* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione materiale – Art. 30 d.lgs. n. 380/2001 – Esercizio dei poteri di autotutela – Motivazione – Richiamo all’interesse pubblico del ripristino della legalità – Sufficienza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 27 Febbraio 2017
Numero: 194
Data di udienza: 15 Febbraio 2017
Presidente: Gaudieri
Estensore: Cocomile
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione materiale – Art. 30 d.lgs. n. 380/2001 – Esercizio dei poteri di autotutela – Motivazione – Richiamo all’interesse pubblico del ripristino della legalità – Sufficienza.
Massima
TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ – 27 febbraio 2017, n. 194
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione materiale – Art. 30 d.lgs. n. 380/2001 – Esercizio dei poteri di autotutela – Motivazione – Richiamo all’interesse pubblico del ripristino della legalità – Sufficienza.
L’art. 30 del D.P.R. 380/2001 costruisce la lottizzazione abusiva come un illecito permanente ed insanabile, al fine manifesto di garantire un’ordinata pianificazione urbanistica, di salvaguardare il corretto sviluppo degli insediamenti abitativi e dei correlativi standard compatibili con la finanza pubblica e con il vivere civile e di assicurare un effettivo controllo da parte del Comune titolare della funzione di pianificazione al fine di (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 07 giugno 2012 n. 3381). L’insuscettibilità legale di una lottizzazione materiale spontanea di essere oggetto della sanatoria è dunque una delle tipiche ipotesi nelle quali il richiamo all’ interesse pubblico alla tutela della pianificazione ed al ripristino della legalità, è di per sé sufficiente per rendere legittimo l’esercizio del potere di autotutela (arg. ex Consiglio Stato sez. VI 30 luglio 2003 n. 4391)
Pres. Gaudieri, Est. Cocomile –S.F. (avv. Bagnoli) c. Comune di Bari (avv. Lonero Baldassarra), Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del turismo e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ - 27 febbraio 2017, n. 194SENTENZA
TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ – 27 febbraio 2017, n. 194
Pubblicato il 27/02/2017
N. 00194/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00353/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 353 del 2007, proposto da:
Sardone Francesco, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Bagnoli C.F. BGNLRT51E25A662Y, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Dante, n. 25;
contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Lonero Baldassarra C.F. LNRCHR60H45A662G, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via P. Amedeo n. 26;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del turismo; Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo della Puglia – Segretariato regionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici sono domiciliati, in Bari, via Melo, n. 97;
Regione Puglia, Commissario ad acta del Comune di Bari, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Bari, Foggia e BAT (Barletta, Andria, Trani);
reclamo
avverso il provvedimento del Commissario ad acta del 9.12.2015 di diniego di condono edilizio per violazione della sentenza del TAR Bari n. 5348/2005 passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo della Puglia – Segretariato Regionale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2017 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso in esame, notificato il 16/1/2016 e depositato il successivo 27/1/16, Sardone Francesco ha reclamato (ex art. 114 c.p.a.) il provvedimento, in epigrafe meglio specificato, recante diniego di condono edilizio ex l. 724/94 emesso dal Commissario ad acta del Comune di Bari in relazione ad un manufatto sito in Bari, fraz. Torre a Mare, chiedendo, altresì, l’annullamento di tale atto e del presupposto parere contrario della Sovrintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio.
1.1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del giudicato: la sentenza n. 1541/07 emessa da questo Tribunale ha ordinato al Comune di Bari (ed in caso di inerzia al Commissario ad acta) di rinnovare e concludere il procedimento di sanatoria, accertando la compatibilità dell’istanza di condono con il PUT, di talché il Commissario ha errato nell’acquisire i pareri della Commissione locale per il paesaggio e della Soprintendenza, organi privati delle loro attribuzioni per effetto dell’insediamento del Commissario.
1.2.- Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l’illegittimità (anche in via derivata) del diniego commissariale nella parte in cui richiama (per relationem) l’ordinanza n. 2015/00904 – 2015/130/00318 (sospesa dal TAR Puglia) che accerta la lottizzazione abusiva ed ingiunge la demolizione dell’intervento abusivo realizzato (tra gli altri) dal Sardone, nonché nella parte in cui evidenzia la presenza di opere aggiuntive rispetto a quelle oggetto dell’istanza di condono, omettendo di considerare la natura sussidiaria e di completamento di tali opere.
1.3.- Quanto agli atti endoprocedimentali, il ricorrente deduce:
a) in merito alla nota comunale del 14/7/15:
– erroneità del richiamo al vincolo di inedificabilità ex l. 56/80, la cui inefficacia è già stata accertata dalla sentenza 5348/05;
– erroneità dei richiami alla disciplina di tutela del PUTT, ormai superato dal PPTR in vigore dal 2015;
– insufficienza dell’istruttoria e della motivazione con riferimento all’incompatibilità con le disposizioni degli artt. 43 e 45 n.t.a.;
b) quanto al parere della Sovrintendenza:
– insufficienza della motivazione, limitata al mero richiamo alle n.t.a. del PPTR, senza una compiuta valutazione dell’effettivo pregiudizio per il paesaggio arrecato dal manufatto, anche considerato che lo stesso non arreca disturbo alla visuale verso il mare dalla s.s. 16;
– genericità dei richiami alle n.t.a. (artt. 43 e 45) in assenza di accertamenti e valutazioni sull’effettiva incidenza dell’opera.
2 – Hanno resistito alla domanda, versando in atti documentazione, soltanto il Comune di Bari e il Ministero per i Beni Culturali.
3 – Con ordinanza n. 1134/2016, questa sezione ha disposto la conversione dell’azione e il mutamento del rito speciale in rito ordinario.
4 – Alla pubblica udienza del 15/2/17 la causa è stata trattenuta in decisione.
5 – Il ricorso è infondato.
5.1 – Il primo motivo di gravame non è meritevole di accoglimento per le medesime ragioni già chiaramente esposte dalla sezione con l’ordinanza collegiale n. 1134/2016, che qui si riportano per quanto di rilievo: “tale verifica ha ad oggetto apprezzamenti tecnico – discrezionali non conformabili, né conformati dal giudicato, neppure con riferimento alle modalità di gestione del procedimento – assunzione di pareri, informazioni, riscontri istruttori – da adottare a tal fine, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel reclamo, che si duole dell’assunzione da parte del Commissario ad acta dei pareri degli Uffici comunali e della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici”.
5.2 – Quanto al secondo motivo, avente ad oggetto molteplici profili di illegittimità del gravato diniego, si osserva che quest’ultimo risulta correttamente motivato con riferimento al provvedimento repressivo (ordinanza n. 2015/00904 – 2015/130/00318) avente ad oggetto l’accertamento dell’abusiva lottizzazione realizzata (unitamente ad altri soggetti) dal ricorrente. Trattasi di provvedimento efficace ed esecutivo, risultando – allo stato – pienamente esecutiva la sentenza di questa sezione n. 1139/2016 che ha respinto il ricorso del Sardone avverso tale ordinanza.
Sul punto, basta richiamare in diritto quanto recentemente statuito da questa sezione (con sentenza n. 1034/2016) nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto l’esercizio del potere di autotutela sulla concessione in sanatoria rilasciata in relazione ad un manufatto appartenente a terzi, oggetto del medesimo procedimento sanzionatorio della abusiva lottizzazione (oggetto della predetta ordinanza 2015/00904 – 2015/130/00318):
“Secondo consolidata e condivisa giurisprudenza l’art. 30 del D.P.R. 380/2001 (e in precedenza all’art. 18 L. 47/85) costruisce la lottizzazione abusiva come un illecito permanente ed insanabile, al fine manifesto:
— di garantire un’ordinata pianificazione urbanistica,
— di salvaguardare il corretto sviluppo degli insediamenti abitativi e dei correlativi standard compatibili con la finanza pubblica e con il vivere civile;
— di assicurare un effettivo controllo da parte del Comune titolare della funzione di pianificazione al fine di (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 07 giugno 2012 n. 3381).
L’insuscettibilità legale di una lottizzazione materiale spontanea di essere oggetto della sanatoria è dunque una delle tipiche ipotesi nelle quali il richiamo all’ interesse pubblico alla tutela della pianificazione ed al ripristino della legalità, è di per sé sufficiente per rendere legittimo l’esercizio del potere di autotutela (arg. ex Consiglio Stato sez. VI 30 luglio 2003 n. 4391)” (Così Cons. Stato, sez. IV, sent. 834 del 12.02.2013)
Ne deriva che non vi sono dubbi sulla insanabile illegittimità originaria dell’opera, attesa la sussistenza di una lottizzazione abusiva”.
In continuità rispetto a tale convincimento, reputa, quindi, il Collegio sufficiente a sostenere il gravato diniego il motivo incentrato sull’esistenza di una lottizzazione in cui rientra il manufatto del ricorrente.
5.3 – Le suesposte considerazioni esonerano il Collegio dallo scrutinio delle doglianze relative agli altri punti dell’ordito motivazionale del diniego; ed invero: “Ove l’atto impugnato (provvedimento o sentenza) sia legittimamente fondato su una ragione di per sé sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dall’autorità emanante a rigetto della sua istanza” (Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2543 e, più di recente, Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5 – punto 9.3.4.3, lett. c).
6 – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra il ricorrente e il Ministero resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Sardone Francesco alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Comune di Bari che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge. Compensa le spese tra il ricorrente ed il Ministero resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Viviana Lenzi
IL PRESIDENTE
Francesco Gaudieri
IL SEGRETARIO