.2. Attraverso il secondo rilievo, il ricorrente afferma che la Corte territoriale sarebbe incorsa in vizi di motivazione rispetto alle censure avanzate con il gravame. In particolare, rispetto al materiale sbrigativamente ritenuto estraneo alla cava, sarebbe stata omessa la materiale acquisizione dei documenti relativi alla pregressa consistenza dei luoghi ed alle precedenti attività antropiche ivi svoltesi. Quest’ultimo dato non sarebbe stato considerato nella sentenza di appello, limitatasi a riproporre pedissequamente le motivazioni della sentenza del Tribunale, senza spiegare il perché le ragioni di censura proposte fossero infondate. Vi sarebbe stata, insomma, l’impossibilità di conoscere a priori la qualità dell’intero quantitativo di materiale ubicato in sito in epoca precedente alla sua escavazione e riposizionamento nella rampa, sicché la prova su cui si sarebbe fondata la responsabilità del Seratoni, ossia la provenienza esterna del materiale del sito, avrebbe dovuto reputarsi del tutto carente. La Corte milanese avrebbe oltre tutto frainteso la censura riguardante la classificazione del materiale contestato, che non era volta a considerarlo un sottoprodotto, ma piuttosto ad escludere l’applicabilità stessa del regime dei rifiuti, trattandosi di materiale di risulta dell’attività estrattiva.
 
2.3. Col terzo mezzo, il Seratoni Gualdoni si duole della ritenuta violazione dell’art. 181 comma 1 ter D.Lgs. n. 42/2004. Afferma che il polo cavicolo sarebbe stato collocato in un territorio storicamente votato all’attività estrattiva, così da fargli assumere un rapporto simbiotico di compatibilità con la tutela culturale presidiata dal vincolo del Parco del Ticino, sicché, una volta esclusa in concreto la natura di rifiuto del materiale impiegato per la “ripiena”, sarebbe conseguita l’insussistenza del reato paesaggistico, non essendo minimamente rilevante una pregressa (ed unica) attività svolta in difformità dal titolo autorizzativo comunale. Anche in tal caso, la valutazione della Corte d’Appello sarebbe stata meramente apparente: diversamente dall’opinione della sentenza impugnata, l’intervento di una successiva autorizzazione all’estrazione sarebbe stata dirimente ai fini della valutazione di sussistenza (o no) del reato in questione, anche con riguardo all’avvenuto ripristino dell’area. Infatti, il dato relativo al ripristino sarebbe risultato ictu oculi evidente, senza la necessità di alcuna ulteriore stima, tanto più che una specifica valutazione di compatibilità ambientale sarebbe stata effettuata dall’Ente preposto, la Provincia di Varese, che aveva emanato l’autorizzazione paesaggistica n. 4500 del 19 novembre
2010. 
2.4. La quarta censura si appunta sulla qualificazione giuridica della condotta di cui all’art. 181 comma 1 D.Lgs. n. 42/2004, in rapporto al principio costituzionale di offensività della condotta: la Corte d’Appello non avrebbe speso alcuna parola di motivazione circa la carenza di una concreta portata lesiva della condotta imputata con riferimento al bene giuridico tutelato. E ritenere la sussistenza della violazione paesaggistica, affermando la non indispensabilità del danno al bene paesaggio, sarebbe equivalso a rendere un’affermazione apodittica, senza un vaglio in ordine alla messa in pericolo in concreto del bene. Ed allora, l’unico eventuale pregiudizio sarebbe stato integrato solo con riferimento alla prodromica condotta di escavazione oltre i limiti autorizzati e non con la successiva azione di riempimento, di per sé finalizzata proprio alla ricostituzione dell’originaria morfologia territoriale e visiva della ricomposizione della precedente quota.
 
A sua volta, il 17 maggio 2016 la parte civile ha depositato una memoria, ai sensi dell‘art. 121 c.p.p., sollecitando la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il ricorso è infondato.
 
4.1. A fronte del motivo di gravame inerente la nullità della sentenza impugnata, per aver il primo giudice omesso di pronunciarsi sulla richiesta di oblazione ex art. 162 bis c.p., la Corte d’Appello ha correttamente escluso la sussistenza di un caso di nullità [Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011 (dep. 07/04/2011) Rv. 250513; Sez. 5, n. 43170 del 25/09/2012 (dep. 08/11/2012) Rv. 254131].
 
Infatti, la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. In questo senso, la sentenza impugnata vi ha in qualche modo provveduto, richiamando il quantitativo del materiale documentato ed il fatto che, all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado “fossero ancora in atto quelle conseguenze dannose del reato eliminabili da parte del contravventore, ostative all’ammissione dell’oblazione da parte dell’imputato”.
 
Insomma, il giudice di secondo grado ha giustificato la decisione di respingere la domanda con la permanenza delle consequenze dannose o pericolose del reato medesimo. La motivazione, sia pur lacunosa, è sussistente e tanto esclude l’ammissibilità del rilievo, atteso che – come ha ricordato lo stesso ricorrente – nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata, anche se questa abbia pronunciato condanna agli effetti civili [Sez. 6, n.23594 del 19/03/2013 (dep. 30/05/2013), Luongo, Rv. 256625; Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013 (dep. 09/01/2014), Zambonini, Rv. 258670].
 
Il rigetto della domanda di oblazione da parte del giudice di secondo grado esclude altresì il concorso di cause estintive del reato, così come ipotizzato dal Seratoni Gualdoni.
 
4.2. La seconda censura, volta a rimarcare “la carente argomentazione della Corte d’Appello rispetto alle censure mosse con il gravame della sentenza di primo grado” e riguardante sostanzialmente la valutazione di provenienza del materiale oggetto di contestazione, s’infrange contro il principio che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento [Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (dep. 15/10/2009), Tettamanti, Rv. 244274].
 
Infatti, nella specie, si chiede un’indagine – peraltro non consentita in questa sede – sulla pregressa consistenza dei luoghi, al fine di dimostrare la presenza autoctona dei materiali contestati. La Corte territoriale ha all’uopo richiamato la relazione del consulente del P.M. del 1 settembre 2009, nonché il contenuto delle deposizioni Sandoni, Mapelli e Ceraudo.
 
4.3. La terza doglianza viene logicamente legata dal ricorrente all’invocato accoglimento dei precedenti motivi. In ogni caso, il Seratoni eccepisce altresì la sussistenza della causa di estinzione del reato di cui all’art. 181 comma 1 ° quinquies D.Lgs 42/04, in seguito all’avvenuto ripristino dell’area.
 
In proposito, occorre preliminarmente osservare che la sentenza della Corte Costituzionale n. 56, depositata il 23 marzo 2016 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale “dell’art. 181, comma i-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui prevede < <: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in  epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed>>”, determinando così una parificazione delle condotte di cui al comma 1 °-bis dello stesso art. 181 con la disciplina di cui al comma 1, purché non vengano superate le soglie volumetriche indicate dal comma 1 -bis. La predetta pronunzia, relativa al solo trattamento sanzionatorio della norma in esame, non ha però rilievo ai fini della declaratoria di estinzione per intervenuta rimessione in pristino.
 
In ogni caso, a prescindere dal fatto che l’eccezione di estinzione del reato ex art. 181 comma primo quinquies citato non risulta richiesta con i motivi di appello, la Corte territoriale non se ne è occupata, ritenendo, correttamente, che l’autorizzazione della Provincia di Varese non rilevasse ai fini dell’applicazione dell’art. 129 c.p.p., anche perché, come sostenuto dal Tribunale e ripreso dalla stessa Corte, il predetto provvedimento amministrativo si riferiva all’attività di cava autorizzata.
 
4.4. Da parte di questa Suprema Corte è stato ripetutamente affermato il principio secondo il quale, riguardo agli abusi paesaggistici, il principio di offensività opera in relazione alla attitudine della condotta posta in essere ad arrecare pregiudizio al bene protetto, in quanto la natura di reato di pericolo della violazione non richiede la causazione di un danno e la incidenza della condotta medesima sull’assetto del territorio non viene meno neppure qualora venga attestata, dall’amministrazione competente, la compatibilità paesaggistica dell’intervento eseguito. Si tratta, ad avviso del Collegio, di considerazioni che vanno ribadite anche in questa occasione, non essendovi ragione alcuna per discostarsi da un orientamento che può dirsi ormai consolidato. [Sez. 3, n. 11048 del 18/02/2015 (dep. 16/03/2015), Murgia, Rv. 263289; Sez. 3, n. 6299 del 15/1/2013, Simeon, Rv. 254493].
 
E’ stato altresì osservato che l’individuazione della potenzialità lesiva di detti interventi deve essere effettuata mediante una valutazione ex ante, diretta quindi ad accertare non già se vi sia stato un danno al paesaggio ed all’ambiente, bensì se il tipo di intervento fosse astrattamente idoneo a ledere il bene giuridico tutelato (v. ex plurimis Sez. 3, n. 14461 del 7/2/2003, Carparelli, Rv. 224468; Sez. 3, n. 14457 del 6/2/2003, De Marzi, Rv. 224465; Sez. 3, n.12863 del 13/2/2003, Abbate, Rv. 224896; Sez. 3, n. 10641 del 30/1/2003, Spinosa, Rv. 224355) e che, proprio per tali ragioni, è richiesta la preventiva valutazione da parte dell’ente preposto alla tutela del vincolo per ogni intervento, anche modesto e diverso da quelli contemplati dalla disciplina urbanistica ed edilizia. Sulla base di tali considerazioni si è giunti, pertanto, ad affermare che il reato paesaggistico è configurabile anche se la condotta consista nell’esecuzione di interventi senza autorizzazione i cui effetti, per il mero decorso del tempo e senza l’azione dell’uomo, siano venuti meno, restituendo ai luoghi l’originario assetto (Sez. 3, n. 6299 del 15/1/2013, Simeon, Rv. 254493, cit.).
 
Ed il reato si perfeziona con il porre in essere interventi in zone vincolate senza il controllo e la autorizzazione amministrativa indipendentemente dal risultato sulle bellezze naturali, sicché è irrilevante, ai fini dell’integrazione della fattispecie, la mancanza di danno ambientale attestata dalle autorità competenti alla tutela del vincolo (Sez. 3, n. 10463 del 25/1/2005, Di Cesare, Rv. 231247).
 
Ciò posto, deve rilevarsi come, avuto riguardo alla consistenza delle opere come descritta nell’imputazione, la decisione della Corte territoriale appaia perfettamente in linea con i principi richiamati. Appare inoltre dirimente il fatto che – pur ribadendo la natura di reato di pericolo della fattispecie contestata – già il Tribunale avesse individuato un danno effettivo arrecato all’ambiente (pag. 4 secondo periodo).
 
Come ha condivisibilmente sostenuto la sentenza impugnata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 181 D.Lvo n. 42/2004 – per la parte invocata dal ricorrente – è manifestamente infondata. Il giudice delle leggi ha infatti già avuto modo di affermare che <<la ratio della introduzione di vincoli paesaggistici generalizzati (in base a tipologie di beni) risiede nella valutazione che l’integrità ambientale è un bene unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori e che va, pertanto, salvaguardato nella sua interezza (sentenze n. 247 del 1997, n. 67 del 1992 e n. 151 del 1986; ordinanze n. 68 del 1998 e n. 431 del 1991)>> e che la severità del relativo trattamento sanzionatorio <<trova giustificazione nella entità sociale dei beni protetti e nel ricordato carattere generale, immediato ed interinale, della tutela che la legge ha inteso apprestare di fronte alla urgente necessità di reprimere comportamenti tali che possono produrre danni gravi e talvolta irreparabili all’integrità ambientale (sentenze n. 269 e n. 122 del 1993; ordinanza n. 68 del 1998)>> (ordinanza n.158 del 1998). I reati incidenti su beni paesaggistici vincolati per legge hanno introdotto <<una tutela del paesaggio (per vaste porzioni del territorio individuate secondo tipologie paesistiche, ubicazioni o morfologiche), improntata a integrità e globalità, implicante una riconsiderazione assidua dell’intero territorio nazionale alla luce e in attuazione del valore estetico-culturale (v., da ultimo, ordinanze n. 68 del 1998 e n. 431 del 1991)>> (ordinanza n. 158 del 1998). Pertanto, prendendo in considerazione la ritenuta sostanziale identità dei valori in gioco, il bene paesaggistico non può essere considerato qualcosa di avulso dalla tutela ambientale e la descrizione contenuta nella norma è sufficientemente determinata.
 
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell’imputato anche alla rifusione delle spese di lite del grado a favore della parte civile, come liquidate in dispositivo. 
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Parco Lombardo della Valle del Ticino, che liquida in complessivi € 3.500, oltre accessori di legge.
 
Così deciso il 18/05/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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