Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Associazioni e comitati, Diritto processuale europeo, Inquinamento atmosferico Numero: C-442/14 | Data di udienza:

 INQUINAMENTO ATMOSFERICO – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Tutela dell’ambiente – Convenzione di Aarhus – Immissione in commercio di prodotti fitosanitari e biocidi – Accesso del pubblico all’informazione – Nozione di “informazioni sulle emissioni nell’ambiente” –  Riservatezza – Tutela degli interessi industriali e commerciali Rinvio pregiudiziale – Limiti – Art.4 par.2 Direttiva 2003/4/CE – Direttiva 91/414/CEE – Direttiva 98/8/CE – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Nozione di «emissioni nell’ambiente» – Prodotti fitosanitari o biocidi – Disposizione per il rilascio di prodotti o sostanze nell’ambiente – Controlli – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Pesticidi – Richiesta di accesso a informazioni sulle emissioni nell’ambiente – Poteri del giudice.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Novembre 2016
Numero: C-442/14
Data di udienza:
Presidente: da Cruz Vilaça
Estensore: Tizzano


Premassima

 INQUINAMENTO ATMOSFERICO – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Tutela dell’ambiente – Convenzione di Aarhus – Immissione in commercio di prodotti fitosanitari e biocidi – Accesso del pubblico all’informazione – Nozione di “informazioni sulle emissioni nell’ambiente” –  Riservatezza – Tutela degli interessi industriali e commerciali Rinvio pregiudiziale – Limiti – Art.4 par.2 Direttiva 2003/4/CE – Direttiva 91/414/CEE – Direttiva 98/8/CE – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Nozione di «emissioni nell’ambiente» – Prodotti fitosanitari o biocidi – Disposizione per il rilascio di prodotti o sostanze nell’ambiente – Controlli – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Pesticidi – Richiesta di accesso a informazioni sulle emissioni nell’ambiente – Poteri del giudice.



Massima

 


CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.5^ 23/11/2016 sentenza C-442/14


INQUINAMENTO ATMOSFERICO – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Tutela dell’ambiente – Convenzione di Aarhus – Immissione in commercio di prodotti fitosanitari e biocidi – Accesso del pubblico all’informazione – Nozione di “informazioni sulle emissioni nell’ambiente” –  Riservatezza – Tutela degli interessi industriali e commerciali Rinvio pregiudiziale – Limiti – Art.4 par.2 Direttiva 2003/4/CE – Direttiva 91/414/CEE – Direttiva 98/8/CE – Regolamento (CE) n. 1107/2009.
 
L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che la circostanza che il richiedente un’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario o biocida non abbia, nel corso del procedimento previsto per il conseguimento di detta autorizzazione, chiesto il trattamento riservato delle informazioni presentate nell’ambito di detto procedimento sulla base dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, dell’articolo 19 della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, o degli articoli 33, paragrafo 4, e 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, non osta a che l’autorità competente, alla quale un terzo presenti, dopo la chiusura del procedimento medesimo, una domanda di accesso a tali informazioni sulla base della direttiva 2003/4, esamini l’opposizione di detto richiedente a tale domanda di accesso e, eventualmente, la respinga in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, della suddetta direttiva con la motivazione che la divulgazione delle informazioni in questione arrecherebbe pregiudizio alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali.
 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Nozione di «emissioni nell’ambiente» – Prodotti fitosanitari o biocidi – Disposizione per il rilascio di prodotti o sostanze nell’ambiente – Controlli.
 
L’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4 dev’essere interpretato nel senso che: – rientra nella nozione di «emissioni nell’ambiente» ai sensi di tale disposizione il rilascio di prodotti o di sostanze, quali i prodotti fitosanitari o biocidi e le sostanze contenute in tali prodotti, nell’ambiente, purché tale rilascio sia effettivo o prevedibile in condizioni normali o realistiche di utilizzo; – rientrano nella nozione di «informazioni sulle emissioni nell’ambiente» ai sensi della suddetta disposizione le indicazioni relative alla natura, alla composizione, alla quantità, alla data e al luogo delle «emissioni nell’ambiente» di detti prodotti o sostanze, nonché i dati relativi agli effetti, a termine più o meno lungo, di dette emissioni sull’ambiente, in particolare le informazioni relative ai residui presenti nell’ambiente dopo l’applicazione del prodotto interessato e gli studi sulla misura della dispersione di tale sostanza nel corso di detta applicazione, a prescindere dal fatto che questi dati siano ricavati da studi realizzati in tutto o in parte sul campo, da studi di laboratorio o da studi di traslocazione.
 
 
INQUINAMENTO ARIA – Pesticidi – Richiesta di accesso a informazioni sulle emissioni nell’ambiente – Poteri del giudice.
 
L’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4 dev’essere interpretato nel senso che, in caso di richiesta di accesso a informazioni sulle emissioni nell’ambiente la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio a uno degli interessi contemplati all’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettere a), d), e da f) a h), di tale direttiva, devono essere divulgati solo i dati pertinenti che possono essere estratti dalla fonte di informazione riguardanti le emissioni nell’ambiente, ove sia possibile dissociare tali dati dalle altre informazioni contenute nella suddetta fonte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
 
 

 Pres. da Cruz Vilaça, Rel. Tizzano, Ric. Bayer CropScience SA-NV c. College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.5^ 23/11/2016 sentenza C-442/14

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.5^ 23/11/2016 sentenza C-442/14
 
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
 
23 novembre 2016 
 
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Articolo 4, paragrafo 2 – Accesso del pubblico all’informazione – Nozione di “informazioni sulle emissioni nell’ambiente” – Direttiva 91/414/CEE – Direttiva 98/8/CE – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione in commercio di prodotti fitosanitari e biocidi – Riservatezza – Tutela degli interessi industriali e commerciali»
 
Nella causa C-442/14,
 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, Paesi Bassi), con decisione del 12 settembre 2014, pervenuta in cancelleria il 24 settembre 2014, nel procedimento
 
Bayer CropScience SA-NV,
 
Stichting De Bijenstichting
 
contro
 
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
 
con l’intervento di:
 
Makhtesim-Agan Holland BV,
 
LA CORTE (Quinta Sezione),
 
composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, A. Tizzano (relatore), vicepresidente della Corte, M. Berger, E. Levits e F. Biltgen, giudici,
 
avvocato generale: J. Kokott
 
cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale
 
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 febbraio 2016,
 
considerate le osservazioni presentate:
 
–        per la Bayer CropScience SA-NV, da E. Broeren e A. Freriks, advocaten;
 
–        per la Stichting De Bijenstichting, da L. Smale, advocaat;
 
–        per il College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, da J. Geerdink e D. Roelands-Fransen, advocaten;
 
–        per il governo dei Paesi Bassi, par B. Koopman e M. Bulterman, in qualità di agenti;
 
–        per il governo tedesco, da T. Henze e A. Lippstreu, in qualità di agenti;
 
–        per il governo ellenico, da I. Chalkias, O. Tsirkinidou e A. Vasilopoulou, in qualità di agenti;
 
–        per il governo svedese, da L. Swedenborg, E. Karlsson, A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson e N. Otte Widgren, in qualità di agenti;
 
–        per la Commissione europea, da L. Pignataro-Nolin, F. Ronkes Agerbeek, P. Ondrusek e H. Kranenborg, in qualità di agenti,
 
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 aprile 2016,
 
ha pronunciato la seguente
 
Sentenza
 
1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU 1991, L 230, pag. 1), dell’articolo 19 della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU 1998, L 123, pag. 1), degli articoli 59 e 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1) nonché dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU 2003, L 41, pag. 26).
 
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Bayer CropScience BV (in prosieguo: la «Bayer») e la Stichting De Bijenstichting (in prosieguo: la «Bijenstichting») e, dall’altro, il College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei biocidi; in prosieguo: il «CTB») in merito alla decisione del 18 marzo 2013 con la quale quest’ultimo ha, in sostanza, accolto parzialmente la richiesta della Bijenstichting di divulgazione di documenti presentati dalla Bayer in occasione delle procedure di autorizzazione all’immissione sul mercato dei Paesi Bassi di determinati prodotti fitosanitari e biocidi contenenti la sostanza attiva Imidacloprid.
 
 Contesto normativo

 Diritto internazionale
 
3        L’articolo 39, paragrafo 3, dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l’«accordo TRIPS»), costituente l’allegato 1 C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1), dispone quanto segue:
 
«I membri, qualora subordinino l’autorizzazione della commercializzazione di prodotti chimici farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche alla presentazione di dati relativi a prove o di altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, assicurano la tutela di tali dati da sleali usi commerciali. Essi inoltre proteggono detti dati dalla divulgazione, salvo nei casi in cui risulti necessaria per proteggere il pubblico o a meno che non vengano prese misure atte a garantire la protezione dei dati contro sleali usi commerciali».
 
4        L’articolo 4 della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata a nome della Comunità europea mediante la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Aarhus»), rubricato «Accesso alle informazioni ambientali», prevede quanto segue:
 
«1.      Fatti salvi i paragrafi che seguono, ciascuna Parte provvede affinché, nel quadro della legislazione nazionale, le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico le informazioni ambientali loro richieste (…)
 
(…)
 
4.      Una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta, qualora la divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare:
 
(…)
 
d)      la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, qualora essa sia tutelata dalla legge a salvaguardia di legittimi interessi economici; tuttavia devono essere divulgate le informazioni sulle emissioni rilevanti ai fini della tutela dell’ambiente;
 
(…)
 
I motivi di diniego di cui sopra devono essere interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni nonché dell’eventuale attinenza delle informazioni con le emissioni nell’ambiente.
 
      (…)».
 
 Diritto dell’Unione

 Normativa in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e biocidi
 
5        L’articolo 2, punto 2, della direttiva 91/414 definisce la nozione di «residui di prodotti fitosanitari» nei termini seguenti:
 
«Una o più sostanze presenti in o su vegetali o prodotti di origine vegetale, prodotti animali commestibili, o altrove nell’ambiente, e costituenti residui dell’impiego di un prodotto fitosanitario, compresi i loro metaboliti e i prodotti derivanti dalla degradazione o dalla reazione».
 
6        L’articolo 14 della direttiva medesima così dispone:
 
«Fatte salve le disposizioni della direttiva [2003/4], gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le informazioni fornite dai richiedenti, riguardanti segreti industriali o commerciali, vengano considerate riservate su domanda del richiedente interessato all’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I o del richiedente dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario e previa accettazione da parte dello Stato membro o della Commissione della motivazione addotta dal richiedente.
 
(…)».
 
7        All’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 98/8, la nozione di «residui» è così definita:
 
«Una o più sostanze presenti in un biocida, che rimangono come residui a seguito del suo impiego, compresi i loro metaboliti e i prodotti derivanti dalla loro degradazione o reazione».
 
8        L’articolo 19 di tale direttiva, rubricato «Riservatezza», è del seguente tenore:
 
«1.      Fatta salva la direttiva [2003/4], un richiedente può indicare all’autorità competente le informazioni che ritiene critiche dal punto di vista commerciale e la cui diffusione potrebbe danneggiarlo sul piano industriale o commerciale, e che pertanto desidera vengano considerate riservate e comunicate soltanto alle autorità competenti e alla Commissione. In ciascun caso si richiede una giustificazione esauriente. (…)
 
2.      L’autorità competente a cui viene inoltrata la richiesta decide, sulla scorta delle prove documentali prodotte dal richiedente, quali informazioni siano riservate a norma del paragrafo 1.
 
(…)».
 
9        L’articolo 3, punto 1, del regolamento n. 1107/2009 definisce la nozione di «residui» nei termini seguenti:
 
«[U]na o più sostanze, compresi i loro metaboliti e i prodotti risultanti dalla loro degradazione o reazione, presenti nei o sui vegetali, prodotti vegetali, prodotti animali edibili, acqua potabile o altrove nell’ambiente, e derivanti dall’impiego di un prodotto fitosanitario.
 
(…)».
 
10      L’articolo 33 di tale regolamento, rubricato «Domanda di autorizzazione o di modifica di un’autorizzazione», prevede quanto segue:
 
«1.      Il richiedente che desideri immettere sul mercato un prodotto fitosanitario presenta una domanda di autorizzazione o di modifica di un’autorizzazione, personalmente o tramite un rappresentante, a ciascuno degli Stati membri in cui intende immettere sul mercato il prodotto.
 
(…)
 
4.      Nel presentare la domanda il richiedente può chiedere, conformemente all’articolo 63, che talune informazioni, comprese certe parti del fascicolo, siano tenute riservate, e le separa fisicamente.
 
(…)
 
A fronte di una richiesta di accesso alle informazioni, lo Stato membro che esamina la domanda decide quali informazioni devono essere tenute riservate.
 
(…)».
 
11      Ai termini dell’articolo 63 di detto regolamento, intitolato «Riservatezza»:
 
«1.      Le persone che chiedono che le informazioni da esse presentate in applicazione del presente regolamento siano trattate come informazioni riservate forniscono una prova verificabile a dimostrazione del fatto che la divulgazione delle informazioni potrebbe nuocere ai loro interessi commerciali (…).
 
2.      La divulgazione delle informazioni seguenti è considerata, di norma, pregiudizievole per la tutela degli interessi commerciali oppure della vita privata e dell’integrità dell’interessato [qualora riguardi]:
 
a)      il metodo di fabbricazione;
 
b)      le specifiche sulle impurezze della sostanza attiva, eccezion fatta per le impurezze che sono considerate come rilevanti sotto il profilo tossicologico, ecotossicologico o ambientale;
 
c)      i risultati relativi a lotti di fabbricazione della sostanza attiva, comprese le impurezze;
 
d)      i metodi di analisi delle impurezze presenti nella sostanza attiva, così come fabbricata, eccezion fatta per i metodi di analisi delle impurezze considerate rilevanti sotto il profilo tossicologico, ecotossicologico o ambientale;
 
e)      i legami che esistono tra un fabbricante o un importatore e il richiedente o il titolare dell’autorizzazione;
 
f)      le informazioni sulla composizione completa di un prodotto fitosanitario;
 
g)      i nomi e gli indirizzi delle persone impegnate nella sperimentazione su animali vertebrati.
 
3.      Il presente articolo fa salva l’applicazione della direttiva [2003/4]».
 
 Normativa in materia di accesso alle informazioni ambientali
 
12      I considerando 1, 5, 9 e 16 della direttiva 2003/4 così recitano:
 
«(1)      Un rafforzamento dell’accesso del pubblico all’informazione ambientale e la diffusione di tale informazione contribuiscono a sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali, a favorire il libero scambio di opinioni, ad una più efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia e, infine, a migliorare l’ambiente.
 
(…)
 
(5)      Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha firmato la [convenzione di Aarhus]. Le disposizioni di diritto comunitario devono essere compatibili con quelle di tale convenzione in vista della sua conclusione da parte della Comunità europea.
 
(…)
 
(9)      È altresì necessario che le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico e diffondano l’informazione ambientale nella massima misura possibile, in particolare ricorrendo alle tecnologie d’informazione e di comunicazione. (…)
 
(…)
 
(16)      Il diritto all’informazione implica che la divulgazione dell’informazione sia ritenuta un principio generale e che alle autorità pubbliche sia consentito respingere una richiesta di informazione ambientale in casi specifici e chiaramente definiti. Le ragioni di rifiuto dovrebbero essere interpretate in maniera restrittiva, ponderando l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni con l’interesse tutelato dal rifiuto di divulgarle. (…)».
 
13      L’articolo 1 della direttiva in parola stabilisce quanto segue:
 
«Gli obiettivi della presente direttiva sono i seguenti:
 
a)      garantire il diritto di accesso all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire i termini e le condizioni di base nonché modalità pratiche per il suo esercizio;
 
b)      garantire che l’informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in modo da ottenere la più ampia possibile sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell’informazione ambientale. A tal fine è promosso l’uso, in particolare, delle tecnologie di telecomunicazione e/o delle tecnologie elettroniche, se disponibili».
 
14      L’articolo 2 di tale direttiva, rubricato «Definizioni», prevede quanto segue:
 
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
 
1)      “informazione ambientale” qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale concernente:
 
a)      lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria e l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;
 
b)      fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente di cui alla lettera a);
 
(…)».
 
15      Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, rubricato «Accesso all’informazione ambientale su richiesta»:
 
«Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche siano tenute, ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, a rendere disponibile l’informazione ambientale detenuta da essi o per loro conto a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse».
 
16      L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/4, intitolato «Eccezioni», così dispone:
 
«Gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione ambientale sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio:
 
      (…)
 
d)      alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l’interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale;
 
      (…)
 
I motivi di rifiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 sono interpretati in modo restrittivo tenendo conto nel caso specifico dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione. In ogni caso specifico l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione è ponderato con l’interesse tutelato dal rifiuto. Gli Stati membri non possono, in virtù del paragrafo 2, lettere a), d), f), g) e h), disporre che una richiesta sia respinta se quest’ultima concerne informazioni sulle emissioni nell’ambiente.
 
(…)».
 
 Normativa applicabile alle emissioni industriali
 
17      L’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU 1996, L 257, pag. 26), prevede quanto segue:
 
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
 
(…)
 
3)      “impianto”, l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che sono tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possono influire sulle emissioni e sull’inquinamento;
 
(…)
 
5)      “emissione”, lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’impianto, di sostanze[,] vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua ovvero nel terreno;
 
(…)».
 
18      L’articolo 3, punti 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU 2010, L 334, pag. 17), così dispone:
 
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
 
(…)
 
3)      “installazione”, l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I o nell’allegato VII, parte I, e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull’inquinamento;
 
4)      “emissione”, lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’installazione, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno».
 
 Procedimento principale e questioni pregiudiziali
 
19      Con decisioni del 28 aprile e dell’8 luglio 2011, il CTB, l’autorità dei Paesi Bassi competente per il rilascio e la modifica delle autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei biocidi, ha deciso di modificare le autorizzazioni di vari prodotti fitosanitari nonché di un prodotto biocida contenenti la sostanza attiva Imidacloprid, che è dotata, in particolare, di effetto insetticida.
 
20      Con lettere dell’11 maggio, del 24 agosto e del 25 ottobre 2011, la Bijenstichting, un’associazione dei Paesi Bassi per la protezione delle api, ha chiesto al CTB, sulla base della direttiva 2003/4, la divulgazione di 84 documenti riguardanti le suddette autorizzazioni.
 
21      La Bayer, società che opera, tra l’altro, nei settori della protezione delle colture e della lotta antiparassitaria, titolare di un gran numero di dette autorizzazioni, si è opposta a tale divulgazione, asserendo che la stessa avrebbe arrecato pregiudizio al diritto d’autore e alla riservatezza di informazioni commerciali o industriali e avrebbe, inoltre, svuotato di contenuto il diritto alla protezione dei dati.
 
22      Con decisione del 9 luglio 2012, il CTB, in un primo tempo, ha respinto integralmente le richieste di divulgazione presentante dalla Bijenstichting. A sostegno di tale decisione di rigetto, il CTB ha affermato, in particolare, che dette richieste non avevano ad oggetto «informazioni sulle emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4. Pertanto, tali richieste potevano essere accolte solamente se la ponderazione dell’interesse generale alla divulgazione, da un lato, con l’interesse specifico del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio alla riservatezza dei dati interessati, dall’altro, avesse giustificato la divulgazione di questi ultimi, cosa che tuttavia, secondo il CTB, non si verificava nel caso di specie.
 
23      A seguito del reclamo presentato dalla Bijenstichting avverso tale decisione di rigetto, il CTB, in un secondo tempo, ha parzialmente riconsiderato la medesima e, con decisione del 18 marzo 2013, ha dichiarato il reclamo parzialmente fondato.
 
24      In tal senso, in quest’ultima decisione, il CTB ha ritenuto che dovessero essere considerate «informazioni sulle emissioni nell’ambiente», a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4, le informazioni concrete relative a emissioni effettive di prodotti fitosanitari o biocidi nell’ambiente.
 
25      Orbene, nella fattispecie, 35 dei documenti di cui veniva chiesta la divulgazione contenevano, secondo il CTB, informazioni del genere. Di conseguenza, le motivazioni che potevano essere addotte per negare una simile divulgazione erano, secondo detto organismo, assai limitate. Tra queste rientrava la tutela dei diritti di proprietà intellettuale del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto considerato. Tuttavia, in esito a una ponderazione tra l’interesse generale alla divulgazione e la tutela di tali diritti, il CTB ha ritenuto che dovesse prevalere il primo. Di conseguenza, ha ordinato la divulgazione dei suddetti documenti.
 
26      Tra questi 35 documenti rientravano, in particolare, studi di laboratorio riguardanti gli effetti dell’Imidacloprid sulle api e sperimentazioni realizzate, in parte, sul campo per misurare i residui dei prodotti fitosanitari e biocidi nonché dei loro principi attivi presenti, a seguito dell’utilizzo di tali prodotti, nell’aria o nel suolo, nei semi, nelle foglie, nel polline o nel nettare della pianta trattata, nonché nel miele e sulle api. Tali documenti contenevano anche un riassunto di uno studio relativo alla migrazione dell’Imidacloprid nelle piante e alla guttazione, ossia la secrezione di gocce d’acqua da parte di una pianta, nonché due presentazioni.
 
27      Quanto ai restanti 49 documenti, il CTB ha invece ritenuto che essi non riguardassero «informazioni sulle emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4. Di conseguenza, l’accesso a questi 49 documenti poteva, secondo il CTB, essere negato sulla base non solo della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, ma anche della riservatezza delle informazioni commerciali o industriali. Dopo aver proceduto, conformemente alla menzionata disposizione, alla ponderazione degli interessi in gioco, il CTB ha negato la divulgazione di tali documenti.
 
28      Tanto la Bijenstichting quanto la Bayer hanno impugnato la decisione del CTB del 18 marzo 2013 dinanzi al giudice del rinvio, il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, Paesi Bassi).
 
29      Al fine di dirimere la controversia di cui è investito, detto giudice si interroga, in particolare, sul rapporto tra, da un lato, i regimi di riservatezza previsti dalle normative specifiche in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e biocidi – ossia, alla data dei fatti di cui al procedimento principale, le direttive 91/414 e 98/8 nonché il regolamento n. 1107/2009 – e, dall’altro, il regime generale di accesso alle informazioni in materia ambientale disciplinato dalla direttiva 2003/4.
 
30      In particolare, esso si chiede se, come sostenuto dalla Bijenstichting, la riservatezza delle informazioni richieste da quest’ultima avrebbe dovuto essere riconosciuta dal CTB, su domanda della Bayer, al più tardi al momento della modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti in questione, oppure se, come affermato dal CTB, la natura riservata di dette informazioni poteva anche essere riconosciuta in un secondo momento, nell’ambito di un’opposizione della Bayer alle richieste di accesso alle suddette informazioni successivamente presentate dalla Bijenstichting sulla base della direttiva 2003/4, ancorché tali richieste riguardassero informazioni per le quali la Bayer non aveva domandato il trattamento riservato in occasione della procedura di modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
 
31      Infatti, nel primo caso, il CTB avrebbe dovuto accogliere integralmente le richieste di divulgazione presentate dalla Bijenstichting, senza potere, eventualmente, respingere dette richieste in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/4. Invece, nel secondo caso, il CTB poteva tener conto delle osservazioni della Bayer relative alla riservatezza delle informazioni e formulate per la prima volta in occasione delle suddette richieste.
 
32      Peraltro, il giudice del rinvio nutre anche dubbi sull’interpretazione della nozione di «informazioni sulle emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4, e si interroga sulla possibilità di includere in tale nozione le informazioni cui la Bijenstichting chiede di accedere.
 
33      Infatti, in caso affermativo, le richieste di divulgazione presentate da quest’ultima non potevano, conformemente a tale disposizione, essere respinte con la motivazione che tale divulgazione avrebbe arrecato pregiudizio alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali presentate dalla Bayer. In caso negativo, invece, per determinare se le suddette informazioni debbano essere divulgate, occorrerebbe ponderare l’interesse connesso alla riservatezza di dette informazioni con l’interesse pubblico tutelato dalla suddetta divulgazione.
 
34      In tale contesto, il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
 
«1)      Se il disposto dell’articolo 14 della direttiva 91/414, e, rispettivamente, dell’articolo 59 in combinato disposto con l’articolo 63 del regolamento n. 1107/2009 o, rispettivamente, dell’articolo 19 della direttiva 98/8 implichi che si debba prendere una decisione su una richiesta di riservatezza, ai sensi dei citati articoli 14, 63 e 19, presentata dal richiedente di cui ai detti articoli, per ciascuna fonte di informazione, prima o all’atto del rilascio dell’autorizzazione o, rispettivamente, prima o all’atto della modifica dell’autorizzazione, mediante una decisione comunicabile ai terzi interessati.
 
2)      In caso di soluzione affermativa della questione che precede: se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/4 debba essere interpretato nel senso che, in mancanza di una decisione come indicato nella questione che precede, il resistente, in quanto autorità nazionale, deve procedere alla divulgazione dell’informazione ambientale richiesta nel caso in cui detta domanda sia presentata dopo il rilascio dell’autorizzazione o, rispettivamente, dopo la sua modifica.
 
3)      Come debba essere interpretata la nozione di “emissioni nell’ambiente”, di cui all’articolo 4, paragrafo 2[, secondo comma], della direttiva 2003/4, in considerazione di quanto esposto al riguardo dalle parti al punto 5.5 [della decisione di rinvio], alla luce del contenuto dei documenti di cui al punto 5.2 [di tale decisione].
 
4)      a)     Se i dati che offrono una valutazione dello scarico nell’ambiente di un prodotto, delle sue sostanze attive e di altri elementi a seguito dell’uso del prodotto debbano essere considerati come “informazioni sulle emissioni nell’ambiente”.
 
b)      In caso affermativo, se al riguardo faccia differenza la circostanza che detti dati siano stati ottenuti mediante (semi)sperimentazioni sul campo o mediante studi di altro tipo (come ad esempio studi di laboratorio e di traslocazione).
 
5)      Se possano essere considerati “informazioni sulle emissioni nell’ambiente” studi di laboratorio nei quali l’impostazione è rivolta ad esaminare aspetti isolati in circostanze standardizzate e nel contesto delle quali vengono esclusi molti fattori, come ad esempio le influenze climatiche, e i test vengono sovente effettuati con dosaggi elevati – rispetto all’uso nella pratica.
 
6)      Se a questo riguardo debbano essere compresi tra le “emissioni nell’ambiente” anche i residui derivanti dall’applicazione del prodotto nel test, ad esempio nell’aria o nel terreno, nelle foglie, nel polline o nel nettare di una coltura (che deriva da un seme trattato), nel miele o in organismi non bersaglio.
 
7)      E se ciò valga anche per la misura della dispersione (di sostanze) nell’applicazione del prodotto nel test.
 
8)      Se dall’espressione “informazioni sulle emissioni nell’ambiente», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma (…), della direttiva [2003/4], consegua che, allorché si configurano emissioni nell’ambiente, deve essere divulgata l’intera fonte di informazioni e non soltanto i dati (di misurazione) da essa eventualmente desumibili.
 
9)      Se, ai fini dell’applicazione dell’eccezione per le informazioni commerciali o industriali, ai sensi del citato articolo 4, paragrafo 2[, primo comma], lettera d), [della direttiva 2003/4] occorra operare una distinzione tra, da un lato, le “emissioni” e, dall’altro, gli “scarichi e altri rilasci nell’ambiente”, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, lettera b), [di tale direttiva]».
 
 Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento
 
35      In seguito alla pronuncia delle conclusioni dell’avvocato generale il 7 aprile 2016, la Bayer, con atto depositato nella cancelleria della Corte il 9 maggio 2016, ha chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento.
 
36      A sostegno di tale domanda, la Bayer fa in sostanza valere, anzitutto, che spetta al solo giudice nazionale determinare se le informazioni discusse nel procedimento principale e oggetto delle questioni pregiudiziali dalla quarta all’ottava costituiscano «informazioni sulle emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4. Tuttavia, se la Corte dovesse, seguendo l’esempio dell’avvocato generale, decidere di prendere posizione su tali questioni, la Bayer chiede la riapertura della fase orale affinché la Corte possa prendere conoscenza dei documenti ai quali la Bijenstichting domanda l’accesso e determinare, su tale base, se le informazioni contenute in detti documenti siano «informazioni sulle emissioni nell’ambiente». La Bayer ritiene, inoltre, che le risposte alle questioni pregiudiziali suggerite dall’avvocato generale non tengano conto del sistema completo ed esaustivo di divulgazione dei documenti istituito dalle direttive 91/414 e 98/8 nonché dal regolamento n. 1107/2009. Infine, nel caso in cui la Corte ritenesse che le informazioni discusse nel procedimento principale riguardino emissioni nell’ambiente, la Bayer chiede altresì alla Corte di esaminare la questione delle precise modalità di accesso a tali informazioni, e in particolare se una divulgazione in una sala di lettura sia accettabile.
 
37      A tale riguardo, si deve anzitutto rilevare, da un lato, che né lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea né il suo regolamento di procedura prevedono la facoltà per le parti di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (v., in particolare, ordinanza del 4 febbraio 2000, Emesa Sugar, C-17/98, EU:C:2000:69, punto 2, e sentenza del 6 settembre 2012, Döhler Neuenkirchen, C-262/10, EU:C:2012:559, punto 29).
 
38      Dall’altro, occorre ricordare che la Corte può, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, disporre la riapertura della fase orale del procedimento, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, in particolare se considera di non essere sufficientemente edotta o anche qualora la causa debba essere risolta sulla base di un argomento che non è stato oggetto di dibattito tra le parti o gli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (v., in particolare, sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 40).
 
39      Orbene, nel caso di specie, si deve rilevare che la domanda di riapertura della fase orale presentata dalla Bayer è essenzialmente volta a rispondere alle conclusioni dell’avvocato generale. Inoltre, la Corte ritiene di essere sufficientemente edotta per statuire e la presente causa non necessita di essere risolta sulla base di argomenti che non sarebbero stati oggetto di dibattito tra le parti.
 
40      Di conseguenza, questa domanda deve essere respinta.
 
 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle prime due questioni
 
41      Con le sue prime due questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/4, in combinato disposto con l’articolo 14 della direttiva 91/414, con l’articolo 19 della direttiva 98/8 e con gli articoli 33, paragrafo 4, e 63 del regolamento n. 1107/2009, debba essere interpretato nel senso che, se il richiedente un’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario o biocida non ha chiesto, nel corso del procedimento previsto per il conseguimento di detta autorizzazione, il trattamento riservato delle informazioni fornite nell’ambito di detto procedimento, l’autorità competente, alla quale un terzo presenti, dopo la chiusura del procedimento medesimo, una domanda di accesso a tali informazioni sulla base della direttiva 2003/4, sarebbe tenuta ad accoglierla, senza poter esaminare l’opposizione del suddetto richiedente a tale domanda di accesso e, eventualmente, respingerla con la motivazione che la divulgazione delle informazioni in questione arrecherebbe pregiudizio alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali.
 
42      Al fine di rispondere a tali questioni, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 14 della direttiva 91/414, all’articolo 19 della direttiva 98/8 e agli articoli 33, paragrafo 4, e 63 del regolamento n. 1107/2009, il richiedente un’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario o biocida può, nell’ambito del procedimento previsto per il conseguimento di detta autorizzazione, chiedere il trattamento riservato delle informazioni che costituiscono un segreto industriale o commerciale o che ritiene critiche dal punto di vista commerciale e la cui diffusione potrebbe danneggiarlo sul piano industriale o commerciale.
 
43      Tuttavia, l’articolo 14, primo comma, della direttiva 91/414, l’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 98/8 e l’articolo 63 del regolamento n. 1107/2009 prevedono altresì che dette disposizioni si applichino fatta salva la direttiva 2003/4.
 
44      Risulta, quindi, che il legislatore dell’Unione ha voluto assoggettare le richieste di accesso dei terzi alle informazioni contenute nei fascicoli riguardanti le domande di autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari o biocidi, e per le quali può essere chiesto un trattamento riservato in applicazione delle summenzionate norme, alle disposizioni generali della direttiva 2003/4 (v., a contrario, sentenza del 22 dicembre 2010, Ville de Lyon, C-524/09, EU:C:2010:822, punto 40).
 
45      Orbene, l’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva autorizza gli Stati membri a prevedere che una richiesta di accesso alle informazioni ambientali sia respinta qualora la divulgazione di tali informazioni arrechi pregiudizio a uno degli interessi contemplati in tale articolo, in particolare alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali.
 
46      Tale disposizione non subordina questa possibilità alla presentazione di una domanda di trattamento riservato precedente alla proposizione della richiesta di divulgazione.
 
47      Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Bijenstichting, l’autorità competente, alla quale venga presentata, sulla base della direttiva 2003/4, una richiesta di accesso a informazioni fornite dal richiedente un’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario o biocida nell’ambito del procedimento previsto per il conseguimento di detta autorizzazione, non è tenuta ad accoglierla e a divulgare le informazioni richieste a solo motivo del fatto che detto richiedente non ha chiesto il trattamento riservato di tali informazioni in precedenza, nell’ambito del suddetto procedimento.
 
48      Così, detta autorità deve poter esaminare, eventualmente sulla base dell’opposizione del suddetto richiedente, se tale divulgazione non rischi di arrecare pregiudizio alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali e se tale domanda non debba essere respinta in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d), della direttiva in parola.
 
49      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle prime due questioni che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/4 dev’essere interpretato nel senso che la circostanza che il richiedente un’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario o biocida non abbia, nel corso del procedimento previsto per il conseguimento di detta autorizzazione, chiesto il trattamento riservato delle informazioni fornite nell’ambito di detto procedimento sulla base dell’articolo 14 della direttiva 91/414, dell’articolo 19 della direttiva 98/8 o degli articoli 33, paragrafo 4, e 63 del regolamento n. 1107/2009 non osta a che l’autorità competente, alla quale un terzo presenti, dopo la chiusura del procedimento medesimo, una domanda di accesso a tali informazioni sulla base della direttiva 2003/4, esamini l’opposizione del suddetto richiedente a tale domanda di accesso e, eventualmente, la respinga in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, della suddetta direttiva con la motivazione che la divulgazione delle informazioni in questione arrecherebbe pregiudizio alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali.
 
 Sulle questioni dalla terza alla settima e nona
 
50      Con le sue questioni dalla terza alla settima e nona, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se rientrino nella nozione di «emissioni nell’ambiente», a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4, i rilasci di prodotti fitosanitari o biocidi, o delle sostanze contenute in tali prodotti, nell’ambiente e, in caso affermativo, se debbano essere considerate «informazioni sulle emissioni nell’ambiente», ai sensi di tale disposizione, i dati relativi alla valutazione di detti rilasci nell’ambiente e agli effetti dei rilasci medesimi, compresi i dati ottenuti da studi realizzati in tutto o in parte sul campo nonché quelli ricavati da studi di laboratorio o di traslocazione, le informazioni sui residui nell’ambiente dopo l’applicazione del prodotto considerato e gli studi riguardanti la misura della dispersione della sostanza nel corso di tale applicazione.
 
51      Anche se spetta al giudice del rinvio stabilire se i vari documenti di cui, nel caso di specie, la Bijenstichting chiede l’accesso rientrino nella nozione di «informazioni sulle emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4, spetta tuttavia alla Corte indicarle gli elementi oggettivi che devono presiedere a una valutazione siffatta.
 
52      A tale riguardo, occorre in limine sottolineare che, poiché tale direttiva non definisce né la nozione di «emissioni nell’ambiente» né quella di «informazioni sulle emissioni nell’ambiente», l’interpretazione di queste nozioni va ricercata tenendo conto del contesto dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della suddetta direttiva e dell’obiettivo perseguito dalla stessa.
 
53      Orbene, da un lato, come confermato dal considerando 5 della direttiva 2003/4, adottando tale direttiva il legislatore dell’Unione ha inteso garantire la compatibilità del diritto dell’Unione con la convenzione di Aarhus in vista della sua conclusione da parte della Comunità, prevedendo un regime generale volto a garantire che qualsiasi persona fisica o giuridica di uno Stato membro abbia il diritto di accedere alle informazioni ambientali detenute dalla pubblica amministrazione o per conto di essa, senza che tale persona sia obbligata a far valere un interesse (v., in particolare, sentenza del 19 dicembre 2013, Fish Legal e Shirley, C-279/12, EU:C:2013:853, punto 36).
 
54      Ne discende che, ai fini dell’interpretazione della direttiva 2003/4, occorre tenere conto del testo e dell’obiettivo della convenzione di Aarhus, che tale direttiva mira ad attuare nel diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenza del 19 dicembre 2013, Fish Legal e Shirley, C-279/12, EU:C:2013:853, punto 37) e, in particolare, dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera d), di tale convenzione, ai sensi del quale la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali non può ostare alla divulgazione di informazioni sulle emissioni rilevanti ai fini della tutela dell’ambiente.
 
55      Dall’altro, secondo costante giurisprudenza della Corte, la direttiva 2003/4 persegue l’obiettivo di garantire l’accesso, in linea di principio, all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e di ottenere, come emerge dal considerando 9 e dall’articolo 1 di tale direttiva, la più ampia possibile sistematica disponibilità e diffusione al pubblico di detta informazione (v., in particolare, sentenza del 19 dicembre 2013, Fish Legal e Shirley, C-279/12, EU:C:2013:853, punto 66).
 
56      Ne consegue che, come espressamente previsto dall’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della convenzione di Aarhus nonché dal considerando 16 e dall’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4, la divulgazione dell’informazione dev’essere la regola generale, e le ragioni di rifiuto previste in tali disposizioni devono essere interpretate in maniera restrittiva (v., in particolare, sentenze del 16 dicembre 2010, Stichting Natuur en Milieu e a., C-266/09, EU:C:2010:779, punto 52, nonché del 28 luglio 2011, Office of Communications, C-71/10, EU:C:2011:525, punto 22).
 
57      Orbene, prevedendo che la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali non possa ostare alla divulgazione delle «informazioni sulle emissioni nell’ambiente», l’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4 consente un’attuazione concreta di tale regola e del principio dell’accesso più ampio possibile alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche o per conto di esse.
 
58      Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto, in particolare, dalla Bayer, dal governo tedesco e dalla Commissione europea, non si deve optare per un’interpretazione restrittiva delle nozioni di «emissioni nell’ambiente» e di «informazioni sulle emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4.
 
59      È alla luce di tali considerazioni che occorre rispondere alle questioni sollevate.
 
–       Sulla nozione di «emissioni nell’ambiente»
 
60      Al fine di interpretare la nozione di «emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4, occorre determinare se, come sostenuto segnatamente dalla Bayer, dal governo tedesco e dalla Commissione, tale nozione debba essere distinta da quelle di «scarichi» e di «rilasci» e se debba essere limitata alle emissioni previste dalla direttiva 2010/75, ossia alle emissioni provenienti da determinati impianti industriali ivi definiti, oppure se tale nozione abbracci anche i rilasci nell’ambiente di prodotti o di sostanze quali i prodotti fitosanitari o biocidi e le sostanze contenute in tali prodotti.
 
61      Quanto, in primo luogo, alla necessità o meno di distinguere la nozione di «emissioni» da quelle di «scarichi» e di «rilasci», occorre sottolineare come l’articolo 2, punto 1, lettera b), della direttiva 2003/4, che elenca i fattori che possono rientrare nella nozione di «informazione ambientale», sembri in effetti, a prima vista, porre una distinzione siffatta.
 
62      Tuttavia, da un lato, tale distinzione è estranea alla convenzione di Aarhus, che si limita a prevedere, all’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera d), che la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali non può ostare alla divulgazione delle «informazioni sulle emissioni rilevanti ai fini della tutela dell’ambiente».
 
63      Dall’altro, come illustrato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, una distinzione tra emissioni, scarichi e altri rilasci è irrilevante rispetto all’obiettivo di divulgazione delle informazioni ambientali perseguito dalla direttiva 2003/4, e risulterebbe artificiosa.
 
64      Infatti, tanto le emissioni di gas o di sostanze nell’atmosfera quanto gli altri rilasci o scarichi, quali i rilasci di sostanze, preparati, organismi, microorganismi, vibrazioni, calore o rumore nell’ambiente, in particolare nell’aria, nell’acqua e nel terreno, possono influire su questi differenti elementi dell’ambiente.
 
65      Inoltre, la nozione di «emissioni», di «scarichi» e di «rilasci» coincidono in ampia misura, come testimoniato dall’utilizzo dell’espressione «altri rilasci» all’articolo 2, punto 1, lettera b), di tale direttiva, da cui risulta che le emissioni e gli scarichi costituiscono anch’essi rilasci nell’ambiente.
 
66      Così, numerosi atti dell’Unione, quali la direttiva 2010/75, ma anche la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU 2004, L 143, pag. 56) e il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU 2006, L 33, pag. 1), assimilano in ampia misura le nozioni di «emissioni», di «rilasci» e di «scarichi».
 
67      Ne consegue che, ai fini dell’interpretazione della nozione di «emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4, non occorre distinguere tale nozione da quelle di «scarichi» e di «rilasci» nell’ambiente.
 
68      In secondo luogo, occorre altresì determinare se, come sostenuto dalla Bayer, dal governo tedesco e dalla Commissione, la nozione di «emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4 dev’essere limitata a quelle contemplate dalla direttiva 2010/75 – ossia, conformemente all’articolo 3, punto 4, della stessa, agli scarichi diretti o indiretti, nell’aria, nell’acqua o nel terreno, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore da fonti puntiformi o diffuse di determinate installazioni industriali –, con l’esclusione di emissioni provenienti da altre fonti, come quelle risultanti dalla polverizzazione di un prodotto nell’aria o dalla sua applicazione sulle piante, nell’acqua o sul terreno.
 
69      È pur vero che, nella sua versione dell’anno 2000, la guida per l’applicazione della convenzione di Aarhus proponeva, per definire la nozione di «emissioni», di ricorrere alla definizione di tale nozione fornita all’articolo 2, punto 5, della direttiva 96/61, ripresa in modo identico all’articolo 3, punto 4, della direttiva 2010/75, e, nella sua versione dell’anno 2014, fa ora riferimento alla definizione prevista da quest’ultima disposizione.
 
70      Tuttavia, in base a costante giurisprudenza della Corte, se è vero che tale guida può essere considerata un documento esplicativo che può eventualmente essere preso in considerazione, tra altri elementi rilevanti, al fine di interpretare la convenzione di Aarhus, le analisi che essa contiene non hanno forza vincolante e sono prive della portata normativa propria delle disposizioni di tale convenzione (v., in particolare, sentenza del 19 dicembre 2013, Fish Legal e Shirley, C-279/12, EU:C:2013:853, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).
 
71      Orbene, da un lato, nessun elemento, né nella convenzione di Aarhus né nella direttiva 2003/4, consente di ritenere che la nozione di «emissioni nell’ambiente» debba essere limitata a quelle provenienti da determinati impianti industriali.
 
72      Dall’altro, una limitazione siffatta sarebbe contraria al tenore letterale stesso dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera d), di tale convenzione. Infatti, questa disposizione prevede che le informazioni sulle emissioni rilevanti ai fini della tutela dell’ambiente devono essere divulgate. Orbene, informazioni riguardanti emissioni provenienti da fonti diverse dagli impianti industriali, come quelle risultanti dall’applicazione di prodotti fitosanitari o biocidi, sono rilevanti per la tutela dell’ambiente tanto quanto le informazioni sulle emissioni di origine industriale.
 
73      Inoltre, una limitazione della nozione di «emissioni nell’ambiente», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4, a quelle provenienti da determinati impianti industriali sarebbe in contrasto con l’obiettivo della divulgazione più ampia possibile delle informazioni ambientali perseguito da tale direttiva.
 
74      Di conseguenza, un’interpretazione siffatta di tale nozione non può essere accolta.
 
75      Dalle suesposte considerazioni consegue che non si deve né distinguere la nozione di «emissioni nell’ambiente» da quella di «scarichi» e di «rilasci», né limitare tale nozione alle emissioni contemplate dalla direttiva 2010/75, con l’esclusione dei rilasci di prodotti o di sostanze nell’ambiente provenienti da fonti diverse dagli impianti industriali.
 
76      Di conseguenza, la nozione di «emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4 non può escludere i rilasci nell’ambiente di prodotti e di sostanze quali i prodotti fitosanitari o biocidi e le sostanze contenute in tali prodotti.
 
77      Ciò premesso, detta nozione deve tuttavia essere circoscritta alle emissioni non ipotetiche, ossia alle emissioni effettive o prevedibili del prodotto o della sostanza in questione in condizioni normali o realistiche di utilizzo.
 
78      A tale riguardo, sebbene la sola immissione in commercio di un prodotto non basti, in linea generale, per ritenere che tale prodotto sarà necessariamente rilasciato nell’ambiente e che le informazioni che lo riguardano siano relative a «emissioni nell’ambiente», diverso è il caso di un prodotto, come un prodotto fitosanitario o biocida, che, nell’ambito di un utilizzo normale, è destinato a essere liberato nell’ambiente in ragione della sua stessa funzione. Così, le emissioni prevedibili di tale prodotto nell’ambiente non sono, in quest’ultimo caso, ipotetiche.
 
79      Ciò considerato, rientrano nella nozione di «emissioni nell’ambiente» le emissioni che sono effettivamente liberate nell’ambiente durante l’applicazione del prodotto o della sostanza in questione, nonché le emissioni prevedibili di tale prodotto o di tale sostanza nell’ambiente in condizioni normali o realistiche di utilizzo di detto prodotto o di detta sostanza, corrispondenti a quelle per le quali l’autorizzazione all’immissione in commercio è concessa e prevalenti nella zona in cui il prodotto è destinato a essere utilizzato.
 
80      Per contro, come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 82 e 83 delle sue conclusioni, tale nozione non può includere le emissioni meramente ipotetiche. Infatti, dal combinato disposto dell’articolo 1 e dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/4 emerge che l’obiettivo di quest’ultima è di garantire il diritto di accesso alle informazioni riguardanti fattori, come le emissioni, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente, in particolare sull’aria, sull’acqua e sul suolo. Orbene, tale ipotesi non ricorre, per definizione, nel caso di emissioni meramente ipotetiche.
 
81      Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, la nozione di «emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4 dev’essere interpretata nel senso che include, in particolare, il rilascio nell’ambiente di prodotti o di sostanze quali i prodotti fitosanitari o biocidi e le sostanze contenute in tali prodotti, purché tale rilascio sia effettivo o prevedibile in condizioni normali o realistiche di utilizzo.
 
–       Sulla nozione di «informazioni sulle emissioni nell’ambiente»
 
82      Per quanto riguarda la possibilità di far rientrare le varie categorie di informazioni indicate al punto 50 della presente sentenza nella nozione di «informazioni sulle emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4, occorre, in primo luogo, verificare se, come sostenuto dal governo dei Paesi Bassi, tale nozione includa unicamente le informazioni sulle emissioni del prodotto fitosanitario o biocida considerato – o delle sostanze contenute nel prodotto medesimo – in quanto tali, ossia le indicazioni relative alla natura, alla composizione, alla quantità, alla data e al luogo di dette emissioni, o se in questa nozione rientrino pure i dati relativi agli effetti di tali emissioni sull’ambiente.
 
83      A tale riguardo, occorre sottolineare, con riferimento alla formulazione di tale disposizione, che questa varia a seconda delle versioni linguistiche. In tal senso, mentre la versione francese della suddetta disposizione fa riferimento alle «informations relatives à des émissions dans l’environnement», un certo numero di altre versioni linguistiche utilizza l’espressione «informazioni su emissioni nell’ambiente». In particolare, la versione in lingua tedesca rinvia alle «Informationen über Emissionen in die Umwelt», la versione in lingua italiana alle «informazioni sulle emissioni nell’ambiente» e la versione in lingua inglese alle «information on emissions into the environment».
 
84      Secondo costante giurisprudenza della Corte, la necessità di un’interpretazione uniforme di una disposizione di diritto dell’Unione richiede che, in caso di divergenza tra le sue varie versioni linguistiche, la disposizione di cui trattasi sia interpretata in funzione del contesto e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento (v., in particolare, sentenza del 15 ottobre 2015, Grupo Itevelesa e a., C-168/14, EU:C:2015:685, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).
 
85      Come illustrato al punto 55 della presente sentenza, la direttiva 2003/4 persegue l’obiettivo di garantire l’accesso, in linea di principio, all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per loro conto e di ottenere la più ampia possibile sistematica disponibilità e diffusione al pubblico di detta informazione. Come indicato al considerando 1 di tale direttiva, un accesso e una diffusione siffatti hanno lo scopo, in particolare, di contribuire a sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali e a una più efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale (v., in particolare, sentenza del 28 luglio 2011, Office of Communications, C-71/10, EU:C:2011:525, punto 26).
 
86      Orbene, a tal fine, il pubblico deve avere accesso non solo alle informazioni sulle emissioni in quanto tali, ma anche a quelle riguardanti le conseguenze a termine più o meno lungo di dette emissioni sullo stato dell’ambiente, come gli effetti delle emissioni sugli organismi non bersaglio. Infatti, l’interesse del pubblico ad accedere alle informazioni relative alle emissioni nell’ambiente è appunto non solo quello di sapere che cosa è, o prevedibilmente sarà, rilasciato nell’ambiente, ma anche, come esposto dall’avvocato generale al paragrafo 86 delle sue conclusioni, di comprendere il modo in cui l’ambiente rischia di essere danneggiato dalle emissioni in questione.
 
87      Ne consegue che la nozione di «informazioni sulle emissioni nell’ambiente», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4, dev’essere interpretata nel senso che include non solo le informazioni sulle emissioni in quanto tali, ossia le indicazioni relative alla natura, alla composizione, alla quantità, alla data e al luogo di tali emissioni, ma anche i dati relativi agli effetti a termine più o meno lungo di dette emissioni sull’ambiente.
 
88      Ciò rilevato, occorre, in secondo luogo, determinare se la circostanza che i dati di cui trattasi provengano da studi realizzati in tutto o in parte sul campo, da studi di laboratorio o, ancora, da studi di traslocazione – ossia studi relativi all’analisi della migrazione del prodotto o della sostanza in questione nella pianta – abbia un’incidenza quanto alla qualificazione come «informazioni sulle emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4 e, in particolare, se dati ricavati da studi di laboratorio possano rientrare in tale nozione.
 
89      In risposta a tale questione, occorre considerare che questa circostanza non è di per sé determinante. Infatti, ciò che rileva non è tanto che i dati di cui trattasi provengano da studi realizzati in tutto o in parte sul campo o in laboratorio, o ancora dall’esame della traslocazione, ma che i suddetti studi siano intesi a valutare «emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4 – ossia, come illustrato ai punti 77 e 78 della presente sentenza, le emissioni effettive o prevedibili del prodotto o della sostanza in questione nell’ambiente in circostanze rappresentative delle condizioni normali o realistiche di utilizzo di tale prodotto o di tale sostanza –, o ad analizzare gli effetti di queste emissioni.
 
90      Così, non costituirebbero, in particolare, «informazioni sulle emissioni nell’ambiente» dati ricavati da prove volte a studiare gli effetti dell’utilizzo di una dose del prodotto o della sostanza di cui trattasi nettamente superiore alla dose massima per la quale è concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio e che sarà utilizzata in pratica, o in una concentrazione molto più elevata, poiché simili dati si riferiscono a emissioni non prevedibili in condizioni normali o realistiche di utilizzo.
 
91      Per contro, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, rientrano nella nozione di «informazioni sulle emissioni nell’ambiente» studi volti a determinare la tossicità, gli effetti e altri aspetti di un prodotto o di una sostanza nelle condizioni realistiche più sfavorevoli che possano ragionevolmente presentarsi, nonché studi realizzati in condizioni il più possibile simili alle normali pratiche agricole e alle condizioni prevalenti nella zona in cui detto prodotto o detta sostanza saranno utilizzati.
 
92      Quanto, in terzo luogo, alla possibilità di qualificare le informazioni relative ai residui presenti nell’ambiente dopo l’applicazione del prodotto considerato e gli studi riguardanti la misura della dispersione della sostanza nel corso di tale applicazione come «informazioni sulle emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4, occorre ricordare, da un lato, che, conformemente all’articolo 2, punto 2, della direttiva 91/414, all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 98/8 e all’articolo 3, punto 1, del regolamento n. 1107/2009, i residui sono le sostanze, compresi i loro metaboliti e i prodotti risultanti dalla loro degradazione o reazione, presenti in particolare nei o sui vegetali o altrove nell’ambiente e derivanti dall’impiego di un prodotto fitosanitario o biocida.
 
93      Così, la presenza di residui nell’ambiente è causata dalle emissioni nell’ambiente del prodotto considerato, o delle sostanze contenute in tale prodotto. Si tratta quindi di una conseguenza di dette emissioni. Così è non solo nel caso del residuo delle sostanze polverizzate nell’aria o depositate dal prodotto considerato sulle piante, sul terreno o, ancora, sugli organismi non bersaglio, ma anche nel caso dei metaboliti di tali sostanze nonché dei prodotti risultanti dalla loro degradazione o reazione. Infatti, sebbene i metaboliti derivino dalla trasformazione delle sostanze contenute nel prodotto di cui trattasi, essi sono una conseguenza dell’emissione di tale prodotto e di tali sostanze nell’ambiente.
 
94      Dall’altro, occorre rilevare che la dispersione è il trasporto, per via aerea, di gocce o di vapore dei prodotti fitosanitari o biocidi al di fuori della zona oggetto del trattamento. Si tratta quindi, anche in questo caso, di una conseguenza dell’emissione di tali prodotti o di tali sostanze nell’ambiente.
 
95      Ne deriva che le informazioni relative ai residui presenti nell’ambiente dopo l’applicazione del prodotto interessato e gli studi sulla misura della dispersione della sostanza nel corso di tale applicazione rientrano nella nozione di «informazioni sulle emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4.
 
96      Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve ritenere che rientrino nella nozione di «informazioni sulle emissioni nell’ambiente» le indicazioni relative alla natura, alla composizione, alla quantità, alla data e al luogo delle «emissioni nell’ambiente» dei prodotti fitosanitari e biocidi e delle sostanze contenute in tali prodotti, nonché i dati relativi agli effetti, a termine più o meno lungo, di dette emissioni sull’ambiente, in particolare le informazioni relative ai residui presenti nell’ambiente dopo l’applicazione del prodotto interessato e gli studi sulla misura della dispersione di tale sostanza nel corso di detta applicazione, a prescindere dal fatto che questi dati siano ricavati da studi realizzati in tutto o in parte sul campo, da studi di laboratorio o da studi di traslocazione.
 
97      Del resto, occorre sottolineare che, contrariamente a quanto affermato, in sostanza, dalla Bayer e dal governo tedesco, una simile interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4 non è in contrasto né con gli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), relativi alla libertà di impresa e al diritto di proprietà, né con l’articolo 39, paragrafo 3, dell’accordo TRIPS, che garantisce la riservatezza dei dati non divulgati presentati dal richiedente un’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari o chimici. Essa non priva neppure di effetto utile l’articolo 63 del regolamento n. 1107/2009, il quale, al paragrafo 2, elenca i dati la cui divulgazione si presume, di norma, pregiudizievole per la tutela, in particolare, degli interessi commerciali e per i quali chiunque può, conformemente al paragrafo 1 del medesimo articolo, chiedere un trattamento riservato.
 
98      Per quanto riguarda, da una parte, gli articoli 16 e 17 della Carta e l’articolo 39, paragrafo 3, dell’accordo TRIPS, occorre infatti ricordare che, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, i diritti garantiti dalla stessa possono conoscere determinate limitazioni, qualora queste ultime siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e libertà, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione. Inoltre, l’articolo 39, paragrafo 3, dell’accordo TRIPS consente la divulgazione dei dati presentati dal richiedente un’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario o chimico qualora essa sia necessaria a tutelare il pubblico.
 
99      Orbene, nell’ambito di un bilanciamento tra i diritti garantiti dagli articoli 16 e 17 della Carta nonché dall’articolo 39, paragrafo 3, dell’accordo TRIPS, da un lato, e gli obiettivi di tutela dell’ambiente e di divulgazione più ampia possibile delle informazioni ambientali, dall’altro, il legislatore dell’Unione, sulla base del margine discrezionale di cui dispone, ha ritenuto necessario, per garantire la realizzazione di tali obiettivi, prevedere che una richiesta di accesso riguardante «informazioni sulle emissioni nell’ambiente» non potesse, considerata la pertinenza e l’importanza di queste informazioni per la tutela dell’ambiente, essere respinta con la motivazione che la divulgazione delle stesse arrecherebbe pregiudizio alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali.
 
100    A tale riguardo, l’interpretazione della nozione di «informazioni sulle emissioni nell’ambiente» risultante dal punto 96 della presente sentenza non comporta affatto che l’insieme dei dati contenuti nei fascicoli di autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari o biocidi, in particolare l’insieme dei dati ricavati dagli studi realizzati per il conseguimento di tale autorizzazione, rientri in detta nozione e debba essere sempre divulgato. Infatti, solo i dati riferiti a «emissioni nell’ambiente» sono inclusi nella suddetta nozione, il che esclude, in particolare, non solo le informazioni che non riguardano le emissioni del prodotto considerato nell’ambiente, ma anche, come emerge dai punti da 77 a 80 della presente sentenza, i dati correlati a emissioni ipotetiche, ossia emissioni non effettive o prevedibili in circostanze rappresentative delle condizioni normali o realistiche di utilizzo. Tale interpretazione non determina, pertanto, una lesione sproporzionata della tutela dei diritti garantiti dagli articoli 16 e 17 della Carta e dall’articolo 39, paragrafo 3, dell’accordo TRIPS.
 
101    Quanto, d’altra parte, all’articolo 63 del regolamento n. 1107/2009, occorre ricordare che, come illustrato al punto 43 della presente sentenza, tale articolo si applica facendo salva la direttiva 2003/4. Così, da questo articolo non deriva affatto che i dati ivi menzionati non possano essere qualificati come «informazioni sulle emissioni nell’ambiente» o che tali dati non possano mai essere divulgati in applicazione di tale direttiva.
 
102    Inoltre, si deve sottolineare che l’interpretazione di tale nozione risultante dal punto 96 della presente sentenza non priva il suddetto articolo 63 del suo effetto utile. Infatti, la presunzione posta ddal paragrafo 2 di detto articolo consente all’autorità competente di ritenere che le informazioni fornite dal richiedente un’autorizzazione all’immissione in commercio rientranti in detta disposizione siano in linea di principio riservate, e non possano essere messe a disposizione del pubblico ove non venga presentata alcuna domanda di accesso a tali informazioni sulla base della direttiva 2003/4. Tale presunzione garantisce altresì a detto richiedente che, in caso di presentazione di una simile domanda, l’autorità competente potrà divulgare dette informazioni solamente dopo aver determinato, per ogni singola informazione, se queste siano relative a emissioni nell’ambiente o se un altro interesse pubblico prevalente giustifichi tale divulgazione.
 
–       Conclusione
 
103    Alla luce del complesso delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alle questioni dalla terza alla settima e nona che l’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che:
 
–        rientra nella nozione di «emissioni nell’ambiente» ai sensi di tale disposizione il rilascio di prodotti o di sostanze, quali i prodotti fitosanitari o biocidi e le sostanze contenute in tali prodotti, nell’ambiente, purché tale rilascio sia effettivo o prevedibile in condizioni normali o realistiche di utilizzo;
 
–        rientrano nella nozione di «informazioni sulle emissioni nell’ambiente» ai sensi della suddetta disposizione le indicazioni relative alla natura, alla composizione, alla quantità, alla data e al luogo delle «emissioni nell’ambiente» di detti prodotti o sostanze, nonché i dati relativi agli effetti, a termine più o meno lungo, di dette emissioni sull’ambiente, in particolare le informazioni relative ai residui presenti nell’ambiente dopo l’applicazione del prodotto interessato e gli studi sulla misura della dispersione di tale sostanza nel corso di detta applicazione, a prescindere dal fatto che questi dati siano ricavati da studi realizzati in tutto o in parte sul campo, da studi di laboratorio o da studi di traslocazione.
 
 Sull’ottava questione
 
104    Con la sua ottava questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4 debba essere interpretato nel senso che, in caso di richiesta di accesso a informazioni sulle emissioni nell’ambiente, la fonte di tali informazioni dev’essere divulgata integralmente, oppure nei limiti dei dati rilevanti che possono esserne estratti.
 
105    Da tale disposizione risulta che i motivi indicati all’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettere a), d) e da f) a h), della direttiva 2003/4 non possono essere opposti a una richiesta di accesso a informazioni ambientali, nella misura in cui detta richiesta riguardi informazioni sulle emissioni nell’ambiente. Ciò considerato, qualora la divulgazione delle informazioni richieste arrechi pregiudizio a uno degli interessi contemplati da tale disposizione, devono essere divulgati solo i dati pertinenti che possono essere estratti dalla fonte di informazione riguardanti le emissioni nell’ambiente, ove sia possibile dissociare tali dati dalle altre informazioni contenute nella suddetta fonte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
 
106    Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere all’ottava questione che l’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4 dev’essere interpretato nel senso che, in caso di richiesta di accesso a informazioni sulle emissioni nell’ambiente la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio a uno degli interessi contemplati all’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettere a), d), e da f) a h), di tale direttiva, devono essere divulgati solo i dati pertinenti che possono essere estratti dalla fonte di informazione riguardanti le emissioni nell’ambiente, ove sia possibile dissociare tali dati dalle altre informazioni contenute nella suddetta fonte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
 
 Sulle spese
 
107    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
 
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
 
1)      L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che la circostanza che il richiedente un’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario o biocida non abbia, nel corso del procedimento previsto per il conseguimento di detta autorizzazione, chiesto il trattamento riservato delle informazioni presentate nell’ambito di detto procedimento sulla base dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, dell’articolo 19 della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, o degli articoli 33, paragrafo 4, e 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, non osta a che l’autorità competente, alla quale un terzo presenti, dopo la chiusura del procedimento medesimo, una domanda di accesso a tali informazioni sulla base della direttiva 2003/4, esamini l’opposizione di detto richiedente a tale domanda di accesso e, eventualmente, la respinga in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, della suddetta direttiva con la motivazione che la divulgazione delle informazioni in questione arrecherebbe pregiudizio alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali.
 
2)      L’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4 dev’essere interpretato nel senso che:
 
–        rientra nella nozione di «emissioni nell’ambiente» ai sensi di tale disposizione il rilascio di prodotti o di sostanze, quali i prodotti fitosanitari o biocidi e le sostanze contenute in tali prodotti, nell’ambiente, purché tale rilascio sia effettivo o prevedibile in condizioni normali o realistiche di utilizzo;
 
–        rientrano nella nozione di «informazioni sulle emissioni nell’ambiente» ai sensi della suddetta disposizione le indicazioni relative alla natura, alla composizione, alla quantità, alla data e al luogo delle «emissioni nell’ambiente» di detti prodotti o sostanze, nonché i dati relativi agli effetti, a termine più o meno lungo, di dette emissioni sull’ambiente, in particolare le informazioni relative ai residui presenti nell’ambiente dopo l’applicazione del prodotto interessato e gli studi sulla misura della dispersione di tale sostanza nel corso di detta applicazione, a prescindere dal fatto che questi dati siano ricavati da studi realizzati in tutto o in parte sul campo, da studi di laboratorio o da studi di traslocazione.
 
3)      L’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4 dev’essere interpretato nel senso che, in caso di richiesta di accesso a informazioni sulle emissioni nell’ambiente la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio a uno degli interessi contemplati all’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettere a), d), e da f) a h), di tale direttiva, devono essere divulgati solo i dati pertinenti che possono essere estratti dalla fonte di informazione riguardanti le emissioni nell’ambiente, ove sia possibile dissociare tali dati dalle altre informazioni contenute nella suddetta fonte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
 
Firme

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