Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 7163 | Data di udienza: 12 Gennaio 2017

* CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Esclusione del c.d. pastazzo dalla nozione di rifiuto – Procedure specifiche di trattamento e stabilizzazione – Reato di cui all’art. 6, c.1 lett. e) n. 2, del d.l. 6/11/2008, n. 172, convertito in legge 30/12/2008, n. 210 – Art. 184-bis, c.2, decreto legislativo n. 152/2006 – Giurisprudenza – Fattispecie.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Febbraio 2017
Numero: 7163
Data di udienza: 12 Gennaio 2017
Presidente: Ramacci
Estensore: CERRONI


Premassima

* CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Esclusione del c.d. pastazzo dalla nozione di rifiuto – Procedure specifiche di trattamento e stabilizzazione – Reato di cui all’art. 6, c.1 lett. e) n. 2, del d.l. 6/11/2008, n. 172, convertito in legge 30/12/2008, n. 210 – Art. 184-bis, c.2, decreto legislativo n. 152/2006 – Giurisprudenza – Fattispecie.



Massima

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/02/2017 (Ud. 12/01/2017) Sentenza n.7163

 
 
CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Esclusione del c.d. pastazzo dalla nozione di rifiuto – Procedure specifiche di trattamento e stabilizzazione – Reato di cui all’art. 6, c.1 lett. e) n. 2, del d.l. 6/11/2008, n. 172, convertito in legge 30/12/2008, n. 210 – Giurisprudenza – Fattispecie.
 
L’esclusione del c.d. pastazzo dalla nozione di rifiuto può considerarsi, solamente, a seguito di procedure specifiche di trattamento e stabilizzazione, peraltro demandate a regolamenti di attuazione ancora non emanati. Sicché, deve escludersi ogni rilievo ad una possibile ignoranza incolpevole della legge, in quanto è stata riconosciuta la natura di rifiuto a tale materiale esposto senza alcun particolare accorgimento agli agenti atmosferici e soggetto, stante la sua composizione, a naturali processi di fermentazione, il che consente di escludere una destinazione diversa dal mero abbandono. Né il fatto che del “pastazzo” si cibi, il bestiame della ricorrente ne esclude la natura di rifiuto (Cass. Sez. 3, n. 38364 del 27/06/2013, Beltipo).
 

(conferma sentenza del 21/04/2015 della Corte di Appello di Reggio Calabria) Pres. RAMACCI, Rel. CERRONI, Ric. Lattari 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/02/2017 (Ud. 12/01/2017) Sentenza n.7163

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/02/2017 (Ud. 12/01/2017) Sentenza n.7163
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Lattari Maria Montagna, nata a Cinquefrondi il 06/09/1964;
avverso la sentenza del 21/04/2015 della Corte di Appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso per il rigetto del ricorso
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 21 aprile 2015 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza dell’l 1 marzo 2010 del Tribunale di Palmi, che aveva condannato Maria Montagna Lattari alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, previe concessione delle attenuanti generiche e riduzione per il rito e con pena condizionalmente sospesa, per il reato di cui all’art. 6, comma 1 lett. e) n. 2, del d.l. 6 novembre 2008, n. 172, convertito in legge 30 dicembre 2008, n. 210. Erano altresì disposti il dissequestro dell’area e la sua restituzione al legittimo titolare Domenico Manferoce, previa bonifica e spese a cura della stessa imputata.
 
2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione con un motivo di impugnazione.
 
2.1. La ricorrente ha lamentato che, a seguito dell’entrata in vigore della legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare dell’art. 41-quater, il cd. pastazzo di agrumi doveva essere considerato un sottoprodotto dell’industria agrumaria, dalle proprietà tali che se ne era sempre fatto un uso agricolo escludendo ogni intenzione di disfacimento da parte del produttore. Non vi era quindi più giuridico spazio per considerarlo un rifiuto, ancorché proveniente dagli scarti della lavorazione degli agrumi. Al contrario, la Corte territoriale aveva proseguito nel considerare come discarica abusiva l’accumulo di agrumi, quantunque l’imputata avesse sempre specificato che detto materiale sarebbe stato utilizzato come cibo per animali, e senza considerare l’entità del gregge di ovini di proprietà dell’imputata.
 
3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il ricorso è infondato.
 
4.1. Ritiene invero la Corte che non sussistono allo stato ragioni per non dare seguito al proprio consolidato orientamento, formatosi nel vigore tra l’altro di differenti normative di riferimento.
 
Vero è, infatti, che a suo tempo fu osservato che il cosiddetto “pastazzo di agrumi”, composto da buccia e polpa di agrumi residuati dalla loro lavorazione, allorché fossero ancora presenti processi fermentativi non era qualificabile quale ammendante vegetale semplice utilizzabile in agricoltura ai sensi dell’Allegato IC della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come modificato dal d.m. ambiente 25 marzo 1998, e rientrava nella disciplina del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, atteso che per la esclusione dalle disposizioni sui rifiuti doveva trattarsi di prodotto non fermentato (Sez. 3, n. 12366 del 08/03/2005, Fatta ed altro, Rv. 231074). Del pari, è stato affermato che si applicava la disciplina in materia di rifiuti, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Testo Unico ambientale), agli scarti vegetali costituiti da resti di agrumi in stato di putrefazione, non essendo gli stessi qualificabili né come ammendante vegetale semplice, per l’irreversibilità del processo fermentativo, né come ammendante vegetale compostato, attesa la mancanza di un preliminare processo di trasformazione e stabilizzazione (Sez. 3, n. 20248 del 07/04/2009, Belmonte e altro, Rv. 243626). 
 
4.2. La ricorrente, del tutto consapevole dell’orientamento, ha inteso così impugnare il provvedimento della Corte reggina invocando la norma di cui all’art. 41-quater della legge 98 del 2013, secondo cui “1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto contenente disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l’uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, sottraendolo in modo definitivo alla disciplina dei rifiuti. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato un decreto ai sensi dell’articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per stabilire i criteri qualitativi e quantitativi per l’utilizzo delle sostanze prodotte nel corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in altri cicli di produzione”.
 
4.3. In proposito, peraltro, la Corte di Appello aveva già puntualmente osservato, né al riguardo sono stati avanzati rilievi, che l’esclusione del pastazzo dalla nozione di rifiuto sarebbe eventualmente avvenuta solamente a seguito di procedure specifiche di trattamento e stabilizzazione, peraltro demandate a regolamenti di attuazione ancora non emanati, e certamente non riscontrabili nel caso concreto, in cui era stata la stessa Lattari a riferire che gli scarti venivano utilizzati come mangime per animali senza alcun trattamento e al di fuori di qualsivoglia autorizzazione. Laddove i Carabinieri di Cinquefrondi avevano appunto notato, nel corso di una perlustrazione, la presenza di cinque grossi cumuli di scarti provenienti dalla lavorazione di agrumi, in parte già putrefatti ed in stato di decomposizione ed in parte ancora freschi, che complessivamente emanavano un odore sgradevole con fuoriuscita di liquame, tra l’altro nelle vicinanze del torrente Scirapotamo e nel contesto della normativa emergenziale in tema di rifiuti.
 
Del tutto correttamente, quindi, escluso ogni rilievo ad una possibile ignoranza incolpevole della legge, è stata riconosciuta la natura di rifiuto a tale materiale, esposto senza alcun particolare accorgimento agli agenti atmosferici e soggetto, stante la sua composizione, a naturali processi di fermentazione, il che consentiva di escluderne una destinazione diversa dal mero abbandono. Né il fatto che del “pastazzo” si cibasse, in tesi, il bestiame dell’odierna ricorrente ne escludeva la natura di rifiuto (cfr. anche Sez. 3, n. 38364 del 27/06/2013, Beltipo, Rv. 256387).
 
In conclusione, pertanto, il ricorso non può trovare fondamento, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento altresì delle spese processuali. 

P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso in Roma il 12/01/2017
 
 
 
 

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