* CACCIA – Ambiti Territoriali di Caccia – Previsione di forme sanzionatorie per la violazione dei regolamenti emanati dagli organi direttivi degli ATC – Esercizio della capacità di diritto privato – Giurisdizione amministrativa – Difetto.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 10 Aprile 2017
Numero: 546
Data di udienza: 15 Marzo 2017
Presidente: Romano
Estensore: Cacciari
Premassima
* CACCIA – Ambiti Territoriali di Caccia – Previsione di forme sanzionatorie per la violazione dei regolamenti emanati dagli organi direttivi degli ATC – Esercizio della capacità di diritto privato – Giurisdizione amministrativa – Difetto.
Massima
TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 10 aprile 2017, n. 546
CACCIA – Ambiti Territoriali di Caccia – Previsione di forme sanzionatorie per la violazione dei regolamenti emanati dagli organi direttivi degli ATC – Esercizio della capacità di diritto privato – Giurisdizione amministrativa – Difetto.
La previsione di forme sanzionatorie per la violazione di regolamenti emanati dagli organi direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia non è fenomeno rientrante nell’ambito del diritto pubblico perché tale potere non è loro attribuito, né regolamentato, né dalla legge statale né da quella regionale (l.r. Toscana n. 3/1994) la quale ultima, anzi, sancisce il carattere di struttura associativa degli Ambiti. La legittimità, o per meglio dire la liceità, della previsione di tale potere e del suo esercizio nel caso concreto dovrà quindi essere vagliata alla luce delle norme civilistiche poiché trattasi di sanzioni applicate nell’esercizio della capacità di diritto privato, al pari di quanto accade per le associazioni o le società e tanto perché l’attività pubblicistica, e quindi la soggezione alle norme di diritto pubblico ed alla giurisdizione amministrativa, si fermano nei confronti degli Ambiti Territoriali di Caccia agli atti emanati per l’organizzazione del prelievo venatorio e la gestione faunistica del territorio di competenza.
Pres. Romano, Est. Cacciari – G.P. (avv. Magrini) c. Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia 16 Pistoia (avv. Ghelli)
Allegato
Titolo Completo
TAR TOSCANA, Sez. 2^ - 10 aprile 2017, n. 546SENTENZA
TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 10 aprile 2017, n. 546
Pubblicato il 10/04/2017
N. 00546/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01216/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1216 del 2016, proposto da:
Giuseppe Petrocchi, rappresentato e difeso in proprio e dall’avv. Elisa Magrini, con domicilio eletto presso l’avv. Lisa Caloni in Firenze, via P. Colletta 26;
contro
il Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia 16 Pistoia in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Ghelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via XX Settembre 60;
per l’annullamento
– del provvedimento emesso dal Presidente e/o dal Comitato di Gestione dell’ATC PT 16, comunicato con raccomandata in data 30.6.2016, con il quale al ricorrente veniva comunicata la cancellazione dalla UDGNC di iscrizione, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia 16 Pistoia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2017 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente svolge attività venatoria e, in particolare, pratica la caccia di selezione agli ungulati ed è abilitato al prelievo selettivo nelle Unità di Gestione Non Conservative, ovvero quelle aree maggiormente antropizzate ove occorre eliminare la presenza degli ungulati per evitare i danni che possono produrre. Questa tipologia di caccia richiede una specifica abilitazione e un’autorizzazione provinciale annuale al prelievo di un dato numero di capi, distinti in classi di sesso e di età.
Il ricorrente svolge quest’attività venatoria nella provincia di Pistoia, essendo iscritto all’Ambito Territoriale di Caccia 16 Pistoia (nel seguito: “ATC”) ed è abilitato per l’Unità di Gestione Non Conservativa n. 8 (nel seguito: “UDGNC 8”). L’attività in questione è disciplinata dal regolamento approvato dall’Amministrazione provinciale e dal regolamento formato dall’ATC.
Il 20 aprile 2016, con atto comunicato dapprima mediante short message service e successivamente con nota del Comitato di Gestione dell’ATC del 30 giugno 2016, è stato cancellato dalla UDGNC 8 per violazione dell’art. 18, comma 14, del regolamento ATC in base al quale i cacciatori devono effettuare un numero minimo di quindici uscite in ogni stagione venatoria, a pena di cancellazione dall’Unità. Il provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Si è costituito l’ATC 16 eccependo difetto di giurisdizione e chiedendo, comunque, la reiezione del ricorso nel merito.
Con ordinanza 6 ottobre 2016, n. 511, è stata respinta la domanda cautelare per difetto del periculum in mora.
All’udienza del 15 marzo 2017 il ricorrente, difendendosi in proprio, ha eccepito la carenza di jus postulandi in capo al difensore dell’ATC poiché quest’ultimo non avrebbe emanato una specifica deliberazione a stare in giudizio. La causa è quindi stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare deve essere respinta l’eccezione del ricorrente tendente a contestare lo ius postulandi in capo al difensore dell’ATC, poiché la sua costituzione è avvenuta con memoria depositata il 27 settembre 2016 in calce alla quale è stata rilasciata procura alle liti da parte del suo Presidente. Quest’ultimo, a norma dell’articolo 11 bis, comma 4, Legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3, ne ha la rappresentanza e quindi la relativa legitimatio ad processum con il connesso potere di attribuire il mandato difensivo.
3. Al fine del decidere occorre preventivamente deliberare sulla giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo in merito alla vicenda in esame.
La legge 11 febbraio 1992, n. 157, all’articolo 10 fa obbligo alle Regioni e alle Province di realizzare la pianificazione faunistico venatoria, e all’articolo 14 prevede che il territorio deve essere suddiviso in ambiti territoriali di caccia con dimensioni subprovinciali. Per quanto riguarda la gestione di questi ultimi prevede poi che le Regioni stabiliscano, con propria legge, forme di partecipazione dei cacciatori e definiscano il numero di cacciatori non residenti ammissibili; negli organi direttivi devono garantire la presenza paritaria in misura pari al 60%, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata nel territorio; il 20% dei componenti deve essere costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente e il restante 20% da rappresentanti degli enti locali.
Le funzioni attribuite agli organismi di gestione dell’ATC sono individuate all’art. 14, comma 11, l. n. 157/1992: promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programmare gli interventi per il miglioramento degli habitat e provvedere all’attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici.
La L.R. n. 3/1994, emanata dalla Toscana in attuazione della normativa nazionale, nella versione (applicabile ratione temporis) antecedente alla modifica operata dalla L.R. 16 dicembre 2016, n. 84, stabiliva all’art. 11, comma 4, che “gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro, regolate con proprio statuto, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all’organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano faunistico-venatorio”. Eguale previsione, successiva alla modifica normativa suddetta, è oggi contenuta nell’art. 11 bis, comma 1, L.R. 3/1994.
Il carattere pubblicistico degli Ambiti Territoriali di Caccia, rectius dei loro organi di gestione, è quindi limitato all’organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza, ma essi strutturalmente sono qualificabili come associazioni di carattere civilistico, tant’è che i componenti del loro organo direttivo, per la maggioranza, sono individuati da strutture presenti della società civile (le organizzazioni professionali agricole; le associazioni venatorie e le associazioni di protezione ambientale). Non vi è quindi una situazione di colleganza organica con enti pubblici e la presenza di rappresentanti degli enti locali è minoritaria.
Quanto alle loro finalità, i compiti di rilievo pubblico si esauriscono con l’organizzazione del prelievo venatorio e della gestione faunistica del territorio e tanto non è sufficiente ad attribuire loro un generale carattere autarchico, poiché finalità di pubblico interesse ben possono essere perseguite anche da soggetti di diritto civile.
La conclusione è coerente con il carattere multiforme che assume il concetto di ente pubblico nell’ordinamento moderno, ove la soggezione a norme di diritto pubblico e quindi alla giurisdizione amministrativa va rilevata in base alle attribuzioni conferite ed al carattere sostanziale, civilistico o pubblicistico, delle attività volta per volta poste in essere.
Nel caso in esame, la previsione di forme sanzionatorie per la violazione di regolamenti emanati dagli organi direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia non è fenomeno rientrante nell’ambito del diritto pubblico perché tale potere non è loro attribuito, né regolamentato, né dalla legge statale né da quella regionale la quale ultima, anzi, sancisce il carattere di struttura associativa degli Ambiti. La legittimità, o per meglio dire la liceità, della previsione di tale potere e del suo esercizio nel caso concreto dovrà quindi essere vagliata alla luce delle norme civilistiche poiché trattasi di sanzioni applicate nell’esercizio della capacità di diritto privato, al pari di quanto accade per le associazioni o le società e tanto perché l’attività pubblicistica, e quindi la soggezione alle norme di diritto pubblico ed alla giurisdizione amministrativa, si fermano nei confronti degli Ambiti Territoriali di Caccia agli atti emanati per l’organizzazione del prelievo venatorio e la gestione faunistica del territorio di competenza.
La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione lavoro, n. 16467/2012 non è pertinente al caso di specie poiché in quella sede si trattava di qualificare il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Ambito mentre nel caso in esame viene in rilievo la perimetrazione della giurisdizione amministrativa rispetto ai provvedimenti sanzionatori emanati nei confronti dei cacciatori.
Alla tesi del ricorrente non soccorre nemmeno la giurisprudenza della Corte dei Conti citata nel gravame poiché la qualificazione degli Ambiti Territoriali di Caccia in tale sede è stata operata con riferimento alla gestione del denaro nella loro disponibilità e la Corte ha ritenuto la giurisdizione coerentemente con la tesi secondo cui il giudizio di responsabilità per danno erariale si qualifica sulla base del maneggio di denaro pubblico. Ma questa argomentazione è valida per individuare il plesso giudiziario competente per il giudizio di responsabilità per danno erariale e non è estensibile alla fattispecie in esame.
La sentenza di Corte Costituzionale 1 giugno 2016, n. 124, a sua volta non è pertinente poiché riguarda il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la previsione con cui il legislatore toscano attribuiva agli Ambiti una dimensione provinciale, senza che venisse in rilievo la loro qualificazione ai fini che rilevano in questa sede.
Si aggiunga che la conclusione raggiunta rende ancor più inconferente l’eccezione proposta in udienza dal ricorrente, in quanto la procura alle liti regolarmente rilasciata nell’atto di costituzione è elemento sufficiente a radicare lo ius postulandi in capo al difensore dell’ATC.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, poiché l’ATC è organismo privato che svolge solo alcune funzioni di rilievo pubblico tra le quali non rientra quella sanzionatoria in esame. Le parti sono quindi rimesse al Giudice Ordinario, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’articolo 11 del codice del processo amministrativo.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della novità della questione affrontata.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e rimette le parti al Giudice Ordinario,
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Alessandro Cacciari
IL PRESIDENTE
Saverio Romano
IL SEGRETARIO