Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 36105 | Data di udienza: 30 Giugno 2016

* DIRITTO URBANISTICO – Opere edilizie in zona sismica – Mancata denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni – Soggetti responsabili – Natura di reato proprio a soggettività ristretta – Disponibilità dell’immobile o dell’area – Artt. 52, 83, 93, 94 e 95 DPR n. 380/01 – Giurisprudenza – Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche – Omessa comunicazione – Denuncia dei lavori – Committente, Direttore dei lavori, Titolare della ditta esecutrice dei lavori – Individuazione delle responsabilità – Opere non conformi alle norme tecniche – PROCEDURA PENALE – Reato continuato – Aumento di pena per i singoli reati satellite – Determinazione della pena – Motivazione delle decisioni assunte su ogni aspetto dell’esercizio del suo potere discrezionale – Necessità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 1 Settembre 2016
Numero: 36105
Data di udienza: 30 Giugno 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: Mocci


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Opere edilizie in zona sismica – Mancata denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni – Soggetti responsabili – Natura di reato proprio a soggettività ristretta – Disponibilità dell’immobile o dell’area – Artt. 52, 83, 93, 94 e 95 DPR n. 380/01 – Giurisprudenza – Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche – Omessa comunicazione – Denuncia dei lavori – Committente, Direttore dei lavori, Titolare della ditta esecutrice dei lavori – Individuazione delle responsabilità – Opere non conformi alle norme tecniche – PROCEDURA PENALE – Reato continuato – Aumento di pena per i singoli reati satellite – Determinazione della pena – Motivazione delle decisioni assunte su ogni aspetto dell’esercizio del suo potere discrezionale – Necessità.



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 01/09/2016 (ud. 30/06/2016) Sentenza n.36105


DIRITTO URBANISTICO – Opere edilizie in zona sismica – Mancata denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni – Soggetti responsabili – Natura di reato proprio a soggettività ristretta – Disponibilità dell’immobile o dell’area – Artt. 52, 83, 93, 94 e 95 DPR n. 380/01 – Giurisprudenza.
 
 
La norma contenuta nell’art. 93 DPR n. 380/01, ha ad oggetto la presentazione della denuncia dell’inizio delle opere, pur non dando luogo ad un reato proprio del proprietario, è comunque a soggettività ristretta, in quanto può essere commesso soltanto dal committente, dal titolare della concessione edilizia ed in genere da chi abbia la disponibilità dell’immobile o dell’area su cui esso sorge. Non può ritenersi quindi responsabile l’esecutore dei lavori o il titolare della ditta esecutrice dei lavori per l’omessa comunicazione – denuncia dei lavori. Tali soggetti rimangono invece destinatari del divieto di esecuzione dei lavori in difetto della preventiva autorizzazione e del mancato rispetto delle norme o prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali vigenti (D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 94 e 95). 

DIRITTO URBANISTICO – Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche – Omessa comunicazione – Denuncia dei lavori – Committente, Direttore dei lavori, Titolare della ditta esecutrice dei lavori – Individuazione delle responsabilità – Opere non conformi alle norme tecniche.
 
In materia edilizia, il soggetto attivo del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è anche il titolare della ditta chiamata ad eseguire opere edilizie in zone sismiche, in quanto destinatario diretto del divieto di esecuzione dei lavori in assenza dell’autorizzazione e in violazione delle prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali di cui al citato decreto, (artt. 52 e 83), considerato che le disposizioni dettate in tema di vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, prevedendo un complesso sistema di cautele rivolto ad impedire l’esecuzione di opere non conformi alle norme tecniche, chiama proprio l’esecutore delle opere in questione ad osservare simili cautele (Sez. 3, n.7098 del 17/11/2009 dep.23/02/2010, Mogavero; Cass. pen. sez. F. sent. 24 luglio 2008, n. 35298) .
 

PROCEDURA PENALE – Reato continuato – Aumento di pena per i singoli reati satellite – Determinazione della pena – Motivazione delle decisioni assunte su ogni aspetto dell’esercizio del suo potere discrezionale – Necessità. 
 
In tema di reato continuato, non è sufficiente per la legalità del calcolo determinare la pena nell’ambito quantitativo previsto dalla legge – pari al triplo della pena base – dovendo il giudice, nella motivazione, dare conto delle decisioni assunte su ogni aspetto dell’esercizio del suo potere discrezionale, ivi compresa la determinazione dell’aumento di pena per i singoli reati satellite [Sez. 4, n. 28139 del 23/06/2015 (dep. 02/07/2015), Puggillo].
 
 
(annulla sentenza del 07/04/2014 del TRIBUNALE DI MATERA) Pres. RAMACCI, Rel. MOCCI, Ric. Zienna

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 01/09/2016 (ud. 30/06/2016) Sentenza n.36105

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 01/09/2016 (ud. 30/06/2016) Sentenza n.36105

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Zienna Leonardo, nato a Irsina il 28/07/1969;
avverso la sentenza del 07/04/2014 del Tribunale di Matera;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Pietro Ditaranto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 7 aprile 2014 il Tribunale di Matera condannava Leonardo Zienna alla pena di € 450,00 di ammenda, reputandolo colpevole del reato di cui agli artt. 93 e 94 DPR n. 380/01, accertati in Irsina il 2 agosto 2011.
 
Al prevenuto era contestato di aver realizzato opere edilizie in zona sismica, in assenza della preventiva denuncia di inizio dei lavori, senza la presentazione dei progetti, senza la direzione di un tecnico qualificato e senza la preventiva autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale. 
 
Affermava il giudice di primo grado come dovesse reputarsi del tutto indifferente il fatto che le strutture in cemento armato non fossero ancora state completate o l’eventuale natura precaria dell’intervento.
 
3. Ha proposto ricorso per cassazione lo Zienna, sulla scorta di quattro motivi [violazione dell’art 606 lett. b) c.p.p, in relazione, rispettivamente, all’art. 93 D.P.R. n. 380/01, all’art. 192 c.p.p., all’art. 81 comma 1 ° c.p.p. e all’art. 163 c.p.].
 
In data 10 giugno 2016 il difensore dell’imputato ha depositato una memoria esplicativa dei motivi già proposti, ex art. 121 c.p.p.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Mediante il primo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell’art. 93 DPR n.380/2001, la cui fattispecie sarebbe a soggettività ristretta, giacché potrebbe essere commessa solo dal committente, dal titolare della concessione edilizia ed in genere da chi abbia la disponibilità dell’immobile o dell’area.
 
2. Attraverso la seconda doglianza, lo Zienna rileva come il reato gli fosse stato contestato sulla base della presenza, sui luoghi, di tale Corradino, asseritamente alle dipendenze del ricorrente, ma senza che vi fosse alcuna traccia documentale di tale rapporto di lavoro.
 
3. Il terzo mezzo d’impugnazione è volto a rimarcare che il Tribunale non avrebbe chiarito quale dei due reati sia stato considerato più grave, in violazione dell’art. 81 comma 1 ° c.p..
 
4. Da ultimo, lo Zienna rimprovera al primo giudice di aver disposto d’ufficio la sospensione della pena per la somma di € 450,00, senza sua esplicita richiesta, creando così un pregiudizio per il patrimonio giuridico dell’imputato.
 
Il primo motivo (che riguarda il solo art. 93 DPR n. 380/01) è fondato.
 
La norma contenuta nel citato articolo, infatti, che ha ad oggetto la presentazione della denuncia dell’inizio delle opere, pur non dando luogo ad un reato proprio del proprietario, è comunque a soggettività ristretta, in quanto può essere commesso soltanto dal committente, dal titolare della concessione edilizia ed in genere da chi abbia la disponibilità dell’immobile o dell’area su cui esso sorge. Non può ritenersi quindi responsabile l’esecutore dei lavori o il titolare della ditta esecutrice dei lavori per l’omessa comunicazione – denuncia dei lavori. Tali soggetti rimangono invece destinatari del divieto di esecuzione dei lavori in difetto della preventiva autorizzazione e del mancato rispetto delle norme o prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali vigenti (D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 94 e 95). 
 
Come ha precisato questa Corte (vedi per tutte Cass. pen. sez. F. sent. 24 luglio 2008, n. 35298, rv 240665), “soggetto attivo del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è anche il titolare della ditta chiamata ad eseguire opere edilizie in zone sismiche, in quanto destinatario diretto del divieto di esecuzione dei lavori in assenza dell’autorizzazione e in violazione delle prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali di cui al citato decreto, (artt. 52 e 83), considerato che le disposizioni dettate in tema di vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, prevedendo un complesso sistema di cautele rivolto ad impedire l’esecuzione di opere non conformi alle norme tecniche, chiama proprio l’esecutore delle opere in questione ad osservare simili cautele” [Sez. 3, n.7098 del 17/11/2009 (dep.23/02/2010), Mogavero, Rv. 246018].
 
Anche il secondo motivo è fondato.
 
In effetti, la colpevolezza dello Zienna è stata motivata solo sulla scorta dell’accertamento della Polizia Locale, la quale ha dichiarato in dibattimento che l’unico carpentiere sul luogo aveva riferito di essere dipendente della ditta Zienna, senza che però – a quanto sostiene lo stesso Tribunale – vi fosse alcuna prova documentale del rapporto. Di conseguenza, su tale punto la sentenza impugnata appare viziata per carenza di motivazione.
 
Colgono nel segno, altresì, le ultime due censure.
 
Per un verso, il capo d’imputazione contesta due reati all’odierno ricorrente (artt. 93 e 94 DPR n. 380/01), ancorché il dispositivo e la motivazione facciano riferimento “alla contravvenzione a lui ascritta”. Ed allora, se il Tribunale avesse riferito la condanna al solo reato ex art. 93 DPR n. 380/01, come sembrerebbe desumersi dalla parte motiva della sentenza, mancherebbe qualunque argomento riguardo al proscioglimento relativo all’art. 94 DPR n.380/01, mentre, se in realtà – pur con un lapsus calami – avesse compreso nella condanna entrambi i reati, mancherebbe una parte fondamentale del calcolo della pena, giacché, in tema di reato continuato, non è sufficiente per la legalità del calcolo determinare la pena nell’ambito quantitativo previsto dalla legge – pari al triplo della pena base – dovendo il giudice, nella motivazione, dare conto delle decisioni assunte su ogni aspetto dell’esercizio del suo potere discrezionale, ivi compresa la determinazione dell’aumento di pena per i singoli reati satellite [Sez. 4, n. 28139 del 23/06/2015 (dep. 02/07/2015), Puggillo, Rv. 264101].
 
Per altro verso, il giudice di merito, in relazione ad una condanna alla pena pecuniaria, può disporre, anche d’ufficio, la sospensione condizionale della pena, ma deve motivare sulla utilità della concessione del beneficio rispetto al contrario interesse dell’imputato a non goderne, sulla base di una valutazione in concreto, in considerazione delle finalità di prevenzione speciale e di rieducazione insita nell’istituto [Sez. 5, n.1136 del 05/04/2013 Ud. (dep. 13/01/2014), Held, Rv. 258822).

P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Matera.
 
Così deciso il 30/06/2016
 
 

 

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