Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 249 | Data di udienza: 8 Novembre 2017

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Immobile abusivo – Ordine di demolizione impartito dal giudice – Alienazione a terzi – Effetti – Esecuzione dell’ordine di demolizione – Art. 31 c.9 d.P.R. n. 380/2001 – Caratteristiche dell’ordine di demolizione – Funzione di riparazione effettiva di un danno – Esclusione – Confisca – Giurisprudenza della Corte EDU.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Gennaio 2018
Numero: 249
Data di udienza: 8 Novembre 2017
Presidente: FIALE
Estensore: DI STASI


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Immobile abusivo – Ordine di demolizione impartito dal giudice – Alienazione a terzi – Effetti – Esecuzione dell’ordine di demolizione – Art. 31 c.9 d.P.R. n. 380/2001 – Caratteristiche dell’ordine di demolizione – Funzione di riparazione effettiva di un danno – Esclusione – Confisca – Giurisprudenza della Corte EDU.



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^  09/01/2018 (Ud. 08/11/2017), Sentenza n. 249


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Immobile abusivo – Ordine di demolizione impartito dal giudice – Alienazione a terzi – Effetti – Esecuzione dell’ordine di demolizione – Giurisprudenza – Art. 31 c.9 d.P.R. n. 380/2001.
 
L’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna per reati edilizi, ex art. 31, comma 9 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha, carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato né la sua operatività può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell’immobile, con la sola conseguenza che l’acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell’avvenuta demolizione. Quindi, l’eventuale alienazione a terzi dell’immobile abusivo non impedisce la demolizione. Pertanto, l’esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito dal giudice a seguito dell’accertata violazione di norme urbanistiche non è esclusa dall’alienazione del manufatto a terzi, anche se intervenuta anteriormente all’ordine medesimo, atteso che l’esistenza del manufatto abusivo continua ad arrecare pregiudizio all’ambiente (Sez. 3, n. 16035 del 26/2/2014, Attardi; Sez. 3, n. 801 del 2/12/2010, dep. 2011, Giustino e altri; Sez. 3, n. 45301 del 7/10/2009, Roscetti).
 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Caratteristiche dell’ordine di demolizione – Funzione di riparazione effettiva di un danno – Esclusione – Confisca – Giurisprudenza della Corte EDU.
 
L’ordine di demolizione impartito dal giudice, configurando un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, stante la sua natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l’autore dell’abuso, non si estingue per il decorso del tempo ai sensi dell’art. 173 cod. pen., atteso che quest’ultima disposizione si riferisce alle sole pene principali. Sicché, le caratteristiche dell’ordine di demolizione, escludono la sua riconducibilità alla nozione convenzionale di "pena" elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU, osservando che la demolizione, a differenza della confisca, non può considerarsi una «pena» nemmeno ai sensi dell’art. 7 della CEDU, perché «essa tende alla riparazione effettiva di un danno e non è rivolta nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge, che ribadendo il principio in questione ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 per mancata previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna.


(dich. inammissibile il ricorso avverso ordinanza del 11/05/2017 – TRIBUNALE DI FERMO) Pres. FIALE, Rel. DI STASI, Ric. Del Vecchio 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 09/01/2018 (Ud. 08/11/2017), Sentenza n. 249

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^  09/01/2018 (Ud. 08/11/2017), Sentenza n. 249
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
sul ricorso proposto da DEL VECCHIO CARLO, nato a Petritoli il 31/01/1964;
 
avverso l’ordinanza del 11/05/2017 del Tribunale di Fermo; 
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
 
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Simone Perelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con provvedimento del 11.5.2017, il Tribunale di Fermo, in funzione di Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di incidente di esecuzione avanzata da Del Vecchio Carlo avverso l’ordine di demolizione emesso in relazione al procedimento n. 513/04 definito in primo grado con sentenza n. 372/06, confermata in appello dalla sentenza n. 1409 della Corte di appello di Ancona definitiva in data 20.02.2009, con la quale il Del Vecchio era stato condannato per abusi edilizi.
 
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Del Vecchio Carlo, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi.
 
Con il primo motivo deduce che l’immobile oggetto dell’ordine di demolizione era stato ceduto a terzi e, segnatamente a Polacco Augusta, moglie separata del ricorrente, a seguito di trasferimento della proprietà conseguente ad una separazione consensuale.
 
Con il secondo motivo deduce l’estinzione dell’ordine di demolizione per decorso del tempo ex art. 173 cod.pen.
 
Chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato.
 
Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni, chiedendola declaratoria di inammissibilità del ricorso.
 
Con memoria depositata in data 23.10.2017 la difesa del ricorrente ha ribadito i motivi del ricorso e chiesto l’annullamento o la revoca dell’ordinanza impugnata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
 
L’eventuale alienazione a terzi dell’immobile abusivo non impedisce la demolizione.
 
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, infatti, l’esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito dal giudice a seguito dell’accertata violazione di norme urbanistiche non è esclusa dall’alienazione del manufatto a terzi, anche se intervenuta anteriormente all’ordine medesimo, atteso che l’esistenza del manufatto abusivo continua ad arrecare pregiudizio all’ambiente (Sez. 3, n. 16035 del 26/2/2014, Attardi, Rv. 259802; Sez. 3, n. 801 del 2/12/2010, dep. 2011, Giustino e altri, Rv. 249129; Sez. 3, n. 45301 del 7/10/2009, Roscetti, Rv. 245213, sez. 3, n.22853 del 29.3.2007, Coluzzi, rv. 236880).
 
L’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna per reati edilizi, ex art. 31, comma 9 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha, infatti, carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato ne’ la sua operatività può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell’immobile, con la sola conseguenza che l’acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell’avvenuta demolizione (Sez. 3, n. 37120 dell’11.5.2005, Morelli, Rv. 232175;Sez. 3, n.42781 del 21.10.2009, Arrigoni, non massim.; Sez.3, n.16035 del 26/02/2014, Rv.259802; Sez.3, n.42699 del 07/07/2015, Rv. 265193).
 
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
 
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’ordine di demolizione impartito dal giudice, configurando un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, stante la sua natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l’autore dell’abuso, non si estingue per il decorso del tempo ai sensi dell’art. 173 cod. pen. (Sez.3, n.36387 del 07/07/2015, Rv.264736; Sez. 3, n. 19742 del 14/4/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336; Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, La Mela, Rv. 248670), atteso che quest’ultima disposizione si riferisce alle sole pene principali (Sez. 3, n. 39705 del 30/4/2003, Pasquale, Rv. 226573).
 
Ed è stato anche precisato che tali caratteristiche dell’ordine di demolizione escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale di "pena" elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU, osservando che la demolizione, a differenza della confisca, non può considerarsi una «pena» nemmeno ai sensi dell’art. 7 della CEDU, perché «essa tende alla riparazione effettiva di un danno e non è rivolta nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge (Sez.3, n.49331 del 10/11/2015,Rv.265540; Sez. 3, n. 48925 del 22/10/2009, Viesti e altri, Rv. 245918; Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245403, nonché da ultimo Sez.3,n.41475 del 03/05/2016, Rv.267977, che ribadendo il principio in questione ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 per mancata previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna).
 
3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 
 
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 08/11/2017
 

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