Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Fauna e Flora
Numero: 28720 |
Data di udienza: 26 Aprile 2017
FAUNA E FLORA – C.I.T.I.E.S. – Documentazione necessaria a dimostrare la provenienza delle specie rinvenute – Convenzione di Washington del 3/03/1973 – Art. 1 d.lgs n. 275/2001 – Art. 1 c.3, 5 bis, 7 e 8 legge n. 150/1992 – Regolamento Cee n. 338/97 – Commercio internazionale della flora e della fauna selvatica – Regimi differenziati – Legittima e illegittima detenzione di esemplari protetti – Importazione, esportazione o riesportazione, vendita, trasporto, detenzione – Documentazione CITIES – Disciplina vigente.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Giugno 2017
Numero: 28720
Data di udienza: 26 Aprile 2017
Presidente: SAVANI
Estensore: GAI
Premassima
FAUNA E FLORA – C.I.T.I.E.S. – Documentazione necessaria a dimostrare la provenienza delle specie rinvenute – Convenzione di Washington del 3/03/1973 – Art. 1 d.lgs n. 275/2001 – Art. 1 c.3, 5 bis, 7 e 8 legge n. 150/1992 – Regolamento Cee n. 338/97 – Commercio internazionale della flora e della fauna selvatica – Regimi differenziati – Legittima e illegittima detenzione di esemplari protetti – Importazione, esportazione o riesportazione, vendita, trasporto, detenzione – Documentazione CITIES – Disciplina vigente.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/06/2017 (Ud. 26/04/2017) Sentenza n.28720
FAUNA E FLORA – C.I.T.I.E.S. – Documentazione necessaria a dimostrare la provenienza delle specie rinvenute – Convenzione di Washington del 3/03/1973 – Art. 1 d.lgs n. 275/2001 – Art. 1 c.3, 5 bis, 7 e 8 legge n. 150/1992 – Regolamento Cee n. 338/97.
Non può attribuirsi la natura di “oggetto di uso personale o domestico”, alla detenzione di 58 esemplari di tartarughe, e ciò in ragione del numero elevato sintomatico della detenzione per la vendita, situazione non ricadente nell’ipotesi di illecito amministrativo a nulla rilevando che, secondo l’assunto difensivo, si trattava di esemplare derivato da altro legalmente detenuto.
FAUNA E FLORA – Commercio internazionale della flora e della fauna selvatica – Regimi differenziati – Legittima e illegittima detenzione di esemplari protetti – Importazione, esportazione o riesportazione, vendita, trasporto, detenzione – Documentazione CITIES – Disciplina vigente.
Nel dare attuazione alla Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, sul commercio internazionale della flora e della fauna selvatica, loro prodotti e derivati, la legge n. 152 del 1992 e successiva modificazione di cui al d.lgs n. 275 del 2001, ha previsto regimi differenziati nelle due seguenti ipotesi: a) importazione, esportazione o riesportazione, vendita, trasporto, anche per conto terzi, detenzione di esemplari protetti; b) importazione di oggetti di uso personale o domestico relativi a specie protette senza la presentazione della prevista documentazione CITIES emessa dallo Stato estero ove l’oggetto è stato acquistato. Sulla definizione del bene personale o ad uso domestico, è intervenuto il Regolamento CEE del 1997 n. 338, emanato dal Consiglio CE in data 9 dicembre 1096 (che ha abrogato e sostituito il Regolamento n. 3626 del 1982), che all’art. 2 ha definito “gli oggetti personali o domestici” come quelli che appartengono ad un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte dei suoi beni ed effetti personali.
(dichiara inammiss. il ricorso avverso sentenza della CORTE D’APPELLO DI PALERMO del 12/05/2016) Pres. SAVANI, Rel. GAI, Ric. Santarelli ed altro
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/06/2017 (Ud. 26/04/2017) Sentenza n.28720
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/06/2017 (Ud. 26/04/2017) Sentenza n.28720
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. Santarelli Giorgio, nato a Fermo il 13/10/1962
2. Putifarri Monica, nata a Novellara il 10/05/1968
avverso la sentenza del 21/06/2016 della Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza;
udito per gli imputati l’avv. G. Lombardi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 21 giugno 2016, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia con la quale Santarelli Giorgio e Putifarri Monica erano stati condannati, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi due di arresto e € 5.200,00 di ammenda ciascuno in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 1 d.lgs n. 275 del 2001 perché, in concorso tra loro, detenevano n. 58 esemplari di testuggini di Hermann comuni e n. 3 testuggini Egiziane, esemplari animali inclusi nell’Allegato A, reg. Cee n. 338/97, senza prescritta documentazione C.I.T.I.E.S. necessaria a dimostrare la provenienza delle specie rinvenute. Fatto accertato in Reggio Emilia il 26/07 /2011.
2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi Santarelli Giorgio e Putifarri Monica, a mezzo del difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi, deducendo con un unico e articolato motivo, comune ad entrambi, la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’erronea applicazione dell’art. 1 d.lgs n. 275 del 2001 e art. 1 comma 3, 5 bis, 7 e 8 legge n. 150 del 1992 e regolamento Cee n. 338/97 e illogicità della motivazione in punto prova della destinazione commerciale degli esemplari. Argomentano i ricorrenti che la corte territoriale avrebbe confermato la sentenza di primo grado a fronte della prova della legittima provenienza degli esemplari adulti, mentre per gli esemplari di giovane età (n. 58) questa era deducibile dalla naturale discendenza di questi ultimi dai primi. In ogni caso sarebbe stata sufficiente la sola denuncia di cui al comma 8 bis della legge 150 del 1992 la cui omissione integrerebbe un illecito amministrativo. Alcuna prova avrebbe offerto la corte territoriale in relazione alla detenzione a fini commerciali a fronte della volontà dei ricorrenti di detenere le tartarughe per solo uso domestico e personale.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto, in udienza, la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. ricorsi sono inammissibili per la proposizione di motivi manifestamente infondati.
5. Alcuna violazione di legge è stata compiuta dai giudici del merito che hanno ritenuto provata la contravvenzione di cui all’art. 1 d.lgs n. 275 del 2001 perché, in concorso tra loro, detenevano n. 58 esemplari di testuggini di Hermann comuni e n. 3 testuggini Egiziane, esemplari animali inclusi nell’Allegato A, reg. Cee n. 338/97, senza prescritta documentazione C.I.T.I.E.S. necessaria a dimostrare la provenienza delle specie rinvenute.
Va premesso, in punto di fatto che i giudici del merito hanno accertato, con motivazione congrua e incensurabile in questa sede, la detenzione degli esemplari di tartarughe appartenenti alle specie protette di cui all’All. A, reg. Cee n. 338/97 e l’assenza di documentazione attestante la provenienza delle specie detenute, giacchè mancante al momento della perquisizione domiciliare e sequestro e non successivamente prodotta neppure in occasione del secondo controllo dei Carabinieri alla presenza degli imputati.
Ciò detto, ricorda la Corte, quanto al quadro normativo di riferimento, che l’art. 1 del d.lgs n. 275 del 2001 di modifica dell’art. 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 così recita: “l. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell’allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell’articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumita’ degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformita’ al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformita’ del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformita’ della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza
la prescritta documentazione”.
Al successivo comma 3 si prevede che “3. L’importazione, l’esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, e’ punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall’Autorità’ giudiziaria.”.
Nel dare attuazione alla Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, sul commercio internazionale della flora e della fauna selvatica, loro prodotti e derivati, la legge n. 152 del 1992 e successiva modificazione di cui al d.lgs n. 275 del 2001, ha previsto regimi differenziati nelle due seguenti ipotesi: a) importazione, esportazione o riesportazione, vendita, trasporto, anche per conto terzi, detenzione di esemplari protetti; b) importazione di oggetti di uso personale o domestico relativi a specie protette senza la presentazione della prevista documentazione CITIES emessa dallo Stato estero ove l’oggetto è stato acquistato.
Sulla definizione del bene personale o ad uso domestico, è intervenuto il Regolamento CEE del 1997 n. 338, emanato dal Consiglio CE in data 9 dicembre 1096 (che ha abrogato e sostituito il Regolamento n. 3626 del 1982), che all’art. 2 ha definito “gli oggetti personali o domestici” come quelli che appartengono ad un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte dei suoi beni ed effetti personali.
Così ricostruito il quadro normativo, correttamente il giudici del merito hanno ritenuto integrata la fattispecie penale non potendo attribuirsi alle 58 tartarughe detenute dagli imputati la natura di “oggetto di uso personale o domestico” e ciò in ragione del numero elevato sintomatico della detenzione per la vendita, situazione non ricadente nell’ipotesi di illecito amministrativo a nulla rilevando che, secondo l’assunto difensivo, si trattava di esemplare derivato da altro legalmente detenuto (Sez. 3, n. 49454 del 08/10/2003, Shing Kee Chan, Rv. 226863).
6. Quanto al prospettato vizio di motivazione, esso è manifestamente infondato perché muove censure di fatto. La doglianza sulla mancanza di prova della legittima provenienza degli esemplari è stata argomentata dal fatto che i ricorrenti non avevano prodotto la documentazione che ne attestava la provenienza legittima, perché non erano presenti al sequestro e quindi non avrebbero avuto la possibilità di fornirla. A tacer d’altro, rileva la Corte che ben avrebbero potuto documentare la provenienza legittima anche in un momento successivo, e ciò non risulta essere avvenuto, peraltro il motivo, diretto anche in parte ad una rivalutazione delle prove in chiave alternativa più favorevole in punto prova della legittima provenienza dell’esemplare, si appalesa manifestamente infondato.
Parimenti deve ritenersi congrua la motivazione della sentenza impugnata che sul rilievo del numero degli esemplari detenuti dagli imputati ha argomentato la prova della detenzione per la vendita.
7. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 26/04/2017