Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 49838 | Data di udienza: 13 Ottobre 2016

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reati edilizi e ambientali – Casetta prefabbricata in legno – Estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva – Zona sottoposta a vincolo paesaggistico – Assenza del permesso di costruire e del prescritto nulla osta – Reato di costruzione abusiva – Natura permanente – Condotta, cessazione e prescrizione – Artt. 44 lett. c) DPR n. 380/2001 e 181 d.Lvo n. 42/2004DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Nuovo vizio definibile come “travisamento della prova” – Differenza del cd. travisamento del fatto – Sindacato della Corte di cassazione – Artt. 129 e 606 cod. proc. pen. -Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Novembre 2016
Numero: 49838
Data di udienza: 13 Ottobre 2016
Presidente: FIALE
Estensore: Di Stasi


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reati edilizi e ambientali – Casetta prefabbricata in legno – Estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva – Zona sottoposta a vincolo paesaggistico – Assenza del permesso di costruire e del prescritto nulla osta – Reato di costruzione abusiva – Natura permanente – Condotta, cessazione e prescrizione – Artt. 44 lett. c) DPR n. 380/2001 e 181 d.Lvo n. 42/2004DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Nuovo vizio definibile come “travisamento della prova” – Differenza del cd. travisamento del fatto – Sindacato della Corte di cassazione – Artt. 129 e 606 cod. proc. pen. -Giurisprudenza.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 24/11/2016 (Ud. 13/10/2016) Sentenza n.49838



DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reati edilizi e ambientali – Casetta prefabbricata in legno – Estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva – Zona sottoposta a vincolo paesaggistico – Assenza del permesso di costruire e del prescritto nulla osta – Reato di costruzione abusiva – Natura permanente – Condotta, cessazione e prescrizione – Artt. 44 lett. c) DPR n. 380/2001 e 181 d.Lvo n. 42/2004
 
 
Il reato di costruzione abusiva ha natura permanente per tutto il tempo in cui continua l’attività edilizia illecita, ed il suo momento dì cessazione va individuato o nella sospensione di lavori, sia essa volontaria o imposta ex auctoritate, o nella ultimazione dei lavori per il completamento dell’opera o, infine, nella sentenza di primo grado ove i lavori siano proseguiti dopo l’accertamento e sino alla data del giudizio. Si tratta di un principio affermato anche con riferimento al reato previsto dall’art. 181, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, qualora la fattispecie sia realizzata, come nella specie, attraverso una condotta che si protragga nel tempo, come nel caso di realizzazione di opere edilizie in zona sottoposta a vincolo, trattandosi di reato che ha natura permanente e che si consuma con l’esaurimento totale dell’attività o con la cessazione della condotta per qualsiasi motivo. Sicché, l’estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva travolge l’ordine di demolizione delle opere illecite, in quanto esso presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna (o ad essa equiparata); non risulta, quindi, sufficiente l’avvenuto accertamento della commissione dell’abuso come nel caso di sentenza che rileva l’intervenuta prescrizione del reato.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Nuovo vizio definibile come “travisamento della prova” – Differenza del cd. travisamento del fatto – Sindacato della Corte di cassazione – Art. 606 cod. proc. pen.
 
La novella dell’art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006 consente che per la deduzione dei vizi della motivazione il ricorrente faccia riferimento come termine di comparazione anche ad atti del processo a contenuto probatorio, ed introduce così un nuovo vizio definibile come “travisamento della prova”, per utilizzazione di un’informazione inesistente o per omissione della valutazione di una prova, entrambe le forme accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica, restando estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 1, 24667/2007 ricorrente Musumeci, Sez.2, n.19848 del 24/05/2006, Sez.5, n.36764 del 24/05/2006). A differenza del cd. travisamento del fatto, infatti, il cui esame è precluso in sede dì legittimità, esulando dai poteri della Suprema Corte quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali, il travisamento della prova che si verifica quando nella motivazione si introduca un’informazione rilevante che non esiste nel processo ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, rientra nel sindacato del giudice di legittimità (Sez. 3 18.6.2009 n. 39729, Belluccia e altri).
 
 
(annulla senza rinvio sentenza del 15/05/2014 della CORTE DI APPELLO DI POTENZA) Pres. FIALE, Rel. DI STASI, Ric. Lattarulo
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 24/11/2016 (Ud. 13/10/2016) Sentenza n.49838

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 24/11/2016 (Ud. 13/10/2016) Sentenza n.49838

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da LATTARULO LEOPOLDO, nato a Bernalda il 28/02/1951;
avverso la sentenza del 15/05/2014 della Corte di Appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 15.5.2014, la Corte di Appello di Potenza confermava la sentenza del 20.1.2012 del Tribunale di Matera, sez. dis. di Pisticci, con la quale Lattarulo Leopoldo era stato dichiarato colpevole dei reato di cui agli artt. 44 lett. c) DPR n. 380/2001 e 181 dLvo n 42/2004 – perché realizzava in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza del permesso di costruire e del prescritto nulla osta una casetta prefabbricata in legno delle dimensioni di mt 6x 7,50 con tettoia di mt 3 x 2,50 ed un box prefabbricato in metallo delle dimensioni di mt 10,00×4,30 con altezza di mt 3/2,50 ad uso garage e deposito di attrezzi ed utensili edili.
 
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Lattarulo Leopoldo, per il tramite del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
 
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 157 e 158 cod. pen., 44 d.p.r n. 380/2001 e 181 divo 42/2004.
 
Argomenta che il teste M.llo dei VV.UU. Di Monte Mario aveva dichiarato che all’atto del sopralluogo il box in metallo era già esistente da qualche anno e che tale circostanza si evinceva anche dalla documentazione fotografica prodotta dal PM.; la prescrizione, quindi, decorreva dall’ultimazione dei lavori e, pertanto, l’estinzione era già intervenuta prima della emissione della sentenza di condanna del Tribunale.
 
Con il secondo motivo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 44 dpr n. 380/2001 e 181 dlvo 42/2004.
 
Argomenta che la Corte territoriale non offriva alcuna motivazione in ordine alla natura precaria dell’opera, costituita da un prefabbricato in legno da esposizione per la vendita ed accomunava in un unico opus le due distinte opere (casetta in legno e box in metallo).
 
Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, per manifesta illogicità e contraddittorietà.
 
Argomenta che i Giudici di merito non differenziavano le due condotte contestate, con difetto di motivazione e contraddittorietà rispetto al dato probatorio; in particolare la documentazione fotografica dalla quale si evinceva che i lavori di realizzazione fossero ancora in corso all’atto del sopralluogo si riferiva solo alla casetta in legno e non al box in metallo.
 
Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 44 d.p.r n. 380/2001, con riferimento alla natura dei reati edilizi e ambientali. 
 
Argomenta che la Corte territoriale erroneamente affermava che il reato edilizio diventava reato permanente per il fatto che fosse stato realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, mentre esso si consuma con il completamento dell’opera.
 
Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 163 e 164 cod.pen.
 
Argomenta che la Corte territoriale, a fronte di uno specifico ed articolato motivo di appello (precedenti penali non ostativi), denegava la concessione del beneficio in questione con motivazione apparente e facendo riferimento alla subordinazione della sospensione alla demolizione dell’opera ed alla rimessione in pristino, mai disposta dal Tribunale.
 
Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 495, comma 4, cod.proc.pen.
 
Argomenta che il Tribunale aveva chiuso l’istruttoria senza revocare la precedente ordinanza ammissiva della prova testimoniale e che la Corte territoriale aveva affermato che il primo giudice aveva legittimamente sufficientemente istruita la causa anche in considerazione della acquisizione documentale in atti; aggiunge che secondo la giurisprudenza di legittimità aveva precisato che la revoca del provvedimento che aveva ammesso i testimoni della difesa era nullo se non motivato in maniera approfondita sull’eventuale superficialità e che la CEDU aveva più volte sottolineato che, in base al principio del contraddittorio nella formazione della prova, le parti devono poter interloquire in condizioni di parità.
 
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1.Il primo ed il quarto motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente attesa l’omogeneità delle doglianze, sono fondati ed assorbenti delle ulteriori doglianze.
 
2. Va ricordato che il reato di costruzione abusiva ha natura permanente per tutto il tempo in cui continua l’attività edilizia illecita, ed il suo momento dì cessazione va individuato o nella sospensione di lavori, sia essa volontaria o imposta ex auctoritate, o nella ultimazione dei lavori per il completamento dell’opera o, infine, nella sentenza di primo grado ove i lavori siano proseguiti dopo l’accertamento e sino alla data del giudizio (Sez.U,n.17178 del 27/02/2002, Rv.221399; Sez.3, n.38136 del 25/09/2001,Rv.220351; Sez.3, n.29974 del06/05/2014,Rv.260498).
 
Si tratta di un principio affermato anche con riferimento al reato previsto dall’art. 181, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, qualora la fattispecie sia realizzata, come nella specie, attraverso una condotta che si protragga nel tempo, come nel caso di realizzazione di opere edilizie in zona sottoposta a vincolo, trattandosi di reato che ha natura permanente e che si consuma con l’esaurimento totale dell’attività o con la cessazione della condotta per qualsiasi motivo (Sez. 3, n. 28934 del 26/03/2013, Borsani, Rv. 256897; Sez.3, n. 24690 del 18/02/2015, Rv.263926).
 
2.1. Va, poi, evidenziato che, la novella dell’art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006 consente che per la deduzione dei vizi della motivazione il ricorrente faccia riferimento come termine di comparazione anche ad atti del processo a contenuto probatorio, ed introduce così un nuovo vizio definibile come “travisamento della prova”, per utilizzazione di un’informazione inesistente o per omissione della valutazione di una prova, entrambe le forme accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica, restando estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 1, 24667/2007 Rv. 237207, ricorrente Musumeci,Sez.2,n.19848del 24/05/2006, Sez.5, n.36764 del 24/05/2006).
 
A differenza del cd. travisamento del fatto, infatti, il cui esame è precluso in sede dì legittimità, esulando dai poteri della Suprema Corte quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali, il travisamento della prova che si verifica quando nella motivazione si introduca un’informazione rilevante che non esiste nel processo ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, rientra nel sindacato del giudice di legittimità ( Sez. 5 39048/07 cit.; Sez. 3 18.6.2009 n. 39729, Belluccia e altri, Rv. 244623).
 
2.2. Nella specie, come argomentato dal ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata si pone in contrasto con il dato probatorio, specificamente indicato e riportato in ricorso: le dichiarazioni rese in dibattimento dal teste Di Monte Mario, dichiarazioni – che evidenziavano chiaramente come uno dei due manufatti (box in metallo) fosse già ultimato, da anni, al momento dell’atto di accertamento del 12.3.2007, e che l’altro risultava ultimato al febbraio 2008 (epoca del secondo accesso a seguito di emissione dell’ordinanza sindacale di demolizione) – nonché la documentazione fotografica che avallava le circostanze di fatto riferite dal teste.
 
Tale dato probatorio, non tenuto presente dai Giudici di merito, risulta decisivo per la tenuta logica della motivazione adottata e tale da disarticolare, l’intero impianto argomentativo sottoposto all’esame di questa Corte. 
 
Pertanto, essendo già ultimato il box alla data del 12.3.2007 ed iniziando a decorrere il termine prescrizionale, quanto meno, dalla data di accertamento del reato, la prescrizione, ai sensi degli artt. 157, 159, 160 e 161 cod. pen, e, tenuto conto delle sospensioni del procedimento per complessivi gg 344, maturava in data 26.2.2013 e, quindi, prima della pronuncia della sentenza della Corte territoriale, come eccepito nell’atto di appello.
 
Ne consegue che, non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.6, n.48461 del 28/11/2013, Rv.258169; Sez.6, n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955), la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione per questa parte dell’imputazione.
 
3. Deve, poi, rilevarsi, rilevarsi che, per quanto emerge dagli atti, il reato contestato avente ad oggetto la realizzazione della casetta in legno, consumatosi nel febbraio 2008, si è estinto per prescrizione, ai sensi degli artt. 157, 159, 160 e 161 cod. pen in data 15.1.2014, tenuto conto delle sospensioni del procedimento per complessivi gg 344.
 
La fondatezza della doglianza del ricorrente relativa all’erronea individuazione della data di consumazione dei reati, conduce, quindi, essendosi instaurato validamente il presente grado giurisdizionale, e non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.6,n.48461 del 28/11/2013, Rv.258169;, Sez.6, n.27944 del 12/06/2008, Rv. 240955), alla dichiarazione di estinzione dei reati anche per tale condotta, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
 
4. Deve, infine osservarsi che l’estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva travolge l’ordine di demolizione delle opere illecite, in quanto esso presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna (o ad essa equiparata); non risulta, quindi, sufficiente l’avvenuto accertamento della commissione dell’abuso come nel caso di sentenza che rileva l’intervenuta prescrizione del reato (Sez.3, n.756 del 02/12/2010, dep. 14/01/2011, Rv. 249154; Sez.3,n.50441 del 27/10/2015, Rv. 265616).
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere reati estinti per prescrizione. Revoca l’ordine di demolizione.
 
Così deciso il 13/10/2016
 

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