Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 4975 | Data di udienza: 25 Ottobre 2016

* APPALTI – Art. 120 cc. 2 bis e 6 bis c.p.a., introdotti dall’art. 204 del d.lgs. n. 50/2016 – Decisione immediata in camera di consiglio – Entrata in vigore anteriormente alla proposizione del ricorso – Norme processuali immediatamente applicabili – Impugnazione di atti di esclusione da procedure di affidamento  – Posizione di controinteresse – Inconfigurabilità sino al momento dell’aggiudicazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 27 Ottobre 2016
Numero: 4975
Data di udienza: 25 Ottobre 2016
Presidente: Scudeller
Estensore: Buonauro


Premassima

* APPALTI – Art. 120 cc. 2 bis e 6 bis c.p.a., introdotti dall’art. 204 del d.lgs. n. 50/2016 – Decisione immediata in camera di consiglio – Entrata in vigore anteriormente alla proposizione del ricorso – Norme processuali immediatamente applicabili – Impugnazione di atti di esclusione da procedure di affidamento  – Posizione di controinteresse – Inconfigurabilità sino al momento dell’aggiudicazione.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^ – 27 ottobre 2016, n. 4975


APPALTI – Art. 120 cc. 2 bis e 6 bis c.p.a., introdotti dall’art. 204 del d.lgs. n. 50/2016 – Decisione immediata in camera di consiglio – Entrata in vigore anteriormente alla proposizione del ricorso – Norme processuali immediatamente applicabili.

 La causa avente ad oggetto, ai sensi dell’art. 120, co. 2 bis, c.p.a., introdotto dall’art. 204 del d.lgs. n. 50/2016, “il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento … all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali” – è assoggettata al regime previsto dal successivo comma 6 bis (decisione immediata in camera di consiglio in assenza di diversa richiesta della parti): le norme in questione trovano immediata applicazione nei giudizi introdotti con ricorso successivo alla loro entrata in vigore, trattandosi di disposizioni processuali.

 

APPALTI – Impugnazione di atti di esclusione da procedure di affidamento  – Posizione di controinteresse – Inconfigurabilità sino al momento dell’aggiudicazione.

Rispetto all’impugnazione di atti di esclusione da procedure di affidamento di contratti pubblici non sono configurabili posizioni di controinteresse se non quando la gara sia stata definitivamente aggiudicata, e nei soli confronti del concorrente aggiudicatario (cfr., da ultimo, T.A.R. Bari, (Puglia), sez. I, 09/06/2016, n. 766)

Pres. Scudeller, Est. Buonauro – G. s.r.l. e altri (avv. Ausiello) c. G.O.R.I. (Gestione Ottimale Risorse Idriche) S.p.A. (avv.ti Scalfati e Percuoco)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^ - 27 ottobre 2016, n. 4975

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^ – 27 ottobre 2016, n. 4975

Pubblicato il 27/10/2016

N. 04975/2016 REG.PROV.COLL.
N. 04259/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4259 del 2016, proposto da:
Gsn S.r.l., R.T.I. Gsn S.r.l. Mondus Service S.r.l. Consorzio Gescon, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Ausiello C.F. SLLNTN77D08F839J, con domicilio eletto presso Massimo Caiano in Napoli, via Marino Turchi, 16;


contro

G.O.R.I. (Gestione Ottimale Risorse Idriche) S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Scalfati C.F. SCLMSM49H19F839D, Mario Percuoco C.F. PRCMRA72T05F839J, con domicilio eletto presso Massimo Scalfati in Napoli, via Gaetano Azzariti N. 6;

per l’annullamento del provvedimento di esclusione a carico della società ricorrente quale capogruppo/mandataria del costituendo r.t.i.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di G.O.R.I. (Gestione Ottimale Risorse Idriche) S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2016 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Ritenuto che la causa – avente ad oggetto, ai sensi dell’art. 120, co. 2 bis, c.p.a., introdotto dall’art. 204 del d.lgs. n. 50/2016, “il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento … all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali” – sia assoggettata al regime previsto dal successivo comma 6 bis (decisione immediata in camera di consiglio in assenza di diversa richiesta della parti) e che le norme in questione trovino applicazione nel presente giudizio, trattandosi di disposizioni processuali immediatamente operanti ed entrate in vigore anteriormente alla proposizione del ricorso;

Considerato, quanto al rilievo operato in rito dall’amministrazione resistente, che va ribadito il principio di diritto per cui rispetto all’impugnazione di atti di esclusione da procedure di affidamento di contratti pubblici non sono configurabili posizioni di controinteresse se non quando la gara sia stata definitivamente aggiudicata, e nei soli confronti del concorrente aggiudicatario (cfr., da ultimo, T.A.R. Bari, (Puglia), sez. I, 09/06/2016, n. 766); sicché nel caso di specie va esclusa l’esistenza di posizioni di soggetti controinteressati non configurandosi l’ipotesi di contestualità tra l’esclusione e l’atto conclusivo della procedura concorsuale (Cons. St., sez. IV, 27 novembre 2007, n. 6049); né su tale assetto incide il nuovo e specifico regime processuale ex art. 120, co. 2 bis, c.p.a. atteso che il regime di definitività ivi delineato in merito allo stadio procedimentale relativo agli atti di ammissione ed esclusione è riferito alla sola mancata impugnazione degli stessi;

Considerato che a fondamento dell’impugnata esclusione viene dedotto, da un lato, l’omesso pagamento della sanzione prevista in sede di attivazione del subprocedimento di soccorso istruttorio sul presupposto dell’omessa indicazione, in sede di offerta, della ditta consorziata per cui il consorzio partecipava; e, dall’altro, il carattere di dichiarazione nuova e non integrativa resa in sede di soccorso istruttorio, laddove l’odierno ricorrente ha dedotto la partecipazione in proprio e non per conto di alcuna delle consorziate;

Rilevata che appare fondata la prima censura atteso che, per un verso, già la formulazione utilizzata in sede di offerta appare idonea a esplicitare la modalità partecipativa nel senso della partecipazione in proprio e non per conto delle consorziate; e, per altro verso, che la precisazione resa in sede di soccorso istruttorio configura pertanto un chiarimento non essenziale di mera specificazione del contenuto di una dichiarazione ex se sufficientemente comprensiva con conseguente non onerosità del meccanismo integrativo e irrilevanza dell’omesso pagamento della somma ivi non ritualmente richiesta;

Ritenuto pertanto di accogliere il ricorso con annullamento degli atti impugnati e, tuttavia, che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti in ragione della assoluta novità e peculiarità delle questioni trattate;


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Primo Referendario

L’ESTENSORE 
Carlo Buonauro
        
IL PRESIDENTE
Santino Scudeller
      

IL SEGRETARIO
 

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