Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 11064 | Data di udienza: 8 Febbraio 2017

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna – Revoca se incompatibile con atti amministrativi – Diversa destinazione o sanatoria – Potere-dovere del giudice dell’esecuzione – Verifica della legittimità dell’atto – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Vincolo ambientale, paesistico, idrogeologico – Opere abusive – Sanatoria per gli interventi di minore rilevanza – Restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria – Abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo – Nulla osta della Sovrintendenza per gli interventi minore – Estinzione dei reati paesaggistici ma non quelli urbanistici – Artt. 36 e 44 d.P.R. n. 380/2001 – L.326/2003 – Art.181 D. L. vo n.42/2004.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Marzo 2017
Numero: 11064
Data di udienza: 8 Febbraio 2017
Presidente: FIALE
Estensore: AMORESANO


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna – Revoca se incompatibile con atti amministrativi – Diversa destinazione o sanatoria – Potere-dovere del giudice dell’esecuzione – Verifica della legittimità dell’atto – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Vincolo ambientale, paesistico, idrogeologico – Opere abusive – Sanatoria per gli interventi di minore rilevanza – Restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria – Abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo – Nulla osta della Sovrintendenza per gli interventi minore – Estinzione dei reati paesaggistici ma non quelli urbanistici – Artt. 36 e 44 d.P.R. n. 380/2001 – L.326/2003 – Art.181 D. L. vo n.42/2004.



Massima

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 08/03/2017 (Ud. 08/02/2017), Sentenza n.11064

 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna – Revoca se incompatibile con atti amministrativi – Diversa destinazione o sanatoria – Potere-dovere del giudice dell’esecuzione – Verifica della legittimità dell’atto.
 
In tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di verificare la legittimità dell’atto concessorio sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Cass. sez. 3 n.47402 del 21/10/2014; sez. 3 n.42164 del 09/07/2013; sez. 3 n.40475 del 28/09/2010).
 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Vincolo ambientale, paesistico, idrogeologico – Opere abusive – Sanatoria per gli interventi di minore rilevanza – Restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria – Art.32 L.326/2003.
 
Le opere abusive eseguite in aree sottoposte a vincolo ambientale, paesistico, idrogeologico possono, invero, ottenere la sanatoria ai sensi dell’art.32 L.326/2003 solo per gli interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria). Sicché, in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la disciplina dettata dall’art. 32 D. L.30 settembre 2003 n.269 (conv.con modif.in L.24.11.2003 n.326) esclude del tutto l’applicazione del condono edilizio per gli abusi edilizi maggiori (nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie), mentre, per gli abusi edilizi minori (interventi di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria) lo consente a condizione che questi ultimi siano conformi alla norme urbanistiche ovvero alla prescrizioni degli strumenti urbanistici (Cass.pen.sez.3 n.35222 dell’11/04/2007). Nella fattispecie, si verte in ipotesi di opere abusive non suscettibili di sanatoria ex art.32 D.L. n.269/2003, trattandosi di “nuova costruzione” realizzata in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26 lett.a); – cfr. Cass.pen.sez.3 n.16741 del 17/02/2010 che richiama sentenza n.6431 del 12/01/2007.
 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo – Nulla osta della Sovrintendenza per gli interventi minore – Estinzione dei reati paesaggistici ma non quelli urbanistici – L.326/2003 – Art.181 D. L. vo n.42/2004.
 
In tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il “nulla osta” della Sovrintendenza, rilasciato ai sensi dell’art.1 comma 37 legge n.326/2003, determina, che l’accertamento di compatibilità paesaggistica estingue il reato di cui all’art.181 D. L. vo n. 42/2004 e di ogni altro reato in materia paesaggistica, ma non sana l’opera sotto il profilo urbanistico.
 

(conferma ordinanza del 16/09/2016 TRIBUNALE DI CATANIA) Pres. FIALE, Rel. AMORESANO, Ric. Vecchio
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 08/03/2017 (Ud. 08/02/2017), Sentenza n.11064

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 08/03/2017 (Ud. 08/02/2017), Sentenza n.11064

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE 
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Vecchio Giovanni, nato a Linguaglossa il 05/06/1957;
avverso l’ordinanza del 16/09/2016 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
lette le richieste del P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Stefano Tocci, che ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1.Con ordinanza in data 16/09/2016 il G.E. del Tribunale di Catania rigettava l’istanza, proposta nell’interesse di Giovanni Vecchio, con la quale si chiedeva la revoca e/o la sospensione dell’ordine di demolizione disposto con la sentenza del Tribunale di Catania, sez. dist. di Giarre, del 28/04/2005, irrevocabile il 01/03/2008.
 
Il G.E. riteneva illegittima la concessione edilizia n.20 del 26/10/2015, in quanto le opere edilizie realizzate dal Vecchio (costruzione di nuovo fabbricato avente dimensioni, in altezza e superficie, maggiori di quello preesistente demolito, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico) non erano suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art.32 L.n.326 del 24 novembre 2003.
 
2.Ricorre per cassazione Giovanni Vecchio, a mezzo del difensore, denunciando l’esercizio da parte del Giudice dell’esecuzione di poteri riservati agli organi amministrativi, avendo disapplicato il provvedimento amministrativo di sanatoria.
 
Denuncia, altresì, l’erronea applicazione della disciplina dettata dall’art.32 D.I. n.269/2003, conv. con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n.326, e della disciplina di cui all’art.unico comma 37 L.n.308/2004, nonché il vizio di motivazione.
 
La compatibilità dell’opera alle norme urbanistiche e sotto il profilo paesaggistico, secondo il ricorrente, sarebbe stata effettuata dalle Autorità amministrative competenti sulla base di documentazione tecnica e giuridica, disattesa dal G.E. senza alcuna motivazione o con motivazione contraddittoria e manifestamente illogica.
 
Il G. E. inoltre avrebbe omesso di ritenere operante il “condono paesaggistico”, benché l’opera fosse stata realizzata in data 24/04/04 (come accertato dai Giudici del merito, e quindi prima del limite temporale (30/09/2004) previsto dall’art.unico comma 37 L.308/2004.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è Infondato.
 
2. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di verificare la legittimità dell’atto concessorio sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Cass. sez. 3 n.47402 del 21/10/2014, Rv.260972; sez. 3 n.42164 del 09/07/2013, rv.256679; sez. 3 n.40475 del 28/09/2010, Rv.249306).
 
2.1. Il G.E. ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che la concessione in sanatoria n.20 del 26/10/2015 era palesemente illegittima dal momento che l’opera non era condonabile (si trattava infatti di “nuova costruzione”, diversa per volume e superficie rispetto al fabbricato preesistente demolito, realizzata in zona vincolata).
 
Le opere abusive eseguite in aree sottoposte a vincolo ambientale, paesistico, idrogeologico possono, invero, ottenere la sanatoria ai sensi dell’art.32 L.326/2003 solo per gli interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).
 
Questa Corte ha costantemente affermato che, in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la disciplina dettata dall’art. 32 D. L.30 settembre 2003 n.269 (conv. con modif. in L. 24.11.2003 n.326) esclude del tutto l’applicazione del condono edilizio per gli abusi edilizi maggiori (nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie), mentre, per gli abusi edilizi minori (interventi di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria) lo consente a condizione che questi ultimi siano conformi alla norme urbanistiche ovvero alla prescrizioni degli strumenti urbanistici (cfr.ex multis Cass.pen.sez.3 n.35222
dell’11/04/2007). 
 
Nella fattispecie in esame si verte in ipotesi di opere abusive non suscettibili di sanatoria ex art.32 D.L. n.269/2003, trattandosi di “nuova costruzione” realizzata in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26 lett.a); – cfr. Cass.pen.sez.3 n.16741 del 17/02/2010 che richiama in motivazione la sentenza n.6431 del 12/01/2007 nella quale vi è ampia confutazione delle divergenti posizioni dottrinarie.
 
2.2. Quanto all’art.1 comma 37 L.308/2004, la norma prevede che, per i lavori compiuti entro e non oltre il 30 settembre 2004, possa essere ottenuto accertamento di compatibilità paesaggistica, previa verifica della compatibilità dell’abuso realizzato con gli strumenti di pianificazione paesaggistica e previo pagamento, da parte del trasgressore, della sanzione pecuniaria di cui all’art.167 D. L. vo 42/2004 maggiorata da un terzo alla metà ed una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata dall’autorità amministrativa competente all’applicazione della sanzione di cui al precedente n.1, tra un minimo di tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro.
 
Il ricorrente omette di considerare che non risulta (non è stato neppure dedotto) che il “nulla osta” della Sovrintendenza, allegato al ricorso, sia stato rilasciato al sensi dell’art.1 comma 37 legge cit.; né tiene conto, comunque, che l’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui alla predetta norma determina l’estinzione del reato di cui all’art.181 D. L. vo 42/2004 e di ogni altro reato in materia paesaggistica, ma non la sanatoria dell’opera sotto il profilo urbanistico.
 
Infine, neppure risulta che la questione sia stata sollevata davanti al Giudice dell’esecuzione.
 
3. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
P. Q. M.
 
Rigetta il ricorso il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
 
Così deciso in Roma il 08/02/2017

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