Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali Numero: 704 | Data di udienza: 24 Ottobre 2017

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Rinvenimento di cose di interesse storico-artistico – Denuncia di rinvenimento – Termine di 24 ore – Ratio e decorrenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Umbria
Città: Perugia
Data di pubblicazione: 14 Novembre 2017
Numero: 704
Data di udienza: 24 Ottobre 2017
Presidente: Potenza
Estensore: Mattei


Premassima

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Rinvenimento di cose di interesse storico-artistico – Denuncia di rinvenimento – Termine di 24 ore – Ratio e decorrenza.



Massima

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 14 novembre 2017, n. 704


BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Rinvenimento di cose di interesse storico-artistico – Denuncia di rinvenimento – Termine di 24 ore – Ratio e decorrenza.

Il termine di ventiquattro ore per l’effettuazione della denuncia di rinvenimento di cose di interesse storico-artistico, decorre non dal momento in cui viene acquisita piena conoscenza della valenza culturale di un oggetto o dell’effettiva importanza archeologica dello stesso, bensì dal momento del concreto rinvenimento fortuito di esso (cfr., T.AR. Catanzaro, sez. I, 11 gennaio 2017, n. 33). E ciò coerentemente alla ratio della disposizione di cui all’art. 90 del d.lgs. 42/2004 “che è quella di preservare l’integrità del bene, come dimostrato dalla previsione secondo cui chi rinviene le cose in questione deve provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute” (cfr., T.AR. Catanzaro, sez. I, 11 gennaio 2017, n. 33). Non può assumere alcuna valenza il momento in cui lo scopritore abbia acquisito piena consapevolezza della valenza archeologica del rinvenimento, , non competendo né a lui né al proprietario del fondo accertare la consistenza del ritrovamento.

Pres. Potenza, Est. Mattei – R.R. (avv.ti Pellegrini e Pravisani) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR UMBRIA, Sez. 1^ - 14 novembre 2017, n. 704

SENTENZA

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 14 novembre 2017, n. 704

Pubblicato il 14/11/2017

N. 00704/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00047/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 47 del 2016, proposto da:
Rocco Rinaldi, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Pellegrini e Giovanni Pravisani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fiammetta Modena in Perugia, via Alessi, 32;
 

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
Soprintendenza Archeologica dell’Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;

per l’annullamento

– della nota prot. n. 9054 del 26 settembre 2015 a firma del Soprintendente della Soprintendenza Archeologica dell’Umbria con la quale è stato affermato che “ai sensi dell’art. 90 co. 1 del d.lgs. 42/2004 … il sig. Rocco Rinaldi non ha diritto ad alcun premio di rinvenimento, previsto dall’art. 92 co. 1 lett. c) per lo scopritore fortuito” di oggetti di interesse storico – archeologico;

– di ogni altro provvedimento, ancorché non conosciuto, relativo al procedimento avente ad oggetto il riconoscimento del premio in favore del signor Rinaldi per il rinvenimento di oggetti archeologici di epoca etrusca in località Salci, Città della Pieve, (PG);

– della nota prot. 9732 del 22 dicembre 2015 a firma del Soprintendente della Soprintendenza Archeologica dell’Umbria con la quale è stata riscontrata la richiesta di riesame e/o modifica in autotutela trasmessa in data 26 novembre 2015 dall’avvocato Pellegrini per conto del signor Rocco Rinaldi;

– di ogni altro atto connesso, presupposto, antecedente e conseguenziale, ancorché allo stato non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologica dell’Umbria e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2017 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con atto di ricorso (n.r.g. 47/2016) notificato il 25 gennaio 2016 e depositato il successivo 1° febbraio, il sig. Rocco Rinaldi ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento del diniego del premio di rinvenimento previsto dall’art. 92 del d.lgs. 42/2004 di cui alla nota della Soprintendenza Archeologica prot. 9054 del 26 novembre 2015 ed alla nota prot. 9732 del 22 dicembre 2015 di riscontro alla richiesta di riesame.

1.1. Assume in particolare il ricorrente di avere diritto al premio di rinvenimento di cui all’art. 92 d.lgs. 42/2004, avendo tempestivamente fatto denuncia del rinvenimento di una cavità contenente una tomba antica entro le prescritte 24 ore, atteso che non il giorno 23 ottobre 2015 (giorno della scoperta della cavità), ma solo nella serata del 24 ottobre 2015, avrebbe acquisito piena consapevolezza della valenza archeologica del rinvenimento.

2. Nel merito, il gravame è stato affidato ai seguenti motivi.

I. Violazione degli artt. 90, 91, 92 e 93 del d.lgs. 42/2004 (T.U.B.C.). Violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione dell’affidamento. Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, inadeguatezza del mezzo al fine. Difetto di motivazione (Violazione dell’art. 3 della legge 241/90).

Il diniego impugnato sarebbe illegittimo in quanto basato sull’unica circostanza che il Rinaldi avrebbe “rinvenuto ‘oggetti che presumeva di interesse archeologico’ nella serata del 23.10.2015”, denunciandone la scoperta in data 25 ottobre 2015, ossia “oltre le ventiquattro ore previste dalla legge” (cfr., nota della Soprintendenza in data 26 novembre 2015).

II. Difetto di motivazione (Violazione dell’art. 3 della legge 241/90). Violazione degli artt. 90, 91, 92 e 93 del d.lgs. 42/2004 (T.U.B.C.). Violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

La Soprintendenza non avrebbe motivato il diniego in contestazione con riferimento a circostanze documentali che deporrebbero per il rispetto del termine in questione.

III. Violazione degli artt. 90, 91, 92 e 93 del d.lgs. 42/2004 (T.U.B.C.). Violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione dell’affidamento. Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, inadeguatezza del mezzo al fine. Difetto di motivazione (Violazione dell’art. 3 della legge 241/90).

Anche a voler ritenere che il ricorrente non abbia denunciato la scoperta entro le previste 24 ore, il diniego assunto dalla Soprintendenza sarebbe comunque illegittimo, atteso il mancato rinvenimento di oggetti trafugati o danneggiati, che proprio l’obbligo di tempestiva denuncia entro le 24 ore è destinato a prevenire.

2.1. Conclude il ricorrente per l’annullamento degli atti impugnati e per la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di corrispondere il premio di rinvenimento di cui all’art. 92, comma 1, lett. c), del d.lgs. 42/2004.

3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, assumendo che il sig. Rinaldi non avrebbe rispettato il primo periodo dell’art. 90 del T.U.B.C., a tenore del quale “chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell’art. 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore”.

4. All’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2017, la causa è passata in decisione.

5. Nel merito il ricorso è infondato e va respinto.

5.1. Osserva infatti il Collegio che per giurisprudenza costante il termine di ventiquattro ore per l’effettuazione della denuncia di rinvenimento di cose di interesse storico-artistico, decorre non dal momento in cui viene acquisita piena conoscenza della valenza culturale di un oggetto o dell’effettiva importanza archeologica dello stesso, bensì dal momento del concreto rinvenimento fortuito di esso (cfr., T.AR. Catanzaro, sez. I, 11 gennaio 2017, n. 33).

5.2. Dalla relazione di servizio redatta dal carabiniere al quale l’odierno ricorrente si è rivolto onde denunciare il ritrovamento, si legge che “Alle ore 18,00 circa del giorno 25 ottobre 2015 (…) il signor RINALDI Rocco (…) riferiva che il giorno venerdì 23 Ottobre 2015, durante alcuni lavori di aratura di un terreno (…), rinveniva oggetti antichi e cocci di vasellame” (cfr., Relazione di servizio della Legione Carabinieri “Umbria” – Stazione di Città della Pieve in data 28 ottobre 2015).

5.3. Appare pertanto inequivocabile che, per stessa ammissione del denunciate, la percezione circa il rinvenimento in questione si è avuta nella giornata del 23 ottobre 2015, sicché la denuncia di quanto in quel momento ritrovato sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre la giornata successiva e non il giorno 25 ottobre 2015 come effettivamente accaduto.

5.4. Né valenza alcuna può assumere la circostanza che il Rinaldi possa essersi reso effettivamente conto dell’importanza del proprio rinvenimento il 24 ottobre 2015, giorno in cui si è calato nella cavità scorgendo, tra l’altro, i sarcofagi ivi adagiati, non competendo né a lui né al proprietario del fondo accertare la consistenza del ritrovamento.

5.5. E ciò coerentemente alla ratio della disposizione di cui all’art. 90 del d.lgs. 42/2004 “che è quella di preservare l’integrità del bene, come dimostrato dalla previsione secondo cui chi rinviene le cose in questione deve provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute” (cfr., T.AR. Catanzaro, sez. I, 11 gennaio 2017, n. 33).

6. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del gravame.

7. Tenuto conto della particolarità della questione trattata, si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti in causa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
Enrico Mattei, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Enrico Mattei
        
IL PRESIDENTE
Raffaele Potenza
        
        
IL SEGRETARIO

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