Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale civile, Inquinamento acustico, Inquinamento atmosferico Numero: 19672 | Data di udienza: 20 Ottobre 2015

INQUINAMENTO ACUSTICO – RUMORE – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – ARIA – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Accertamento della non tollerabilità di immissioni di polveri e rumori – Risoluzione del conflitto di giurisdizione – Competenza del giudice ordinario.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: Sezioni Unite
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 3 Ottobre 2016
Numero: 19672
Data di udienza: 20 Ottobre 2015
Presidente: AMOROSO
Estensore: TRAVAGLINO


Premassima

INQUINAMENTO ACUSTICO – RUMORE – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – ARIA – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Accertamento della non tollerabilità di immissioni di polveri e rumori – Risoluzione del conflitto di giurisdizione – Competenza del giudice ordinario.



Massima

 

 


CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. U.  03/10/2016 (ud. 20/10/2015) Sentenza n.19672


INQUINAMENTO ACUSTICO – RUMORE – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – ARIA – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Accertamento della non tollerabilità di immissioni di polveri e rumori – Risoluzione del conflitto di giurisdizione – Competenza del giudice ordinario.
 
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, l’accertamento della non tollerabilità di immissioni di polveri e rumori, (e in specie la verifica della violazione del Protocollo d’Intesa stipulato con il Comune di Roma, con conseguente condanna al pagamento dell’indennità ex art. 844 c.c., oltre al risarcimento dei danni, ex artt. 2043 e 2059 c.c., per violazione dell’art. 674 c.p.). Infatti, non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda rivolta, in via principale, a denunciare una lesione di un diritto dominicale o di godimento da detenzione qualificata in conseguenza di comportamenti meramente materiali posti in essere nell’esecuzione di un’opera pubblica, e, in via consequenziale, al conseguimento di indennizzi e risarcimenti, non avendo gli attori né contestato il progetto e l’ubicazione della linea ferroviaria, né messo in discussione (sia pur soltanto incidenter tantum) i provvedimenti amministrativi di approvazione dei relativi lavori pubblici. 
 

(risoluzione del conflitto di giurisdizione tra le sentenze nn. 8666/2008 del TRIBUNALE DI ROMA depositata il 16/04/2008, e n. 5443/2014 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 22/05/2014) Pres. AMOROSO, Rel. TRAVAGLINO, Ric. Battistuta e altri

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sezioni Unite 03/10/2016 (ud. 20/10/2015) Sentenza n.19672

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sezioni Unite 03/10/2016 (ud. 20/10/2015) Sentenza n.19672

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
sul ricorso 21313-2014 proposto da:
 
BATTISTUTA ANDREA, FERRARI UMBERTO, D’OVIDIO CLAUDIA MARIA, PETRICCA MASSIMO, PIACENTINI ROBERTO, PONZIANO LEONILDA, GUARANO FRANCESCO, MELINI ELIO, ORTIS MARCO, SANSONNA FEDERICA, VANTAGGIO ANTONIO, ZUIN GIORGIO, ALBANESE FRANCESCO, AMONI ROBERTO, FABBRETTI DE PELLEGRIN GIORGIO, GAGLIARDI FRANCESCO, POLITO GIOVANNA, TOSINI FABRIZIO, ALESSANDRINI ROSARIO, CARRABBA MARIO, PIETROLUNGO SANTA, RANUCCI ENRICO, SCOCCIMARRO ENRICO, SERRA CLAUDIO, CIAMPINI DANIELA, BELLAGAMBA SANDRO, CIOFFI CLAUDIO, DE LEONARDIS COSIMO, D’ERRICO MATTEO, SAMA’ TERESA, SALVATI MARIO, D’ATTILI SANDRO, SALVATORI LUCIANO, FERRI VITO, RAMONI FRANCO, MISERIA DANIELA, SPETTI MARCO, CIFANI SILVIA, FESTA SALVATORE, TIRABOSCO ALFREDO, LAPUCCI MASSIMO, RESTA STEFANINA, TUCCI MARIO, PISANO PASQUALE, DE GUILMI CESARIO, PIERINI FRANCO, SETZU MARINELLA, GAROFALO GENNARO, CONTI CLAUDIA, nonchè BRUNETTO ANTONELLA, BRUNETTO DANIELA FILOMENA, PETRONILLO IRMA, nella qualità di eredi di Brunetto Michelino, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUTEZIA 8, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ROSI, che li rappresenta e difende, per deleghe in calce al ricorso;
– ricorrenti – 
contro
 
SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio degli avvocati ANTONIO MONACO, GIOVANNI DEL SIGNORE, che la rappresentano e difendono, per delega a margine del controricorso;
– controricorrente – 
nonchè contro
 
RFI – RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.; 
– intimata – 
 
per la risoluzione del conflitto di giurisdizione tra le sentenze nn. 8666/2008 del TRIBUNALE DI ROMA depositata il 16/04/2008, e n. 5443/2014 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di ROMA depositata il 22/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/10/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
uditi gli avvocati Francesco ROSI, Giovanni DEL SIGNORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso per la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario. 
 
I FATTI
 
I proprietari e i conduttori di alcuni immobili di fronte ai quali era stato collocato il cantiere dell’Alta Velocità sulla tratta Roma-Napoli convennero la TAV s.p.a. ed altre società dinanzi al giudice ordinario per l’accertamento della non tollerabilità di immissioni di polveri e rumori e della violazione, da parte delle stesse convenute, del Protocollo d’Intesa stipulato con il Comune di Roma, chiedendone la condanna al pagamento dell’indennità ex art. 844 c.c., oltre al risarcimento dei danni, ex artt. 2043 e 2059 c.c., per violazione dell’art. 674 c.p.
 
Il giudice adito declinò la propria giurisdizione.
 
Riproposta la domanda dinanzi al Tar, il giudice amministrativo ritenne a sua volta il proprio difetto di giurisdizione.
 
Gli attori hanno proposto ricorso a questa Corte per conflitto negativo di giurisdizione, ex art. 362 comma 2 n. 1 c.p.c.
 
Resiste, tra le parti intimate, la sola Società Italiana per Condotte d’acqua con controricorso.
 
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
 
Il conflitto negativo deve essere risolto dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario.
 
Nella specie, come condivisibilmente osserva il Tar adito, non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda rivolta, in via principale, a denunciare una lesione di un diritto dominicale o di godimento da detenzione qualificata in conseguenza di comportamenti meramente materiali posti in essere nell’esecuzione di un’opera pubblica, e, in via consequenziale, al conseguimento di indennizzi e risarcimenti, non avendo gli attori né contestato il progetto e l’ubicazione della linea ferroviaria, né messo in discussione (sia pur soltanto incidenter tantum) i provvedimenti amministrativi di approvazione dei relativi lavori pubblici.
 
Il principio di diritto così enunciato appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte formatasi in subiecte materia (per tutte, Cass. ss.uu. 14668/2011 e 22116/2014 ), non apparendo, di converso, conferente il precedente di queste sezioni unite, evocato in sentenza dal giudice ordinario inizialmente adito dagli odierni ricorrenti (Cass. ss.uu. 15660/2005), poiché relativo a diversa fattispecie, avente ad oggetto una domanda risarcitoria proposta sulla base della asserita illegittimità di un progetto, in conseguenza della quale la domanda stessa era stata proposta.
 
P.Q.M.
 
La Corte, pronunciando sul conflitto, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
 
Così deciso in Roma, li 20.10.2015
 

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