Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento atmosferico Numero: 22367 | Data di udienza: 22 Giugno 2017

ARIA – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Immissioni di fumo provenienti dal camino – Impianti di riscaldamento per uso domestico – Presunzione legale di nocività e pericolosità "relativa" – Onere della prova che non esiste danno o pericolo per il vicino – Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi – Art. 890 cod. civ..


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 2^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Settembre 2017
Numero: 22367
Data di udienza: 22 Giugno 2017
Presidente: MANNA
Estensore: LOMBARDO


Premassima

ARIA – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Immissioni di fumo provenienti dal camino – Impianti di riscaldamento per uso domestico – Presunzione legale di nocività e pericolosità "relativa" – Onere della prova che non esiste danno o pericolo per il vicino – Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi – Art. 890 cod. civ..



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.2^ 26/09/2017 (ud. 22/06/2017), Ordinanza n.22367

 
ARIA – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Immissioni di fumo provenienti dal camino – Impianti di riscaldamento per uso domestico – Presunzione legale di nocività e pericolosità "relativa" – Onere della prova che non esiste danno o pericolo per il vicino – Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi – Art. 890 cod. civ..
 
In tema di emissioni, i camini (ma ciò vale anche per gli impianti di riscaldamento per uso domestico alimentati a nafta) sono assoggettati alla disciplina posta dall’art. 890 cod. civ., che pone una presunzione legale di nocività e pericolosità che è solo "relativa", ed è quindi superabile con la prova che non esiste danno o pericolo per il fondo vicino (Cass., Sez. 2, n. 10607 del 23/05/2016; Sez. 2, n. 4286 del 22/02/2011; Sez. 2, n. 22389 del 22/10/2009). Nella specie, non esiste una norma del regolamento edilizio comunale che prescriva una determinata distanza e la doglianza, per un verso, si riduce ad una censura di merito in ordine alla valutazione delle risultanze della esperita C.T.U..
 
 
(dichiara inammissibili il ricorso avverso sentenza n. 172/2011 del TRIBUNALE DI TRANI – SEDE DISTACCATA di CANOSA DI PUGLIA, dep. 06/12/2011) Pres. MANNA, Rel. LOMBARDO, Ric. Di Tullio c. Ariuolo

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.2^ 26/09/2017 (ud. 22/06/2017), Ordinanza n.22367

SENTENZA

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.2^ 26/09/2017 (ud. 22/06/2017), Ordinanza n.22367
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso 7290-2012 proposto da DI TULLIO DOMENICO (DTLDNC68C28I907U), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 13, presso lo studio dell’avvocato EMMA CERSOSIMO, che lo  rappresenta e difende;
 
– ricorrente –

contro
 
ARIUOLO RIPACANDIDA PAOLO (RLRPLA39E08I907G),  elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MADDALENA RAINERI 12, presso lo studio dell’avvocato SABINO GERARDO FACCIOLONGO, rappresentato e difeso dall’avvocato SABINO PALMIERI;
 
– controricorrente – 
– avverso la sentenza n. 172/2011 del TRIBUNALE DI TRANI – SEDE DISTACCATA di CANOSA DI PUGLIA, depositata il 06/12/2011;
 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Rilevato che:
 
 – la vicenda oggetto del giudizio trae origine dalle asserite immissioni di fumo provenienti dal camino di Ariuolo Ripacandida Paolo e patite dal fondo viciniore di proprietà di Di Tullio Domenico;
 
– a conclusione dei giudizi di merito, il Tribunale di Trani (Sezione distaccata di Canosa di Puglia), riformando la sentenza del locale Giudice di pace, rigettò la domanda con la quale il Di Tullio aveva chiesto la condanna dell’Ariuolo ad innalzare la canna fumaria sino al filo superiore dell’apertura più alta dell’abitazione dell’attore e a sostituire il comignolo con altro a norma del d.lgs. n. 153/2006;
 
– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione Di Tullio Domenico sulla base di un unico motivo; 
 
– Ariuolo Ripacandida Paolo ha resistito con controricorso;

Considerato che:
 
– l’unico motivo di ricorso (proposto ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., per avere il Tribunale ritenuto che la canna fumaria non fosse nociva o pericolosa per il fondo del vicino ai sensi dell’art. 890 cod. civ.) è inammissibile, in quanto – premesso che i camini (ma ciò vale anche per gli impianti di riscaldamento per uso domestico alimentati a nafta) sono assoggettati alla disciplina posta dall’art. 890 cod. civ., che pone una presunzione legale di nocività e pericolosità che è solo "relativa", ed è quindi superabile con la prova che non esiste danno o pericolo per il fondo vicino, quando, come nella specie, non esiste una norma del regolamento edilizio comunale che prescriva una determinata distanza (Cass., Sez. 2, n. 10607 del 23/05/2016; Sez. 2, n. 4286 del 22/02/2011; Sez. 2, n. 22389 del 22/10/2009) – la doglianza, per un verso, si riduce ad una censura di merito in ordine alla valutazione delle risultanze della esperita C.T.U., e, per altro verso, risulta non specifica per difetto di autosufficienza, laddove si lamenta che non siano state valutate le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale e di escussione dei testimoni, senza trascriverle per intero nel ricorso, in modo da consentire a questa Corte di vagliarne la decisività;
 
il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
 
P. Q. M.
 
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15°/o, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 22 giugno 2017.
 

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