Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: 491 | Data di udienza: 25 Ottobre 2017

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Scarichi – Pregiudizio alle condizioni igienico-sanitarie – Mancanza di specifiche norme regolamentari – Adozione di provvedimenti contingibili e urgenti – Legittimità – Art. 124, c. 1 d.lgs. n. 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Molise
Città: Campobasso
Data di pubblicazione: 4 Dicembre 2017
Numero: 491
Data di udienza: 25 Ottobre 2017
Presidente: Silvestri
Estensore: De Falco


Premassima

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Scarichi – Pregiudizio alle condizioni igienico-sanitarie – Mancanza di specifiche norme regolamentari – Adozione di provvedimenti contingibili e urgenti – Legittimità – Art. 124, c. 1 d.lgs. n. 152/2006.



Massima

 

TAR MOLISE, Sez. 1^ – 4 dicembre 2017, n. 491


ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Scarichi – Pregiudizio alle condizioni igienico-sanitarie – Mancanza di specifiche norme regolamentari – Adozione di provvedimenti contingibili e urgenti – Legittimità – Art. 124, c. 1 d.lgs. n. 152/2006.

Pur in assenza di una positiva previsione nel regolamento comunale, nel momento in cui l’ente preposto alla vigilanza sulle condizioni di salubrità dell’ambiente accerta che una determinata situazione di scarico può pregiudicare le condizioni igieniche/sanitarie, l’amministrazione comunale diviene legittimata ad adottare rimedi extra ordinem a tutela del bene primario della salute; con la conseguenza che ove non eista una regolamentazione comunale specifica, la risposta risiede ragionevolmente proprio nell’adozione di provvedimenti atipici quali le ordinanze contingibili e urgenti. Del resto, l’ordinamento annette rilievo alla disciplina degli scarichi delle acque reflue sottoponendo la materia ad uno specifico sistema autorizzatorio previsto dall’art. 124, co. 1, del d.lgs. n. 152/2006 che rimette alle Regioni solo le modalità di adozione del provvedimento ampliativo, sul presupposto che un regime di controlli sia comunque necessario, non trattandosi di attività libera.

Pres. Silvestri, Est. De Falco – M.C. (avv. Coromano) c. Comune di Frosolone e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR MOLISE, Sez. 1^ - 4 dicembre 2017, n. 491

SENTENZA

 

TAR MOLISE, Sez. 1^ – 4 dicembre 2017, n. 491


Pubblicato il 04/12/2017

N. 00491/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00294/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 294 del 2016, proposto da:
Mariannina Cimaglia, Assunta Teresa Zampini, Luigi Zampini, Nicolino Zampini, Gennaro Garzia, Maria Domenica Garzia e Claudio Garzia, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Michele Coromano, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via XXIV Maggio, n. 137;


contro

Comune di Frosolone, Sindaco del Comune di Frosolone in Qualità di Ufficiale del Governo, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) del Molise in p.l.r.p.t. (non costituiti in giudizio);

nei confronti di

Mainella Maria Carmela, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Giulio Lembo, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Albino, n.10;

per l’annullamento

– dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 9 del 27.06.2016, notificata in data 01.07.2016, emessa per motivi igienico-sanitario e salvaguardia della salute pubblica, con la quale il Sindaco ordinava di provvedere ad eseguire i necessari interventi atti a convogliare i reflui domestici derivanti dalle abitazioni site nel centro urbano del Comune di Frosolone (IS), in Via Vico Stella, direttamente nella pubblica fognatura;

– di ogni ulteriore atto presupposto conseguenziale e connesso ivi inclusa, se ed in quanto necessario – attesa la natura di atto endoprocedimentale

– della nota ARPA prot. n. 6408 del 30 ottobre 2014.

Nonché per la condanna del Comune di Frosolone al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per effetto degli atti impugnati e della condotta gravemente negligente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della sig.ra Mainella Maria Carmela;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2017 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 30 settembre 2016 e depositato il successivo 14 ottobre i ricorrenti, comproprietari due fabbricati (A e B) che affacciano su un cortile interno, hanno premesso che il Comune di Frosolone è dotato di un sistema di condotte per il convogliamento delle acque che raccoglie nella stessa canalizzazione sia le acque bianche (acque meteoriche) che quelle cd. “nere”, ossia le acque reflue domestiche, intese secondo la definizione offerta dall’art. 74 co. 1. let g) d.lgs. n. 152/2006, come quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Secondo quanto esposto dai ricorrenti, gli scarichi delle acque bianche provenienti dai fabbricati tramite i pluviali, confluiscono e vengono raccolti all’interno di un pozzetto e poi da questo vengono convogliate in un unico canale che attraversa per un tratto la parte sottostante del fabbricato B e finisce in un ulteriore pozzetto che raccoglie quindi tutte le acque sia bianche che nere provenienti dai palazzi che affacciano sul medesimo cortile.

In tale contesto, proseguono i ricorrenti, la proprietaria di un appartamento sito in uno di tali fabbricati, sig.ra Mainella Maria Carmina, da tempo invoca l’intervento delle Autorità per contestare tale stato di cose sulla base di rivendicazioni giudicate da essi di tipo civilistico. Sennonché, a seguito di alcuni sopralluoghi, l’ARPA Molise proponeva al Comune di ordinare ai proprietari degli immobili interessati di porre in essere gli interventi necessari a convogliare i reflui domestici direttamente nella pubblica fognatura, “al fine di eliminare gli inconvenienti igienico-sanitari lamentati dalla ricorrente Signora Mainella, che a tutt’oggi non risultano ancora eliminati, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia”.

Il Sindaco del Comune di Frosolone con ordinanza n. 9 del 27 giugno 2016, in linea con la proposta appena menzionata, disponeva che gli odierni ricorrenti, in qualità di proprietari dei fabbricati interessati, eseguissero “i necessari interventi a convogliare i reflui domestici derivanti dalle proprie abitazioni site nel centro urbano di Frosolone (IS), in via Vico Stella direttamente alla pubblica fognatura”.

Avverso tale provvedimento i ricorrenti hanno proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, sulla base dell’unico articolato motivo di ricorso così di seguito sintetizzato.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000; violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006 con particolare riferimento all’art. 74; eccesso di potere per sviamento della causa tipica; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per manifesta illogicità; eccesso di potere sotto ulteriori e molteplici profili.

Il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in violazione dei rigidi presupposti previsti dalla legge (artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000), presentandosi privo di quel carattere di urgente cura dell’interesse pubblico che dovrebbe caratterizzare le ordinanza contingibili, innestandosi in una controversia tipicamente privata attinente ai rapporti di vicinato.

Secondo la prospettazione dei ricorrenti, inoltre, il gravato provvedimento sarebbe ricollegabile ad una situazione già presente da anni e che le stesse autorità conoscevano per essere stata rilevata per la prima volta già dall’anno 2000, di modo che difetterebbe anche il requisito dell’imprevedibilità. Nel merito i ricorrenti lamentano l’assenza di una previsione nel regolamento comunale del Comune di Frosolone, relativamente alle norme igieniche, che imponga l’allacciamento alla pubblica fognatura.

Peraltro, l’ordinanza gravata non sarebbe eseguibile, mentre nel corso di un ulteriore sopralluogo dell’agosto 2016 non sarebbero stati rilevati odori di alcun tipo, con la conseguente insussistenza anche dei presupposti endoprocedimentali dell’adottato provvedimento.

I ricorrenti dispiegano, poi, domanda di risarcimento dei danni che essi avrebbero subito per effetto del comportamento dell’Amministrazione convenuta, riservandosi di quantificarli nel corso del giudizio.

Con atto depositato in data 26 ottobre 2016 si è costituita in giudizio la controinteressata sig.ra Mainella, la quale preventivamente obietta in fatto che il proprio fabbricato non scarica le proprie acque reflue nel medesimo canale, essendo invece direttamente connesso alla pubblica fognatura, chiedendo per il resto il rigetto del ricorso e dell’istanza di sospensione.

Con ordinanza 9 dicembre 2016, n. 173 questo Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione, ritenendo che non era stata provata l’inesistenza delle rilevate problematiche igienico/sanitarie senza che potesse rilevare, ai fini della ricorrenza del requisito dell’urgenza, la circostanza che le problematiche in questione fossero risalenti nel tempo. Con ordinanza 1087/2017 il Consiglio di Stato ha invitato questo Tribunale ad una sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Con ulteriori scritti difensivi la controinteressata ha insistito per il rigetto del ricorso, producendo a supporto anche una relazione tecnica. Parte ricorrente ha, invece, insistito per l’accoglimento del ricorso, rilevando l’incompetenza dell’ARPA ad effettuare le valutazioni svolte, in quanto asseritamente rientranti nella competenza dell’ASREM.

All’udienza pubblica del 25 ottobre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

Con l’unico motivo articolato in più profili di censura parte ricorrente censura il provvedimento gravato sostenendo innanzi tutto che l’ordinanza non perseguirebbe un fine di interesse pubblico innestandosi sostanzialmente in una lite di tipo privatistico.

Il rilievo non merita positiva condivisione.

Il Collegio sottolinea infatti che la rilevanza, eventualmente, anche privatistica dei pericoli di tipo igienico/sanitario rilevati all’esito del sopralluogo e costituenti il presupposto della gravata ordinanza, non elimina in linea di principio il potere/dovere dell’Amministrazione di intervenire in via di urgenza allorché si evidenzino, come nella specie, situazioni di rischio di tipo igienico/sanitario che possano riverberarsi sul diritto alla salute dei cittadini. E infatti, l’idea sottostante alla previsione dei poteri sindacali di cui all’art. 54 del TUEL è quella di tutelare l’incolumità pubblica e l’integrità fisica della popolazione che, quali valori primari, non possono lasciarsi esclusivamente all’iniziativa privata ovvero ai rimedi approntati su iniziativa dei privati; l’eventuale inerzia nell’adozione degli strumenti messi disposizione dell’amministrazione pubblica metterebbe a repentaglio beni di interesse primario per i quali l’ordinamento non può rimanere inerte e, opportunamente, appronta strumenti di intervento di tipo pubblicistico rimessi all’iniziativa delle autorità preposte alla salvaguardia dei beni di consistenza superiore.

Ciò peraltro non esclude la possibilità che i privati sperimentino rimedi diversi (quelli attinenti ai rapporti di vicinato) i quali, però, come ovvio seguono una propria strada autonoma che non interferisce con l’esercizio dei poteri extra ordinem rimessi al sindaco che, sotto diversa prospettiva, sono rivolti alla tutela di interessi diversi e prevalenti.

Con l’ulteriore profilo di doglianza parte ricorrente adduce che l’ordinanza gravata sarebbe stata adottata in difetto dei presupposti della contingibilità ed urgenza, atteso che la situazione in questione sarebbe stata nota da anni, in quanto le relazioni dei sopralluoghi richiamano un precedente accertamento risalente al 2000, di modo che mancherebbe il requisito dell’imprevedibilità della situazione da fronteggiare e l’urgenza di porvi rimedio.

Il rilievo è privo di pregio.

Occorre premettere che l’urgenza del provvedere non può escludersi per il lungo lasso di tempo trascorso dal momento in cui si è constatata per la prima volta la fonte del pregiudizio per l’incolumità, o come nella fattispecie per le condizioni igienico/sanitarie, atteso che l’imprevedibilità della situazione a cui porre rimedio non è un presupposto indefettibile per l’adozione delle ordinanze sindacali extra ordinem ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 e il protrarsi nel tempo della situazione di pericolo non rende, di per sé, illegittima l’ordinanza, dal momento che in determinate situazioni il trascorrere del tempo non elimina per ciò solo il pericolo ma può, anzi, aggravarlo, legittimando l’adozione delle ordinanze contingibili, con il solo limite che la situazione di pericolo deve essere attuale rispetto al momento dell’adozione del provvedimento (così, da ultimo, TAR Molise 6 novembre 2015, n. 426 che richiama cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. 4 febbraio 2015, n. 533).

Nel caso di specie è pur vero che già nella relazione dell’ARPA Molise del 30 ottobre 2014 si richiamano gli esiti del sopralluogo svoltosi nel corso dell’anno 2000, ma ivi si evidenzia che erano stati emessi provvedimenti con cui si diffidavano i proprietari dei fabbricati interessati a utilizzare il canale a soli scopi di scolo delle acque meteoriche, facendo confluire i reflui domestici nella fognatura comunale. La circostanza, poi, che per tutti questi anni non sia stato dato seguito alle predette considerazioni svolte dall’ARPA Molise non può certo valere a rendere tollerabile una situazione individuata dalle autorità preposte come obiettivamente pregiudizievole per le condizioni igienico/sanitarie, con una valutazione che, essendo non illogica né irrazionale, risulta insindacabile in sede giurisdizionale. Né siffatta valutazione trova smentita nel sopralluogo del 17 agosto 2016 all’esito del quale l’ARPA si è solo limitata a rilevare l’assenza di cattivi odori (che poteva dipendere anche da circostanze del tutto contingenti quali le condizioni meteo, l’utilizzo della condotta, ecc.), confermando invece lo stato dei luoghi descritto nei precedenti accertamenti.

Nel merito, non può riconoscersi pregio nemmeno all’ulteriore considerazione per la quale il Regolamento del Comune di Frosolone non contiene alcuna prescrizione in merito alla convogliamento delle acque reflue nella fognatura pubblica. Rileva in contrario il Collegio che, pure a voler prescindere da una positiva previsione in tal senso nel regolamento comunale, nel momento in cui l’ente preposto alla vigilanza sulle condizioni di salubrità dell’ambiente accerta che una determinata situazione di scarico può pregiudicare le condizioni igieniche/sanitarie l’amministrazione comunale diviene legittimata ad adottare rimedi extra ordinem a tutela del bene primario della salute; con la conseguenza che in un caso, come quello di specie, in cui non esiste una regolamentazione comunale specifica, la risposta risiede ragionevolmente proprio nell’adozione di provvedimenti atipici quali le ordinanze contingibili e urgenti.

Del resto, poi, l’ordinamento annette rilievo specifico alla disciplina degli scarichi delle acque reflue sottoponendo la materia ad uno specifico sistema autorizzatorio previsto dall’art. 124, co. 1, del d.lgs. n. 152/2006 che rimette alle Regioni solo le modalità di adozione del provvedimento ampliativo, sul presupposto che un regime di controlli sia comunque necessario, non trattandosi di attività libera né, tantomeno, lasciata agli accordi tra privati.

Non può essere scrutinato, infine, l’ulteriore rilievo con il quale si contesta la competenza dell’ARPA Molise ad effettuare le valutazioni di tipo igienico/sanitario sulla cui base è stata adottata la gravata ordinanza, per essere invece asseritamente competente l’ASREM, atteso che la censura è stata proposta da parte ricorrente solo nella memoria depositata in data 27 luglio 2017 ed è pertanto inammissibile.

In definitiva tutti motivi sono infondati e il ricorso deve pertanto essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti della controinteressata per un ammontare complessivo di euro 1.000 (mille) oltre interessi e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità Amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Domenico De Falco, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Domenico De Falco
        
IL PRESIDENTE
Silvio Ignazio Silvestri
 

IL SEGRETARIO

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