Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 76 | Data di udienza: 22 Febbraio 2017

* DIRITTO URBANISTICO – Volume realizzato a copertura di un fabbricato – Significativa altezza media rispetto al piano di gronda – Potenzialità di sfruttamento a fini abitativi – Natura di volume tecnico – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Molise
Città: Campobasso
Data di pubblicazione: 24 Febbraio 2017
Numero: 76
Data di udienza: 22 Febbraio 2017
Presidente: Ciliberti
Estensore: Ciliberti


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Volume realizzato a copertura di un fabbricato – Significativa altezza media rispetto al piano di gronda – Potenzialità di sfruttamento a fini abitativi – Natura di volume tecnico – Esclusione.



Massima

 

TAR MOLISE, Sez. 1^ – 24 febbraio 2017, n. 76


DIRITTO URBANISTICO – Volume realizzato a copertura di un fabbricato – Significativa altezza media rispetto al piano di gronda – Potenzialità di sfruttamento a fini abitativi – Natura di volume tecnico – Esclusione.

Un volume realizzato a copertura d’un fabbricato – che abbia natura e caratteristiche d’un sottotetto di per sé non abitabile e destinato a servire come minimo volume tecnico per copertura e isolamento dell’edificio – diventa una vera e propria mansarda, anche potenziale, quando è dotato di significativa altezza media rispetto al piano di gronda: nell’un caso, si ha un mero vano strumentale alla buona funzionalità dell’edificio, nell’altro, un vano avente una materiale potenzialità di sfruttamento a fini abitativi (Nella specie, i sottotetti avevano un’altezza di 1,8 mt nel punto più alto ed aperture verso l’esterno ed erano indicati nello stesso progetto come lavanderie-stenditoi, di guisa che non potevano essere considerati come meri volumi tecnici, essendo aree calpestabili e praticabili, a servizio dei costituendi condomini).

Pres. f.f. ed Est. Ciliberti – R.G.H. e altro (avv.ti Allodi e Allodi) c. Comune di Rionero Sannitico (avv. Di Nezza)


Allegato


Titolo Completo

TAR MOLISE, Sez. 1^ - 24 febbraio 2017, n. 76

SENTENZA

 

TAR MOLISE, Sez. 1^ – 24 febbraio 2017, n. 76

Pubblicato il 24/02/2017

N. 00076/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00176/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 176 del 2011, proposto da Romanelli Grimaldi Hedy, in proprio e quale legale rappresentante della società cooperativa “Orso Marsicano” a r. l., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Allodi e dall’avv. Giangiacomo Allodi, con domicilio ex art. 25 c.p.a., in Campobasso, presso la Segreteria del T.a.r., via San Giovanni – Palazzo Poste;

contro

Comune di Rionero Sannitico, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Di Nezza, con domicilio eletto in Campobasso, corso Umberto I n. 43,

per l’annullamento

dei seguenti atti: 1) la delibera di Consiglio comunale n. 8 del 10.3.2011, successivamente pubblicata, avente a oggetto “Piano di lottizzazione località Passanutto: provvedimenti”; 2) tutti gli atti preordinati e connessi, ivi compresi la relazione istruttoria del 3.3.2011, a firma del Responsabile dell’Area tecnica comunale, richiamata in delibera;

Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché la successiva memoria del ricorrente;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e le due successive memorie del Comune resistente;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2017 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I – La ricorrente cooperativa è proprietaria di un fondo nel territorio di Rionero Sannitico, contraddistinto al catasto dalla p.lla 415 del foglio 60. Detta area ricade in zona C del vigente P.d.F., assoggettata a piano di lottizzazione convenzionata, in base alla delibera consiliare n. 24 del 1983. La relativa convenzione fu sottoscritta in data 14.6.1999. Poiché il fabbricato edificato da un confinante sulla p.lla 360 fu realizzato in parte sul fondo di proprietà del lottizzante, il Comune, a suo tempo, si impegnò a deliberare una variante del piano di lottizzazione per reintegrare la ricorrente di una quota corrispondente alla riduzione del lotto. Nel 2009 venivano acquisiti i pareri favorevoli di Regione e Ministero dei beni culturali. Sennonché, il Consiglio comunale, con la delibera n. 8/2011, ha affermato che la variante proposta dalla ricorrente sarebbe difforme dal Programma di fabbricazione comunale, di guisa che, per adeguarsi allo strumento urbanistico, avrebbero dovuto essere eliminati dal progetto proposto per la variante 721,74 mc di fabbricato fuori terra.

Insorge la ricorrente cooperativa, con il ricorso notificato il 25.5.2011 e depositato il 1.6.2011, per impugnare i seguenti atti: 1) la delibera di Consiglio comunale n. 8 del 10.3.2011, successivamente pubblicata, avente a oggetto “Piano di lottizzazione località Passanutto: provvedimenti”; 2) tutti gli atti preordinati e connessi, ivi compresi la relazione istruttoria del 3.3.2011, a firma del Responsabile dell’Area tecnica comunale, richiamata in delibera.

La ricorrente deduce i seguenti motivi: 1) violazione del vigente Programma di fabbricazione del Comune, eccesso di potere sotto molteplici profili, difetto di istruttoria e dei presupposti; 2)violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990, artt. 2, 3, 21-quinquies e 21-nonies, violazione della legge 30.12.2004 n. 311, eccesso di potere, difetto di motivazione, genericità e indeterminatezza, omessa ponderazione dei contrapposti interessi pubblici e privati e del legittimo affidamento ingenerato nel privato, irragionevolezza, contraddittorietà, contrasto con precedenti atti.

Con successiva memoria, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce l’Amministrazione comunale intimata, deducendo – anche con due successive memorie – l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

All’udienza del 22 febbraio 2017, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è procedibile ma infondato.

III – La mancata impugnazione (con motivi aggiunti) della nota comunale datata 26.5.2011, con la quale il Sindaco del Comune di Rionero Sannitico rifiuta di attivare le procedure per l’annullamento in autotutela della delibera di C.C. n. 8/2011, non determina l’improcedibilità del ricorso poiché non priva la ricorrente dell’interesse a veder caducato il detto provvedimento consiliare.

IV – La questione oggetto della controversia presenta un certo qual contenuto tecnico, ma può essere risolta anche senza l’apporto istruttorio di una c.t.u. o di una verificazione.

V – Il punto di partenza dell’analisi non può che essere la relazione istruttoria datata 3.3.2011, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Rionero Sannitico, che è allegata e forma parte integrante dell’impugnata delibera consiliare n. 8/2011.

L’area oggetto dell’intervento proposto dalla ricorrente cooperativa (lottizzante), in località “Ponte Panassutto”, ricade in zona C (espansione) del vigente Programma comunale di fabbricazione. Il piano di lottizzazione, ricadente in detta area, è articolato in tre lotti, per una volumetria complessiva pari a mc 10.786, inferiore a quella massima ammessa dallo strumento urbanistico generale (10.800 mc), con un indice di fabbricabilità di 1,20 mc/mq (su 9.000 mq). Sono già stati realizzati due edifici residenziali (p.d.c. n. 61/2006) e parte delle opere di urbanizzazione (p.d.c. n. 67/2006). Il Consiglio comunale, in effetti, si è impegnato, con tre delibere del 2007 e del 2008, ad approvare una variazione del piano di lottizzazione, a seguito delle problematiche insorte per la realizzazione del fabbricato n. 2 (c.d. “Larice”) e connesse all’orografia dei luoghi e alla definizione dei confini tra i lotti. Sennonché, l’impegno del Consiglio comunale non è mai stato quello di modificare in aumento la consistenza volumetrica ammessa dallo strumento urbanistico generale.

Il progetto proposto in variante dalla cooperativa ricorrente si sviluppa su tre blocchi residenziali, di cui due già realizzati (i fabbricati n. 3 “Abete” e n. 4 “Castagno”) ed uno in corso di realizzazione (n. 3 “Faggio”), nonché in tre fabbricati più piccoli costituenti i corpi del blocco residenziale n. 2 (“Larice”). In sostanza, si prevede di delocalizzare due dei tre corpi costituenti il blocco residenziale n. 2 (“Larice”), ma tale diversa articolazione dei fabbricati comporta una diversa soluzione plano-altimetrica che incide sulle volumetrie totali dell’intervento, portando la cubatura complessiva a 11.521,71 mc, ben superiore ai 10.800 mc consentiti dallo strumento urbanistico.

Il Comune, aderendo a tale impostazione tecnica, nella impugnate delibera consiliare n. 8/2001, ritiene ammissibile l’accorpamento dei lotti, considera conforme l’indice di copertura (0,20), approva il ridimensionamento della rete stradale e la dotazione di aree per standard urbanistici, non computa la volumetria interrata ai fini del rispetto degli indici di edificabilità, dunque, nel complesso esprime favore verso la variante progettuale, ma non accetta (né potrebbe accettare) il surplus di volumetrie di fabbricati fuori terra, di 721,74 mc, oltre il valore massimo ammissibile di 10.800 mc, consentito dal P.d.f. comunale.

La posizione del Comune è lineare e coerente anche con gli impegni assunti nel 2007-2008 che cercavano una soluzione nella rimodulazione del progetto, non già nella approvazione di una complessa variante urbanistica che altererebbe la densità abitativa della zona e i rapporti tra spazi abitativi e spazi pubblici.

VI – Alla luce di tali considerazioni, i motivi del ricorso sono infondati.

VII – Non sussiste alcuna violazione del vigente Programma di fabbricazione del Comune, né alcun eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti.

Correttamente, il Comune computa nel calcolo dei volumi le parti di sottotetto che, pur non essendo adibite ad uso abitativo, non rientrano nella definizione di volumi tecnici. Infatti, un volume realizzato a copertura d’un fabbricato – che abbia natura e caratteristiche d’un sottotetto di per sé non abitabile e destinato a servire come minimo volume tecnico per copertura e isolamento dell’edificio – diventa una vera e propria mansarda, anche potenziale, quando è dotato di significativa altezza media rispetto al piano di gronda: nell’un caso, si ha un mero vano strumentale alla buona funzionalità dell’edificio, nell’altro, un vano avente una materiale potenzialità di sfruttamento a fini abitativi (cfr.: Cons. Stato IV, 28.6.2016 n. 2908; T.a.r. Marche Ancona I, 5.1.2017 n. 17; T.a.r Lombardia Milano II, 16.6.2016 n. 1208). Nella fattispecie, i sottotetti hanno un’altezza di 1,8 mt nel punto più alto, hanno aperture verso l’esterno e sono indicati nello stesso progetto come lavanderie-stenditoi, di guisa che non possono essere considerati come meri volumi tecnici, essendo aree calpestabili e praticabili, a servizio dei costituendi condomini.

Tale evidenza relativa ai volumi dei sottotetti priva di rilievo la questione del calcolo delle altezze degli edifici (ritenuto errato dalla ricorrente), questione che, comunque, risentirebbe del fatto che i medesimi edifici progettati in variante sono ubicati lungo un pendio, quindi hanno altezze diverse a monte e a valle. Ad ogni modo, sarebbe spettato alla ricorrente di provare che il calcolo delle altezze degli edifici, eseguito dal tecnico comunale, fosse errato e, per farlo, essa avrebbe dovuto produrre una perizia di parte o, quantomeno, chiedere l’esperimento della prova della consulenza tecnica d’ufficio (istanza istruttoria che, viceversa, essa non ha proposto). Invero, il processo amministrativo è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo (artt. 63 e ss. c.p.a.). La posizione di squilibrio informativo tra le parti pubbliche e private derivanti dalla circostanza che i documenti afferenti al procedimento amministrativo sono nella disponibilità della pubblica amministrazione giustifica il soccorso istruttorio del giudice amministrativo. Tuttavia, la parte privata deve addurre, nei casi in cui si realizzano queste condizioni, un principio di prova sui cui si può innestare il potere officioso del giudice amministrativo. In mancanza di tali elementi probatori che la parte deve indicare, l’istruttoria si risolverebbe in una indagine esplorativa contraria alle regole che presiedono alla formazione della prova (cfr.: Cons. Stato VI, 27.9.2016 n. 3978; T.a.r. Lazio Roma III, 29.10.2014, n. 10866).

VIII – Non sussiste neppure la dedotta violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 (artt. 2, 3, 21-quinquies e 21-nonies), né la violazione della legge 30.12.2004 n. 311 (sulla ragionevolezza del termine per l’autotutela), atteso che il provvedimento impugnato non può essere qualificato come atto di autotutela amministrativa.

Come già rilevato, il Comune non ha espresso un ripensamento, né si è rideterminato in modo difforme rispetto alle tre deliberazioni consiliari del 2007-2008. La posizione del Comune rimane coerente con gli impegni assunti in passato, nei quali si cercava una soluzione tecnica ai problemi orografici sopravvenuti nella rimodulazione del progetto, non già nell’approvazione di una variante del piano urbanistico generale. Invero, la variazione del disegno interno (layout) della lottizzazione non va fraintesa né confusa con il concetto di una variante urbanistica che, come già rilevato, comporterebbe un’alterazione della densità abitativa della zona e dei rapporti tra spazi abitativi e spazi pubblici.

Neppure è ravvisabile negli atti impugnati un aggravio procedimentale, né uno sviamento, atteso che la scelta di proporre alla lottizzante una modifica progettuale, in alternativa a un’approvazione della variante di P.d.L., con prescrizioni di riduzione della volumetria dei fabbricati fuori terra, è da ritenersi una scelta ragionata e congrua: non si tratta, infatti, nella specie, di imporre piccole prescrizioni o ritocchi progettuali, bensì di rielaborare complessivamente il progetto, riducendo i volumi fuori terra, sicché correttamente il Comune ha chiesto al lottizzante di rielaborare per intero la sua proposta.

IX – In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, perché infondato.

Compensa tra le parti le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente FF, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Domenico De Falco, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
Orazio Ciliberti 
        
        

IL SEGRETARIO

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