Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 30198 | Data di udienza: 9 Maggio 2017

DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – Opere abusive – Responsabilità del proprietario non committente – Presupposti – Comproprietà del terreno – Artt. 44, 64, 65, 71,72 e 95, d. P. R. n. 380/2001 – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Giugno 2017
Numero: 30198
Data di udienza: 9 Maggio 2017
Presidente: Ramacci
Estensore: SOCCI


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – Opere abusive – Responsabilità del proprietario non committente – Presupposti – Comproprietà del terreno – Artt. 44, 64, 65, 71,72 e 95, d. P. R. n. 380/2001 – Giurisprudenza.



Massima

  

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/06/2017 (Ud. 09/05/2017) Sentenza n.30198


DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – Opere abusive – Responsabilità del proprietario non committente – Presupposti – Comproprietà del terreno  – Artt. 44, 64, 65, 71,72 e 95,  d. P. R. n. 380/2001.
 
 
In tema di reati edilizi, la prova della responsabilità del proprietario non committente delle opere abusive non può essere desunta esclusivamente dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dall’interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, ma necessita di ulteriori elementi, sintomatici della sua compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, quali la presentazione della domanda di condono edilizio, i rapporti di parentela o affinità tra esecutore materiale dell’opera e proprietario, la presenza di quest’ultimo “in loco” e lo svolgimento di attività di vigilanza nell’esecuzione dei lavori o il regime patrimoniale dei coniugi (Cass. Sez. 3, n. 38492 del 19/05/2016 – dep. 16/09/2016, Avanzato).
 
 
(dichiara inammiss. il ricorso avverso sentenza del 06/04/2016 CORTE APPELLO di NAPOLI) Pres. RAMACCI, Rel. SOCCI, Ric. Buonincontri 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/06/2017 (Ud. 09/05/2017) Sentenza n.30198

SENTENZA

  

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/06/2017 (Ud. 09/05/2017) Sentenza n.30198
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da BUONINCONTRI FILOMENA nato il 01/05/1941 a MARIGLIANO;
 
avverso la sentenza del 06/04/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
 
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dott.ssa Felicetta Marinelli, che ha concluso per: “Inammissibilità del ricorso”. 

RITENUTO IN FATTO
 
1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 6 aprile 2016 confermava la decisione del Tribunale di Nola del 13 novembre 2014, che aveva condannato Buonincontri Filomena alla pena di mesi 5 di arresto ed € 13.000,00 di ammenda, per i reati di cui agli art. 110 cod. pen., 44, lettera B, d. P. R. 380/2001 – capo A-; 110 e 81 cod. pen. 83, e 95, 64 e 71, 65 e 72, d. P. R. n. 380 del 2001 – capi B e C -; In Marigliano, accertati il 21 febbraio 2011.
 
2. Ricorre per Cassazione l’imputata, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
 
2. 1. Unico motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.
 
La ricorrente è stata ritenuta responsabile dei reati contestatile in concorso con il marito; la sentenza impugnata riteneva provata la responsabilità della Filomena Buonincontri, sulla circostanza della comproprietà del terreno (regime di comunione dei beni dei coniugi) e per ciò solo la condannava. Con congetture la Corte di appello ritiene sussistenti altri elementi, individuati dalla Cassazione per la condanna del proprietario non esecutore materiale delle opere abusive. Si è violata la regola probatoria dell’art. 192, cod. proc. pen. perché si ricava la prova da un unico fatto noto, non suffragato da altri elementi indiziari.
 
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO 
 
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, e per la sua genericità, in quanto esprime un dubbio soggettivo non collegato con gli atti processuali.
 
3. 1. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da vizi di contraddizione o di manifesta illogicità, e con corretta applicazione dei principi giurisprudenziali di questa Corte di Cassazione ha evidenziato come la ricorrente era la comproprietaria (unitamente al marito) del terreno dove è stato costruito il manufatto abusivo (di superficie di 100 mq e di una parte destinata a deposito di 20 mq – vedi imputazione capo A-). In tema di reati edilizi, la prova della responsabilità del proprietario non committente delle opere abusive non può essere desunta esclusivamente dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dall’interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, ma necessita di ulteriori elementi, sintomatici della sua compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, quali la presentazione della domanda di condono edilizio, i rapporti di parentela o affinità tra esecutore materiale dell’opera e proprietario, la presenza di quest’ultimo “in loco” e lo svolgimento di attività di vigilanza nell’esecuzione dei lavori o il regime patrimoniale dei coniugi. (Sez. 3, n. 38492 del 19/05/2016 – dep. 16/09/2016, Avanzato, Rv. 26801401).
 
La comproprietà con il marito (rapporto familiare) risulta sufficiente per l’affermazione della responsabilità, in assenza di indicazioni nel ricorso per Cassazione, di elementi diversi desunti dagli atti del processo.
 
Il ricorso è articolato solo in fatto e mira, valutato nel suo complesso, ad una rivalutazione del fatto non ammessa in sede di legittimità; inoltre esprime dubbi soggettivi, non rilevanti in Cassazione, in quanto non relativi ad atti processuali, ma a mere prospettazioni soggettive, ipotetiche (vedi espressamente Cassazione, Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 – dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 260409: “La regola dell'<< al di là di ogni ragionevole dubbio>>, secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all’imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali”).
 
4. L’inammissibilità del riscorso esclude la valutazione della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata.
 
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, D. L. Rv. 217266).
 
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di ( 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso il 9/05/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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