Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 4 | Data di udienza: 15 Novembre 2016
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Occupazione abusiva di un edificio – Edilizia residenziale pubblica – Stato di necessità – Presupposti e limiti – Compromissione del diritto di abitazione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 2 Gennaio 2017
Numero: 4
Data di udienza: 15 Novembre 2016
Presidente: FUMU
Estensore: RECCHIONE
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Occupazione abusiva di un edificio – Edilizia residenziale pubblica – Stato di necessità – Presupposti e limiti – Compromissione del diritto di abitazione.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 2^ 02/01/2017 (Ud. 15/11/2016) Sentenza n.4
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Occupazione abusiva di un edificio – Edilizia residenziale pubblica – Stato di necessità – Presupposti e limiti – Compromissione del diritto di abitazione.
L’illecita occupazione di un bene immobile é scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo. Nella specie, non ricorrendo i presupposti è stata anche in appello confermata la condanna dell’imputato alla pena di mesi quattro di reclusione per l’occupazione abusiva di un edificio di edilizia residenziale pubblica.
(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza n. 555/2013 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 22/03/2016) Pres. FUMU, Rel. RECCHIONE, Ric. Amato
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 2^ 02/01/2017 (Ud. 15/11/2016) Sentenza n.4SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 2^ 02/01/2017 (Ud. 15/11/2016) Sentenza n.4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA SEMPLIFICATA
sul ricorso proposto da AMATO CLAUDIO N. IL 31/0811988;
avverso la sentenza n. 555/2013 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 22/03/2016;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G.R. che ha concluso per l’inammissibilità;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Reggio Calabria confermava la condanna dell’imputato alla pena di mesi quattro di reclusione per l’occupazione abusiva di un edificio di edilizia residenziale pubblica.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputata deducendo vizio di legge e di motivazione per mancato riconoscimento dello stato di necessità. In materia il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui l’illecita occupazione di un bene immobile é scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo (Cass. sez. 2, n. 19147 del 16/04/2013 Rv. 255412; Cass. sez. 2, n. 28067 del 26/03/2015 Rv. 264560).
Entrambe le due sentenze di merito con argomenti privi di fratture logiche ed aderente alle emergenze processuali, escludono l’esistenza degli elementi necessari per riconoscere l’invocata esimente.
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500.00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 15 novembre 2016
Sentenza a motivazione semplificata