Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Danno ambientale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 36081 | Data di udienza: 7 Giugno 2016

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DANNO AMBIENTALE – Abusi paesaggistici – Principio di offensività – Natura di reato di pericolo – Differenza tra disciplina urbanistica-edilizia e ambientale – Artt. 3 c.1° lett. e) n.5 e 44 DPR n. 380/2001 – Giurisprudenza – Danno al paesaggio ed all’ambiente – Valutazione ex ante – Ripristino originario assetto paesaggistico per mero decorso del tempo – Configurabilità del reato paesaggistico – CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO – Art. 181, c.1-bis D.L. n.42/04 – Declaratoria di illegittimità costituzionale – Effetti – Parificazione delle condotte – Termine massimo di prescrizione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 1 Settembre 2016
Numero: 36081
Data di udienza: 7 Giugno 2016
Presidente: Fiale
Estensore: Mocci


Premassima

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DANNO AMBIENTALE – Abusi paesaggistici – Principio di offensività – Natura di reato di pericolo – Differenza tra disciplina urbanistica-edilizia e ambientale – Artt. 3 c.1° lett. e) n.5 e 44 DPR n. 380/2001 – Giurisprudenza – Danno al paesaggio ed all’ambiente – Valutazione ex ante – Ripristino originario assetto paesaggistico per mero decorso del tempo – Configurabilità del reato paesaggistico – CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO – Art. 181, c.1-bis D.L. n.42/04 – Declaratoria di illegittimità costituzionale – Effetti – Parificazione delle condotte – Termine massimo di prescrizione.



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 01/09/2016 (ud. 07/06/2016) Sentenza n.36081


BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DANNO AMBIENTALE – Abusi paesaggistici – Principio di offensività – Natura di reato di pericolo – Art.181 bis D.L. n.42/04 – Differenza tra disciplina urbanistica-edilizia e ambientale – Artt. 3 c.1° lett. e) n.5 e 44 DPR n. 380/2001Giurisprudenza – Danno al paesaggio ed all’ambiente – Valutazione ex ante – Ripristino originario assetto paesaggistico per mero decorso del tempo – Configurabilità del reato paesaggistico.
 
 
In tema di reati paesaggistici, il principio di offensività opera in relazione alla attitudine della condotta posta in essere ad arrecare pregiudizio al bene protetto, in quanto la natura di reato di pericolo della violazione non richiede la causazione di un danno e la incidenza della condotta medesima sull’assetto del territorio non viene meno neppure qualora venga attestata, dall’amministrazione competente, la compatibilità paesaggistica dell’intervento eseguito. L’individuazione della potenzialità lesiva di detti interventi deve essere effettuata mediante una valutazione ex ante, diretta quindi ad accertare non già se vi sia stato un danno al paesaggio ed all’ambiente, bensì se il tipo di intervento fosse astrattamente idoneo a ledere il bene giuridico tutelato e che, proprio per tali ragioni, è richiesta la preventiva valutazione da parte dell’ente preposto alla tutela del vincolo per ogni intervento, anche modesto e diverso da quelli contemplati dalla disciplina urbanistica ed edilizia. Sulla base di tali considerazioni si è giunti, pertanto, ad affermare che il reato paesaggistico è configurabile anche se la condotta consiste nell’esecuzione di interventi senza autorizzazione i cui effetti, per il mero decorso del tempo e senza l’azione dell’uomo, siano venuti meno, restituendo ai luoghi l’originario assetto. 
 
 
CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO – Art. 181, c.1-bis D.L. n.42/04 – Declaratoria di illegittimità costituzionale – Effetti – Parificazione delle condotte – Termine massimo di prescrizione.
 
La declaratoria di illegittimità costituzionale “dell’art. 181, comma1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui prevede <«: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed>>” ha comportato una parificazione delle condotte di cui al comma 1 °-bis dello stesso art. 181 con la disciplina di cui al comma 1-ter e 1-quinques, purché non vengano superate le soglie volumetriche indicate dal comma 1 -bis, come nel caso di specie. In altri termini, l’originaria ipotesi delittuosa è divenuta una contravvenzione, quoad poenem ed il termine massimo di prescrizione è ormai ridotto a cinque anni.
 
 
(riforma sentenza del 13/04/2015 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI) Pres. FIALE, Rel. MOCCI, Ric. Farci
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 01/09/2016 (ud. 07/06/2016) Sentenza n.36081

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 01/09/2016 (ud. 07/06/2016) Sentenza n.36081

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Farci Luciano, nato a Muravera il 30/01/1946;
avverso la sentenza del 13/04/2015 della Corte d’Appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro
Angelillis, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Paola Armellin, in sostituzione avv. A. Santini, che si è riportata al ricorso.

RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 17 luglio 2014 il giudice monocratico del Tribunale di Cagliari condannava Luciano Farci – reputandolo colpevole del reato di cui all’art. 181 comma 1 ° bis del D.Lvo n°42/04, accertato in Muravera il 2 maggio 2007 – alla pena di mesi otto di reclusione. Dichiarava non doversi procedere per il reato di cui all’art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001, essendo lo stesso estinto per prescrizione. 
 
Al prevenuto era contestato di aver realizzato centoottanta casotti in legno, dodici case prefabbricate, 273 roulottes e varie intelaiature in ferro, in area adibita a campeggio ed in zona sottoposta al vincolo paesistico di cui al D.M. 11.2.1976, in assenza dell’autorizzazione paesaggistica.
 
2. Su gravame dell’imputato, la Corte d’Appello di Cagliari confermava integralmente la sentenza impugnata.
 
Affermava il giudice di secondo grado, con riguardo al delitto di cui all’art.181 bis D.L. 42/04, che si sarebbe trattato di strutture funzionali all’esercizio ordinario dell’attività di campeggio che, per tipologia ed estensione, avrebbero determinato una modifica radicale ed imponente dell’assetto paesaggistico.
 
3. Ha proposto ricorso per cassazione il Farci, sulla scorta di un complesso ed articolato motivo, deducendo violazione dell’art 606 lett. e) c.p.p. in relazione all’art. 3 comma 1 ° lett. e) n.5 DPR n. 380/2001. Ha depositato una tempestiva memoria ex art. 121 c.p.p., per illustrare ulteriormente i motivi di ricorso.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Mediante l’unico motivo, il ricorrente assume che la sussistenza del reato paesaggistico sarebbe indissolubilmente legata al reato di abuso edilizio, sicché l’assoluzione dalla contravvenzione presupposta avrebbe dovuto estendersi anche all’illecito penale contestato sub b).
 
Inoltre, la Corte territoriale avrebbe trascurato il disposto della novella di cui al D.L. 47/2014, convertito nella legge n. 80 del 23.05.2014, che avrebbe introdotto un’eccezione di carattere generale rispetto alla necessità di autorizzazione edilizia, nell’ipotesi di temporaneità degli ancoraggi. In altri termini, la sentenza avrebbe dovuto considerare che il Farci operava all’interno di un’area dotata di tutte le autorizzazioni regionali necessarie e che le strutture erano destinate all’accoglienza dei flussi turistici. Sarebbe altresì mancata la valutazione dell’elemento psicologico di dolo.
 
2. Osserva preliminarmente la Corte che il reato per cui si procede si è in realtà prescritto il 20 gennaio 2015, ancor prima della pronunzia del giudice di secondo grado.
 
Infatti, il periodo “lungo” di prescrizione (essendo il reato stato accertato il 2 maggio 2007) terminava il 2 novembre 2014. Una volta aggiunte le sospensioni dal 17 settembre al 19 novembre 2013 (60 giorni) per concomitante impegno professionale del difensore e dal 29 maggio 2014 al 17 giugno 2014 (19 giorni) su richiesta del difensore, il periodo di prescrizione è definitivamente maturato il 20 gennaio 2015. 
 
Il giudice di legittimità può rilevare d’ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice d’appello, pur se non dedotta con il ricorso e nonostante i motivi dello stesso vengano ritenuti inammissibili [Sez. 3, n.2001 del 30/10/2014 (dep.16/01/2015), Fasciana, Rv.262014; Sez. 3, n.46969 del 22/05/2013 (dep.25/11/2013) Rv.257868; Sez. 4, n.27019 del 16/06/2015 (dep. 25/06/2015) Rv.263879]. 
 
3. La declaratoria di prescrizione è d’altronde resa necessaria anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 56, depositata il 23 marzo 2016, nonostante l’infondatezza del ricorso.
 
Tutto il discorso relativo al mutamento rilevante della destinazione d’uso prevalente in termini di superficie utile, infatti, non è applicabile al reato contestato al Farci, che riguarda l’assenza di un’autorizzazione paesaggistica.
 
Da parte di questa Suprema Corte è stato ripetutamente affermato il principio secondo il quale, riguardo agli abusi paesaggistici, il principio di offensività opera in relazione alla attitudine della condotta posta in essere ad arrecare pregiudizio al bene protetto, in quanto la natura di reato di pericolo della violazione non richiede la causazione di un danno e la incidenza della condotta medesima sull’assetto del territorio non viene meno neppure qualora venga attestata, dall’amministrazione competente, la compatibilità paesaggistica dell’intervento eseguito. Si tratta, ad avviso del Collegio, di considerazioni che vanno ribadite anche in questa occasione, non essendovi ragione alcuna per discostarsi da un orientamento che può dirsi ormai consolidato. [Sez. 3, n.11048 del 18/02/2015 (dep. 16/03/2015), Murgia, Rv. 263289; Sez. 3, n. 6299 del 15/1/2013, Simeon, Rv. 254493].
 
E’ stato altresì osservato che l’individuazione della potenzialità lesiva di detti interventi deve essere effettuata mediante una valutazione ex ante, diretta quindi ad accertare non già se vi sia stato un danno al paesaggio ed all’ambiente, bensì se il tipo di intervento fosse astrattamente idoneo a ledere il bene giuridico tutelato (v. ex plurimis Sez. 3, n. 14461 del 7/2/2003, Carparelli, Rv. 224468; Sez. 3, n. 14457 del 6/2/2003, De Marzi, Rv. 224465; Sez. 3, n. 12863 del 13/2/2003, Abbate, Rv. 224896; Sez. 3, n. 10641 del 30/1/2003, Spinosa, Rv. 224355) e che, proprio per tali ragioni, è richiesta la preventiva valutazione da parte dell’ente preposto alla tutela del vincolo per ogni intervento, anche modesto e diverso da quelli contemplati dalla disciplina urbanistica ed edilizia. Sulla base di tali considerazioni si è giunti, pertanto, ad affermare che il reato paesaggistico è. configurabile anche se la condotta consiste nell’esecuzione di interventi senza autorizzazione i cui effetti, per il mero decorso del tempo e senza l’azione dell’uomo, siano venuti meno, restituendo ai luoghi l’originario assetto (Sez. 3, n. 6299 del 15/1/2013, Simeon, Rv. 254493, cit.). 
 
4. Tuttavia, come si diceva, la declaratoria di illegittimità costituzionale “dell’art. 181, comma1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui prevede <«: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed>>” ha comportato una parificazione delle condotte di cui al comma 1 °-bis dello stesso art. 181 con la disciplina di cui al comma 1-ter e 1-quinques, purché non vengano superate le soglie volumetriche indicate dal comma 1 -bis, come nel caso di specie. In altri termini, l’originaria ipotesi delittuosa è divenuta una contravvenzione, quoad poenem ed il termoine massimo di prescrizione è ormai ridotto a cinque anni.
 
P.Q.M.
 
Qualificato il residuo reato come contravvenzione di cui all’art. 181 comma 1° D.Lvo n. 42/2004, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, essendo la contravvenzione medesima estinta per prescrizione. 
 
Rigetta il ricorso nel resto.
 
Così deciso il 07/06/2016
 
 
 

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