Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo, Sicurezza sul lavoro Numero: 28 | Data di udienza: 11 Gennaio 2017

* SICUREZZA – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Verifiche antincendio – Soggetto residente nelle vicinanze dell’impianto – Legittimazione all’accesso.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 25 Gennaio 2017
Numero: 28
Data di udienza: 11 Gennaio 2017
Presidente: Zuballi
Estensore: Tagliasacchi


Premassima

* SICUREZZA – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Verifiche antincendio – Soggetto residente nelle vicinanze dell’impianto – Legittimazione all’accesso.



Massima

 

TAR  FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 25 gennaio 2017, n. 28


SICUREZZA – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Verifiche antincendio – Soggetto residente nelle vicinanze dell’impianto – Legittimazione all’accesso.

Chi abita nelle vicinanze di un’attività produttiva ha indubbiamente interesse a controllare che la stessa sia svolta in sicurezza: è dunque legittimato ad accedere agli atti afferenti le verifiche antincendio effettuate dal competente Comando dei Vigili del Fuoco sul capannone dell’impresa confinante.

Pres. Zuballi, Est. Tagliasacchi – C. s.a.s. (avv. Pesamosca) c. Comune di Enemonzo (avv.ti Placidi e Pupulin)


Allegato


Titolo Completo

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 25 gennaio 2017, n. 28

SENTENZA

 

TAR  FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 25 gennaio 2017, n. 28


Pubblicato il 25/01/2017

N. 00028/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00315/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 315 del 2016, proposto da:
Col Gentile Bioenergia di Zigotti Francesco & C. S.a.s., rappresentata e difesa dall’avv. Sarah Pesamosca, elettivamente domiciliata presso la Segreteria Generale del T.A.R., in Trieste, piazza Unità d’Italia n. 7;

contro

Comune di Enemonzo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Placidi e Ino Pupulin, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R., in Trieste, piazza Unità d’Italia n. 7;

nei confronti di

Tomat Loris, non costituito in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia:

del provvedimento di data 31.08.2016 prot. n. 9149 rif. a nota prot. n. 8966 del 19 agosto 2016 in favore del signor Tomat Loris ed emesso dal Comune di Enemonzo (UD) avente ad oggetto “istanza di accesso a documentazione amministrativa in possesso dell’Ente”;

di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali;

e per l’accertamento

del diritto del ricorrente a vedersi tutelare il proprio diritto alla riservatezza, in quanto la conoscenza dei documenti richiesti non è in alcun modo necessaria per curare o difendere i diritti del controinteressato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Enemonzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’articolo 116 Cod. proc. amm.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società Col Gentile Bioenergia di Zigotti Francesco & C. S.a.s. svolge l’attività di produzione, lavorazione e vendita di legna da ardere in Comune di Enemonzo.

Accanto al sito di produzione sorge l’immobile destinato a civile abitazione di (com)proprietà del signor Tomat Loris.

Quest’ultimo in data 8.08.2016 ha presentato al Comune istanza di accesso agli atti afferenti le verifiche antincendio effettuate dal competente Comando dei Vigli del Fuoco sul capannone della propria confinante.

Nonostante l’opposizione dell’interessata, la domanda è stata accolta.

Avverso tale atto insorge la società Col Gentile Bioenergia S.a.s., ritenendo prevalente il proprio diritto alla riservatezza.

Si è costituito il Comune, rappresentando di avere nelle more effettuato l’ostensione dei documenti richiesti, non sussistendo a suo avviso alcuna ragione per negare l’accesso al richiedente.

Non si è, invece, costituito il controinteressato.

Rinunciata conseguentemente la domanda di sospensione da parte della ricorrente, alla camera di consiglio dell’ 11 gennaio 2017 l’affare è passato in decisione.

Il ricorso è infondato.

Invero, «la legittimazione all’accesso spetta a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto della domanda di ostensione abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica» (T.A.R. Liguria, Sez. I^, sentenza n. 568/2013).

Non vi è dubbio che chi abita nelle vicinanze di un’attività produttiva ha interesse a controllare che la stessa sia svolta in sicurezza.

Né la documentazione richiesta, afferente gli esiti delle verifiche antincendio svolte dalla competente Autorità, appare suscettibile di ledere la riservatezza dell’impresa, non essendo idonea a rivelare informazioni concernenti segreti industriali.

Il ricorso è, pertanto, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente a rifondere al Comune resistente le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €uro 2.000,00, oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente
Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore
Marco Rinaldi, Referendario

L’ESTENSORE
Alessandra Tagliasacchi
        
IL PRESIDENTE

Umberto Zuballi
        

IL SEGRETARIO

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