Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali Numero: 16444 | Data di udienza: 13 Dicembre 2016

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Intervento abusivo su beni vincolati paesaggisticamente – Limiti volumetrici – Parziale incostituzionalità dell’art. 181, c.1-bis D.Lgs. n. 42/2004 – Effetti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 31 Marzo 2016
Numero: 16444
Data di udienza: 13 Dicembre 2016
Presidente: FIALE
Estensore: ROSI


Premassima

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Intervento abusivo su beni vincolati paesaggisticamente – Limiti volumetrici – Parziale incostituzionalità dell’art. 181, c.1-bis D.Lgs. n. 42/2004 – Effetti.



Massima

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 31/03/2017 (Ud. 13/12/2016) Sentenza n.16444


BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Intervento abusivo su beni vincolati paesaggisticamente – Limiti volumetrici – Parziale incostituzionalità dell’art. 181, c.1-bis D.Lgs. n. 42/2004 – Effetti.
 
In tema di reati paesaggistici, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 23 marzo 2016 che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 181, comma 1-bis, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, integra la contravvenzione prevista dal comma primo di detto articolo ogni intervento abusivo su beni vincolati paesaggisticamente, tanto in via provvedimentale che per legge, configurandosi invece il delitto previsto dal successivo comma 1-bis nella sola ipotesi di lavori che superino i limiti volumetrici ivi indicati ” (cfr. Sez.3, n. 33047 del 19/04/2016, Mozer e altri).

(riforma sentenza del 25/05/2015 CORTE APPELLO di CAGLIARI) Pres. FIALE, Rel. ROSI, Ric. Cucco

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 31/03/2017 (Ud. 13/12/2016) Sentenza n.16444

SENTENZA

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 31/03/2017 (Ud. 13/12/2016) Sentenza n.16444
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da CUCCO MICHELE nato il 11/07/1954 a SAN SEVERO
 
avverso la sentenza del 25/05/2015 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
 
Udito il Procuratore Gene.rale in persona del LUIGI CUOMO che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 25 maggio 2015, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Oristano Del 18 giugno 2014, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione alla contravvenzione edilizia indicata al capo a) ed ha assolto Cucco Michele dal reato di cui al capo c) (art. 640 c. 2 n 1) c.p.) perché il fatto non sussiste, confermando la condanna (e rideterminando la pena in un anno inflitta) in relazione al residuo reato di cui all’art. 181 comma 1-bis lett. a), d.lgs n. 42 del 2004, per avere realizzato, in difformità dell’autorizzazione paesaggistica n. 8344 del 19/5/2006, due aperture funzionali all’illuminazione ed aereazione di due vani, ricavati in luogo dell’unico previsto, nel deposito attrezzi indicato quale fabbricato A del progetto, sito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, accertato in Cabras, sino al 28 ottobre 2010 (accertato in sentenza il 7 maggio 2008).
 
2. Il difensore di fiducia dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza, articolando quattro motivi, che vengono qui sintetizzati: 1) Nullità della sentenza per violazione dell’art. 521 e 522 c.p.p., avendo affermato la responsabilità in relazione alla mancanza dei requisiti soggettivi dell’imputato per edificare in zona agricola, elemento mai contestato; 2) Nullità della sentenza per violazione dell’art. 181 c. 1 bis lett. a), dlgs. n. 42 del 2004, per travisamento della prova in punto di divieto di partizioni interne ed inesistenza della prova con riferimento all’impianto idraulico; 3) Nullità della sentenza per violazione dell’art. 181 c. 1 bis lett. a), dlgs. n. 42 del 2004, in relazione all’art. 192 c.p.p., per travisamento della prova e mancanza e manifesta illogicità della stessa in ordine alla modificazione della destinazione d’uso; 4) Nullità della sentenza per violazione dell’art. 181 c. 1 bis lett. a), dlgs. n. 42 del 2004, per carenza di elemento psicologico del reato, non sussistendo alcuna difformità con il progetto autorizzato.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Va premessa la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, perché la realizzazione dei lavori finalizzati a mutare la destinazione d’uso del fabbricato risulta un fatto accertato a seguito del giudizio di merito, come si evince dall’articolata motivazione della sentenza impugnata che evidenzia, tra l’altro, la vigenza – al momento di realizzazione dell’abuso – della legge regionale n. 8 del 2004, per la quale era vietato qualunque intervento che non fosse stato direttamente funzionale all’attività agro-silvo-pastorali che non prevedano costruzioni edilizie residenziali, di talchè risulta manifestamente infondato sia il primo motivo di ricorso, posto che l’eventuale qualità soggettiva di imprenditore agricolo non poteva assumere alcuna rilevanza nel caso di specie (come del resto evidenziato a pag. 11 della predetta sentenza) , sia gli altri motivi, intesi, a ben vedere, a porre nel dubbio gli accertamenti espletati e quindi, nella sostanza volti a sollecitare questa Corte un riesame nel merito non ammissibile in sede di legittimità.
 
2. Peraltro, “in tema di reati paesaggistici, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 23 marzo 2016 che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 181, comma 1-bis, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, integra la contravvenzione prevista dal comma primo di detto articolo ogni intervento abusivo su beni vincolati paesaggisticamente, tanto in via provvedimentale che per legge, configurandosi invece il delitto previsto dal successivo comma 1-bis nella sola ipotesi di lavori che superino i limiti volumetrici ivi indicati ” (cfr. Sez.3, n. 33047 del 19/04/2016, Mozer e altri, Rv. 268033). Orbene nel caso di specie la violazione accertata nel corso del giudizio, afferente alla realizzazione di difformità non consistenti sotto il profilo volumetrico rispetto all’autorizzazione paesaggistica rilasciata, risulta perfettamente in correlazione con la fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 181 menzionato, di talchè il delitto deve essere riqualificato nella contravvenzione di cui al comma 1 dell’art. 181 del D.lgs n. 42 del 2004, con conseguente presa d’atto che il termine (lungo) di prescrizione risulta spirato nei cinque anni dalla data del fatto accertato (7 maggio 2008), pertanto il reato deve essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.
 
3. Di conseguenza, qualificato il reato di cui al capo b) come contravvenzione di cui all’art. 181 comma 1, D.lgs n. 42 del 2004, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione e vanno revocati gli ordini di rimessione in pristino, mentre nel resto i motivi di ricorso risultano inammissibili.
 
4. Il Collegio ritiene ritenuto sussistenti le condizioni di cui al Decreto Primo Presidente 29/04/2016 n. 68, per la redazione della presente motivazione in forma semplificata
 
PQM
 
Qualificato il reato residuo di cui al capo b) quale contravvenzione di cui all’art. 181 comma 1, D.lgs n. 42 del 2004, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere detto reato estinto per prescrizione. Revoca gli ordini di demolizione e di rimessione in ripristino. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
 
 
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.
 

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