Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 24115 | Data di udienza: 28 Marzo 2017

RIFIUTI – Gestione dei rifiuti – Assoluta occasionalità della condotta – Condotta rilevante e natura giuridica del soggetto agente – Trasporto rifiuti (Materiale ferroso tipo rame) – Mancanza della prescritta autorizzazione – Art. 256, c.1, del d.lgs. n. 152/2006 – CODICE DELL’AMBIENTE – Rilevanza della assoluta occasionalità della condotta – Complesso di azioni rilevanti – Singola condotta assolutamente occasionale.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Maggio 2017
Numero: 24115
Data di udienza: 28 Marzo 2017
Presidente: Ramacci
Estensore: Andreazza


Premassima

RIFIUTI – Gestione dei rifiuti – Assoluta occasionalità della condotta – Condotta rilevante e natura giuridica del soggetto agente – Trasporto rifiuti (Materiale ferroso tipo rame) – Mancanza della prescritta autorizzazione – Art. 256, c.1, del d.lgs. n. 152/2006 – CODICE DELL’AMBIENTE – Rilevanza della assoluta occasionalità della condotta – Complesso di azioni rilevanti – Singola condotta assolutamente occasionale.



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/05/2017 (Ud. 28/03/2017) Sentenza n.24115


RIFIUTI – Gestione dei rifiuti – Assoluta occasionalità della condotta – Condotta rilevante e natura giuridica del soggetto agente – Trasporto rifiuti (Materiale ferroso tipo rame) – Mancanza della prescritta autorizzazione- Art. 256, c.1, del d.lgs. n. 152/2006. 
 
In tema di gestione dei rifiuti, l’assoluta occasionalità non può essere affermata od esclusa semplicemente sulla base della natura giuridica del soggetto agente (privato, imprenditore, ecc.), posto che il pronome indefinito “chiunque” contenuto nella fattispecie di cui all’art. 256, comma 1, d. lgs. cit. fa riferimento a tutte le categorie indicate nella norma definitoria generale, e quindi anche al “detentore”, senza che al riguardo possano essere introdotte surrettizie limitazioni interpretative fondate sui requisiti non espressamente richiesti di imprenditorialità e/o di professionalità, dovendo invece essere soprattutto valutati indici dai quali poter desumere un minimum di organizzazione che escluda la natura esclusivamente solipsistica della condotta (tra gli altri, il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti, la quantità di soggetti che hanno posto in essere la condotta, ecc.). 
 

CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Rilevanza della assoluta occasionalità della condotta – Complesso di azioni rilevanti – Singola condotta assolutamente occasionale.
 
La rilevanza della “assoluta occasionalità” ai fini dell’esclusione della tipicità deriva non già da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì, appunto, dal tenore della fattispecie penale, che, punendo la “attività” di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d’azione su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con la condotta assolutamente occasionale. 
 
 
(annulla con rinvio sentenza del 30/01/2015 TRIBUNALE DI MILANO) Pres. RAMACCI, Rel. ANDREAZZA, Ric. Rinella 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/05/2017 (Ud. 28/03/2017) Sentenza n.24115

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/05/2017 (Ud. 28/03/2017) Sentenza n.24115
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Rinella Marco, n. a Gallarate il 01/05/1989;
 
avverso la sentenza del 30/01/2015 del Tribunale di Milano;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
 
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S. Tacci, che ha concluso per il rigetto;
 
udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. A. C. Brena, sostituito dall’Avv. P. Imbimbo, che ha chiesto l’accoglimento; 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Rinella Marco ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Milano di condanna per il reato di cui all’art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 per avere trasportato rifiuti (kg.100 di materiale ferroso tipo rame) in mancanza della prescritta autorizzazione.
 
2. Con un primo motivo deduce violazione dell’art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 e mancanza di motivazione quanto allo status soggettivo rispetto alla natura propria del reato e alla qualificazione del trasporto. Censura in particolare che la sentenza, al fine di desumere la sussistenza della veste soggettiva richiesta, abbia affermato essere stato utilizzato un mezzo apposito di trasporto, posto che la sentenza non spiega perché la Ford Fiesta blu sarebbe appunto mezzo apposito e non invece il mezzo appositamente usato per spostarsi, mentre, con riguardo agli altri elementi ordinariamente indicativi dello svolgimento di un’attività imprenditoriale, ovvero natura e provenienza dei materiali e quantità e qualità dei soggetti che hanno posto in essere la condotta, nulla la sentenza ha affermato.
 
3. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 256, comma 1, cit. e la motivazione contraddittoria e illogica quanto alla esclusione di un trasporto effettuato una tantum da privato su bene proprio senza fini di lucro e nel proprio personale interesse. In realtà Rinella, incaricato di provvedere alla pulizia della cantina e del garage altrui aveva ricevuto da Carlini degli oggetti di rame e si era recato con essi presso un deposito di rottami per verificarne le possibilità di rivendita.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. I motivi di ricorso, con cui si contesta in sostanza, unitariamente, la motivazione data dalla sentenza impugnata con riguardo alla riconducibilità della condotta realizzata dall’imputato all’interno della previsione dell’art. 256, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 152 del 2006, sono fondati. 
 
2. Con riguardo ai requisiti che la condotta posta in essere dal soggetto attivo deve possedere per essere qualificata come “attività di gestione di rifiuti” (e, per quanto qui segnatamente in rilievo, di trasporto) penalmente sanzionata, questa Corte ha, in particolare, precisato che, pur se sia sufficiente a tali fini anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative tipizzate dalla fattispecie penale (Sez. 3, n. 8979 del 2/10/2014, dep. 02/03/2015, P.M. in proc. Cristinzio, Rv. 262514; Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, dep. 17/06/2011, D’Andrea, Rv. 250674; Sez. 3, n. 21655 del 13/04/2010, dep. 08/06/2010, Hrustic, Rv. 247605), la stessa deve, tuttavia, costituire una “attività”, tale non essendo, dunque, in ragione proprio della testuale espressione in tal modo usata dal legislatore, la condotta caratterizzata da assoluta occasionalità.
 
In particolare, con la sentenza di Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, dep. 11/02/2016, P.M. in proc. Isoardi, Rv. 265836, si è chiarito, riprendendo concetti già peraltro espressi in precedenza (Sez. 3, n. n. 5031 del 17/01/2012, dep.09/02/2012, Granata, non massimata), che la rilevanza della “assoluta occasionalità” ai fini dell’esclusione della tipicità deriva non già da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì, appunto, dal tenore della fattispecie penale, che, punendo la “attività” di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d’azione su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con la condotta assolutamente occasionale.
 
Quanto allora alla individuazione di una tale caratteristica, idonea a sottrarre la condotta al disvalore di natura penale, e rimessa alla necessità di congrua motivazione del giudice di merito, la stessa pronuncia ha chiarito che l’assoluta occasionalità non può essere affermata od esclusa semplicemente sulla base della natura giuridica del soggetto agente (privato, imprenditore, ecc.), posto che il pronome indefinito “chiunque” contenuto nella fattispecie di cui all’art. 256, comma 1, d. lgs. cit. fa riferimento a tutte le categorie indicate nella norma definitoria generale, e quindi anche al “detentore”, senza che al riguardo possano essere introdotte surrettizie limitazioni interpretative fondate sui requisiti non espressamente richiesti di imprenditorialità e/o di professionalità, dovendo invece essere soprattutto valutati indici dai quali poter desumere un minimum di organizzazione che escluda la natura esclusivamente solipsistica della condotta (tra gli altri, il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti, la quantità di soggetti che hanno posto in essere la condotta, ecc.). 
 
3. Ciò posto, la sentenza impugnata, pur avendo correttamente dato atto, alla stregua dei criteri delimitativi appena richiamati, della necessità, ai fini della configurabilità del reato ascritto all’imputato, di un minimo di organizzazione della condotta (che, a ben vedere, è ciò che consentirebbe di escludere l’assoluta occasionalità già menzionata), non pare avere dato esaustiva e logica motivazione di ciò se è vero che, a fronte di un trasporto incontrovertibilmente generato dalla dismissione di quanto era contenuto nel locale cantina del Carlini, che aveva affidato a Rinella gli oggetti che ivi si trovavano e di cui voleva disfarsi (ovvero, di una fattispecie significativamente menzionata, dalla stessa sentenza di Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, P.M. in proc. Isoardi, cit., come esempio, in linea astratta, di assoluta occasionalità), ha innanzitutto valutato, da un lato, il quantitativo non esiguo di 100 kg (senza tuttavia considerare che lo stesso era appunto, come risultante dalla stessa sentenza, quanto già contenuto nella cantina sgombrata, a quanto pare, in un unico contesto temporale) e, dall’altro, ha ritenuto a tal fine predisposto un mezzo apposito di trasporto senza tuttavia precisare perché, a fronte della ovvia necessità di disporre di un mezzo (atteso che, diversamente, non si sarebbe neppure in presenza di un “trasporto”), la utilizzazione della non meglio qualificata Ford fiesta significherebbe apprestamento di un mezzo apposito.
 
Non si comprende poi, dal punto di vista logico, giacché manca una spiegazione in tal senso, perché il fine di depositare presso un apposito centro di raccolta, alla stregua di quanto del resto previsto dalla legge, il quantitativo trasportato, indubbiamente avente sotto il profilo oggettivo caratteristica di rifiuto, dovrebbe comportare, quand’anche nella specie al fine di ricavarne un profitto, esclusione del requisito dell’assoluta occasionalità.
 
4. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame.
 
P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano. 
 
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2017
 

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