Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 32363 | Data di udienza: 24 Maggio 2017

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Prescrizione del reato di lottizzazione abusiva – Possibilità di confisca nei confronti del terzo estraneo al procedimento penale – Artt. 30, 31, 44, lett. c) d.P.R. 380/01 – Paesaggio, ambiente, la vita e la salute – Valori costituzionali oggettivamente fondamentali – Prevalenza nel bilanciamento con il diritto di proprietà – Giurisprudenza Corte EDU – Artt. 2, 9, 32, 41, 42, 117, c.1^, Cost. – Confisca urbanistica – Non esige una sentenza di condanna da parte del giudice penale – Disposta anche in caso di sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato – Confisca nei confronti di terzi – Erede e terzo acquirente – Differenze giuridiche – Giurisprudenza – Competenza generale del giudice dell’esecuzione – Terzo estraneo al reato – Concetto di buona fede – Lottizzazione abusiva – Compatibilità dell’intervento edilizio con gli strumenti urbanistici – Confisca – Accertamento della sussistenza di profili di colpa a carico del terzo acquirente – Cognizione del giudice dell’esecuzione – Presupposti essenziali ed indefettibili – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Confisca – Procedimento di esecuzione – Competenza – Giudice dell’esecuzione – Nozione di “interessato”.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 5 Luglio 2017
Numero: 32363
Data di udienza: 24 Maggio 2017
Presidente: FIALE
Estensore: RAMACCI


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Prescrizione del reato di lottizzazione abusiva – Possibilità di confisca nei confronti del terzo estraneo al procedimento penale – Artt. 30, 31, 44, lett. c) d.P.R. 380/01 – Paesaggio, ambiente, la vita e la salute – Valori costituzionali oggettivamente fondamentali – Prevalenza nel bilanciamento con il diritto di proprietà – Giurisprudenza Corte EDU – Artt. 2, 9, 32, 41, 42, 117, c.1^, Cost. – Confisca urbanistica – Non esige una sentenza di condanna da parte del giudice penale – Disposta anche in caso di sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato – Confisca nei confronti di terzi – Erede e terzo acquirente – Differenze giuridiche – Giurisprudenza – Competenza generale del giudice dell’esecuzione – Terzo estraneo al reato – Concetto di buona fede – Lottizzazione abusiva – Compatibilità dell’intervento edilizio con gli strumenti urbanistici – Confisca – Accertamento della sussistenza di profili di colpa a carico del terzo acquirente – Cognizione del giudice dell’esecuzione – Presupposti essenziali ed indefettibili – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Confisca – Procedimento di esecuzione – Competenza – Giudice dell’esecuzione – Nozione di “interessato”.



Massima

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 05/07/2017 (Ud. 24/05/2017) Sentenza n.32363



DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Prescrizione del reato di lottizzazione abusiva – Possibilità di confisca nei confronti del terzo estraneo al procedimento penale – Artt. 30, 31, 44, lett. c) d.P.R. 380/01 – Paesaggio, ambiente, la vita e la salute – Valori costituzionali oggettivamente fondamentali – Prevalenza nel bilanciamento con il diritto di proprietà – Giurisprudenza Corte EDU – Artt. 2, 9, 32, 41, 42, 117, c.1^, Cost.
 
In tema di lottizzazione abusiva, l’applicazione della confisca al di fuori dei casi di condanna, nei confronti del terzo sul cui patrimonio la misura viene ad incidere, rimasto estraneo al procedimento penale, presuppone che siano riscontrabili quantomeno profili di colpa da parte del giudice dell’esecuzione nell’ambito del relativo procedimento, il quale non contrasta con alcun principio costituzionale o convenzionale.


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Confisca urbanistica – Non esige una sentenza di condanna da parte del giudice penale – Disposta anche in caso di sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato.
 
La confisca urbanistica non esige una sentenza di condanna da parte del giudice penale, posto che il rispetto delle garanzie previste dalla CEDU richiede solo un pieno accertamento della responsabilità personale di chi è soggetto alla misura ablativa. Inoltre, la confisca, può essere disposta anche in caso di sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato (Sez. 3, n. 16803 del 8/4/2015, Boezi e altri; Sez. 3, n. 15888 del 8/4/2015 (dep. 2016), Sannella e altro; Sez. 4, n. 31239 del 23/6/2015, Giallombardo).
 
 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Confisca nei confronti di terzi – Erede e terzo acquirente – Differenze giuridiche – Giurisprudenza. 
 
La confisca opera anche nei confronti di terzi, sebbene debba riconoscersi una sostanziale differenza tra la posizione dell’erede e quella del terzo acquirente, perché, nonostante siano accomunate dalla mancata partecipazione al giudizio principale e dall’incidenza patrimoniale di decisioni adottate in un contesto estraneo alla propria posizione giuridica, quella del primo è caratterizzata dal fatto che questi, per effetto della confisca, non può far valere alcuna pretesa su un bene sul quale la misura ablativa ha inciso ab origine sulla nascita del suo diritto sul bene, rendendolo inesistente (Cass. Sez. 3, n. 25883 del 14/3/2013, Pasqui e altri;  Sez. 3, n. 19959 del 10/10/2012 (dep.2013), Miele). 
 
 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Confisca – Competenza generale del giudice dell’esecuzione – Terzo estraneo al reato – Concetto di buona fede.
 
In tema di confisca, nell’ipotesi in cui il terzo non abbia avuto modo di far valere le proprie pretese davanti al giudice della cognizione, si ha la competenza generale del giudice dell’esecuzione, (cass. Sez. U., n. 11170 del 25/9/2014 (dep.2015), Uniland Spa e altro) menzionando anche le plurime decisioni che riconoscono soltanto al terzo, nei confronti del quale la sentenza irrevocabile non fa stato, la possibilità di far valere davanti al giudice dell’esecuzione i diritti vantati su un bene confiscato con sentenza irrevocabile (le SS. UU. richiamano, ex multis Sez. 1, n. 3311 del 11/11/2011 (dep. 2012), Lonati; Sez. 1, n. 27201 del 30/5/2013, Can; Sez. 3, n. 23926 del 27/05/2010, Baraldi le quali seguono a due decisioni delle Sezioni Unite: Sez. U, n. 9 del 18/5/1994, Comit Leasing S.p.a. in proc. Longarini e Sez. U, n. 9 del 28/4/1999, Bacherotti) e ricordando come, per terzo, debba ritenersi la persona estranea al reato, ovvero quella che non solo non abbia partecipato alla commissione del reato, ma che da esso non abbia ricavato vantaggi e utilità, poiché soltanto versando in tale situazione oggettiva e soggettiva questi può vedere riconosciuta la intangibilità della sua posizione giuridica soggettiva e l’insensibilità di essa agli effetti del provvedimento di confisca. Osservano ancora le Sezioni Unite che “il concetto di buona fede per il diritto penale è diverso da quello di buona fede civilistica a norma dell’art. 1147 cod. civ., dal momento che anche i profili di colposa inosservanza di doverose regole di cautela escludono che la posizione del soggetto acquirente o che vanti un titolo sui beni da confiscare o già confiscati sia giuridicamente da tutelare”.
 
 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva – Compatibilità dell’intervento edilizio con gli strumenti urbanistici – Confisca – Accertamento della sussistenza di profili di colpa a carico del terzo acquirente – Cognizione del giudice dell’esecuzione.
 
In tema di lottizzazione abusiva, rientra nella sfera di cognizione del giudice dell’esecuzione l’accertamento della sussistenza di profili di colpa a carico del terzo acquirente, nei confronti del quale può essere disposta la confisca del bene qualora abbia omesso di assumere le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell’intervento edilizio con gli strumenti urbanistici.
 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reato di lottizzazione abusiva e condotta del terzo non in buona fede – Confisca – Presupposti essenziali ed indefettibili.
 
La condotta del terzo non in buona fede è intimamente connessa a quella del venditore, sicché le loro azioni, solo apparentemente distinte, si collegano tra loro determinando la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio, inoltre, il soggetto proprietario della res non deve essere necessariamente condannato, in quanto detta sanzione ben può essere disposta allorquando sia stata comunque accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi (soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa, quale è, ad esempio, l’intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo autore ed alla inflizione della pena. Tuttavia, presupposto essenziale ed indefettibile, per l’applicazione della confisca, è l’accertamento della effettiva esistenza di una lottizzazione abusiva, con l’ulteriore condizione, connessa alle decisioni della Corte EDU e che riguarda l’elemento soggettivo del reato, da riscontrare, quanto meno, in termini di colpa, rilevabile almeno sotto gli aspetti dell’imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza, nella condotta dei soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Confisca – Procedimento di esecuzione – Competenza – Giudice dell’esecuzione – Nozione di “interessato”. 
 
In tema di esecuzione, una volta instauratosi il procedimento, esso, non avendo natura di giudizio di impugnazione, deve trovare la sua naturale conclusione in una decisione emessa all’esito dell’esame di tutte le questioni prospettate, svoltosi nel contraddittorio delle parti interessate e ciò al fine di dare comunque definitiva certezza ad un determinato titolo esecutivo, nel rispetto e nella tutela dei vari interessi eventualmente contrapposti e sottoposti al vaglio del giudice (così Sez. 6, n. 12512 del 6/2/2001, Palladino; Conf. Sez. 1, n. 10416 del 19/2/2009, Guarracino). Inoltre, nel procedimento di esecuzione va considerato “interessato” chiunque vanti una posizione giuridicamente tutelata sulla quale incide l’esecuzione della sentenza (Sez. 3, n. 23761 del 11/5/2010, Presidenza Del Consiglio Dei Ministri e altri, attinente, peraltro, alla vicenda “Sud Fondi”). Infine, solo il giudice dell’esecuzione può giudicare della pretesa avanzata in executivis dal terzo in relazione al bene confiscato, qualsivoglia sia il contenuto della istanza.
 

(dich. inammiss. il ricorso avverso ordinanza del 26/06/2013 della CORTE APPELLO di PALERMO) Pres. FIALE, Rel. RAMACCI, Ric. Mantione
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 05/07/2017 (Ud. 24/05/2017) Sentenza n.32363

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 05/07/2017 (Ud. 24/05/2017) Sentenza n.32363

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da MANTIONE SALVATORE nato il 22/01/1943 a SAN BIAGIO PLATANI;
 
avverso l’ordinanza del 26/06/2013 della CORTE APPELLO di PALERMO
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
 
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARILIA DI NARDO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. La Corte di appello di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 26/6/2013 ha rigettato l’opposizione proposta nell’interesse di Salvatore MANTIONE avverso l’ordinanza, in data 21/1/2013, con la quale la medesima Corte aveva respinto l’istanza di revoca della confisca disposta nei confronti dello stesso MANTIONE, terzo acquirente di una unità immobiliare, facente parte di un comprensorio realizzato dalla «SOLARIS S.p.A.» in località «Pizzo Sella» del comune di Palermo, con sentenza emessa dal Pretore di Palermo il 29/1/2000.
 
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia.
 
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e, ricordato come la giurisprudenza della CEDU e di questa Corte abbiano escluso l’applicabilità della confisca nei confronti di soggetti estranei al reato, rileva come erroneamente i giudici dell’esecuzione abbiano ritenuto l’inesistenza di positivi elementi di valutazione circa la sussistenza di una condizione di buona fede all’atto dell’acquisto dell’immobile sulla base dì circostanze fattuali destituite di fondamento.
 
3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione, ponendo in evidenza la illogicità della motivazione nella parte in cui esamina le allegazioni difensive.
 
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
 
4. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
 
L’amministrazione comunale di Palermo ha depositato memoria datata 7/5/2014, con la quale richiedeva il rigetto del ricorso.
 
All’udienza del 28/2/2014, la Prima Sezione Penale di questa Corte, originaria assegnataria del ricorso, ha disposto con ordinanza il rinvio a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti a questa Terza Sezione penale per “competenza interna” in considerazione della materia oggetto del ricorso.
 
All’udienza del 30/5/2014, questa Sezione ha disposto il rinvio a nuovo ruolo del procedimento in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione sollevata da questa stessa Sezione con ordinanza del 20/5/2014. 
 
In data 14/2/2017 è pervenuta alla cancelleria di questa Corte una comunicazione dell’Avv. Filippo AMATO che, facendo presente di essere stato già difensore di Salvatore MANTIONE, deceduto il 22 luglio 2014 e di essere ora difensore di Enrico MANTIONE, ha sollecitato la definizione del procedimento, la trattazione del quale è stata fissata nell’odierna udienza.
 
In data 18/4/2017 il medesimo difensore faceva pervenire un estratto della dichiarazione di successione a dimostrazione della qualità di erede di Enrico MANTIONE.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Occorre preliminarmente prendere in considerazione le conseguenze del decesso dell’originario ricorrente, Salvatore MANTIONE, comunicato dal difensore con l’istanza in data 14/2/2017 mediante la quale si sollecitava la trattazione del procedimento.
 
Va presa in considerazione, a tale proposito, quella giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in tema di esecuzione, una volta instauratosi il procedimento, esso, non avendo natura di giudizio di impugnazione, deve trovare la sua naturale conclusione in una decisione emessa all’esito dell’esame di tutte le questioni prospettate, svoltosi nel contraddittorio delle parti interessate e ciò al fine di dare comunque definitiva certezza ad un determinato titolo esecutivo, nel rispetto e nella tutela dei vari interessi eventualmente contrapposti e sottoposti al vaglio del giudice (così Sez. 6, n. 12512 del 6/2/2001, Palladino, Rv. 21848501. Conf. Sez. 1, n. 10416 del 19/2/2009, Guarracino, Rv. 24289801).
 
Le richiamate pronunce, infatti, pur riferendosi alla ipotesi della rinuncia da parte dell’interessato, definendo esse la natura del giudizio di esecuzione, risultano evidentemente utilizzabili anche nel caso in esame e di ciò ha chiaramente tenuto conto anche la difesa che, dopo la morte di Salvatore MANTIONE, ha comunque richiesto la fissazione di un’udienza per la trattazione e la definizione del procedimento.
 
Va altresì osservato, quanto alla posizione di Enrico MANTIONE, qualificatosi erede dell’originario ricorrente, che lo stesso, è invece, del tutto estraneo al rapporto processuale originariamente instauratosi con il ricorso del suo dante causa.
 
La disposta confisca, in ogni caso, pacificamente opera anche nei confronti di terzi, sebbene debba riconoscersi, come già è avvenuto in una precedente pronuncia di questa Corte (Sez. 3, n. 25883 del 14/3/2013, Pasqui e altri, Rv. 25714401. V. anche Sez. 3, n. 19959 del 10/10/2012 (dep.2013), Miele, Rv. 25586401), una sostanziale differenza tra la posizione dell’erede e quella del terzo acquirente, perché, sebbene accomunate dalla mancata partecipazione al giudizio principale e dall’incidenza patrimoniale di decisioni adottate in un contesto estraneo alla propria posizione giuridica, quella del primo è caratterizzata dal fatto che questi, per effetto della confisca, non può far valere alcuna pretesa su un bene sul quale la misura ablativa ha inciso ab origine sulla nascita del suo diritto sul bene, rendendolo inesistente.
 
Nel caso di specie, peraltro, non si pone neppure il problema, affrontato nella richiamata decisione, del pregiudizio che potrebbe derivare dall’impossibilità del dante causa deceduto nel corso del giudizio principale, di far valere appieno nel giudizio penale nel quale è imputato, le proprie difese per opporsi alla confisca, in quanto l’originario ricorrente nel presente giudizio ha potuto integralmente utilizzare, come pure verrà detto in seguito, gli strumenti e le garanzie che l’ordinamento poneva a sua disposizione.
 
 
2. Ciò premesso, va rilevato che il ricorso è inammissibile.
 
Occorre in primo luogo osservare, per una migliore comprensione della vicenda in esame, che la stessa è caratterizzata dalle seguenti principali scansioni fattuali e procedimentali ricavabili dal ricorso e dal provvedimento impugnato, unici atti ai quali, come è noto, questa Corte ha accesso.
 
L’immobile del quale l’odierno ricorrente richiede la restituzione, come si è detto in precedenza, è parte di un complesso immobiliare realizzato in località Pizzo Sella del comune di Palermo in attuazione di una lottizzazione abusiva definitivamente accertata con sentenza irrevocabile, emessa dal Pretore di Palermo il 29/1/2000.
 
Il ricorrente, dichiarandosi terzo acquirente di buona fede, lamenta che il giudice dell’esecuzione avrebbe erroneamente negato la restituzione del bene confiscato.
 
La Corte territoriale, col provvedimento impugnato, ha motivatamente escluso la sussistenza della buona fede in capo al ricorrente, ponendo anzi in evidenza alcuni dati fattuali ritenuti seriamente indicativi della circostanza che il ricorrente fosse pienamente consapevole di acquistare un bene illecitamente lottizzato o che, in ogni caso, fosse stato in condizioni tali da potersi rendere conto di tale evenienza.
 
I dati ritenuti significativi dal giudice dell’esecuzione sono:
 
– l’atto di acquisto dell’immobile, in data 5/8/1983, stipulato con la “SOLARIS S.p.A.”, società di Andrea NOTARO,condannato irrevocabilmente quale uno degli ispiratori della lottizzazione e dei connessi reati contro la pubblica amministrazione, cognato di Michele GRECO, definito “uomo di spicco assoluto di Cosa Nostra”;
 
– la qualifica professionale di geometra del ricorrente e la sua competenza nel settore;
 
– la sua posizione, all’epoca dei fatti, di dipendente del settore tecnico del comune di Palermo, ufficio che vedeva coinvolti e in parte condannati per le condotte tenute nell’ambito dell’attività lottizzatoria, i funzionari che ne facevano parte;
 
– il rapporto di parentela con l’omonimo assessore all’urbanistica del Comune di Palermo, Salvatore MANTIONE, del quale era nipote diretto e presso la segreteria del quale prestava servizio, svolgendo conseguentemente la propria attività proprio all’interno degli uffici deputati al rilascio delle concessioni edilizie o, comunque, a pronunciarsi nell’ambito del procedimento amministrativo per il rilascio delle stesse. Il predetto, peraltro, era stato direttamente coinvolto nella vicenda, tanto da essere stato condannato in primo grado per aver dolosamente contributo alla lottizzazione, connotata anche dal rilascio di un numero ingentissimo (“centinaia e centinaia”) di concessioni edilizie e poi assolto nei successivi gradi di giudizio.
 
Sulla base di tali evenienza la Corte di appello rileva come, a differenza di altre posizioni già esaminate, afferenti ad altri acquirenti, la posizione del ricorrente non possa ritenersi “immune da profili di addebito, di colpa, di compartecipazione, in qualche modo, al progetto già sanzionato di illiceità”.
 
 
3. Tali considerazioni vengono contestate nel ricorso, facendo rilevare come, sulla base dei principi affermati dalla Corte EDU, la confisca non potrebbe essere comunque applicata nei confronti di soggetti estranei al reato e, conseguentemente, al processo.
 
Fatta tale premessa, osserva il ricorrente come il giudice dell’esecuzione abbia tenuto conto solo della pronuncia di condanna nei confronti dello zio e non anche della successiva assoluzione, che egli, all’interno dell’amministrazione, si era occupato esclusivamente di “contabilità di ripristino conto terzi” e manutenzioni stradali, non avendo nulla a che fare con l’Ufficio tecnico e svolgendo la propria attività in stanze diverse e non contigue a quelle dove si trattavano le istruttorie per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi.
 
Viene fatto inoltre rilevare come la Corte di appello sia incorsa in un evidente errore laddove, per evidenziare la notorietà dei fatti relativi all’abusiva lottizzazione nel 1984, ha indicato tale anno come quello antecedente all’acquisto del lotto da parte dell’odierno ricorrente, acquisto in realtà perfezionatosi nel 1983. Il giudice dell’esecuzione, si aggiunge, avrebbe ignorato anche che il ricorrente, nel 1985, era stato sentito quale persona informata sui fatti senza nulla conoscere in ordine al processo in corso e che sui giornali locali, nel 1989, era stato dato risalto alla notizia della regolarità dell’attività edificatoria, informando anche del fatto che i tecnici comunali addetti all’edilizia privata non avevano riscontrato alcuna irregolarità.
 
Si richiama, infine, il diverso esito di analoga procedura trattata dal giudice dell’esecuzione e da questa Corte nel ricorso di Carolina FERRIGNO ed altri.
 
 
4. Ciò posto, occorre rilevare che il provvedimento impugnato, il quale tiene nel dovuto conto i principi affermati dalla Corte EDU nella nota sentenza “Sud Fondi” (Sez. II sent. 20 gennaio 2009 SUD FONDI s.r.l. e altri contro Italia), è stato assunto in data antecedente ad altra decisione di rilievo (Corte EDU 29 ottobre 2013, Varvara e/Italia) che pure è intervenuta sul tema della confisca, sicché ritiene il Collegio che sia opportuno verificare se le conclusioni cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione nel caso in esame siano compatibili con l’ulteriore pronuncia dei giudici di Strasburgo, sebbene la stessa sia espressione di un indirizzo non ancora consolidato, stante la ricordata pendenza di analoghe questioni presso la Grande camera, in considerazione del fatto che la confisca, nel caso di specie, svolge i suoi effetti nei confronti di un soggetto terzo, rimasto estraneo al procedimento che l’ha disposta.
 
 
5. Non è questa la sede per procedere ad una dettagliata ricostruzione dei vari sviluppi che la questione ha avuto nel corso del tempo, effettuata peraltro, in più occasioni, dalla dottrina, ben potendosi individuare, quale ottimale punto di partenza per una soluzione della vicenda, le decisioni della Corte costituzionale intervenute dopo la pronuncia della “sentenza Varvara”, già peraltro recepite da questa Corte e delle quali si dirà in seguito, avendo il giudice dell’esecuzione già considerato, ai fini della decisione impugnata, come si è detto, quanto in precedenza affermato dalla Corte EDU e dalla giurisprudenza di questa Corte.
 
Ciò nonostante, una sommaria sintesi, senza alcuna pretesa di completezza, si ritiene possa essere comunque utile ai fini della presente decisione.
 
 
6. La complessa evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale che ha riguardato la confisca, obbligatoria, prevista dall’art. 44, lett. c) d.P.R. 380\01 quale conseguenza della lottizzazione abusiva, trae verosimilmente origine dal contenuto letterale della richiamata disposizione, la quale, non riferendosi espressamente ad una sentenza di condanna, consente la misura ablativa nei casi in cui l’esistenza della lottizzazione sia stata semplicemente accertata.
 
Tale formulazione della norma è stata originariamente interpretata nel senso che la confisca possa applicarsi in tutti i casi in cui tale accertamento sia avvenuto, indipendentemente dalla condanna dei responsabili della lottizzazione, ritenendosi tale conseguenza come espressamente voluta dal legislatore sulla base del confronto con quanto diversamente previsto dall’art. 31 del d.P.R. 380\01, il quale fa esplicito riferimento alla sentenza di condanna nel prendere in considerazione l’ordine di demolizione impartito dal giudice.
 
Alla particolarità della misura ablativa prevista dalla disciplina edilizia è conseguita la qualificazione della stessa non come misura di sicurezza patrimoniale, bensì quale sanzione amministrativa applicata dal giudice penale in via di supplenza rispetto al meccanismo amministrativo di acquisizione dei terreni lottizzati al patrimonio disponibile del comune, di cui all’art. 30 d.P.R. 380\01, del tutto differente dall’analogo istituto disciplinato dall’articolo 240 cod. pen. (cfr. Sez. 3, n. 38728 del 7/7/2004, Lazzara, Rv. 22960801; Sez. 3, n. 41757 del 23/9/2004, Pignatiello ed altri, Rv. 23031301. Nello stesso senso, Sez. 3, n. 36844 del 9/7/2009, Conto’, Rv. 24492301 che ne rileva, però, il carattere sanzionatorio ai sensi dell’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, secondo il principio enunciato in relazione alla decisione “Sud Fondi” della Corte EDU) ed avente natura reale e non personale (v., ad es., Sez. 3, n. 37086 del 7 /7 /2004, Perniciaro, Rv. 23003101).
 
Tale ultimo aspetto, unitamente alla riconosciuta peculiarità della misura ablativa, ha prodotto, quale ulteriore conseguenza, il consolidarsi di un indirizzo giurisprudenziale secondo cui la confisca deve ritenersi efficace ed operante anche in danno di soggetti terzi estranei al reato i quali, se in buona fede, possono poi far valere i loro diritti in sede civile (si veda, ad es. Sez. 3, n. 38728 del 7 /7 /2004, Lazzara, Rv. 22961001, cit.) e spiega i suoi effetti non soltanto in caso di estinzione del reato per prescrizione, ma anche in presenza di un esito assolutorio del giudizio con formula diversa dall’insussistenza del fatto, ritenendosi, peraltro, manifestamente infondata la questione di incostituzionalità sollevata con riferimento all’art. 44, comma 2 d.P.R. 380\01 (Sez. 3, n. 6396 del 7 /11/2006 (dep. 2007), Cieri, Rv. 23607601).
 
Tale orientamento è stato, però, oggetto di successiva verifica alla luce della già menzionata sentenza “Sud Fondi” della Corte EDU, la quale, nel prendere in esame il noto caso della lottizzazione in località “Punta Perotti” di Bari, conclusosi con la confisca disposta nonostante l’assoluzione degli imputati per difetto dell’elemento soggettivo, ha dapprima riconosciuto la ricevibilità del ricorso (Sez. II Decisione 30.8.2007 SUD FONDI s.r.l. e altri contro Italia), considerando la natura di “pena” della confisca, in quanto collegata ad un illecito penale e, successivamente, ha accertato la violazione degli articoli 7 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1, dichiarando arbitraria la confisca applicata (Sez. II sent. 20 gennaio 2009).
 
Questa Corte, già dopo la pronuncia di ricevibilità del ricorso e prima della definitiva pronuncia della Corte di Strasburgo, ha riesaminato la questione, rilevando tra l’altro, considerato anche quanto indicato nella decisione del 30/8/2007, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale per asserita violazione degli artt. 3, 25, comma secondo, 27, 42, 97, 111, 117, comma primo, Cast. prospettata nell’ambito di quel giudizio (Sez. 3, n. 37472 del 26/6/2008, Belloi e altri, Rv. 24110001) che è stata successivamente ribadita anche alla luce della successiva pronuncia della Corte EDU del 2009, prendendo anche in esame la particolare posizione del terzo estraneo rispetto al reato di lottizzazione abusiva (Sez. 3, n. 39078 del 13/7 /2009, Apponi e altri, Rv. 24534801).
 
Le successive pronunce di questa Corte hanno tenuto ovviamente conto di quanto affermato dalla Corte EDU (v., ad es., Sez. 3, n. 17865 del 17/03/2009, P.M. in proc. Quarta e altri, Rv. 24374901; Sez. 3, n. 21188 del 30/4/2009, Casasanta e altri, Rv. 24363001; Sez. 3, n. 48924 del 21/10/2009, Tortora e altri, Rv. 24576301).
 
E’ intervenuta, in quel periodo, anche la Corte Costituzionale, in quanto sollecitata dalla Corte d’Appello di Bari, che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 2 del TU in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui impone al giudice penale, in presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite anche a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti, che è stata, tuttavia, dichiarata inammissibile (Corte Cost. sent. 239 del 24 luglio 2009). La questione era stata peraltro in precedenza ritenuta manifestamente infondata da questa Corte (Sez. 3, n. 20243 del 25/03/2009, Rammacca Sala e altri, Rv. 24362401; Sez. 3, n. 37472 del 26/6/2008, Belloi e altri, Rv. 24110001, cit.).
 
 
7. Il successivo intervento della Corte EDU con la sentenza “Varvara” ha determinato, come si è accennato in precedenza, ulteriori sviluppi, concretatisi con la declaratoria di non manifesta infondatezza, da parte di questa Corte, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma secondo, del d.P.R. n.380 del 2001, come interpretato dalla sentenza della CEDU, per violazione degli artt. 2, 9, 32, 41, 42, 117, primo comma, Cost., i quali impongono che il paesaggio, l’ambiente, la vita e la salute siano tutelati quali valori costituzionali oggettivamente fondamentali, cui riconoscere prevalenza nel bilanciamento con il diritto di proprietà, in quanto la norma suddetta, come sopra interpretata, non tiene conto di tale bilanciamento, che deve essere sempre operato qualora siano in gioco opposti interessi costituzionalmente protetti, anche qualora gli uni trovino tutela nella CEDU e gli altri nella Costituzione italiana.
 
La Corte costituzionale (sent. 26/3/2015, n. 49) pur dichiarando l’inammissibilità della questione (sollevata anche dal Tribunale ordinario di Teramo), ha preso in considerazione quanto affermato nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo in precedenza menzionate, fornendo una serie di indicazioni sui rapporti tra diritto interno e Convenzione EDU ed affermando, tra l’altro, richiamando anche il contenuto di due precedenti decisioni (le sentenze n.239/2009 e 85/2008), che «di per sé, non è escluso che il proscioglimento per prescrizione possa accompagnarsi alla più ampia motivazione sulla responsabilità, ai soli fini della confisca del bene lottizzato (misura, quest’ultima, che il giudice penale è tenuto a disporre con la sentenza definitiva che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva ai sensi dell’art. 44, comma 2, del d. P. R. n. 380 del 2001)», rilevando, altresì, che «allo stato, e salvo ulteriori sviluppi della giurisprudenza europea (in seguito al deferimento alla Grande Camera di controversie attinenti a confische urbanistiche nazionali, nei ricorsi n. 19029/11, n. 34163/07 e n. 1828/06), deve perciò ritenersi erroneo il convincimento, formulato dai rimettenti come punto di partenza dei dubbi di costituzionalità, che la sentenza Varvara sia univocamente interpretabile nel senso che la confisca urbanistica possa essere disposta solo unitamente ad una sentenza di condanna da parte del giudice per il reato di lottizzazione abusiva».
 
Tali affermazioni sono state successivamente ribadite (Corte costituzionale ord. 187 del 23/07/2015), osservando” … che la sentenza della Corte EDU nel caso Varvara può essere letta nel senso che la confisca urbanistica non esige una sentenza di condanna da parte del giudice penale, posto che il rispetto delle garanzie previste dalla CEDU richiede solo un pieno accertamento della responsabilità personale di chi è soggetto alla misura ablativa; che i canoni dell’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme avrebbero dovuto orientare il giudice a quo verso tale soluzione; che, infatti, esigere la condanna penale per l’applicazione di una sanzione di carattere amministrativo (quale è, secondo la giurisprudenza costante, la confisca di una lottizzazione abusiva), per quanto assistita dalle garanzie della “pena” ai sensi dell’art. 7 della CEDU, determina l’integrale assorbimento della misura nell’ambito del diritto penale e rappresenta una soluzione di dubbia compatibilità con il «principio di sussidiarietà, per il quale la criminalizzazione, costituendo l’ultima ratio, deve intervenire soltanto allorché, da parte degli altri rami dell’ordinamento, non venga offerta adeguata tutela ai beni da garantire» (sentenza n. 487 del 1989; in seguito, sentenza n. 49 del 2015); che ai fini dell’osservanza della CEDU rileva non la forma della pronuncia con cui è applicata una misura sanzionatoria ma la pienezza dell’accertamento di responsabilità, tale da vincere la presunzione di non colpevolezza; che tale accertamento è compatibile con una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato conseguente alla prescrizione (sentenze n. 49 del 2015, n. 239 del 2009 e n. 85 del 2008)”.
 
 
8. Alle richiamate pronunce ha fatto successivamente riferimento questa Corte, riconoscendo la possibilità di applicare la confisca anche in caso di sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato (Sez. 3, n. 16803 del 8/4/2015, Boezi e altri, Rv. 26358501; Sez. 3, n. 15888 del 8/4/2015 (dep. 2016), Sannella e altro, Rv. 26662801; Sez. 4, n. 31239 del 23/6/2015, Giallombardo, Rv. 26433701).
 
Le decisioni appena richiamate hanno preso in esame, alla luce di quanto chiarito dalla Corte EDU e dalla Corte costituzionale, il peculiare aspetto della efficacia della confisca delle aree e dei terreni abusivamente lottizzati quando, pur essendo accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, non si pervenga alla condanna od all’irrogazione della pena.
 
 
9. Così sommariamente riassunto il tormentato sviluppo della questione attinente alla operatività della confisca conseguente alla lottizzazione abusiva, rileva il Collegio che quanto affermato nelle decisioni intervenute successivamente alla pronuncia dell’ordinanza impugnata non toglie validità alle conclusioni cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione ed, anzi, ne conferma la legittimità.
 
 
10. La sentenza n. 49\2015 della Corte costituzionale prende esplicitamente in considerazione anche la posizione dei terzi acquirenti dei beni lottizzati e, nel ricordare che “la confisca urbanistica costituisce sanzione penale ai sensi dell’art. 7 della CEDU e può pertanto venire disposta solo nei confronti di colui la cui responsabilità sia stata accertata in ragione di un legame intellettuale (coscienza e volontà) con i fatti”, precisa come l’accertamento possa essere “contenuto in una sentenza penale di proscioglimento dovuto a prescrizione del reato, la quale, pur non avendo condannato l’imputato, abbia comunque adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità personale di chi è soggetto alla misura ablativa, sia esso l’autore del fatto, ovvero il terzo di mala fede acquirente del bene”.
 
Si aggiunge, nella richiamata sentenza: “sia che la misura colpisca l’imputato, sia che essa raggiunga il terzo acquirente di mala fede estraneo al reato, si rende perciò necessario che il giudice penale accerti la responsabilità delle persone che la subiscono, attenendosi ad adeguati standard probatori e rifuggendo da clausole di stile che non siano capaci di dare conto dell’effettivo apprezzamento compiuto. Ora, tali considerazioni chiariscono che il terzo acquirente di buona fede, che ha a buon titolo confidato nella conformità del bene alla normativa urbanistica, non può in nessun caso subire la confisca. Va poi da sé che l’onere di dimostrare la mala fede del terzo grava, nel processo penale, sulla pubblica accusa, posto che una “pena”, ai sensi dell’art. 7 della CEDU, può essere inflitta solo vincendo la presunzione di non colpevolezza formulata dall’art. 6, comma 2, della CEDU (ex plurimis, Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 1 ° marzo 2007, Geerings contro Paesi Bassi)”.
 
Va peraltro osservato che, nella menzionata pronuncia, il giudice delle leggi, pur ritenendo di non potersi soffermare “sui limiti che l’ordinamento processuale può, di volta in volta e a seconda della fase in cui versa il processo, imporre al giudice penale quanto alle attività necessarie per giungere all’accertamento della responsabilità”, ravvisa nella giurisprudenza di questa Corte “una linea di tendenza favorevole ad un ampliamento di essi (ad esempio, Corte di cassazione, sezioni unite penali, 10 luglio 2008, n. 38834)”.
 
 
11. Tali considerazioni vanno dunque apprezzate nel caso in esame, verificando se il giudice dell’esecuzione possa procedere all’accertamento di responsabilità del terzo acquirente, ritenuto necessario per l’operatività nei suoi confronti della misura ablativa disposta nel precedente giudizio.
 
La risposta, affermativa, è già stata data in passato dalla giurisprudenza di questa Corte.
 
In generale, si è già avuto modo di affermare che nel procedimento di esecuzione va considerato “interessato” chiunque vanti una posizione giuridicamente tutelata sulla quale incide l’esecuzione della sentenza (Sez. 3, n.
23761 del 11/5/2010, Presidenza Del Consiglio Dei Ministri e altri, Rv. 24728101, attinente, peraltro, alla vicenda “Sud Fondi”).
 
Sempre in generale, occorre ricordare come, in più occasioni, si sia chiarito che è solo il giudice dell’esecuzione che può giudicare della pretesa avanzata in executivis dal terzo in relazione al bene confiscato, qualsivoglia sia il contenuto della istanza.
 
Pare sufficiente richiamare, a tale proposito, quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 11170 del 25/9/2014 (dep.2015), Uniland Spa e altro) le quali, nel considerare l’ipotesi in cui il terzo non abbia avuto modo di far valere le proprie pretese davanti al giudice della cognizione, hanno richiamato la competenza generale del giudice dell’esecuzione, menzionando anche le plurime decisioni che riconoscono soltanto al terzo, nei confronti del quale la sentenza irrevocabile non fa stato, la possibilità di far valere davanti al giudice dell’esecuzione i diritti vantati su un bene confiscato con sentenza irrevocabile (le SS. UU. richiamano, ex multis Sez. 1, n. 3311 del 11/11/2011 (dep. 2012), Lonati, Rv. 251845; Sez. 1, n. 27201 del 30/5/2013, Can, Rv. 257599; Sez. 3, n. 23926 del 27/05/2010, Baraldi, Rv. 247797 le quali seguono a due decisioni delle Sezioni Unite: Sez. U, n. 9 del 18/5/1994, Comit Leasing S.p.a. in proc. Longarini e Sez. U, n. 9 del 28/4/1999, Bacherotti, Rv. 21351101) e ricordando come, per terzo, debba ritenersi la persona estranea al reato, ovvero quella che non solo non abbia partecipato alla commissione del reato, ma che da esso non abbia ricavato vantaggi e utilità, poiché soltanto versando in tale situazione oggettiva e soggettiva questi può vedere riconosciuta la intangibilità della sua posizione giuridica soggettiva e l’insensibilità di essa agli effetti del provvedimento di confisca.
 
Osservano ancora le Sezioni Unite che “il concetto di buona fede per il diritto penale è diverso da quello di buona fede civilistica a norma dell’art. 1147 cod. civ., dal momento che anche i profili di colposa inosservanza di doverose regole di cautela escludono che la posizione del soggetto acquirente o che vanti un titolo sui beni da confiscare o già confiscati sia giuridicamente da tutelare”.
 
A conclusioni analoghe è nondimeno già pervenuta questa Corte con riferimento a questione concernente proprio gli effetti del provvedimento di confisca, del quale qui si discute, nei confronti di altro soggetto terzo (Sez. 3, n. 51387 del 24/10/2013, La Nuova Immobiliare S.r.l., Rv. 25801501) pervenendo all’affermazione del principio secondo il quale, in tema di lottizzazione abusiva, rientra nella sfera di cognizione del giudice dell’esecuzione l’accertamento della sussistenza di profili di colpa a carico del terzo acquirente, nei confronti del quale può essere disposta la confisca del bene qualora abbia omesso di assumere le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell’intervento edilizio con gli strumenti urbanistici (sulla competenza del giudice dell’esecuzione si era pronunciata, in precedenza, Sez. 3, n. 25883 del 14/3/2013, Pasqui e altri, Rv. 25714301).
 
Nell’affermare tale principio la sentenza richiama, nel dettaglio, le precedenti pronunce nelle quali si era riconosciuta l’operatività della confisca nei confronti del terzo rispetto al quale deve escludersi la buona fede (Sez. 3, n. 36844 del 09/07/2009, Conto’, Rv. 24492401, cit.; Sez. 3, n. 45833 del 18/10/2012, Comune Di Palermo, Rv. 25385301; Sez. 3, n. 37472 del 26/6/2008 Belloi e altri, Rv. 24109801, cit.; Sez. 6, n. 45492 del 23/11/2010, Murolo, Rv. 24921501; Sez.F, n. 31921 del 24/7/2012, Spaccialbelli, Rv. 25342101; Sez. 3, n. 15981 del 28/2/2013, P.M. in proc. Moretti, Rv. 25498701. Conforme a quest’ultima Sez. 3, n. 51710 del 3/12/2013, P.M. in proc. Chiantera e altri, Rv. 25734801).
 
Merita anche di essere ricordata, a tale proposito, altra decisione di questa Sezione (Sez. 3 n. 34882 del 22/4/2010, Usai, non massimata) nella quale la questione viene affrontata tenendo conto anche dei contenuti della sentenza “Sud Fondi” della Corte EDU e della sentenza 239/2009 della Corte costituzionale.
 
Si afferma, in questa decisione, che la condotta del terzo non in buona fede è intimamente connessa a quella del venditore, sicché le loro azioni, solo apparentemente distinte, si collegano tra loro determinando la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio, osservando, altresì, che la decisione della Corte EDU non ha affermato in alcun modo che la confisca presuppone una pronuncia di condanna nei confronti del soggetto al quale la cosa appartiene, ribadendo conseguentemente il principio secondo il quale “per disporre la confisca prevista dall’art. 44, 2° comma del T. U. n. 380/2001 (e precedentemente dall’art. 19 della legge n. 47/1985), il soggetto proprietario della res non deve essere necessariamente condannato, in quanto detta sanzione ben può essere disposta allorquando sia stata comunque accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi (soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa, quale è, ad esempio, l’intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo autore ed alla inflizione della pena”.
 
Viene quindi precisato che presupposto essenziale ed indefettibile, per l’applicazione della confisca, è l’accertamento della effettiva esistenza di una lottizzazione abusiva, con l’ulteriore condizione, connessa alle decisioni della Corte EDU e che riguarda l’elemento soggettivo del reato, da riscontrare, quanto meno, in termini di colpa, rilevabile almeno sotto gli aspetti dell’imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza, nella condotta dei soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere.
 
 
12. I principi sopra richiamati sono dunque utilizzabili anche per la soluzione della questione in esame, sebbene vada rilevato, alla luce di quanto affermato dalla corte costituzionale nella sentenza n.49\2015, con riferimento a quanto disposto dalla Convenzione, che non sarà l’interessato a dover dimostrare la propria buona fede, gravando sulla pubblica accusa l’onere di dimostrarne l’insussistenza.
 
Parimenti, risulta evidente la necessità di assicurare al soggetto interessato tutte le garanzie richieste dalla Convenzione, che il Collegio ritiene siano comunque assicurate anche nella fase di esecuzione.
 
Va ricordato, a tale proposito, che solo in detta fase processuale il terzo può concretamente agire per far valere le proprie ragioni, rimanendo estraneo alla fase di cognizione e disponendo, in altri momenti, di strumenti limitati (lo ricorda la citata sentenza 34882/2010, richiamando gli articoli 257, comma 1; 322, comma 2 e 355 comma 3 cod. proc. pen.), che non consentono la necessaria verifica di cui si discute.
 
In tale fase, peraltro, viene assicurato il contraddittorio ed il diritto di difesa, anche attraverso la nomina di un difensore di ufficio all’interessato che ne sia privo, prevedendosi che lo stesso debba essere sentito se ne fa richiesta e riconoscendo al giudice dell’esecuzione ampi poteri, prevedendo l’art. 666, comma 5 cod. proc. pen. che questi possa richiedere alle autorità competenti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno e, se occorre, assumere prove, sempre nel rispetto del contraddittorio.
 
È altresì assicurata la pubblicità dell’udienza, atteso che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 109\2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l’ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell’esecuzione, nelle forme dell’udienza pubblica.
 
La Corte, peraltro, nella richiamata decisione, pone in evidenza come il provvedimento ablativo possa “colpire un soggetto rimasto estraneo al giudizio di cognizione e che non ha avuto, quindi, neppure la possibilità di fruire della garanzia della pubblicità delle udienze nell’ambito di detto giudizio”.
 
Tale decisione ha trovato applicazione anche da parte di questa Sezione, che ha avuto modo di rilevare la manifesta infondatezza della ulteriore questione di legittimità costituzionale dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente che, su richiesta degli interessati, il procedimento di applicazione della confisca dinanzi al giudice dell’esecuzione si svolga, in prima istanza, con le forme dell’udienza pubblica, così come accade per il procedimento di opposizione contro la relativa ordinanza, in seguito all’intervento della Corte costituzionale appena richiamato, precisando che gli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, non impongono una “forma” unica di contraddittorio, sicché sono legittimi i procedimenti in cui esso sia eventuale, perché attivato solo su istanza di parte e posticipato, poiché collocato nella fase del controllo sulla prima decisione emessa “de plano” (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark e altro, Rv. 26553701).
 
 
13. Da ciò consegue, pertanto, la piena conformità della procedura seguita anche nella fattispecie alla giurisprudenza convenzionale e costituzionale intervenuta successivamente al provvedimento impugnato.
 
Va conseguentemente affermato che in tema di lottizzazione abusiva, l’applicazione della confisca al di fuori dei casi di condanna, nei confronti del terzo sul cui patrimonio la misura viene ad incidere, rimasto estraneo al procedimento penale, presuppone che siano riscontrabili quantomeno profili di colpa da parte del giudice dell’esecuzione nell’ambito del relativo procedimento, il quale non contrasta con alcun principio costituzionale o convenzionale.
 
 
14. Fatto tale doveroso rilievo, osserva il Collegio come, in primo luogo, debba darsi atto del fatto che il ricorrente non ha in alcun modo eccepito la regolarità del procedimento svoltosi innanzi al giudice dell’esecuzione, limitandosi a sostenere, dopo il richiamo ai principi generali, che la valutazione della Corte di appello sarebbe errata e connotata da vizi di illogicità.
 
Ha lamentato il fatto che la confisca non avrebbe potuto essere applicata nei suoi confronti, in quanto soggetto estraneo al reato ed al processo, ma tale evenienza, come si è visto, non preclude gli effetti della misura ablativa.
 
I motivi di doglianza, inoltre, si caratterizzano per essere articolati quasi esclusivamente in fatto, risolvendosi in una prospettazione alternativa delle valutazioni operate dal giudice dell’esecuzione, con argomenti che risultano scevri da cedimenti logici o manifeste contraddizioni.
 
La Corte di appello basa infatti la propria decisione su una serie di dati fattuali che vanno, in primo luogo, considerati unitariamente e che pongono in evidenza, come si è ricordato in precedenza, elementi fattuali inequivocabilmente sintomatici della piena consapevolezza dell’attività lottizzatoria che stava svolgendosi in località Pizzo Sella del comune di Palermo.
 
Correttamente il giudice dell’esecuzione ha posto in evidenza il fatto che il ricorrente fosse dotato, in ragione del titolo di studio e della professione svolta, delle competenze necessarie per rendersi agevolmente conto della eclatante illegittimità dell’attività urbanistica che si stava svolgendo.
 
Si trattava, per quanto è dato rilevare dal ricorso e dall’ordinanza impugnata, di una vastissima attività lottizzatoria posta in essere in area a destinazione agricola mediante il rilascio di centinaia di titoli abilitativi.
 
La Corte territoriale ha anche considerato l’inserimento professionale del ricorrente all’interno dell’amministrazione comunale nel settore tecnico e l’attività di collaborazione con l’omonimo zio, assessore all’urbanistica rimasto coinvolto nelle indagini, arrestato e condannato in primo grado, sebbene successivamente assolto.
 
Nel ricorso si insiste particolarmente sull’assoluzione, facendo anche rilevare la menzionata incongruenza tra le date indicate (quella dell’acquisto e quella in cui, secondo la Corte di appello, avrebbe avuto particolare risalto presso l’opinione pubblica).
 
Si tratta, a ben vedere, di argomentazioni prive di rilievo, poiché l’esito finale del processo, che riguarda soggetto diverso dall’interessato, con il quale egli aveva rapporti di parentela e collaborazione, è un dato che la Corte ha considerato, ponendo tuttavia l’accento sull’intero sviluppo della vicenda, unitamente alla qualifica soggettiva del ricorrente ed alla sua attività professionale, per ritenere dimostrata, quanto meno, una colpevole negligenza, se non la consapevolezza dell’illiceità dell’azione lottizzatoria.
 
Inoltre, sebbene il ricorso faccia ripetutamente riferimento all’atto di acquisto del terreno, intervenuto nel 1983, occorre considerare che l’attività lottizzatoria non poteva ritenersi conclusa con il solo trasferimento della proprietà, completandosi invece, almeno per quanto riguarda la proprietà del ricorrente, con l’ultimazione dell’attività edificatoria, che la stessa Corte territoriale colloca temporalmente nel 1989, sicché l’errore nell’indicazione della data è privo di rilevanza a fronte di una condotta attiva, protrattasi dopo l’acquisto, secondo quanto accertato dal giudice dell’esecuzione, per alcuni anni, senza contare, poi, che lo stesso ricorrente ricorda (pag. 12 del ricorso) di essere stato sentito come persona informata sui fatti dal magistrato inquirente proprio sulla lottizzazione abusiva.
 
A fronte di ciò, come si è già detto, vengono opposte considerazioni in fatto, tese a contrastare le conclusioni del giudice dell’esecuzione che, oltre a non poter essere prese in esame da questa Corte, restano comunque confinate nell’ambito delle mere asserzioni.
 
Infine, il provvedimento impugnato tratta anche l’ulteriore questione sollevata con riferimento ad altra pronuncia di questa Corte in caso analogo (Sez. 3, n. 45833 del 18/10/2012, Comune Di Palermo, Rv. 25385301), dando atto della diversa situazione e rilevando, del tutto correttamente, come l’accertamento sulla posizione di ogni singolo soggetto debba essere effettuata con riferimento alle peculiarità del caso specifico.
 
 
15. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile senza ulteriori oneri per il ricorrente in quanto deceduto nelle more del procedimento.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso. 
 
Così deciso in data 24.5.2017
 
 
 
 
 
 
 

 

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