Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 40654 | Data di udienza: 22 Marzo 2016

* CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi – Assenza dei requisiti per l’autorizzazione alla gestione – Ipotesi di presenza di autorizzazione – Disciplina applicabile – Legislazione emergenziale – Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti – Raccolta e trasporto di rifiuti speciali – Natura di norma eccezionale e temporanea – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Fatti commessi durante il suo periodo di vigenza e giudicati quando è cessata – Applicabilità – Artt. 181 bis, 182, 189, 216 D. L.vo n. 152/2006 (T.U.A.) Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 29 Settembre 2016
Numero: 40654
Data di udienza: 22 Marzo 2016
Presidente: Fiale
Estensore: Socci


Premassima

* CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi – Assenza dei requisiti per l’autorizzazione alla gestione – Ipotesi di presenza di autorizzazione – Disciplina applicabile – Legislazione emergenziale – Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti – Raccolta e trasporto di rifiuti speciali – Natura di norma eccezionale e temporanea – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Fatti commessi durante il suo periodo di vigenza e giudicati quando è cessata – Applicabilità – Artt. 181 bis, 182, 189, 216 D. L.vo n. 152/2006 (T.U.A.) Giurisprudenza.



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 29/09/2016 (ud. 22/03/2016) Sentenza n.40654


CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi – Assenza dei requisiti per l’autorizzazione alla gestione – Ipotesi di presenza di autorizzazione – Disciplina applicabile – Legislazione emergenziale.  
 
L’assenza dei requisiti per l’autorizzazione ad una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti è punita ai sensi della lettera d) del d. L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito nella legge 210 del 2008, se manca l’autorizzazione, l’iscrizione o comunicazione prescritte, e con la lettera f) comma 1, del d.l, 6 novembre 2008, nelle sole ipotesi di presenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazioni prescritte, ma di assenza dei requisiti per ottenerle, o di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni.
 

RIFIUTI – Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti – Raccolta e trasporto di rifiuti speciali – Natura di norma eccezionale e temporanea – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Fatti commessi durante il suo periodo di vigenza e giudicati quando è cessata – Applicabilità – Artt. 181 bis, 182, 189, 216 D. L.vo n. 152/2006 (T.U.A.)– Giurisprudenza.
 
In tema di raccolta e trasporto di rifiuti speciali, la previsione incriminatrice dell’art. 6, primo comma lett. d) del D.L. n. 172 del 2008 (“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania”), conv. in L. n. 210 del 2008, avendo natura di norma eccezionale e temporanea, è assoggettata alla disciplina di cui all’art. 2, quinto comma cod. pen. e pertanto si applica ai fatti commessi durante il suo periodo di vigenza, anche se sono giudicati quando è cessata la situazione emergenziale da essa presupposta (Cassazione Sez. 3, n. 3718 del 08/01/2014 – dep. 28/01/2014, P.M., Matei e altro).
 
 
(Dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del 10/12/2014 della CORTE APPELLO di PALERMO) Pres. FIALE, Rel. SOCCI, Ric. Cirlincione
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 29/09/2016 (ud. 22/03/2016) Sentenza n.40654

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 29/09/2016 (ud. 22/03/2016) Sentenza n.40654

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da CIRLINCIONE SALVATORE nato il 05/09/1950 a TRAPANI
avverso la sentenza del 10/12/2014 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 22/03/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MAlTEO SOCCI Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLA FILIPPI che ha concluso per: “Rigetto”
Uditi difensor Avv.; 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 10 dicembre 2014, confermava la decisione del Tribunale di Trapani del 17 aprile 2013, che aveva condannato Cirlincione Salvatore alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 6.670,00 di multa (art. 6, comma 1, lettera d2, legge 210 del 2008, perché poneva in essere un’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. In Trapani accertato il 25 maggio 2011).
 
2. L’imputato ha proposto ricorso, tramite il difensore, per motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
 
2. 1. Violazione ed errata applicazione dell’art. 6, comma 1, lettera dl della legge 210 del 2008.  
Doveva trovare applicazione la normativa più favorevole al reo (art. 2 del cod. pen.), il d. lgs. 152 del 2006, e non la legge speciale n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, lettera d2, per la cessazione dello stato di emergenza per i rifiuti, anche se il reato è stato commesso durante lo stato di emergenza. In Sicilia lo stato di emergenza infatti è cessato il 31 dicembre 2012. La sentenza è del 17 aprile 2013, successiva alla cessazione dell’emergenza.
 
2. 2. Illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della lettera f, anziché d, dell’art. 6 della legge 210 del 2008.
 
La carenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione (lettera f, della norma citata) imponeva l’applicazione dell’attenuante. L’imputato infatti non poteva ottenere l’iscrizione; l’attenuante si applica anche quando non c’è stata nessuna iscrizione.
 
Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO 
 
3. Il ricorso è inammissibile.
 
Trattandosi di norma eccezionale la stessa trova applicazione anche dopo la cessazione dell’evento eccezionale fronteggiato, per effetto dell’art. 2, comma 5, del cod. pen.
 
Sul punto vedi Cassazione Sez. 3, n. 3718 del 08/01/2014 – dep. 28/01/2014, P.M., Matei e altro, Rv. 258318:
 
“In tema di raccolta e trasporto di rifiuti speciali, la previsione incriminatrice dell’art. 6, primo comma lett. d) del D.L. n. 172 del 2008 (“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania”), conv. in L. n. 210 del 2008, avendo natura di norma eccezionale e temporanea, è assoggettata alla disciplina di cui all’art. 2, quinto comma cod. pen. e pertanto si applica ai fatti commessi durante il suo periodo di vigenza, anche se sono giudicati quando è cessata la situazione emergenziale da essa presupposta”.
 
3. 1. Anche l’ulteriore motivo risulta manifestamente infondato.
 
Il ricorrente ritiene errata la decisione impugnata per non aver applicato la lettera f, anziché la d, dell’art. 6, comma 1, del d. L. 6 novembre 2008, n. 172. Per il ricorrente la lettera f doveva applicarsi perché egli non aveva i requisiti per l’iscrizione e né si era iscritto; l’attenuante dovrebbe applicarsi, quindi, anche senza iscrizione.
 
La lettera d, prevede: “chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte… “; la lettera f, invece: “le pene di cui alle lettere b), e), d) ed e) sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni”.
 
Non può seguirsi la tesi del ricorrente poiché la norma non può leggersi per una pena minore per chi non ha i requisiti e l’autorizzazione, come un premio all’assenza dei requisiti e dell’autorizzazione, punendo con pena maggiore chi ha i requisiti e con pena minore, della metà, chi non li possiede unitamente all’autorizzazione; quindi, l’attenuante si deve applicare solo a chi ha l’autorizzazione, ma non aveva i requisiti per ottenerla. In tal modo c’è una ragionevolezza con l’altra ipotesi della lettera f): “inosservanza delle prescrizioni”.
 
Invero l’assenza di autorizzazione è punita dalla lettera d), mentre l’inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione o l’averla ottenuta senza i requisiti, dalla lettera f), con pena ridotta della metà.
 
Se fosse interpretata diversamente la norma sarebbe sospetta di incostituzionalità palese, poiché l’operare senza autorizzazione è certamente comportamento più grave di quello di non osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o di non avere i requisiti per l’autorizzazione. 
 
Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: “L’assenza dei requisiti per l’autorizzazione ad una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti è punita ai sensi della lettera d) del d. L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito nella legge 210 del 2008, se manca l’autorizzazione, l’iscrizione o comunicazione prescritte, e con la lettera f) comma 1, del d.l. 6 novembre 2008, nelle sole ipotesi di presenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazioni prescritte, ma di assenza dei requisiti per ottenerle, o di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni”.
 
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1.500,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. 

P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
 
 
Così deciso il 22/03/2016
 
 
 
 
 
 
 
 

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