* RIFIUTI – Art. 216 dlgs. n. 152/2006 – Termine per la riconduzione dell’attività di recupero al rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi – Autorità competente – Analogia con il termine di cui agli artt. 318-ter e 318-quater – Esclusione.
Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 1^
Regione: Marche
Città: Ancona
Data di pubblicazione: 9 Novembre 2017
Numero: 267
Data di udienza: 8 Novembre 2017
Presidente: Filippi
Estensore: Capitanio
Premassima
* RIFIUTI – Art. 216 dlgs. n. 152/2006 – Termine per la riconduzione dell’attività di recupero al rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi – Autorità competente – Analogia con il termine di cui agli artt. 318-ter e 318-quater – Esclusione.
Massima
TAR MARCHE, Sez. 1^ – 9 novembre 2017, ordinanza n. 267
RIFIUTI – Art. 216 dlgs. n. 152/2006 – Termine per la riconduzione dell’attività di recupero al rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi – Autorità competente – Analogia con il termine di cui agli artt. 318-ter e 318-quater – Esclusione.
Ai sensi dell’art. 216, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, il termine per la riconduzione dell’attività di recupero dei rifiuti al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 214 e/o contenute negli atti autorizzativi è stabilito dall’autorità competente; al riguardo, non può invocarsi l’analogia rispetto al termine concesso ai sensi degli artt. 318-ter e 318-quater dello stesso T.U.A. (che, nella specie, imponeva l’acquisizione dell’autorizzazione al recupero di legno trattato, mentre quello di cui all’art. 216 implicava il mero rispetto delle prescrizioni contenute nell’A.U.A.).
Pres. Filippi, Est. Capitanio – D. s.p.a. (avv. Brunetti) c. Provincia di Ancona (avv.ti Domizio e Basso)
Allegato
Titolo Completo
TAR MARCHE, Sez. 1^ - 9 novembre 2017, ordinanza n. 267SENTENZA
TAR MARCHE, Sez. 1^ – 9 novembre 2017, ordinanza n. 267
Pubblicato il 09/11/2017
N. 00267/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00506/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 506 del 2017, proposto da:
Dorica Castelli S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Bruno Brunetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michele Brunetti, in Ancona, via Matteotti, 54;
contro
Provincia di Ancona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Domizio, Fabrizio Basso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudia Domizio, in Ancona, Strada di Passo Varano 19/A;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della “Determinazione del Dirigente” datata 17.08.17 n. 892, avente il seguente oggetto “D.Lgs. n. 152/2006, Art. 216, comma 4. Ditta Dorica Castelli S.p.A. – Sede Legale e Sede Operativa: Via Garibaldi 69, Monte Roberto (an). Provvedimento n. 22/2017/PSR – Recupero Rifiuti non pericolosi (RI-R13) costituiti da scarti di legno – diffida”, con cui la Provincia di Ancona ha diffidato la Ditta Dorica Castelli S.p.A., a conformarsi a quanto previsto sia dalla iscrizione al registro provinciale n. 46/2014/PSR del 17.7.2014 compresa nel provvedimento prot. 339 del 14.01.2015 sia dalla normativa tecnica di cui al D.M. 5/02/98 e s.m.i., “provvedendo, entro 30 giorni, a stoccare e recuperare unicamente rifiuti di legno non trattato, di cui al paragrafo 4 dell’allegato 2, sub allegato 1, al DM 5/2/1998” ;
– di ogni atto pregresso e/o presupposto, conseguente e/o connesso all’atto principalmente gravato ed allo stato non conosciuto, nessuno escluso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Ancona;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
– come eccepito dalla Provincia, parte ricorrente non ha contestato nel merito gli accertamenti effettuati dall’ARPAM (per cui sembra potersi ritenere accertato che i campioni di legno prelevati dall’Agenzia il 24 gennaio 2017 contenessero formaldeide);
– ai sensi dell’art. 216, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 il termine per la riconduzione dell’attività di recupero dei rifiuti al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 214 e/o contenute negli atti autorizzativi è stabilito dall’autorità competente;
– che, al riguardo, non si può invocare l’analogia rispetto al termine concesso dall’ARPAM ai sensi degli art. 318-ter e 318-quater dello stesso T.U.A. in quanto la prescrizione ARPAM impone l’acquisizione dell’autorizzazione al recupero di legno trattato, e richiede dunque tempi più lunghi, mentre quella della Provincia implica il mero rispetto delle prescrizioni contenute nell’A.U.A., la quale autorizza al solo utilizzo di legno non trattato;
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
Ritenuto inoltre che, prima di dare esecuzione al provvedimento impugnato, la Provincia proceda alla verifica circa il mancato adeguamento alla diffida;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare e compensa le spese della presente fase del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Tommaso Capitanio
IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi
IL SEGRETARIO