Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 52382 | Data di udienza: 23 Giugno 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reati urbanistici ed edilizi – Riesame delle misure cautelari reali – Nozione di “violazione di legge” – Fattispecie: Trasferimento fittizio di beni immobili e mobili – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca – Reati di cui agli artt. 44, lett. e), 93, 94, 95, d.P.R.  n. 380/2001 e 181, d.lgs. n. 42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Motivazione assente (o materiale) – Motivazione apparente.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Dicembre 2016
Numero: 52382
Data di udienza: 23 Giugno 2016
Presidente: AMORESANO
Estensore: Aceto


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reati urbanistici ed edilizi – Riesame delle misure cautelari reali – Nozione di “violazione di legge” – Fattispecie: Trasferimento fittizio di beni immobili e mobili – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca – Reati di cui agli artt. 44, lett. e), 93, 94, 95, d.P.R.  n. 380/2001 e 181, d.lgs. n. 42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Motivazione assente (o materiale) – Motivazione apparente.



Massima

 

 

 
 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 12/12/2016 (Ud. 23/06/2016) Sentenza n.52382


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reati urbanistici ed edilizi – Riesame delle misure cautelari reali – Nozione di “violazione di legge” – Fattispecie: Trasferimento fittizio di beni immobili e mobili – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca – Reati di cui agli artt. 44, lett. e), 93, 94, 95, d.P.R.  n. 380/2001 e 181, d.lgs. n. 42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Motivazione assente (o materiale) – Motivazione apparente.
 
 
Anche in tema di reati urbanistici edilizi o ambientali in sede di richiesta di riesame delle misure cautelari, può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., per la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice. La motivazione assente (o materiale) è quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile, motivazione apparente, invece è solo quella che non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti, come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
 

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza del 09/07/2015 del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA) Pres. AMORESANO, Rel. ACETO, Ric. P.G. nei confronti di Gagliostro
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 12/12/2016 (Ud. 23/06/2016) Sentenza n.52382

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 12/12/2016 (Ud. 23/06/2016) Sentenza n.52382

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi nel procedimento penale a carico di:
 
Gagliostro Candeloro, nato a Taurianova (RC) il 28/07 /1968,
 
avverso l’ordinanza del 09/07/2015 del Tribunale di Reggio Calabria;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
sentita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
 
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
 
letta la memoria difensiva di Gagliostro Candeloro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 09/07/2015 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria che ha annullato il decreto del 25/05/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi che, sulla ritenuta sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 12-quinquies, legge 7 agosto 1992, n. 306 (capo A della rubrica provvisoria), 110, cod. pen., 44, lett. e), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 181, d.lgs. n. 42 del 2004 (capi B ed E della rubrica provvisoria), 110, cod. pen., 93, 94, e 95, d.P.R. n. 380 del 2001 (capi e ed F della rubrica provvisoria), aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, dei beni immobili e mobili (quote sociali, fabbricati, terreni, patrimoni aziendali) in esso meglio descritti la cui titolarità, secondo l’ipotesi accusatoria, era stata fittiziamente trasferita ad altri al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale.
 
1.1.Con unico, articolato motivo eccepisce il vizio di omessa o comunque apparente motivazione.
 
Deduce, al riguardo, che pur avendo il Tribunale del riesame riconosciuto che i beni sequestrati erano rimasti nella effettiva disponibilità del Gagliostro, che li gestiva in assoluta autonomia e indipendenza, l’esclusione del dolo specifico del reato di cui all’art. 12-quinquies, legge n. 306 del 1992 è giustificata da una motivazione apparente, per non dire mancante, supportata da una vera e propria opera di minimizzazione del consistente compendio indiziario e di estrapolazione e decontestualizzazione di una conversazione intercettata il 25/10/2007 all’interno della casa circondariale di Secondigliano ed intercorsa tra il detenuto Gallico Giuseppe, esponente di spicco dell’omonima cosca, e la propria figlia, Italia Antonella, circa l’esistenza, la forza e la potenza economica della ‘ndrina “Parrello”, ad essa antagonista.
 
Da tale complesso indiziario (alla cui sintetica illustrazione il PM ricorrente dedica l’intera premessa del ricorso), si sarebbe dovuto evincere: a) la effettiva sussistenza della ‘ndrina “Parrello”: b) la concreta possibilità di sottoporre anche i beni del Gagliostro Candelora, figlio di Parrello Francesca e strettamente imparentato con esponenti di spicco della ‘ndrina, a misura di prevenzione patrimoniale; e) il timore del Gagliostro di essere sottoposto a tale misura, timore ragionevolmente fondato sul fatto che il 08/06/2010 era stata eseguita l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti degli esponenti della cosca “Parrello” nella quale si menzionavano anche le sue attività, ritenute espressione della forza economica della ‘ndrina, oggetto di commento nella citata conversazione ambientale del 25/10/2007.
 
Del resto, aggiunge il PM ricorrente, non v’è alcuna plausibile ragione alternativa che possa giustificare la decisione del Gagliostro di attribuire a terzi la titolarità fittizia dei suoi beni e delle sue attività economiche. 
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.
 
3. Occorre precisare che il Pubblico Ministero ricorrente circoscrive l’esame delle doglianze alla sola sussistenza del “fumus” del reato di cui al capo A della rubrica provvisoria, con esclusione dei reati urbanistici ed edilizi in relazione ai quali l’annullamento del decreto di sequestro preventivo è definitivo.
 
3.1.Tanto premesso, ricorda questa Suprema Corte che <<in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice>» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, nonchè, tra le più recenti, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore).
 
3.2. Motivazione assente (o materiale) è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi): motivazione apparente, invece è solo quella che <<non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti>> (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Di Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell’S/11/2005, Costa; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Banati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov).
 
3.3. Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato non può in alcun modo definirsi apparente, avendo il Tribunale ampiamente illustrato le ragioni per cui ha ritenuto di dover annullare il decreto di sequestro preventivo spiegandole con la mancanza di prova dell’elemento soggettivo del reato.
 
3.4. Peraltro, per quanto il Tribunale predichi da un lato la sovrabbondanza di prove circa l’effettiva riconducibilità dei beni sequestrati al Gagliostro, descritto come l’effettivo ‘dominus’ che gestiva, con ruolo sovraordinato rispetto ai titolari formali (economicamente incapaci), le attività delle diverse società oggetto di sequestro, dall’altro contraddittoriamente sostenga la mancanza di prove sulla effettiva proprietà del complesso immobiliare (il villaggio turistico “Beverly Village”) costituente la struttura turistico-ricettiva in questione, il Pubblico Ministero non prende posizione su quest’ultima affermazione che comunque costituisce un argomento decisivo utilizzato a conforto della decisione impugnata.
 
3.5.Si aggiungano, a conferma della inammissibilità del ricorso, le seguenti ulteriori notazioni: a) il PM attinge a dati estranei al testo del provvedimento impugnato inammissibilmente utilizzati quali argomenti di fatto a sostegno delle proprie doglianze in diritto (la mancanza di motivazione), volte in ultima analisi a sollecitarne un vero e proprio riesame; b) coerentemente a tale impostazione, l’unico profilo di violazione di legge espressamente devoluto (l’esistenza del dolo del reato) risulta intriso di elementi fattuali che escludono la possibilità di scandagliare l’eccepito malgoverno delle regole di giudizio che presiedono alla possibilità di applicare una misura cautelare reale finalizzata alla confisca.
 
3.6.Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. 
 
Così deciso il 23/06/2016.
 
 
 
 
 
 

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