Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 355 | Data di udienza: 7 Ottobre 2016

RIFIUTI – Autorizzazione unica ambientale – D.P.R. n. 59/2013 – Potere di impulso e gestione procedimentale – Indizione della conferenza di servizi – SUAP.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Abruzzo
Città: Pescara
Data di pubblicazione: 8 Novembre 2016
Numero: 355
Data di udienza: 7 Ottobre 2016
Presidente: Eliantonio
Estensore: Balloriani


Premassima

RIFIUTI – Autorizzazione unica ambientale – D.P.R. n. 59/2013 – Potere di impulso e gestione procedimentale – Indizione della conferenza di servizi – SUAP.



Massima

 

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ – 8 novembre 2016, n. 355


RIFIUTI – Autorizzazione unica ambientale – D.P.R. n. 59/2013 – Potere di impulso e gestione procedimentale – Indizione della conferenza di servizi – SUAP.

 Nel rispetto della ratio semplificatrice del regolamento di cui al d.p.r. n. 59/2013, spetta al SUAP, “quale punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva”, il potere di impulso e gestione procedimentale, ossia di farsi carico di trasmettere all’Autorità competente l’istanza tesa al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, al fine della indizione della conferenza di servizi di cui all’articolo 4 del d.p.r. n. 59 del 2013 e dell’adozione del provvedimento finale.


Pres. Eliantonio, Est. Balloriani – R. s.r.l. (avv. Marchese) c. S.U.A.P. – Associazione tra Enti Locali per l’attuazione del Patto Territoriale Sangro – Aventino (avv. D’Ardes) e Comune di Orsogna (avv. Pierantoni)


Allegato


Titolo Completo

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ - 8 novembre 2016, n. 355

SENTENZA

 

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ – 8 novembre 2016, n. 355

 

Pubblicato il 08/11/2016

N. 00355/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00226/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 226 del 2016, proposto da:
Risaliente S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Tommaso Marchese C.F. MRCTMS60M11G482B, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, piazza Troilo, 8;


contro

– S.U.A.P. – Associazione tra Enti Locali per l’attuazione del Patto Territoriale Sangro – Aventino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Michele D’Ardes C.F. DRDMHL78R11A485F, con domicilio eletto presso Giancarlo D’Angelo in Pescara, via Indro Montanelli, 6;
– Comune di Orsogna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Orsola Pierantoni C.F. PRNRLL64H51C632I, con domicilio eletto presso Nadia Ficcadenti in Pescara, piazza Duca degli Abruzzi, 30;

per la declaratoria

dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal S.U.A.P.-Associazione tra Enti Locali per l’Attuazione del Patto Territoriale Sangro-Aventino in relazione all’istanza presentata dalla società ricorrente in data 17 settembre 2015, con la quale è stato chiesto il rilascio di un’Autorizzazione Unica Ambientale, al fine di procedere alla realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per il recupero di materiale organico da realizzarsi nel territorio del Comune di Orsogna e per la declaratoria dell’obbligo dello stesso S.U.A.P. di procedere al rilascio della suddetta autorizzazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del S.U.A.P. – Associazione tra Enti Locali per l’attuazione del Patto Territoriale Sangro – Aventino e del Comune di Orsogna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2016 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi l’avv. Tommaso Marchese per la società ricorrente, l’avv. Orsola Pierantoni per il Comune resistente, l’avv. Marco Di Cesare, su delega dell’avv. Michele D’Ardes, per il S.U.A.P. intimato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che la ricorrente agisce avverso il silenzio, serbato dal SUAP dell’Associazione tra Enti locali per l’attuazione del patto territoriale Sangro-Aventino e dal Comune di Orsogna, sull’istanza del 17 settembre 2015, tesa al rilascio di un’autorizzazione unica ambientale per la realizzazione di un impianto di gestione anaerobica per il recupero di materiale organico.

Rilevato che il SUAP ha indetto una prima conferenza di servizi per la data del 27 ottobre 2015, che si è conclusa con un rinvio al 10 dicembre 2015, data in cui però non è mai stata tenuta alcuna riunione, atteso che il Comune di Orsogna nelle more ha adottato un atto di recesso dall’Associazione suddetta, intimando successivamente il medesimo SUAP di trasmettergli tutte le pratiche non ancora definite, salvo ritornare poi sui propri passi, con la nota n. 4786 del 2016, con la quale, a termini ormai scaduti, ha indicato lo stesso SUAP quale unico responsabile per la conclusione del procedimento in esame.

Rilevato che nessuna delle Amministrazioni intimate contesta l’avvenuta scadenza dei termini per provvedere (150 giorni nel caso di specie ai sensi dell’articolo 4 comma 5 del d.p.r. n. 59 del 2013), ciascuno sostanzialmente negando solo la propria competenza.

Rilevato che, da quanto previsto dagli articoli 2 e 4 del regolamento di cui al d.p.r. n. 59 del 2013, si evince che il SUAP che riceve la domanda deve farsi carico di coinvolgere le Autorità competenti.

Ritenuto pertanto che, nel rispetto della ratio semplificatrice della normativa in questione, spetti al SUAP, “quale punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva”, il potere di impulso e gestione procedimentale ossia di farsi carico di trasmettere detta istanza all’Autorità competente (anche se tale solo in virtù di normative sopravvenute e applicabili al caso di specie, per il principio tempus regit actum) al fine della indizione della conferenza di servizi di cui all’articolo 4 del d.p.r. n. 59 del 2013 e dell’adozione del provvedimento finale.

Considerato pertanto illegittimo anche il comportamento del Comune che in un primo momento ha ritenuto di ordinare al SUAP Sangro-Aventino di non procedere oltre nell’attività procedimentale.

Ritenuto che le spese, liquidate in dispositivo, debbano seguire il criterio della soccombenza.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al SUAP intimato di provvedere entro 30 giorni nel senso di cui in motivazione.

Condanna il SUAP e il Comune resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.500 ciascuno (per un totale di euro 3.000) a titolo di spese processuali, oltre iva, cpa, contributo unificato e accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente
Alberto Tramaglini, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Massimiliano Balloriani
        
IL PRESIDENTE
Michele Eliantonio
        
        
IL SEGRETARIO
 

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