Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico, Diritto processuale penale Numero: 36662 | Data di udienza: 30 Maggio 2017

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Impianto di autolavaggio – Reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione – Successivo rilascio dell’autorizzazione – Circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità – Esclusione – Reato ambientale e condotta – Art. 137 D.Lgs. n. 152/2006DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Determinazione della pena al di sotto della media edittale – Specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice – Necessità – Esclusione – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Luglio 2017
Numero: 36662
Data di udienza: 30 Maggio 2017
Presidente: SAVANI
Estensore: SOCCI


Premassima

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Impianto di autolavaggio – Reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione – Successivo rilascio dell’autorizzazione – Circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità – Esclusione – Reato ambientale e condotta – Art. 137 D.Lgs. n. 152/2006DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Determinazione della pena al di sotto della media edittale – Specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice – Necessità – Esclusione – Giurisprudenza.



Massima

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 24/07/2017, (Ud. 30/05/2017) Sentenza n.36662


ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Impianto di autolavaggio – Reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione – Successivo rilascio dell’autorizzazione – Circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità – Esclusione – Reato ambientale e condotta – Art. 137 D.Lgs. n. 152/2006.
 
In tema di inquinamento idrico, al reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione (in specie impianto di autolavaggio) non è applicabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., perché la stessa è incompatibile con la natura contravvenzionale e di pericolo della fattispecie di cui all’art. 137 D.Lgs. n. 152 del 2006, rispetto alla quale non trova applicazione nemmeno la diminuente di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. in caso di successivo rilascio dell’autorizzazione, in quanto il conseguimento del titolo abilitativo non comporta di per sé l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze del reato ambientale, avendo solo l’effetto di rendere lecita la condotta successiva (Cass. Sez. 3, n. 3199 del 02/10/2014 – dep. 23/01/2015, Verbicaro). 
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Determinazione della pena al di sotto della media edittale – Specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice – Necessità – Esclusione – Giurisprudenza.
 
In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 – dep. 15/09/2016, Rignanese e altro; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 – dep. 23/11/2015, Scaramozzino, e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 – dep. 08/07/2013, Taurasi e altro). Fattispecie: l’impianto di autolavaggio in funzione non era in possesso della relativa autorizzazione allo scarico al momento del controllo, il fatto poi che la abbia ottenuta successivamente non scrimina la condotta precedente, ma rende lecita solo quella successiva al rilascio dell’autorizzazione.
 
(Dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del 17/03/2016 TRIBUNALE di ROMA) Pres. SAVANI, Rel. SOCCI, Ric. Naimi

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 24/07/2017, (Ud. 30/05/2017) Sentenza n.36662

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 24/07/2017, (Ud. 30/05/2017) Sentenza n.36662

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da NAIMI ALIREZA nato il 26/11/1960;
 
avverso la sentenza del 17/03/2016 del TRIBUNALE di ROMA;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MAITEO SOCCI;
 
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per: "Rigetto del ricorso".
 
Udito il difensore, Avv. Luca Parisi, che ha concluso per: "Accoglimento del ricorso".
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Roma con la sentenza del 17 marzo 2016 condannava Naimi Alireza alla pena di ( 1.000,00 di ammenda relativamente al reato di cui all’art. 137, comma 1, d. lgs. 152/2006, accertato il 4 marzo 2013.
 
2. Ricorre in appello l’imputato, tramite difensore (ricorso trasmesso a questa Corte di Cassazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen.), per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
 
2. 1. Erronea ed insufficiente valutazione delle circostanze di fatto e di diritto.
 
L’imputato aveva presentato regolare istanza per l’autorizzazione allo scarico per l’autolavaggio al Comune di Roma dal 25 febbraio 2013, e solo il 18 settembre 2013 riceveva l’autorizzazione provvisoria, e in seguito quella definitiva; l’impianto di autolavaggio presentava le condizioni di legge sin dalla data della domanda.
 
2. 2. Omessa applicazione della particolare tenuità del fatto, art.131 bis cod. pen.
 
Il giudice di merito rigettava l’istanza di applicazione dell’art. 131 bis, cod. pen. con motivazione illogica ritenendo il ricorrente autore di condotte plurime e reiterate dal 2003 (assenza di autorizzazione), mentre le autorizzazioni erano scadute e non sono state prodotte.
 
2. 3. Eccessività del trattamento sanzionatorio, non adeguato alla natura oggettiva e soggettiva dei fatti.
 
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata. 
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per la sua genericità, articolato solo in fatto in quanto appello.
 
3. 1. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da vizi di contraddizione o di manifesta illogicità, e con corretta applicazione dei principi giurisprudenziali di questa Corte di Cassazione ha evidenziato come il ricorrente nell’impianto di autolavaggio in funzione non era in possesso della relativa autorizzazione allo scarico al momento del controllo; il fatto poi che la abbia ottenuta successivamente non scrimina la condotta precedente, ma rende lecita solo quella successiva al rilascio dell’autorizzazione: "In tema di inquinamento idrico, al reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione non è applicabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., perché la stessa è incompatibile con la natura contravvenzionale e di pericolo della fattispecie di cui all’art. 137 D.Lgs. n. 152 del 2006, rispetto alla quale non trova applicazione nemmeno la diminuente di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. in caso di successivo rilascio dell’autorizzazione, in quanto il conseguimento del titolo abilitativo non comporta di per sé l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze del reato ambientale, avendo solo l’effetto di rendere lecita la condotta successiva" (Sez. 3, n. 3199 del 02/10/2014 – dep. 23/01/2015, Verbicaro, Rv. 26200501).
 
3. 2. Sul trattamento sanzionatorio il motivo risulta estremamente generico (non dice sostanzialmente niente) e la pena irrogata vicino al minimo edittale, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stata ritenuta adeguata alla gravità del fatto dalla sentenza impugnata.
 
In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 – dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 – dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 – dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401).
 
3. 3. Sulla particolare tenuità del fatto la sentenza impugnata adeguatamente motiva rilevando la particolare lesività della condotta in relazione all’attività – di scarichi senza autorizzazione – continuata nel tempo, sin dal 2003.
 
4. L’inammissibilità del riscorso esclude la valutazione della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata.
 
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep.
21/12/2000, D. L, Rv. 217266).
 
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso il 30/05/2017
 

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