Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 422 | Data di udienza: 21 Aprile 2017

* APPALTI – Impugnazione congiunta dei provvedimenti di ammissione e di aggiudicazione definitiva – Rito applicabile – Art. 120, c. 6 c.p.a. – Verbale di gara – Valore fidefaciente sino a querela di falso – Attestazione circa l’avvenuta presentazione da parte di ciascuna impresa di tutta la documentazione prescritta dal disciplinare – Successivo smarrimento della documentazione di gara – Conseguenze.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Umbria
Città: Perugia
Data di pubblicazione: 29 Maggio 2017
Numero: 422
Data di udienza: 21 Aprile 2017
Presidente: Potenza
Estensore: Amovilli


Premassima

* APPALTI – Impugnazione congiunta dei provvedimenti di ammissione e di aggiudicazione definitiva – Rito applicabile – Art. 120, c. 6 c.p.a. – Verbale di gara – Valore fidefaciente sino a querela di falso – Attestazione circa l’avvenuta presentazione da parte di ciascuna impresa di tutta la documentazione prescritta dal disciplinare – Successivo smarrimento della documentazione di gara – Conseguenze.



Massima

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 29 maggio 2017, n. 422


APPALTI – Impugnazione congiunta dei provvedimenti di ammissione e di aggiudicazione definitiva – Rito applicabile – Art. 120, c. 6 c.p.a.

Ove la successione temporale degli atti della procedura di gara pubblica lo consenta, è ammissibile l’impugnativa congiunta ovvero con motivi aggiunti dei provvedimenti di ammissione e di aggiudicazione definitiva. In tal caso, vale a dire in presenza di domande di annullamento di provvedimenti afferenti la medesima materia “appalti”, assoggettate a riti caratterizzati da un diverso grado di specialità (commi 6 e 6 bis dell’art. 120 cod. proc. amm.), si applica all’intera controversia il rito disciplinato dal comma 6 e non quello “super speciale” introdotto dal successivo comma 6 bis (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 7 dicembre 2016, n. 1367).
 

APPALTI – Verbale di gara – Valore fidefaciente sino a querela di falso – Attestazione circa l’avvenuta presentazione da parte di ciascuna impresa di tutta la documentazione prescritta dal disciplinare – Successivo smarrimento della documentazione di gara – Conseguenze.

Il  verbale di gara è idoneo a comprovare sino a querela di falso – secondo il valore fidefaciente che le è proprio (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. VI, 2 maggio 2011, n. 2579; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 6 novembre 2014, n. 2679) – l’avvenuta presentazione da parte di ciascuna impresa di tutta la documentazione prescritta dal disciplinare di gara (ivi compresa, nella specie, quella inerente l’utilizzo dell’avvalimento. Il successivo smarrimento della documentazione di gara non può scalfire lo speciale valore probatorio assunto dal verbale in ordine al riscontro della documentazione presentata dai concorrenti. Come è stato osservato in giurisprudenza, in caso di contrasto tra le dichiarazioni contenute nei verbali della commissione e la documentazione effettivamente reperita a gara espletata deve essere privilegiato il valore probatorio assunto dai predetti verbali in ordine al riscontro della completezza della documentazione presentata dai concorrenti (Consiglio di Stato sez. VI 2 maggio 2011, n. 2579; id. sez. IV, 2 agosto 2011, n. 4593). In difetto della formale verbalizzazione, anche ad opera di parte, dell’incompletezza della documentazione è arduo sostenere ex post la mancanza di un documento contro le evidenze dello stesso verbale, giacchè una volta aperte le buste ed espletata la gara con consequenziale attenuazione delle esigenze di custodia e segretezza dei plichi, non è più possibile accertare con sicurezza l’inesistenza di un documento fin dal momento dell’apertura delle buste ovvero il suo venir meno successivamente (Consiglio di Stato sez. IV, 2 agosto 2011 n. 4593; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 20 gennaio 2004, n. 42).

Pres. Potenza, Est. Amovilli – T. s.r.l. (avv. Morgante) c. Regione Umbria (avv. Marsala)


Allegato


Titolo Completo

TAR UMBRIA, Sez. 1^ - 29 maggio 2017, n. 422

SENTENZA

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 29 maggio 2017, n. 422

Pubblicato il 29/05/2017

N. 00422/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00080/2017 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 80 del 2017, proposto da:
Tullio Edil Calcestruzzi s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Morgante, con domicilio eletto pressoT.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni, 3 ai sensi di legge;

contro

Regione Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Natascia Marsala, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, corso Vannucci 30;

nei confronti di

Marinelli Costruzioni s.r.l.;

per l’annullamento

previa sospensiva

a) del provvedimento avente oggetto Sisma 24 agosto 2016 ed eventi successivi del 26 e 30 ottobre 2016. Affidamento dei lavori di realizzazione dell’intervento Opere di urbanizzazione primaria per le soluzioni abitative di emergenza (SAE), ubicate in Norcia, area industriale A lotti 1-2 (Perugia). Aggiudicazione definitiva e approvazione schema di contratto. CUP I57E16000020007 – CIG: 6927795549 del 3 febbraio 2017, n. 902, a firma del Dirigente del Servizio Affari Generali e Rapporti con i livelli di Governo della Direzione Regionale Risorse Finanziarie e Strumentali della Regione Umbria, pubblicato in data sconosciuta sul sito della Stazione Appaltante e non comunicato alla odierna ricorrente;

b) del verbale con cui la Commissione di gara in data 16.01.2017, con prosecuzione il 17, 19, 20 e 23 gennaio 2017 ha tenuto la seduta pubblica della gara in argomento, distinto con il numero d’ordine 1072, non notificato alla ricorrente e pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante solo in data 22 febbraio 2017, del cui contenuto la ricorrente ha avuto cognizione con l’accesso agli atti effettuato in data 22 febbraio 2017 e pubblicato in pari data dalla Stazione Appaltante sul sito istituzionale, ma mai comunicato all’odierna ricorrente;

c) nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Umbria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2017 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.-Con il ricorso in epigrafe Tullio Edil Calcestruzzi s.r.l impugna gli atti inerenti la gara d’appalto indetta dalla Regione Umbria ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento delle opere di urbanizzazione primaria per le soluzioni abitative d’emergenza presso il Comune di Norcia in seguito agli eventi sismici che hanno recentemente colpito anche il territorio umbro.

Con ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016 a firma del Capo Dipartimento della Protezione civile, la Regione Umbria è stata indicata quale soggetto attuatore delle attività preliminari all’insediamento delle soluzioni abitative d’emergenza, anche in parziale deroga alla vigente disciplina in materia di appalti pubblici (art. 5 cit. ordinanza).

Il bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 151 del 30 dicembre 2016 con importo a base d’asta di 3.222.326,55 euro e criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50 del 2016.

Alla procedura aperta hanno partecipato 265 concorrenti (tra cui l’impresa ricorrente) e il calcolo della soglia di anomalia sorteggiato dalla Commissione è risultato quello previsto dalla lett. e) dell’art. 97 comma 2, del D.lgs. 50/2016 (c.d. taglio delle ali).

Nell’individuare le offerte con minor ribasso da accantonare nella percentuale del 10 % la Commissione escludeva 28 offerte in luogo delle 27, ritenendo come unica offerta le pervenute due offerte identiche tra quelle con minor ribasso (13,2230 % proposte da Nicolaj s.r.l. e dall’a.t.i. Impresa Edile Magnino s.r.l.) entrambe dunque accantonate nel taglio delle ali, con conseguente determinazione della soglia di anomalia nel ribasso pari a 25,699 %.

Con determinazione dirigenziale n. 902 del 3 febbraio 2017 la gara è stata definitivamente aggiudicata in favore della Marinelli Costruzioni s.r.l. con un ribasso del 25,695 % e in data 27 febbraio 2017 è stato stipulato il contratto il quale allo stato attuale risulta in gran parte eseguito (in misura dell’85 % secondo quanto risultante dagli atti di causa e rappresentato dalla difesa regionale all’udienza pubblica).

Con il ricorso in epigrafe la Tullio Edil Calcestruzzi s.r.l., classificatasi seconda alla gara di che trattasi, impugna ai sensi dell’art. 120 cod. proc. amm. anch’essa l’aggiudicazione definitiva unitamente ai verbali di gara, con particolare riferimento alla decisione di ammissione della Marinelli pubblicata il 26 gennaio 2017, precisando di non aver potuto impugnare il provvedimento conclusivo del sub procedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti in quanto completamente immotivato e quindi da ritenere “tam quam non esset”.

Lamenta a sostegno dell’azione di annullamento i seguenti motivi, così riassumibili:

Violazione del D.lgs. 50 del 2016, dell’art. 89 del Disciplinare di gara nel punto 8 “Avvalimento” “Omessa produzione della documentazione dell’impresa ausiliaria e omessa produzione del contratto ai fini dell’avvalimento. Omessa indicazione delle risorse messe a disposizione” Eccesso di potere: dall’accesso alla documentazione di gara risulterebbe che l’impresa ausiliaria indicata dalla Marinelli Costruzioni per l’avvalimento dei lavori inerenti la categoria “OG10” non avrebbe presentato né le dichiarazioni né il contratto di avvalimento prescritte dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016 con conseguente obbligo della stazione appaltante di disporre l’immediata esclusione del concorrente, non potendosi utilizzare nemmeno il soccorso istruttorio disciplinato dall’art. 83 c. 9, dello stesso D.lgs. 50/2016.

L’odierna istante cumula all’azione di annullamento la domanda di subentro nell’aggiudicazione previa dichiarazione di inefficacia del contratto “medio tempore” stipulato nonché, in via subordinata, la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente.

Si è costituita la Regione Umbria eccependone preliminarmente l’irricevibilità, non avendo la ricorrente provveduto come suo onere ad impugnare immediatamente con il rito “super speciale”di cui all’art. 120 comma 6-bis del D.lgs. 50/2016 il provvedimento di ammissione esclusione dalla gara dell’impresa poi dichiarata aggiudicataria; infatti con ricorso notificato l’8 marzo 2017 la ricorrente pretenderebbe di impugnare le determinazioni nn. 495 e 496 pubblicate il 26 gennaio 2017 sul profilo della stazione appaltante contenenti l’elenco delle imprese ammesse ed escluse in palese violazione del termine decadenziale di trenta giorni. Nel merito evidenzia l’infondatezza dell’unico motivo di gravame dedotto, poiché come risulterebbe dai verbali di gara, tutta la documentazione richiesta dalla lex specialis a carico anche dell’impresa Marinelli (contrassegnata con il n. 88) risultava presente al momento dell’apertura delle buste in seduta pubblica, poi smarrita come da denuncia presentata il 14 marzo 2017 ai Carabinieri di Perugia si che, in assenza di querela di falso, dovrebbe essere privilegiato il valore probatorio assunto dai verbali di gara in ordine al risconto della completezza della documentazione presentata dai concorrenti.

Con successiva memoria la difesa di Tullio Edil Calcestruzzi s.r.l. ha controdedotto all’eccezione in rito sollevata dalla Regione, risultando il proprio ricorso comunque notificato – anche a voler applicare il rito “super speciale” – tramite il servizio postale mediante consegna della raccomandata il 27 febbraio 2017 ovvero entro il termine di trenta giorni considerando che il 25 ed il 26 febbraio erano giorni festivi. Nel merito nega il presunto valore fidefaciente dei verbali di gara in quanto essi, nel caso di specie, sarebbero privi dell’attestazione puntuale circa la presenza dei documenti (dichiarazione dell’impresa ausiliaria e contratto) inerenti l’indicato avvalimento in favore dell’impresa Marinelli. Quanto alla concorrente domanda risarcitoria, allega documentazione inerente la quantificazione dei danni subiti, comprensivi del mancato utile e del danno curriculare per una somma complessiva di 761.569,00 euro nonché tabella con il ricalcolo della soglia di anomalia e dell’offerta con il minor ribasso a seguito della richiesta esclusione della ditta Marinelli.

La controinteressata Marinelli Costruzioni non si è costituita in giudizio.

Con altro ricorso (RG 76/2017) fissato per la decisione all’odierna udienza pubblica la Rillo Costruzioni s.r.l. quale partecipante alla gara impugna anch’essa il provvedimento di aggiudicazione definitiva di che trattasi, deducendo quale unico motivo di diritto la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 comma 2, lett. e) del D.lgs. 50/2016 dolendosi dell’erroneità del calcolo del c.d. taglio delle ali nella misura in cui considera unitariamente e non separatamente le prevenute due offerte aventi il medesimo ribasso.

All’udienza pubblica del 4 aprile 2017, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- In limine litis non ritiene il Collegio di dover disporre la pur richiesta riunione con l’altro ricorso (RG 76/2017) proposto da Rillo Costruzioni pur diretto verso l’annullamento (per motivi diversi) degli stessi atti inerenti la gara d’appalto di che trattasi, dal momento che l’art. 70 cod. proc. amm., nello stabilire che il Collegio può, su istanza di parte o d’ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi, attribuisce al giudice un potere ampiamente discrezionale (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 17 ottobre 2012, n. 5294).

3. – Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni in rito sollevate dalla difesa regionale.

Come evidenziato, la ricorrente ha contestato la mancata esclusione dell’aggiudicataria avvalendosi del rito speciale di cui all’art. 120 cod. proc. amm. e non già del nuovo rito “super speciale” o “super accellerato” introdotto dal comma 6 bis dell’art. 120 del D.lgs. 50/2016 dolendosi della mancanza nel caso di specie di un vero e proprio sub procedimento di ammissione/esclusione, non valendo a tal fine la pubblicazione sul sito web della stazione appaltante, avvenuta il 26 gennaio 2017, del mero elenco del tutto immotivato delle imprese escluse e ammesse. Ne consegue secondo la Regione l’irricevibilità del ricorso, che avrebbe dovuto essere proposto entro trenta giorni decorrenti dal 26 gennaio 2017 ed esclusivamente mediante il nuovo e specifico rito “super speciale”.

3.1. – Come convenuto all’udienza pubblica dalla stessa difesa dell’Amministrazione, il ricorso risulta notificato non già alla data dell’8 marzo 2017 bensì il 27 febbraio 2017 (mediante consegna della raccomandata all’ufficio postale) ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dal 26 gennaio 2017, essendo l’ultimo giorno (25 febbraio) sabato dunque prorogato di diritto ai sensi dell’art. 52 cod. proc. amm. al 27 febbraio 2017. La notificazione nei confronti della Regione e della controinteressata è dunque tempestiva.

3.2. – Resta da esaminare il profilo della ammissibilità quanto alla scelta del rito, dal momento che l’art. 120 comma 2 bis cod. proc. amm. onera i concorrenti all’impugnativa immediata dei provvedimenti che determinano le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di affidamento e secondo le speciali regole processuali ivi specificate (comma 6 bis art. 120).

L’art. 32 del vigente Codice del processo amministrativo in tema di cumulo di azioni soggette a riti diversi considera l’ipotesi della concorrenza tra rito speciale e rito ordinario ma non quella di cumulo tra domande connesse entrambe riguardanti riti speciali diversi, nella fattispecie tra rito speciale (quello di cui all’art. 120) e “super speciale” (art. 120 comma 2 bis). In assenza di positiva disciplina dovrebbe applicarsi in ipotesi in via suppletiva (ex art. 39 cod. proc. amm.) l’art. 40 c.p.c. il quale però prevede il criterio della preferenza del rito per la causa in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, per quello della causa con maggior valore, criterio che pare non compatibile con il processo amministrativo.

3.3. – Ritiene il Collegio, condividendo la tesi della ricorrente, che il giudizio debba seguire il rito speciale di cui all’art. 120 cod. proc. amm., come peraltro già chiarito dalla prima giurisprudenza. Infatti, ove la successione temporale degli atti della procedura di gara pubblica lo consenta, è ammissibile l’impugnativa congiunta ovvero con motivi aggiunti dei provvedimenti di ammissione e di aggiudicazione definitiva. In tal caso, vale a dire in presenza di domande di annullamento di provvedimenti afferenti la medesima materia “appalti”, assoggettate a riti caratterizzati da un diverso grado di specialità (commi 6 e 6 bis dell’art. 120 cod. proc. amm.), si applica all’intera controversia il rito disciplinato dal comma 6 e non quello “super speciale” introdotto dal successivo comma 6 bis (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 7 dicembre 2016, n. 1367).

3.4. – Il ricorso è dunque ammissibile.

4. – Venendo al merito il ricorso è infondato e va respinto.

4.1. – L’unico motivo di ricorso dedotto consiste nella lamentata presentazione in sede di gara da parte della controinteressata della documentazione di rito richiesta dall’art. 89 D.lgs. 50/2016 in tema di avvalimento ovvero: a) la dichiarazione dell’impresa ausiliaria avente ad oggetto l’obbligo a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (nella fattispecie la qualificazione nella categoria “OG 10”); b) il contratto di avvalimento tra il concorrente e l’impresa ausiliaria.

La ricorrente è consapevole del fatto che il verbale di gara attesti la presentazione anche da parte dell’impresa Marinelli di tutta la documentazione amministrativa richiesta dal bando e dal disciplinare di gara, documentazione però andata smarrita come da denuncia presentata il 14 marzo 2017 dal Dirigente regionale.

Ad avviso della ricorrente non potrebbe essere invocata la valenza fidefaciente del suddetto verbale comunemente affermata dalla giurisprudenza, dal momento che le attestazioni del seggio di gara sarebbero del tutto generiche senza precisare l’esistenza o meno della specifica documentazione in tema di avvalimento asseritamente mancante.

4.2. – L’assunto della ricorrente non può essere condiviso.

In punto di fatto il verbale di gara depositato in giudizio attesta anche per quanto riguarda la busta presentata dall’impresa Marinelli, contrassegnata con il n. 88, la presenza di due buste sigillate e controfirmate contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica. Quanto alla prima busta, dopo l’avvenuta apertura si attesta la presenza di tutta la documentazione di cui ai punti 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5 e 10.1.6 del disciplinare di gara laddove il punto 10.1.4 prevede che in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 D.lgs. 50/2016 il concorrente allega quanto contenuto nel medesimo articolo, come specificato nell’art. 8 del presente disciplinare, il quale replicando il contenuto del disposto normativo (art. 89 D.lgs. 50/2016) onera gli operatori concorrenti di presentare tutta la documentazione di rito in ipotesi di utilizzo dell’avvalimento, tra cui ovviamente la dichiarazione dell’impresa ausiliaria di cui al comma 1 del citato art. 89 ed il contratto di avvalimento.

Attesta altresì il verbale di gara – per quanto qui interessa – che l’impresa Marinelli si avvale dell’ausiliaria Arcese s.r.l. con sede in Alatri e che tutti i documenti richiesti sono rispondenti alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara.

4.3. – Ritiene anzitutto il Collegio che il suddetto verbale sia idoneo a comprovare sino a querela di falso – secondo il valore fidefaciente che le è proprio (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. VI, 2 maggio 2011, n. 2579; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 6 novembre 2014, n. 2679) – l’avvenuta presentazione da parte dell’impresa Marinelli di tutta la documentazione prescritta dal disciplinare di gara ivi compresa quella inerente l’utilizzo dell’avvalimento.

Ciò premesso, non ritiene il Collegio che il successivo smarrimento della documentazione di gara denunciato il 14 marzo 2017 possa scalfire lo speciale valore probatorio assunto dal verbale in ordine al riscontro della documentazione presentata dai concorrenti, riscontro appunto sufficientemente puntuale anche in ordine alla presentazione da parte della controinteressata di tutta la documentazione richiesta dalla lex specialis anche in riferimento all’utilizzo dell’ avvalimento per la qualificazione alla gara.

Quanto al contenuto dei verbali di gara, infatti, per giurisprudenza consolidata secondo il principio di ragionevolezza il verbale non deve necessariamente contenere la descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell’azione procedimentale, ma deve riportarne gli aspetti salienti e significativi, a meno che le lacune non riguardino la conoscenza di aspetti indispensabili per la verifica della correttezza dell’attività espletata (ex multis T.A.R. Campania – Salerno sez. I, 30 novembre 2010, n. 12795; Consiglio di Stato sez. VI, 14 aprile 2008, n. 1575). Ciò è tanto più vero per i verbali delle sedute di gara di procedure di affidamento di tipo aperto, caratterizzate come nella fattispecie dalla partecipazione di un numero assai ampio di operatori economici (ben 265) in cui non è esigibile un grado di analiticità delle operazioni compiute maggiore di quello osservato dal seggio regionale, minandosi altrimenti le esigenze di celerità e concentrazione che caratterizzano il procedimento di aggiudicazione di appalti pubblici (ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 22 marzo 2016, n. 3580; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 24 gennaio 2013, n. 78).

Come è stato osservato in giurisprudenza, in caso di contrasto tra le dichiarazioni contenute nei verbali della commissione e la documentazione effettivamente reperita a gara espletata deve essere privilegiato il valore probatorio assunto dai predetti verbali in ordine al riscontro della completezza della documentazione presentata dai concorrenti (Consiglio di Stato sez. VI 2 maggio 2011, n. 2579; id. sez. IV, 2 agosto 2011, n. 4593).

In difetto della formale verbalizzazione, anche ad opera di parte, dell’incompletezza della documentazione è arduo sostenere ex post la mancanza di un documento contro le evidenze dello stesso verbale, giacchè una volta aperte le buste ed espletata la gara con consequenziale attenuazione delle esigenze di custodia e segretezza dei plichi, non è più possibile accertare con sicurezza l’inesistenza di un documento fin dal momento dell’apertura delle buste ovvero il suo venir meno successivamente (Consiglio di Stato sez. IV, 2 agosto 2011 n. 4593; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 20 gennaio 2004, n. 42).

D’altronde, parte ricorrente non allega alcuna prova nemmeno indiziaria che indichi l’originaria mancanza della documentazione di che trattasi, mentre la difesa regionale ha depositato mail con cui il Responsabile della Sezione gare ha inviato al RUP il 14 marzo 2017 la documentazione di gara di che trattasi, allegando in copia scansionata proprio la documentazione ritenuta mancante ovvero la dichiarazione dell’impresa ausiliaria e il contratto di avvalimento. Pur invero in assenza di certezza (art. 2704 c.c.) circa la data di formazione e presentazione di tal documento, esso può valere come argomento di prova del fatto storico della sua esistenza.

5. – Ne consegue, ad avviso del Collegio, l’infondatezza dell’unico motivo di gravame.

6. – Per i suesposti motivi il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

6.1. – L’infondatezza del ricorso toglie pregio sia alla consequenziale domanda di subentro nell’aggiudicazione sia alla subordinata domanda risarcitoria, mancando i presupposti di fatto e di diritto perché si possa configurare un illecito aquiliano

Le spese seguono la soccombenza, in misura di cui in dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la Tullio Edil Costruzioni s.r.l. alla refusione delle spese di lite nei confronti della Regione Umbria, in misura di 3.000,00 (tremila/00) euro, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nelle camere di consiglio dei giorni 4 e 21 aprile 2017, con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore
Enrico Mattei, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Paolo Amovilli
        
IL PRESIDENTE
Raffaele Potenza
        
        
IL SEGRETARIO

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di Ambientediritto.it e QuotidianoLegale.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!