Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale Numero: 7381 | Data di udienza: 15 Novembre 2016

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Avvocato non iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione – Inammissibilità dell’atto di ricorso – Vizio originario dell’atto – Clausola “salvo che la parte vi provveda personalmente” – Artt. 571 e 613 cod. proc. pen. – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Febbraio 2017
Numero: 7381
Data di udienza: 15 Novembre 2016
Presidente: CAVALLO
Estensore: Di Stasi


Premassima

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Avvocato non iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione – Inammissibilità dell’atto di ricorso – Vizio originario dell’atto – Clausola “salvo che la parte vi provveda personalmente” – Artt. 571 e 613 cod. proc. pen. – Giurisprudenza.



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/02/2017 (Ud. 15/11/2016) Sentenza n.7381


DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Avvocato non iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione – Inammissibilità dell’atto di ricorso – Vizio originario dell’atto – Clausola “salvo che la parte vi provveda personalmente” Art. 571 cod. proc. pen., c.1 – Art. 613 cod. proc. pen. – Giurisprudenza.
 
 
La facoltà di proporre ricorso per cassazione è consentita al solo imputato, mentre tutti gli altri soggetti processuali debbono avvalersi, per la proposizione del gravame, di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Infatti, l’art. 613 cod. proc. pen. prevede la necessità, per la valida redazione dell’atto di ricorso per cassazione a pena d’inammissibilità, dell’intervento del difensore cassazionista e la clausola “salvo che la parte vi provveda personalmente”, che deroga a tale regola generale, deve essere collegata all’art. 571 cod. proc. pen., comma 1, il quale conferisce solo all’imputato la facoltà di proporre personalmente le impugnazioni e deve pertanto essere intesa come di questa meramente ricognitiva (Cass. sez. 1, n. 17645 4/3/2008, Cecere; Sez. Un., n. 24 del 16/12/1998, Messina). Tale causa di inammissibilità, è considerata dipendente da vizio originario dell’atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita, anche quando, come nel caso in esame, si tratti di appello convertito in ricorso per cassazione, e non può essere sanato nemmeno dal successivo conseguimento da parte del difensore della particolare abilitazione richiesta, ne’ dai motivi nuovi presentati da difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (tra le altre, Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013; Sez. 1, n. 38923 del 16/09/2004, Olieri; Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004; Sez. 1, n. 1436 del 17/01/1995; Sez. 1, n. 9875 del 19/06/1992).


(dich. inammiss. il ricorso avverso sentenza del 25/11/2009 del TRIBUNALE DI ANCONA, sez.dist. di JESI) Pres. CAVALLO, Rel. DI STASI, Ric. Santarelli
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/02/2017 (Ud. 15/11/2016) Sentenza n.7381

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/02/2017 (Ud. 15/11/2016) Sentenza n.7381

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da SANTARELLI ANDREA, nato a Jesi il 29/07/1963;
avverso la sentenza del 25/11/2009 del Tribunale di Ancona, sez.dist. di Jesi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 25.11.2009 il Tribunale di Ancona, sez. dist. di Jesi, dichiarava Santarelli Andrea responsabile del reato di cui agli artt. 93 e 95 dpr 380/2011- perché quale committente, durante la ristrutturazione del locale sito in via Marconi n. 73 del Comune di Jesi, effettuava lavori strutturali consistenti nell’inserimento di travi e di elementi in muratura a sostegno di alcune di esse ed alla realizzazione di aperture della muratura e dei solai in assenza della prescritta denuncia all’ufficio competente, in Jesi il 8.2.2006- e lo condannava alla pena di euro 600,00 di ammenda.
 
2. Avverso tale sentenza proponeva appello Santarelli Andrea, per il tramite del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
 
Con il primo motivo censura la sentenza impugnata sia nella parte relativa alla ricostruzione fattuale operata dal primo giudice che in ordine alla interpretazione giuridica degli accadimenti.
 
Argomenta che per i medesimi fatti il geometra Badiali Giaremo, incaricato dal Santarelli quale progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione di cui all’imputazione e che definiva la sua posizione con sentenza di patteggiamento, doveva valutarsi unico responsabile del reato contestato: il Santarelli, digiuno di norme tecniche di particolare complessità, aveva conferito delega in favore del direttore dei lavori, che doveva assumersi, quindi, ampia e piena responsabilità del fatto; aggiunge, inoltre, che, una volta resosi conto delle manchevolezze del direttore dei lavori, aveva provveduto con solerzia a sanare tutte le posizioni.
 
Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata in ordine alla valutazione delle prove.
 
Argomenta che l’affermazione di responsabilità del Santarelli, quale committente dei lavori, non trovava riscontro nelle risultanze probatorie e che, pertanto, non era stata raggiunta piena prova della sua colpevolezza,quanto meno per l’assenza dell’elemento psicologico del reato.
 
Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata in ordine alla determinazione della pena ed alla mancata concessione di alcun beneficio di legge.
 
Argomenta che la pena appare eccessivamente gravosa e che il Giudice si era limitato a richiamare con una frase di stile ed in maniera generica l’art. 133 cod.pen.ed a motivare il diniego dei benefici di legge solo richiamando i precedenti penali dell’imputato. 
 
Con ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Ancona in data 15.9.2014, previa qualificazione dell’appello come ricorso per cassazione,è stata disposta la trasmissione degli atti a questa Corte, trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso è inammissibile.
 
1. Impregiudicato il merito dell’impugnazione proposta, deve rilevarsi che la stessa è stata presentata da difensore che alla data di deposito del 18.1.2010 non era ancora iscritto allo speciale albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi agli organi giurisdizionali Superiori, senza che l’atto relativo fosse stato sottoscritto anche dall’imputato.
 
Invero, l’avvocato Raffaele Sebastianelli ha ottenuto l’iscrizione nel predetto albo soltanto a far data dal 25 novembre 2011.
 
1.1 Al riguardo si deve ricordare che la facoltà di proporre ricorso per cassazione è consentita al solo imputato, mentre tutti gli altri soggetti processuali debbono avvalersi, per la proposizione del gravame, di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Infatti l’art. 613 cod. proc. pen. prevede la necessità, per la valida redazione dell’atto di ricorso per cassazionea pena d’inammissibilità, dell’intervento del difensore cassazionista e la clausola “salvo che la parte vi provveda personalmente”, che deroga a tale regola generale, deve essere collegata all’art. 571 cod. proc. pen., comma 1, il quale conferisce solo all’imputato la facoltà di proporre personalmente le impugnazioni e deve pertanto essere intesa come di questa meramente ricognitiva ( sez. 1, n. 17645 4/3/2008, Cecere, rv. 240215; Sez. Un., n. 24 del 16/12/1998, Messina, rv. 212076).
 
1.2 Tale causa di inammissibilità, secondo costante orientamento di questa Corte, è considerata dipendente da vizio originario dell’atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita, anche quando, come nel caso in esame, si tratti di appello convertito in ricorso per cassazione, e non può essere sanato nemmeno dal successivo conseguimento da parte del difensore della particolare abilitazione richiesta, ne’ dai motivi nuovi presentati da difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (tra le altre, Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013 , Rv. 256998, Sez. 1, n. 38923 del 16/09/2004, Olieri, Rv. 229737; Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Rv. 228729; Sez. 1, n. 1436 del 17/01/1995, Rv. 200355; Sez. 1, n. 9875 del 19/06/1992, Rv. 191988).
 
Il superiore rilievo osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione ed esime questa Corte da ogni altra considerazione. 
 
2. S’impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in Euro 2.000,00.

P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 15/11/2016

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