* APPALTI – Fase di esecuzione del contratto – Controversie – Giurisdizione del g.o.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 24 Gennaio 2017
Numero: 115
Data di udienza: 11 Gennaio 2017
Presidente: Pasca
Estensore: Palmieri
Premassima
* APPALTI – Fase di esecuzione del contratto – Controversie – Giurisdizione del g.o.
Massima
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 24 gennaio 2017, n. 115
APPALTI – Fase di esecuzione del contratto – Controversie – Giurisdizione del g.o.
Le controversie concernenti la fase di esecuzione del contratto sono devolute alla giurisdizione del g.o., dato che concernono i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto; pertanto, la controversia avente ad oggetto la risoluzione anticipata del contratto da parte della p.a. per l’inadempimento da parte dell’appaltatore delle obbligazioni contrattuali rientra nella giurisdizione del g.o., poiché attiene alla fase della esecuzione del contratto e la giurisdizione va, inoltre, determinata in ragione dell’intrinseca consistenza della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, che spetta al g.o. accertare, e ciò anche nel caso in cui l’atto rescissorio sia rivestito della forma dell’atto amministrativo, in quanto lo stesso non ha natura provvedimentale e non cessa di operare nell’ambito delle paritetiche posizioni contrattuali.
Pres. Pasca, Est. Palmieri – A. s.r.l. (avv. Mormandi) c. Comune di Sannicola (avv. Marra)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 24 gennaio 2017, n. 115SENTENZA
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 24 gennaio 2017, n. 115
Pubblicato il 24/01/2017
N. 00115/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01638/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a;
sul ricorso numero di registro generale 1638 del 2016, proposto da:
Arcobaleno Costruzioni Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Mormandi, con domicilio eletto presso lo studio Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
contro
Comune di Sannicola in Persona del Sindaco p.t, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Gualtiero Marra, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, piazza Mazzini 72;
per l’annullamento
– della Determinazione n.311/2016 r.g., trasmessa alla ricorrente con pec del 14 settembre 2016, con la quale è stata disposta la revoca del contratto d’appalto (rep. 108) con l’impresa affidataria dei lavori di <recupero e rifunzionalizzazione dell’ex Colonia Marina a supporto della fruizione e dell’ospitalità diffusa nel Comune di Sannicola>;
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso; nonché, ex art. 31, comma 4 c.p.a., per l’accertamento e la declaratoria della nullità:
– della DGC n. 121 del 19/07/2016, pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on-line in data 9 settembre 2016, per 15 gg consecutivi o, in subordine, per l’annullamento della stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Sannicola in Persona del Sindaco Pt;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Sono impugnate le note in epigrafe, di revoca del contratto d’appalto avente ad oggetto lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell’ex Colonia Marina a supporto della fruizione e dell’ospitalità diffusa nel Comune di Sannicola.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) eccesso di potere per irragionevolezza e difetto dei presupposti; violazione degli artt. 136 d. lgs. n. 163/06 e 1454 c.c; difetto di motivazione; violazione del dovere di correttezza e buona fede; 2) violazione dell’art. 21-septies l. n. 241/90.
Nella camera di consiglio dell’11.1.2017, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, per essere la controversia in esame devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
2.2. Reputa il Collegio di aderire all’orientamento della Suprema Corte, secondo il quale le controversie: “concernenti la fase di esecuzione del contratto sono devolute alla giurisdizione del g.o., dato che concernono i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto; pertanto, la controversia avente ad oggetto la risoluzione anticipata del contratto da parte della p.a. per l’inadempimento da parte dell’appaltatore delle obbligazioni contrattuali rientra nella giurisdizione del g.o., poiché attiene alla fase della esecuzione del contratto e la giurisdizione va, inoltre, determinata in ragione dell’intrinseca consistenza della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, che spetta al g.o. accertare, verificando in via incidentale la legittimità dell’atto rescissorio e l’eventuale violazione da parte della committente delle clausole contrattuali, nonché il diritto soggettivo dell’appaltatore a proseguire il rapporto e ciò anche nel caso in cui l’atto rescissorio sia rivestito della forma dell’atto amministrativo, in quanto lo stesso non ha natura provvedimentale e non cessa di operare nell’ambito delle paritetiche posizioni contrattuali” (Cass. Civ, SS.UU, 18.10.2005, n. 20116. In termini confermativi, cfr. altresì Cass. Civ, SS.UU, 6.5.2005, n. 9391. Di recente, cfr. TAR Toscana, I, 27.6.2016, n. 1088, e n. 610/16).
2.3. Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, va dunque esclusa la giurisdizione del g.a, e affermata, viceversa, quella del g.o, nei casi in cui il petitum sostanziale si incentra su questioni riferite sostanzialmente a inadempienze contrattuali dell’aggiudicataria, e le censure dedotte non investono l’esercizio di prerogative pubblicistiche della stazione appaltante ma piuttosto l’esecuzione del rapporto contrattuale.
Orbene, nel caso in esame, l’Amministrazione ha disposto revoca del contratto in esame sulla base delle asserite inadempienze dell’aggiudicatario, che non avrebbe eseguito taluni lavori compresi nel contratto.
All’evidenza, trattasi di questioni di rilievo esclusivamente privatistico, a prescindere del nomen iuris degli atti adottati dall’Amministrazione, atteso che quest’ultima ha posto a fondamento della risoluzione anticipata del rapporto contrattuale non già il contrasto dell’atto con l’interesse pubblico della cui tutela essa è depositaria, ma l’asserita violazione, da parte della ricorrente, della obbligazioni poste a fondamento del rapporto negoziale.
2.4. Alla luce di tali considerazioni, reputa il Collegio che, nella fattispecie in esame, vi è difetto di giurisdizione del giudice adito, per essere detta giurisdizione devoluta all’autorità giudiziaria ordinaria, nei confronti della quale il presente giudizio dovrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
3. Sussistono giusti motivi – rappresentati dalla novità delle questioni affrontate – per la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, per essere la relativa controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale il presente giudizio dovrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Roberto Michele Palmieri
IL PRESIDENTE
Antonio Pasca
IL SEGRETARIO