Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1464 | Data di udienza: 25 Ottobre 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie – Art. 59 l.r. Piemonte n. 56/1977 – Sanzione per violazione del dovere di soggiacere all’attività di vigilanza  – Giurisdizione – Giudice ordinario.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 29 Novembre 2016
Numero: 1464
Data di udienza: 25 Ottobre 2016
Presidente: Testori
Estensore: Picone


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie – Art. 59 l.r. Piemonte n. 56/1977 – Sanzione per violazione del dovere di soggiacere all’attività di vigilanza  – Giurisdizione – Giudice ordinario.



Massima

 

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 29 novembre 2016, n. 1464


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie – Art. 59 l.r. Piemonte n. 56/1977 – Sanzione per violazione del dovere di soggiacere all’attività di vigilanza  – Giurisdizione – Giudice ordinario.

La sanzione pecuniaria irrogata dal Comune, ai sensi ’art. 59 della legge regionale piemontese n. 56 del 1977 (in tema di vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio), per la violazione del dovere di soggiacere all’attività di vigilanza, non può ricondursi al novero degli atti in materia edilizia, bensì alla differente e generale materia della funzione ispettiva dell’amministrazione, che è ordinariamente presidiata da sanzioni afflittive accessorie con lo scopo di assicurare l’effettività e la speditezza dei controlli da parte degli organi di polizia locale, sicchè la giurisdizione in materia appartiene al giudice ordinario.


Pres. Testori, Est. Picone – A.S.M. (avv.ti Mingrino, Alessandro Fontanazza, Sabrina Michiardi) c. Comune di Cafasse (avv. Santilli)


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 29 novembre 2016, n. 1464

SENTENZA

 

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 29 novembre 2016, n. 1464

Pubblicato il 29/11/2016
N. 01464/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00017/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 17 del 2015, proposto da:
Aimone Secat Mauro, titolare della Ditta Ecolube, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Paolo Mingrino, Alessandro Fontanazza, Sabrina Michiardi, con domicilio eletto presso il loro studio in Torino, via Vittorio Amedeo II, 13;

contro

Comune di Cafasse, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Santilli, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Paolo Sacchi, 44;

per l’annullamento

1. del provvedimento privo di data e di forma scritta e mai comunicato al ricorrente, con il quale il Comune di Cafasse disponeva il sopralluogo presso la proprietà del ricorrente (sulla base di un esposto della cui esistenza si è appresa nel corso del procedimento);

2. del provvedimento del 24.10.2014, ad oggetto “diniego di accesso a proprietà privata per verifiche edilizie”, contenente la relazione dell’accesso del 24.10.2014 e la disposizione della trasmissione dell’informativa alla Procura della Repubblica di Ivrea per l’accesso forzoso;

3. dell’ordinanza ingiunzione n. 75/2014 del 29.10.2014, con la quale il Comune di Cafasse irrogava al ricorrente la sanzione pecuniaria di euro 516,00;

4. del provvedimento di diniego dell’accesso agli atti amministrativi del 10.12.2014 prot. n. 6000, con il quale il Comune di Cafasse rigettava la richiesta del ricorrente di accesso all’esposto che aveva originato il sopralluogo del 24.10.2014;

5. del provvedimento di accoglimento (parziale) dell’istanza di accesso agli atti amministrativi dell’11.12.2014 prot. n. 6.011, con il quale il Comune accoglieva l’istanza di accesso alla relazione di sopralluogo del 24.10.2014, escludendone però l’esposto che ad essa risultava allegato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cafasse;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la sentenza parziale di questa Sezione n. 547/2015, con la quale è stata respinta la domanda del ricorrente relativa al diniego di accesso agli atti ed ai documenti indicati in epigrafe;

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata in ordine alla domanda di annullamento degli atti ispettivi e dell’ordinanza ingiunzione n. 75/2014 del 29.10.2014, con la quale il Comune di Cafasse ha irrogato al ricorrente la sanzione pecuniaria di euro 516,00 per il rifiuto opposto dal ricorrente Mauro Aimone Secat, titolare della Ditta Ecolube, all’accesso ai luoghi da parte dei funzionari comunali, per verificare la regolarità edilizia dei capannoni e della centrale idroelettrica in via Roma n. 148;

Ritenuto di dover dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all’impugnativa dell’ingiunzione e degli atti presupposti;

Richiamati, a tal fine:

l’art. 59 della legge regionale piemontese n. 56 del 1977, rubricato “Vigilanza sulle trasformazioni”, ai cui sensi: “1. Il comune esercita la vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio in applicazione della normativa vigente. 2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il responsabile del servizio competente si avvale dei funzionari e agenti comunali e dispone le forme di controllo ritenute più efficienti. 3. I funzionari, agenti o incaricati dei controlli, per esercitare le funzioni di vigilanza e verifica, devono poter accedere ai cantieri, alle costruzioni e ai fondi muniti di mandato del responsabile del servizio competente. 4. Salvo quanto stabilito dalle leggi statali e dalle leggi regionali di settore e senza pregiudizio delle sanzioni penali, la violazione per chi si sottrae all’obbligo di consentire l’accesso previsto al comma 3, comporta la sanzione pecuniaria pari a 516,00 euro”;

l’art. 133, primo comma – lett. f), cod. proc. amm., che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie “aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio”;

Ritenuto che la sanzione pecuniaria irrogata dal Comune, ai sensi della richiamata norma regionale, per la violazione del dovere di soggiacere all’attività di vigilanza, non possa ricondursi al novero degli atti in materia edilizia, bensì alla differente e generale materia della funzione ispettiva dell’amministrazione, che è ordinariamente presidiata da sanzioni afflittive accessorie con lo scopo di assicurare l’effettività e la speditezza dei controlli da parte degli organi di polizia locale;

Ritenuto, in conclusione, di dover dichiarare il difetto di giurisdizione sulla domanda di annullamento degli atti ispettivi (ignoti) e dell’ordinanza ingiunzione n. 75/2014 del 29.10.2014, in favore del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.;

Ritenuto, infine, di dover disporre la compensazione delle spese processuali, per la novità della questione esaminata;


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nelle camere di consiglio dei giorni 8 giugno 2016 – 25 ottobre 2016, con l’intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente
Savio Picone, Consigliere, Estensore
Paola Malanetto, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Savio Picone
        
IL PRESIDENTE
Carlo Testori
        
        
IL SEGRETARIO
 

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